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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1189 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Parte_1 dello Stato di Palermo elettivamente domiciliato in Palermo via Valerio Villareale n.6 appellante CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvo Cangialosi presso il cui studio in Controparte_1
Palermo via Pietro D'Asaro n.13 è elettivamente domiciliato appellato Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 27.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1013/2023 il Tribunale G.L. di Termini Imerese, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ordinò al “di Controparte_1 Parte_1 attribuire al ricorrente un punteggio pari a 26,45 punti per il profilo di assistente amministrativo, 25,45 punti per il profilo di assistente tecnico e di 34,03 punti per il profilo di collaboratore scolastico, all'interno della III fascia della graduatoria d'Istituto ATA, per il triennio 2012/2024, della Provincia di Palermo, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e, per l'effetto, di adottare tutti i provvedimenti conseguenziali in relazione al riconoscimento del predetto punteggio” , inoltre condannò
“il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni che avrebbe maturato dal Parte_1
27.09.2021 e fino al 30.06.2022, data di scadenza del contratto, detratto l'aliunde perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo” Osservò che la ricorrente aveva richiesto la valutazione del servizio reso presso Enti di formazione accreditati dalla Regione Sicilia e per tale ragione, a suo avviso, rientranti di diritto nella categoria delle “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”. Affermò che, “se è pur vero che la Tabella A), allegata al DM n.50/2021, relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, ai fini dell'assegnazione del punteggio, prevede che possa tenersi conto solo del servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali ed Enti locali”, nella fattispecie “va richiamata la differente formulazione dei punti 7.1 e 7.2 della predetta tabella concernenti il servizio pregresso prestato presso, tra le altre, le scuole paritarie, e il punto 9, relativo al servizio prestato “alle dirette dipendenze” di amministrazioni statali e altri soggetti”. Rilevò che “Le prime norme, a differenza della seconda, non contengono alcuno specifico riferimento al servizio prestato “alle dirette dipendenze”, inducendo pertanto “La formulazione delle disposizioni in commento” ad affermare “che il servizio pacificamente prestato dal ricorrente presso gli
[...]
, ai sensi del DM 50/2021, allegato A, punto 7.2, lettera c), rientri nella Parte_2 categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, non prevedendo il DM alcuna prescrizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro resi presso enti di formazione dall'alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio. Riscontrò dalla documentazione in atti, che sia il CEFOP sia la , “sono enti di Pt_3 formazione accreditati dalla Regione Sicilia per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione di secondo grado superiore (cfr. D.D.G. n. 1345 del 27/04/2012 e D.D.G. n. 3768 del 31.05.2017) sicché il servizio svolto dall'istante alle dipendenze dei predetti enti non può che essere valutato al pari di quello prestato presso scuole di istruzione secondaria o artistica non statali”. Ritenne, pertanto, che al ricorrente dovesse “essere riconosciuto il relativo punteggio”, con conseguente condanna del convenuto “a correggere la graduatoria e adottare tutti i Parte_1 provvedimenti conseguenti” oltre a risarcire il danno sofferto dal ricorrente a seguito dell'ingiustificato recesso dell'amministrazione scolastica dal contratto a tempo determinato già sottoscritto con il lavoratore;
pregiudizio economico da commisurare “all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto”. Per la riforma di tale pronuncia ha proposto appello il Parte_1
, con ricorso depositato il 15.11.2023, dolendosi dell'erronea parificazione degli enti di
[...] formazione regionale alle “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”, laddove queste ultime “rilasciano certificati di qualifica al terzo e al quarto anno e, al quinto anno, diploma di maturità validi anche per l'iscrizione nelle università”, mentre altro conto sono gli enti di formazione professionale che, anche quando si occupano di percorsi relativi all'obbligo formativo, rilasciano solo qualifiche”, anche perché “soggetti a procedure di accreditamento gestite dalle regioni e non a parifica o convenzione o quant'altro previsto dal DM 50/2021”. Deduce ancora la “tassatività delle clausole del bando di concorso e l'impossibilità di una loro eterointegrazione in via interpretativa”, evidenziando in particolare “che neppure il servizio presso Enti Locali è valutabile ai fini della collocazione in graduatoria”, prevedendo l'art.1, comma 4, DM 50/2021
