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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1153/2020
promossa da: ora Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Carlo Scofone e Enrico Scofone come da mandato in atti,
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Valeriani come da mandato in atti, OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 09.01.2020”.
Conclusioni per parte opponente: “Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previ gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
negata la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
in via preliminare: autorizzi la chiamata in causa della società (C.F. ) ai Controparte_2 P.IVA_1 sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c., differendo di conseguenza la prima udienza di comparizione;
in via principale: accerti e dichiari l'abusività della domanda di escussione per come formulata dal accerti e dichiari CP_1
l'infondatezza della pretesa del per come formulata in sede di ricorso monitorio;
accerti e dichiari CP_1 Cont l'infondatezza della pretesa del in ragione dei lavori eseguito da in forza dell'accordo transattivo CP_1
a far data dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data odierna;
accerti e dichiari che il ha diritto al CP_1 riconoscimento delle sole somme necessarie per il completamento delle opere di Convenzione, pari allo stato ad € 350.000,00 o alla diversa minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
accerti e dichiari il diritto di pagina 1 di 4 REVO di essere tenuta indenne da per tutte le somme che dovesse essere tenuta a Controparte_2 versare in forza della polizza di cui è causa;
condanni per l'effetto a rimborsare alla Controparte_2
Compagnia dette somme;
revochi, annulli, dichiari inefficace il decreto ingiuntivo n. 35/2020 del 9.1.2020 – N.R.G. 8/2020. In via istruttoria: disponga apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti: Accerti il CTU quale sia la consistenza attuale dei lavori eseguiti dalla società
[...] in forza della Convenzione;
Accerti e dichiari se detti lavori sono stati regolarmente eseguiti;
CP_2
Accerti il CTU quale sia la consistenza dei lavori ancora da eseguire e quantifichi il controvalore delle opere per il completamento del progetto. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”. Conclusioni per parte opposta: “Previo rigetto delle domande tutte spiegate dall'opponente, in via preliminare e poi principale: - confermare e dichiarare esecutivo, ex art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 35/2020 per il suo intero ammontare, ovvero, in via gradata, per l'ammontare di 350.000,00 euro;
- non autorizzare la vocatio in ius del contraente e del coobbligato, quindi separare e demandare a distinto giudizio l'azione di rivalsa spiegata dall'opponente, avente carattere meramente dilatorio;
- non sospendere il presente procedimento nelle more dell'ATP pendente;
- accertare che la polizza fideiussoria n. 377548 del 17.05.2012 ha natura di contratto autonomo di garanzia;
- per l'effetto, confermare e dichiarare esecutivo, in via definitiva, il decreto ingiuntivo n. 35/2020, quindi condannare l'opponente al versamento dell'intera somma garantita;
Il tutto con vittoria di spese e compensi sia per la fase monitoria che per la presente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ha chiesto e ottenuto il decreto n. 35/2020 con cui è stato Controparte_1 ingiunto a di pagare la somma di Parte_1
2.462.270,00 Euro, oltre interessi e spese, in forza di polizza n. 377548 del 17.05.2012 emessa a garanzia delle opere da realizzare a cura di in esecuzione della Controparte_2 convenzione del 24.01.2012, in particolare per l'attività di scavo, estrattiva e sistemazione del comparto “Bacino 4” nel territorio del Comune di Medesano. Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione la compagnia assicurativa (ora e, nel prosieguo, solo deducendo, ai fini della revoca del Parte_2 Parte_2 decreto, l'avanzato stato di esecuzione dei lavori (oltre l'85%), tale da rendere illegittimo l'incameramento dell'intera somma garantita, l'abusività della pretesa – come peraltro riconosciuto anche dal Tribunale in sede di reclamo cautelare che, con l'ordinanza del 19.02.2020, aveva inibito l'escussione oltre il limite dei 350.000,00 Euro –, la necessità di attendere l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato nel 2019 (n. 4808/2019 r.g.), volto alla individuazione e quantificazione monetaria dei lavori eseguiti da società che l'opponente chiedeva di chiamare in causa per la rivalsa. Controparte_2
si è costituito regolarmente, prendendo posizione sui rilievi Controparte_1 della controparte, ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata quale beneficiario della garanzia, per il suo intero importo. In assenza di istruttoria e a seguito di reiterate richieste congiunte di rinvio del processo per addivenire le parti a transazione, effettivamente sottoscritta il 21.07.2020, e poi per darvi esecuzione, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.09.2025, quando già depositate dai difensori le rispettive note conclusive.
