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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 435/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente-
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice relatore/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 2 aprile 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente tra
TRA
, nato a [...] il [...], CF.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
31/12/1967, C.F.: , residente in [...]C.F._2
(NA), alla via Solimena Isolato D, entrambi elettivamente domiciliati in Trentola-Ducenta (CE) alla Via degli Olmi n. 40, presso lo studio dell'Avv. Giovanniarmando D'Alessandro, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4 febbraio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli, in data
13/3/1986, in regime di comunione dei beni, dal quale sono nati cinque figli, di anni 37, di anni 34, Persona_1 Parte_3 [...]
di anni 30, di anni 23 e di Per_2 Persona_3 Parte_4
anni 23, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1. I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale. Pertanto, vivranno separati, liberi di stabilire la loro residenza e il loro domicilio, ove riterranno più opportuno con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Alcun mantenimento sarà versato dalle parti;
3. I coniugi si danno atto di avere tra loro risolto, transatto e conciliato tutte le ulteriori vicende, patrimoniali e non, relativamente al rapporto matrimoniale che qui si accingono ad interrompere, dichiarando pertanto di non avere nulla a pretendere l 'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, in riferimento alle quali manifestano la loro più ampia soddisfazione e dunque rinunciano ad ogni diritto, ragione, rivendicazione e/o pretesa da esse nascenti;
4. Le parti, sin d'ora, si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
5. Le spese del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti.
2 Con nota congiunta, depositata in data 18/3/2025 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiaravano di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione, ex art. 473 bis 51 c.p.c., del 19/3/2025.
La Giudice delegata, con provvedimento dell'1/4/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM esprimeva parere favorevole in data 2/4/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separaz ione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nato a Parte_1
Napoli il 17/5/1965 e , nata a [...] il Parte_2
31/12/1967, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 26, parte I, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno1986) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 134 3 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 435/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente-
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice relatore/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 435 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 2 aprile 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente tra
TRA
, nato a [...] il [...], CF.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
31/12/1967, C.F.: , residente in [...]C.F._2
(NA), alla via Solimena Isolato D, entrambi elettivamente domiciliati in Trentola-Ducenta (CE) alla Via degli Olmi n. 40, presso lo studio dell'Avv. Giovanniarmando D'Alessandro, che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4 febbraio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli, in data
13/3/1986, in regime di comunione dei beni, dal quale sono nati cinque figli, di anni 37, di anni 34, Persona_1 Parte_3 [...]
di anni 30, di anni 23 e di Per_2 Persona_3 Parte_4
anni 23, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1. I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale. Pertanto, vivranno separati, liberi di stabilire la loro residenza e il loro domicilio, ove riterranno più opportuno con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Alcun mantenimento sarà versato dalle parti;
3. I coniugi si danno atto di avere tra loro risolto, transatto e conciliato tutte le ulteriori vicende, patrimoniali e non, relativamente al rapporto matrimoniale che qui si accingono ad interrompere, dichiarando pertanto di non avere nulla a pretendere l 'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, in riferimento alle quali manifestano la loro più ampia soddisfazione e dunque rinunciano ad ogni diritto, ragione, rivendicazione e/o pretesa da esse nascenti;
4. Le parti, sin d'ora, si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
5. Le spese del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti.
2 Con nota congiunta, depositata in data 18/3/2025 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiaravano di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione, ex art. 473 bis 51 c.p.c., del 19/3/2025.
La Giudice delegata, con provvedimento dell'1/4/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM esprimeva parere favorevole in data 2/4/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separaz ione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nato a Parte_1
Napoli il 17/5/1965 e , nata a [...] il Parte_2
31/12/1967, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 26, parte I, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno1986) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 134 3 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio del 6/5/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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