“unicamente” l'equiparazione del servizio “prestato nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999”, in epoca anteriore al “noto transito di tale personale alle dipendenze dell'Amministrazione statale”. Ribadisce “La bontà della tesi della non equiparazione, ai fini che qui interessano, tra il servizio prestato presso Enti accreditati dalla Regione e quello prestato presso istituti scolastici non statali”, in quanto
“avvalorata a contrario dalla previsione, per il solo personale docente in relazione alle graduatorie di terza fascia, della clausola contenuta nel D.M. 374/2017 relativo all'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale docente”, per cui è logico ritenere che “se la P.A. datrice avesse voluto validare anche per il personale ATA tale servizio, allora avrebbe introdotto una clausola dal tenore analogo”. Sottolinea, sulla scorta di alcuni pronunciamenti giurisprudenziali di merito su identica questione all'uopo richiamati, la “legittimità dell'operato dell'Amministrazione” e l'erroneità “della statuizione di condanna al risarcimento dei danni”, risultando “evidente come il recesso anticipato dal contratto stipulato con il ricorrente debba ritenersi avvenuto in presenza di una giusta causa” , da individuarsi nella
“legittima rettifica del punteggio riconosciuto al lavoratore in forza della non valutabilità del servizio prestato presso i suddetti enti di formazione”.
si è ritualmente costituito in giudizio, con memoria del 16.10.2025, Controparte_1 resistendo al gravame, brevemente delineando l'ambito normativo in cui la vicenda si sviluppa e rilevando che gli attuali percorsi di formazione professionale “sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; D.P.R. n. 87/2010), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi. Aggiunge, inoltre, l'appellato che “Le qualifiche ed i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni”; Sottolinea ancora l'erroneità della nota dell' , prot. 22372 del Controparte_2
23.08.2021 (“a nulla vale sollevare la disparità di trattamento con il personale docente ed educativo, per il quale sia il D.M. 374/2017 che la successiva 0.M. 60/2020 prevedono la valutabilità del servizio in questione;
al contrario, se ne deduce che solo l'espressa previsione normativa consenta la relativa attribuzione del punteggio.
[…] Nulla invece, come precedentemente indicato viene previsto per il personale ATA nel DM. 50/2021”), nella parte in cui, senza fornire alcuna motivazione idonea a giustificare “una siffatta disparità di trattamento”, ha ritenuto “che il D.M. 50/2021 non abbia previsto la possibilità, per gli aspiranti alle supplenze del personale ATA, di vedersi riconosciuto in graduatoria il punteggio relativo al servizio svolto presso enti di formazione professionale”. Ribadisce da ultimo la fondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto “l'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro tra il Sig. e l' , quale collaboratore Controparte_1 Controparte_3 scolastico, avente decorrenza dal 17.09.2021 sino al 30.06.2022, per n. 36 ore settimanali, che gli avrebbe garantito, per l'intero periodo, inclusa 13° mensilità, una retribuzione lorda pari ad € 16.826,03 (sedicimilaottocentoventisei/03), nonché l'attribuzione di ulteriori n. 2,50 punti (0,25 punti per ogni mese o frazione di mese di servizio) nella relativa graduatoria”. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) In via del tutto preliminare al fine di delimitare il thema decidendum è opportuno ricordare che i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo, incidono sullo stesso esercizio del potere di impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice del gravame che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che, pur genericamente investite dall'impugnazione in toto della sentenza, non siano state specificatamente censurate (Cass.20.11.2004, n.22473, Cass. 25.05.2001, n.7113; Cass. S.U. 20.01.1992, n.666). L'effetto devolutivo dell'appello è, dunque, fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando dalle ragioni del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice di appello non possono estendersi, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito. Ne deriva l'onere dell'appellante di censurare con l'atto di appello ciascuna delle ragioni della decisione (Cass. 24.03.2006, n.6630; Cass. 23.07.2002, n.10734). In adesione a tale condivisibile assunto giurisprudenziale ed alla luce di una mera lettura delle difese in appello è agevole constatare come gli odierni contendenti non muovano alcuna censura a quei punti della decisione nei quali l'adito magistrato ha escluso “che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di terza fascia, profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico ed Assistente Tecnico, a.s. 2021/2024, della Provincia di Palermo” ed ha rigettato “l'eccezione inerente il difetto di giurisdizione del giudice adito”. Profili decisori entrambi passati in autorità di cosa giudicata.