pagina 2 di 4 *** A parere di questo Giudice, il decreto ingiuntivo opposto va senz'altro revocato e nessuna condanna al pagamento di somme può essere emessa nei confronti di all'attualità, Parte_2 in ragione del mutato assetto dei rapporti tra le parti, quanto meno in fatto, originato dalla transazione conclusa tra opponente, opposto e il 21.07.2020, l'esecuzione Controparte_2 della quale ha costituito motivo esclusivo delle plurime richieste congiunte di differimento udienza formulate dai legali fin dall'udienza del 10.09.2020 e, a seguire nel febbraio 2021, nel novembre 2021, nell'ottobre 2022, nell'ottobre 2023. Il primo rinvio risulta chiesto “pendendo conclusive trattative”, i successivi per la conclusione dei lavori da parte di Controparte_2
e da ultimo, all'udienza del 10.12.2024, perché intervenuto il subentro di “nuovo soggetto esecutore che ha firmato convenzione estrattiva con il , entro il quale Controparte_4 ricadono le aree oggetto di intervento”, così come dedotto dal legale di e condiviso Parte_2 dal legale del opposto. CP_1
A causa della transazione raggiunta, il processo è rimasto dal 2020 fermo alla fase di trattazione, nessun incombente istruttorio è stato disposto, né svolto. Anche l'incarico conferito al CTU, ing. il 15.01.2020, nel procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., Persona_1 diretto all'accertamento, descrizione, verifica di correttezza e completezza, stima delle opere eseguite da non è stato espletato su richiesta congiunta delle parti Controparte_2 coinvolte. Orbene, l'accordo transattivo più volte menzionato è depositato in fascicolo ed esso, dopo riepilogo dei rapporti e vicende anche processuali succedutesi dal 2012 in poi, sancisce in modo espresso l'efficacia non novativa dell'accordo stesso. Tuttavia, nel tenere comunque fermi gli obblighi contenuti nelle convenzioni del gennaio e maggio 2012, la transazione introduce integrazioni fondate su un nuovo cronoprogramma (v. art. 2), indicato come allegato A, e modalità esecutive basate su progetto dell'Ing. di cui all'allegato B, costituente Per_2 variazione rispetto ai progetti originari, come evincibile dall'art. 3 (“Per quanto non espressamente indicato nel progetto di cui alla lettera B continuano naturalmente a trovare applicazione i progetti redatti sulla base delle convenzioni indicate nelle premesse”). Sebbene la transazione del luglio 2020, dunque, non abbia natura novativa e fosse condizionata negli effetti all'ottenimento delle autorizzazioni di competenza del , con la Controparte_4 conseguenza che la natura giuridica dei rapporti e l'oggetto delle prestazioni a carico delle parti coinvolte va comunque ricondotta alla polizza n. 377548 del 17.05.2012 e alla convenzione del 24.01.2012, è altresì vero che la transazione conservativa conclusa da opponente, opposto e il 21.07.2020 rappresenta fatto sopravvenuto dotato di valenza impeditiva Controparte_2 all'accertamento e riconoscimento del credito azionato da . CP_1 Controparte_1
La transazione ha infatti investito l'intero oggetto del contenzioso, tutti i rapporti litigiosi pendenti, e la sua parziale esecuzione sulla base dei due allegati menzionati (A e B) ha alterato la situazione nascente dalla convenzione del 2012, quella esistente al momento dell'instaurazione del giudizio e della chiesta CTU, il cui ingresso oggi porterebbe a esiti assolutamente inattendibili, sia con riferimento ai lavori eseguiti da che al loro Controparte_2 effettivo valore, essendo stata dichiarata la data di fine lavori al 30.09.2022 e loro prosecuzione pagina 3 di 4 a verbale di udienza del novembre 2021, nonché lo stato avanzato di esecuzione lavori a verbale del 2 ottobre 2023 e l'intervenuto affidamento dei lavori residui a un nuovo soggetto esecutore fin dal dicembre 2024 (v. verbale udienza del 10.12.2024). Quanto al valore dei lavori eseguiti da la valutazione sconterebbe le Controparte_2 conseguenze di una stima tardiva, da effettuare su ampia parte delle opere eseguite ormai da cinque-sei anni, la verifica di correttezza e perdurante utilità appare anch'essa compromessa dalla scelta processuale compiuta dalle parti interessate di non dare corso alla CTU già disposta, con incarico conferito al CTU fin dal gennaio 2020 nel procedimento ex art. 696 c.p.c. poi archiviato, nonché dall'incontestato ingresso di differente impresa esecutrice a completamento dei lavori nel “Bacino 4”, sulla base di nuova autorizzazione del Comune di Medesano. In forza dei precedenti rilievi le domande di entrambe le parti meritano rigetto. Inammissibile, da ultimo, la domanda nuova tardivamente introdotta dall'opponente
