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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7506 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 02/10/2024, rimessa al Collegio per la decisone alla udienza del 10/09/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 24/09/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SIMEONE GENNARO con studio in VIA LEONARDO MURIALDO, 44 NAPOLI presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE CONTRO
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BANGLADESH) il 29.10.1986, già residente in [...]n. 13 MILANO
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
14/10/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) disporre , in conseguenza, ogni ulteriore incombente a carico degli Uffici dello Stato Civile del Comune di Napoli;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 in NAPOLI il 22/03/2018, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NAPOLI nell'anno 2018 al n.
15, parte I.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 02/10/2024 , chiedeva al Tribunale di Milano la Parte_1 pronuncia di separazione giudiziale e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento a favore della stessa pari ad euro 200,00 mensili.
All'udienza di prima comparizione del 21/05/2025, il Giudice Delegato verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c. dichiarava la contumacia
[...]
. CP_1
Il difensore di parte ricorrente, data l'assenza della propria assistita, non comparsa personalmente per motivi economici, chiedeva il rinvio dell'udienza e di autorizzarne la comparizione da remoto;
rinunciava altresì alla domanda di assegno di mantenimento formulata in atti.
Il G.D. in accoglimento rinviava l'udienza, disponendo la comparizione da remoto della parte ricorrente.
All'udienza del 10/09/2025, tenutasi nelle forme indicate, alla sola presenza della parte ricorrente e del suo procuratore collegati da remoto, il G.D. nell'impossibilità di tentare la conciliazione procedeva all'ascolto di parte attrice la quale dichiarava: “Confermo la volontà di separarmi;
mi sono sposata nel 2018 e abbiamo convissuto per circa 10 mesi ma non siamo mai andati
d'accordo, lui un giorno se ne è andato e non mi ha fatto sapere più nulla. Poi dopo 4/5 mesi si è fatto vivo e mi ha detto che si era trasferito a Milano ma non è voluto tornare con me. Da allora non l'ho più visto né sentito.”
All'esito, il Giudice Delegato non assumeva provvedimenti provvisori, in assenza di prole e di domande economiche e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa del ricorrente le conclusioni con riferimento alla domanda di status, ordinava la discussione orale della causa. pagina 2 di 4 Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e confermava la rinuncia della domanda di assegno di mantenimento, quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio 17/09/2025.
Considerato in diritto
La giurisdizione e la legge applicabile sullo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del regolamento UE 1111/2019, atteso che l'Italia è l'ultimo luogo di residenza abituale di entrambi i coniugi e che la ricorrente ancora vi risiede;
per i medesimi motivi è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.1259/2010.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo, è emerso con certezza il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. in conformità della domanda delle parti.
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in NAPOLI il 22/03/2018 (atto
[...] iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli nell'anno 2018 al n. 15, parte I);
2. MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite. pagina 3 di 4 Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 02/10/2024, rimessa al Collegio per la decisone alla udienza del 10/09/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 24/09/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SIMEONE GENNARO con studio in VIA LEONARDO MURIALDO, 44 NAPOLI presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE CONTRO
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BANGLADESH) il 29.10.1986, già residente in [...]n. 13 MILANO
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
14/10/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“1) pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) disporre , in conseguenza, ogni ulteriore incombente a carico degli Uffici dello Stato Civile del Comune di Napoli;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 in NAPOLI il 22/03/2018, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NAPOLI nell'anno 2018 al n.
15, parte I.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 02/10/2024 , chiedeva al Tribunale di Milano la Parte_1 pronuncia di separazione giudiziale e di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento a favore della stessa pari ad euro 200,00 mensili.
All'udienza di prima comparizione del 21/05/2025, il Giudice Delegato verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c. dichiarava la contumacia
[...]
. CP_1
Il difensore di parte ricorrente, data l'assenza della propria assistita, non comparsa personalmente per motivi economici, chiedeva il rinvio dell'udienza e di autorizzarne la comparizione da remoto;
rinunciava altresì alla domanda di assegno di mantenimento formulata in atti.
Il G.D. in accoglimento rinviava l'udienza, disponendo la comparizione da remoto della parte ricorrente.
All'udienza del 10/09/2025, tenutasi nelle forme indicate, alla sola presenza della parte ricorrente e del suo procuratore collegati da remoto, il G.D. nell'impossibilità di tentare la conciliazione procedeva all'ascolto di parte attrice la quale dichiarava: “Confermo la volontà di separarmi;
mi sono sposata nel 2018 e abbiamo convissuto per circa 10 mesi ma non siamo mai andati
d'accordo, lui un giorno se ne è andato e non mi ha fatto sapere più nulla. Poi dopo 4/5 mesi si è fatto vivo e mi ha detto che si era trasferito a Milano ma non è voluto tornare con me. Da allora non l'ho più visto né sentito.”
All'esito, il Giudice Delegato non assumeva provvedimenti provvisori, in assenza di prole e di domande economiche e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa del ricorrente le conclusioni con riferimento alla domanda di status, ordinava la discussione orale della causa. pagina 2 di 4 Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e confermava la rinuncia della domanda di assegno di mantenimento, quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio 17/09/2025.
Considerato in diritto
La giurisdizione e la legge applicabile sullo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del regolamento UE 1111/2019, atteso che l'Italia è l'ultimo luogo di residenza abituale di entrambi i coniugi e che la ricorrente ancora vi risiede;
per i medesimi motivi è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.1259/2010.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo, è emerso con certezza il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. in conformità della domanda delle parti.
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in NAPOLI il 22/03/2018 (atto
[...] iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli nell'anno 2018 al n. 15, parte I);
2. MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite. pagina 3 di 4 Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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