3) Così delimitato il tema di indagine l'appello è, nel merito, fondato dovendosi dare continuità ai principi già espressi da questa Corte, in casi analoghi con le sentenze rese nel proc. n.139/2023 in data 6.2.2025 e nel proc. n.1407/2022 in data 8.5.2025. Il DM n.50/2021 prevede la valutazione (in misura ridotta “alla metà” ai fini del punteggio assegnato) del servizio, per il profilo di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, prestato “in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute”. Il , col ricorso di primo grado, ha sostenuto che il servizio prestato quale assistente CP_1 amministrativo ovvero quale collaboratore scolastico risultava inquadrabile nella categoria
“scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” per le quali è previsto il dimezzamento del punteggio essendo gli enti di formazione accreditati dalla Regione Sicilia,
[...] per l'assolvimento dell'obbligo di Controparte_4 istruzione. Trattasi di prospettazione priva di fondamento. Risulta, infatti, evidente dal tenore del D.M. dianzi citato - come pure argomentato dal appellante - che il servizio riconosciuto è quello prestato in specifiche tipologie di Parte_1 istituzioni scolastiche le cui connotazioni sono stabilite dalla legge. Infatti, il d.lgs. n.297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) dispone:
- all'articolo 355 (“riconoscimento legale”) che “Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352 comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione: a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;
b) che nella scuola sia impartito l'insegname nto e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali;
c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;
d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano”; -all'art. 356 (“pareggiamento”) che: “Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 7 dell 'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222” e che “ Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nell'articolo 355, si richiede: a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;
b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell' articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118; c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”;
-all'art. 357 (“Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento”) che “Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte”. Orbene, parte appellante non ha provato ed invero neppure adeguatamente allegato, che sussistano in capo agli Enti di formazione presso cui ha prestato servizio, pacificamente accreditati dalla (per come documentato), i requisiti suddetti. Parte_2
Non è stato allegato né provato nessun provvedimento di concessione del riconoscimento legale e/o del pareggiamento. Contrari argomenti, si osserva, non possono trarsi dai documenti che dimostrano l'accreditamento presso la del CEFOP e della in quanto (come già Parte_2 Pt_3 osservato nei precedenti di questa Corte sopra citati) gli stessi si limitano a riconoscere la possibilità per tali enti i di accedere ai finanziamenti da parte della Regione Sicilia, senza che tuttavia da ciò possa derivarne un pareggiamento, un legale riconoscimento e/o una convenzione nei sensi di cui al Decreto Ministeriale e al Testo Unico citati. Tanto basta per escludere la fondatezza della domanda, dovendosi solo aggiungere che la precisa elencazione contenuta nel DM 50/2021, con l'indicazione specifica delle connotazioni del servizio valutabile, esclude la ammissibilità di operazioni interpretative di tipo estensivo che, nella chiarezza del dato testuale, ne determinerebbero un'inammissibile integrazione. Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
4) Le spese di lite del doppio grado sono poste a carico di parte Controparte_1 soccombente nel processo e sono liquidate come da dispositivo, con decurtazione dei compensi di primo grado nella misura del 20% dovuta al fatto che l'Amministrazione si è difesa dinanzi al Tribunale di Termine Imerese tramite funzionario ex art. 417 bis c.p.c.. Non appaiono, infatti, condivisibili le argomentazioni addotte dal difensore dell'appellato a sostegno della domandata compensazione delle spese di lite – come sinteticamente illustrate all'udienza di discussione - non ravvisandosi alcun recente mutamento giurisprudenziale in materia ed essendosi la volontà conciliativa del lavoratore, pur a fronte dell'articolata difesa del
, manifestata con la rinuncia alla sola componente risarcitoria e giammai Parte_1 all'aggiornamento del proprio punteggio in graduatoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1013/2023 resa dal Tribunale di Termini Imerese G.L. il 12.10.2023, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che Controparte_1 liquida, per il primo, in euro 2.230,00 e per l'appello in euro 3.473,00 , oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso in Palermo il 27 novembre 2025 Il Consigliere estensore Claudio Antonelli Il Presidente Cinzia Alcamo