[...] di accertamento e declaratoria infondatezza della pretesa del in ragione dei Pt_2 CP_1 lavori eseguiti da in forza dell'accordo transattivo del luglio 2020, a far data Controparte_2 dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data odierna. Sussistono giustificati motivi di compensazione integrale delle spese di lite, individuati nella protratta, comune condotta giudiziale delle parti volta a favorire la stipula e l'esecuzione della transazione, anziché la pronta verifica delle circostanze fattuali e dell'adempimento degli obblighi nascenti dai titoli negoziali fonte delle originarie domande, sì da cristallizzarne i risultati ai fini dei possibili, successivi sviluppi della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Parte_1
ora nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
così decide:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 09.01.2020;
- rigetta le ulteriori domande delle parti e dichiara inammissibile quella avanzata da
[...] fondata sull'accordo transattivo del 21.07.2020; Parte_2
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Parma il 14 ottobre 2025
Il Giudice Cristina Ferrari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1153/2020
promossa da: ora Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Carlo Scofone e Enrico Scofone come da mandato in atti,
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Valeriani come da mandato in atti, OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 09.01.2020”.
Conclusioni per parte opponente: “Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previ gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
negata la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
in via preliminare: autorizzi la chiamata in causa della società (C.F. ) ai Controparte_2 P.IVA_1 sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c., differendo di conseguenza la prima udienza di comparizione;
in via principale: accerti e dichiari l'abusività della domanda di escussione per come formulata dal accerti e dichiari CP_1
l'infondatezza della pretesa del per come formulata in sede di ricorso monitorio;
accerti e dichiari CP_1 Cont l'infondatezza della pretesa del in ragione dei lavori eseguito da in forza dell'accordo transattivo CP_1
a far data dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data odierna;
accerti e dichiari che il ha diritto al CP_1 riconoscimento delle sole somme necessarie per il completamento delle opere di Convenzione, pari allo stato ad € 350.000,00 o alla diversa minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
accerti e dichiari il diritto di pagina 1 di 4 REVO di essere tenuta indenne da per tutte le somme che dovesse essere tenuta a Controparte_2 versare in forza della polizza di cui è causa;
condanni per l'effetto a rimborsare alla Controparte_2
Compagnia dette somme;
revochi, annulli, dichiari inefficace il decreto ingiuntivo n. 35/2020 del 9.1.2020 – N.R.G. 8/2020. In via istruttoria: disponga apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti: Accerti il CTU quale sia la consistenza attuale dei lavori eseguiti dalla società
[...] in forza della Convenzione;
Accerti e dichiari se detti lavori sono stati regolarmente eseguiti;
CP_2
Accerti il CTU quale sia la consistenza dei lavori ancora da eseguire e quantifichi il controvalore delle opere per il completamento del progetto. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”. Conclusioni per parte opposta: “Previo rigetto delle domande tutte spiegate dall'opponente, in via preliminare e poi principale: - confermare e dichiarare esecutivo, ex art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 35/2020 per il suo intero ammontare, ovvero, in via gradata, per l'ammontare di 350.000,00 euro;
