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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1445/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Marsiglia Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE -
oggetto: pensione invalidità civile, ex art. 12 legge 118/1971.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 13.09.2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che in data 5 ottobre
2022 l' di Scalea le comunicava la riliquidazione della sua prestazione – pensione P_ invalidità civile, ex art. 12 legge 118/1971 – con decorrenza dal 1 luglio 2017, per effetto della quale ne veniva sospesa l'erogazione con decorrenza dal 1 gennaio 2022, presumibilmente per il superamento del limite reddituale stabilito dalla legge;
che, pertanto, in data 09.08.2022, presentava domanda di ricostituzione reddituale della prestazione d'INVCIV che veniva rigettata dall' con provvedimento del 24.10.2022, P_
1 nel quale veniva ribadito l'avvenuto superamento del limite reddituale per l'anno 2022; che avverso il provvedimento di rigetto, in data 13.01.2023, veniva presentato ricorso amministrativo al Comitato provinciale , che veniva rigettato con delibera del P_
19.12.2023; che il provvedimento di reiezione adottato dall' resistente risultava P_ del tutto illegittimo ed immotivato considerata la sussistenza in capo ad essa ricorrente dei requisiti reddituali ai fini del diritto a continuare a percepire la pensione d'invalidità civile erroneamente sospesa dall' resistente;
che, in particolare, il suo reddito P_ imponibile dichiarato per l'anno 2022, al netto degli oneri deducibili, era pari ad €
16.870,00, dunque inferiore al limite reddituale previsto dalla legge pari ad € 17.050,42.
Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di
“Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a vedersi riconosciuta Parte_1 la prestazione d'invalidità illegittimamente sospesa con decorrenza dal 01.01.2022 e, per CP_ l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della pensione d'invalidità dal 01.01.2022 o dalla data diversa che verrà accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale provvedimento di legge.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito l' , il quale ha depositato documentazione attestante l'intervenuta P_ ricostituzione, in data 16 aprile 2025, della prestazione per cui è causa, specificando che il pagamento degli importi arretrati alla ricorrente, dovuti a titolo di pensione di invalidità per l'anno 2022, sarà disponibile con la prima elaborazione utile (giugno 2025). Ha concluso, pertanto, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. In particolare, parte ricorrente non si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ma ha insistito, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla condanna dell' al pagamento delle spese di lite. P_
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 L' ha documentato che, nelle more del giudizio – promosso il 13.09.2024 (ricorso P_ notificato all' in data 20.12.2024) – ha riconosciuto alla parte ricorrente quanto dalla P_ stessa rivendicato in questa sede.
In particolare, dalla “Comunicazione di riliquidazione della prestazione” del 16 aprile
2025 risulta che la ricorrente aveva il diritto di percepire la pensione di invalidità per l'anno 2022, la cui erogazione era stata ingiustamente sospesa dall' . P_
Dal ricalcolo operato dall' ne è derivato, infatti, a titolo di pensione di invalidità per P_
l'anno 2022, un credito (al lordo) in favore della ricorrente pari ad € 3.803,15 (cfr. all. 1 memoria ). L' si è impegnato a corrisponderglielo, al netto di eventuali P_ P_ trattenute, con la prima elaborazione utile (giugno 2025).
3. Per quanto riguarda le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale – lo stesso Istituto previdenziale avendo riconosciuto fondate le pretese attoree – sono poste a carico dell' e si liquidano come da dispositivo, nel rispetto dei P_ parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione
1.101,00- 5.200,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di P_
, che liquida in € 886,00 per onorari, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 19.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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