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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. 605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - dott. Federico Bressan - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 08/04/2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del liquidatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FAVARO LUCIA elettivamente domiciliato in VIA DANDOLO, 1 BORGORICCO;
- parte appellante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BRUSAFERRO
VALENTINA ed elettivamente domiciliato in Via Trieste nr. 20 35121 PADOVA presso lo studio dell'avv. BRUSAFERRO VALENTINA;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc) – appello avverso la sentenza n. 478/2024 del tribunale di Padova pubblicata in data 21/02/2024.-
Causa riservata in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la
-1- provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 478/2024 del
21.02.2024 del Tribunale di Padova, accogliere tutte le conclusioni avanzate da nel giudizio di primo grado e quindi: Parte_1 in via preliminare e assorbente: accertato e dichiarato che tra e Controparte_1 non sussisteva alcun un rapporto d'appalto, ovvero accertato e Parte_1 dichiarato che ha operato sulle terrazze nord e sud del fabbricato di via Parte_1
Monte Cengio n. 28 di proprietà di quale mera subappaltatrice Controparte_1 dell'impresa edile , dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
, ovvero l'assenza di titolarità in capo all'odierna Parte_1 appellante del rapporto d'appalto ex adverso dedotto in giudizio e, per l'effetto, dichiarare che non è tenuta a rispondere del diritto Parte_1 rivendicato da Controparte_1
Sempre in via preliminare e assorbente: accertato e dichiarato che Controparte_1 era pienamente persuasa della natura e delle cause dei vizi dell'opera sin dal
[...]
2017, accertare e dichiarare che non sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 1669 c.c. e, quindi, dichiarare decaduta la società ricorrente dal diritto al risarcimento del danno e/o dichiarare prescritta l'azione di Controparte_1
Nel merito, in via principale: voglia la Corte d'Appello adita discostarsi dagli esiti della
CTU ed accertare e dichiarare che i pannelli presenti sulla copertura del fabbricato di via Monte Cengio, scelti ed installati da terzi, per espressa certificazione della ditta produttrice, sono inadatti all'uso abitativo e richiedono una pendenza della falda di copertura pari almeno al 7%. Per l'effetto, accertare e dichiarare che la suddetta scelta progettuale ha provocato i problemi di tenuta della guaina, causando le infiltrazioni denunciate da Controparte_1
Accertare e dichiarare che aveva tempestivamente denunciato le criticità Parte_1 di tale materiale, manifestando il proprio dissenso all'esecuzione dell'opera nei termini suggeriti dal direttore lavori;
accertare e dichiarare che ha Parte_1 operato come nudus minister;
e, per l'effetto, dichiararla esente da ogni responsabilità per i vizi riscontrati nelle terrazze rialzate dell'immobile di
[...]
Controparte_1
-2- In via subordinata: accertare e dichiarare che i suggerimenti forniti da Parte_1 circa gli accorgimenti da adottare in loco avrebbero evitato, o almeno ridotto, il problema delle infiltrazioni;
accertare e dichiarare come altre concause abbiano determinato l'insorgere delle infiltrazioni, tra cui l'assenza di adeguata pendenza del tetto;
e, per l'effetto, attenuare la responsabilità dell'odierna appellante, riducendo proporzionalmente l'entità del risarcimento da questa eventualmente dovuto.
Conseguentemente Voglia la C.d.A. disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da dinnanzi il Tribunale. In ogni caso: con vittoria di Controparte_1 spese e compensi, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata
Nel merito in via principale
- Rigettarsi tutti i motivi di impugnazione formulati dall'appellante per la riforma della sentenza n. 478/2024 emessa da Tribunale di Padova per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto
- Convalidare la sentenza di primo grado in ogni suo aspetto.
In ogni caso:
Condannare l'appellante alla rifusione di spese e competenze legali per ambo i giudizi.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo di primo grado della causa R.G.
4534/2021 Tribunale di Padova, nonché del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc promosso da avanti Controparte_1 al Tribunale di Padova e rubricato al nr. 2616/2020 R.G.
Si rileva l'intervenuta decadenza dell'appellante in relazione alle istanze istruttorie formulate in primo grado e non rinnovate nel giudizio d'appello.
In fatto.-
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 05.07.2021 e notificato il 22.7.2021, Co (d'ora in avanti anche solo ), premesso di aver previamente Controparte_1 promosso, ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., un accertamento tecnico preventivo (r.g. 2616/2020), per accertare natura ed entità dei vizi e dei danni subiti dalla propria unità immobiliare e per valutare interventi e costi necessari alla loro eliminazione, ha adìto il tribunale di Padova per sentir condannare Controparte_2
[...]