- non autorizzare la vocatio in ius del contraente e del coobbligato, quindi separare e demandare a distinto giudizio l'azione di rivalsa spiegata dall'opponente, avente carattere meramente dilatorio;
- non sospendere il presente procedimento nelle more dell'ATP pendente;
- accertare che la polizza fideiussoria n. 377548 del 17.05.2012 ha natura di contratto autonomo di garanzia;
- per l'effetto, confermare e dichiarare esecutivo, in via definitiva, il decreto ingiuntivo n. 35/2020, quindi condannare l'opponente al versamento dell'intera somma garantita;
Il tutto con vittoria di spese e compensi sia per la fase monitoria che per la presente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ha chiesto e ottenuto il decreto n. 35/2020 con cui è stato Controparte_1 ingiunto a di pagare la somma di Parte_1
2.462.270,00 Euro, oltre interessi e spese, in forza di polizza n. 377548 del 17.05.2012 emessa a garanzia delle opere da realizzare a cura di in esecuzione della Controparte_2 convenzione del 24.01.2012, in particolare per l'attività di scavo, estrattiva e sistemazione del comparto “Bacino 4” nel territorio del Comune di Medesano. Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione la compagnia assicurativa (ora e, nel prosieguo, solo deducendo, ai fini della revoca del Parte_2 Parte_2 decreto, l'avanzato stato di esecuzione dei lavori (oltre l'85%), tale da rendere illegittimo l'incameramento dell'intera somma garantita, l'abusività della pretesa – come peraltro riconosciuto anche dal Tribunale in sede di reclamo cautelare che, con l'ordinanza del 19.02.2020, aveva inibito l'escussione oltre il limite dei 350.000,00 Euro –, la necessità di attendere l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato nel 2019 (n. 4808/2019 r.g.), volto alla individuazione e quantificazione monetaria dei lavori eseguiti da società che l'opponente chiedeva di chiamare in causa per la rivalsa. Controparte_2
si è costituito regolarmente, prendendo posizione sui rilievi Controparte_1 della controparte, ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata quale beneficiario della garanzia, per il suo intero importo. In assenza di istruttoria e a seguito di reiterate richieste congiunte di rinvio del processo per addivenire le parti a transazione, effettivamente sottoscritta il 21.07.2020, e poi per darvi esecuzione, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.09.2025, quando già depositate dai difensori le rispettive note conclusive.
pagina 2 di 4 *** A parere di questo Giudice, il decreto ingiuntivo opposto va senz'altro revocato e nessuna condanna al pagamento di somme può essere emessa nei confronti di all'attualità, Parte_2 in ragione del mutato assetto dei rapporti tra le parti, quanto meno in fatto, originato dalla transazione conclusa tra opponente, opposto e il 21.07.2020, l'esecuzione Controparte_2 della quale ha costituito motivo esclusivo delle plurime richieste congiunte di differimento udienza formulate dai legali fin dall'udienza del 10.09.2020 e, a seguire nel febbraio 2021, nel novembre 2021, nell'ottobre 2022, nell'ottobre 2023. Il primo rinvio risulta chiesto “pendendo conclusive trattative”, i successivi per la conclusione dei lavori da parte di Controparte_2
e da ultimo, all'udienza del 10.12.2024, perché intervenuto il subentro di “nuovo soggetto esecutore che ha firmato convenzione estrattiva con il , entro il quale Controparte_4 ricadono le aree oggetto di intervento”, così come dedotto dal legale di e condiviso Parte_2 dal legale del opposto. CP_1
A causa della transazione raggiunta, il processo è rimasto dal 2020 fermo alla fase di trattazione, nessun incombente istruttorio è stato disposto, né svolto. Anche l'incarico conferito al CTU, ing. il 15.01.2020, nel procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., Persona_1 diretto all'accertamento, descrizione, verifica di correttezza e completezza, stima delle opere eseguite da non è stato espletato su richiesta congiunta delle parti Controparte_2 coinvolte. Orbene, l'accordo transattivo più volte menzionato è depositato in fascicolo ed esso, dopo riepilogo dei rapporti e vicende anche processuali succedutesi dal 2012 in