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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2024, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA- R.G. n. 6972-2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 CP_2 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Verbale di causa Udienza 15.10.2024 alle ore 16,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Giulia Barlucchi in sostituzione dell'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Barlucchi fa presente che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,05
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6972/2023 Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6972 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 15.10.2024
I. Con ricorso depositato in data 18.05.2023
1) CF , CPF n. Controparte_4 C.F._1
, nato il [...] a [...]/SP, residente in [...], n. 30, C.F._2 int. 83, Santos/SP,
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_3 le seguenti conclusioni:
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis -dalla nascita - in favore di:a) nato il [...] in [...]- Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 2
), CF/CPF n. Per_1 C.F._2
;stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto,
ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Controparte_3
Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare
- in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del
D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis del sig.
[...]
nonché ad emettere - ove di necessità, tenuto conto del Controparte_4 riconoscimento già statuito con l'emanando provvedimento - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favoredell'Avv. quale procuratore Parte_1 antistatario.
Con ogni riserva di integrazione.
.
A sostegno della domanda precisava che in data 17 agosto 1911 in Italia, e precisamente nel
Comune di Fontanelle (Treviso), nasceva . figlia di e Persona_2 Parte_2
La stessa contraeva matrimonio con il sig. e, Persona_3 Persona_4 successivamente, decedeva il 06/07/1995 in Sao Joaquim da Barra (SP-Brasile), senza mai rinunciare alla cittadinanza Italiana;
-dall'unione coniugale tra la sig. ra ed il sig. in Sao Persona_2 Persona_4
Joaquim da Barra (SP-Brasile), il giorno 05/11/1930, nasceva la sig.ra Persona_5
, che, in data 12/07/1953 in Sao Joaquim da Barra (SP-Brasile), contraeva
[...] matrimonio con il sig. ; Persona_6
-dall'unione coniugale tra la sig. ra e il sig. Persona_5 CP_4 [...]
in Sao Joaquim da Barra (SPBrasile), il giorno 11/08/1956 nasceva la Persona_6 sig.ra e dall'unione di quest'ultima con il sig. Persona_7 in Santos (SP-Brasile), il giorno 27/06/1999 nasceva il sig. Persona_8
Controparte_4
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento.
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al nei termini di Controparte_3 legge
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, il ricorrente è discendente di nata in [...] Persona_2 17 agosto 1911 in Italia, che contraeva matrimonio con il sig. , cittadino Persona_4 brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Dott. Giovanni Calasso 3
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza hanno trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore
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della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
Per quanto concerne le spese di lite, parte ricorrente, o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- è stata, di fatto, costretta a proporre ricorso in via giudiziale.
Tanto che il , considerato il numero di ricorsi, non è si costituito in giudizio CP_3 Considerato però che, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 89/2014 parte ricorrente era tenuta a corrispondere, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa, la somma di €.300,00 per ciascuno dei ricorrenti e che, con la proposizione del ricorso, detta somme non vengono corrisposte, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, ferma rimanendo la soccombenza del sulla quale graveranno, come conseguenza della CP_3 soccombenza, le spese successive. Invero, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell'attore o sia rimasto contumace, posto che la soccombenza va riferita al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. A tal riguardo nelle cause aventi il medesimo oggetto in cui il si è costituito ha CP_3 precisato che: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. In linea con quanto detto, la soccombenza è da applicarsi anche qualora la contumacia della parte convenuta è a ragione adeguata e sufficiente per dichiarare irripetibili le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). dichiara le spese iniziali irripetibili e pone quelle successive al deposito della sentenza a carico del soccombente Controparte_3
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 17,05
Venezia, 15 ottobre 2024.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6