poi, sancisce in modo espresso l'efficacia non novativa dell'accordo stesso. Tuttavia, nel tenere comunque fermi gli obblighi contenuti nelle convenzioni del gennaio e maggio 2012, la transazione introduce integrazioni fondate su un nuovo cronoprogramma (v. art. 2), indicato come allegato A, e modalità esecutive basate su progetto dell'Ing. di cui all'allegato B, costituente Per_2 variazione rispetto ai progetti originari, come evincibile dall'art. 3 (“Per quanto non espressamente indicato nel progetto di cui alla lettera B continuano naturalmente a trovare applicazione i progetti redatti sulla base delle convenzioni indicate nelle premesse”). Sebbene la transazione del luglio 2020, dunque, non abbia natura novativa e fosse condizionata negli effetti all'ottenimento delle autorizzazioni di competenza del , con la Controparte_4 conseguenza che la natura giuridica dei rapporti e l'oggetto delle prestazioni a carico delle parti coinvolte va comunque ricondotta alla polizza n. 377548 del 17.05.2012 e alla convenzione del 24.01.2012, è altresì vero che la transazione conservativa conclusa da opponente, opposto e il 21.07.2020 rappresenta fatto sopravvenuto dotato di valenza impeditiva Controparte_2 all'accertamento e riconoscimento del credito azionato da . CP_1 Controparte_1
La transazione ha infatti investito l'intero oggetto del contenzioso, tutti i rapporti litigiosi pendenti, e la sua parziale esecuzione sulla base dei due allegati menzionati (A e B) ha alterato la situazione nascente dalla convenzione del 2012, quella esistente al momento dell'instaurazione del giudizio e della chiesta CTU, il cui ingresso oggi porterebbe a esiti assolutamente inattendibili, sia con riferimento ai lavori eseguiti da che al loro Controparte_2 effettivo valore, essendo stata dichiarata la data di fine lavori al 30.09.2022 e loro prosecuzione pagina 3 di 4 a verbale di udienza del novembre 2021, nonché lo stato avanzato di esecuzione lavori a verbale del 2 ottobre 2023 e l'intervenuto affidamento dei lavori residui a un nuovo soggetto esecutore fin dal dicembre 2024 (v. verbale udienza del 10.12.2024). Quanto al valore dei lavori eseguiti da la valutazione sconterebbe le Controparte_2 conseguenze di una stima tardiva, da effettuare su ampia parte delle opere eseguite ormai da cinque-sei anni, la verifica di correttezza e perdurante utilità appare anch'essa compromessa dalla scelta processuale compiuta dalle parti interessate di non dare corso alla CTU già disposta, con incarico conferito al CTU fin dal gennaio 2020 nel procedimento ex art. 696 c.p.c. poi archiviato, nonché dall'incontestato ingresso di differente impresa esecutrice a completamento dei lavori nel “Bacino 4”, sulla base di nuova autorizzazione del Comune di Medesano. In forza dei precedenti rilievi le domande di entrambe le parti meritano rigetto. Inammissibile, da ultimo, la domanda nuova tardivamente introdotta dall'opponente
[...] di accertamento e declaratoria infondatezza della pretesa del in ragione dei Pt_2 CP_1 lavori eseguiti da in forza dell'accordo transattivo del luglio 2020, a far data Controparte_2 dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data odierna. Sussistono giustificati motivi di compensazione integrale delle spese di lite, individuati nella protratta, comune condotta giudiziale delle parti volta a favorire la stipula e l'esecuzione della transazione, anziché la pronta verifica delle circostanze fattuali e dell'adempimento degli obblighi nascenti dai titoli negoziali fonte delle originarie domande, sì da cristallizzarne i risultati ai fini dei possibili, successivi sviluppi della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Parte_1
ora nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
così decide:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo n. 35/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 09.01.2020;
- rigetta le ulteriori domande delle parti e dichiara inammissibile quella avanzata da
[...] fondata sull'accordo transattivo del 21.07.2020; Parte_2
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Parma il 14 ottobre 2025
Il Giudice Cristina Ferrari
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