[...] (d'ora in avanti anche solo al risarcimento dei danni arrecati al
[...] Pt_1 fabbricato di sua proprietà sito in via Monte Cengio a Padova, per non avere svolto a regola d'arte i lavori di impermeabilizzazione della copertura delle terrazze sopraelevate poste a nord e sud dell'edificio dove, a partire dal 2017, si erano verificati fenomeni di reptazione delle guaine impermeabili e d'infiltrazione delle acque meteoriche, con conseguente deterioramento delle zone sottostanti. A sostengo della domanda la ricorrente ha sostenuto che, all'esito dell'indagine peritale, il nominato c.t.u. aveva accertato che l'esecuzione dei lavori non era avvenuta secondo le regole dell'arte, indicando l'opportunità del rifacimento radicale della copertura, per una spesa totale preventivata di € 17.900,00.
2. , costituendosi in giudizio, si è opposta alla domanda, Parte_1 eccependo in particolare: a.) il difetto di sua legittimazione passiva per non aver realizzato le opere contestate su incarico della proprietaria Controparte_1 bensì quale mera subappaltatrice dell'impresa edile;
b.) Parte_2
l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto della ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., perché aveva Controparte_1 acquisito un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi sin dal 2017, quando, tra l'altro, veniva svolta un'accurata indagine in loco da parte dell'architetto CP_3
c.) l'assenza di responsabilità nell'esecuzione dell'opera di
[...] impermeabilizzazione, giacché i problemi di tenuta della guaina posizionata sulle terrazze rialzate di erano dipesi da un'erronea scelta del piano Controparte_1 di copertura, composto da pannelli isolanti tipo “isodeck”, scelti ed installati da una ditta terza (estranea al presente giudizio) e rispetto ai quali aveva Parte_1 ripetutamente denunciato le criticità, per lo più connesse alla dilatazione termica del materiale, sia alla proprietà che al direttore lavori. In particolare, Parte_1 contestava le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in quanto, pur avendo rilevato che la rottura della guaina poteva essere dipesa dalla dilatazione termica dei pannelli sottostanti, addebitava nondimeno l'integrale responsabilità dei vizi dell'opera alla stessa società resistente;
pertanto, chiedeva al giudicante di escludere, ovvero di ridurre, la responsabilità a suo carico. soggiungeva che il c.t.u. aveva Pt_1 individuato la presenza di alcune concause delle infiltrazioni, tra cui l'assenza di pendenze idonee a favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana, circostanza che
-4- doveva essere tenuta in considerazione nella determinazione della percentuale di responsabilità da addebitare a suo carico.
3. Assunte le prove per interrogatorio e testimoni ammesse, l'adito tribunale ha definito la controversia con la sentenza qui appellata, con la quale ha condannato Co
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di € 16.820,00 più iva, con condanna della stessa società resistente a rifondere le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi, Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe ritrascritte. Co
5. Si è costituita in causa , opponendosi all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
6. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come riportate innanzi, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza dell'11 settembre 2025.
In diritto.-
a) La sentenza del tribunale
Il primo giudice ha ritenuto la responsabilità della quale appaltatrice delle Pt_1 opere e ha respinto l'eccezione di carenza di sua “legittimazione passiva”. Il tribunale ha premesso che, dalle allegazioni di l'esecuzione dell'impermeabilizzazione Pt_1 delle terrazze nord e sud del fabbricato nel 2015 sarebbe avvenuta su incarico dell'impresa edile , onde occorreva appurare chi fosse il committente. Il Pt_2 tribunale ha ritenuto la non decisività, a tal fine, della circostanza addotta da Pt_1 ossia che la guaina bianca rinvenuta nell'area in contestazione era presente nelle fatture relative alle opere realizzate per conto di , sul rilievo che non vi era Pt_2
“prova che la stessa guaina bianca sia stata usata solo in quell'area e non nell'ulteriore superficie in cui pur essendo state eseguite le coperture da non Pt_1
è stata svolta alcuna indagine in quanto non oggetto di contestazione” (sentenza appellata, pag. 4). Il tribunale ha altresì al riguardo osservato che il contratto di appalto richiede la prova scritta ad substantiam e che tale onere probatorio, in capo a non era stato da questa assolto. Pt_1
Il tribunale ha quindi respinto l'eccezione di decadenza-prescrizione sul rilievo che la piena conoscenza dei vizi e delle cause di essi era maturata in capo alla committente
-5- soltanto in esito al deposito della relazione del consulente in sede di accertamento tecnico, il che valeva a superare la questione di eventuali riconoscimenti da parte della appaltatrice, sui quali non vi era pieno riscontro in atti.
Secondo il tribunale la responsabilità dell'appaltatrice era impegnata alla stregua dell'accertamento tecnico espletato, che aveva potuto appurare come le cause delle infiltrazioni non dipendessero dalla inidoneità dei materiali utilizzati, ma dal difetto della posa della guaina da parte dell'appaltatore, il quale non aveva tenuto in considerazione che la prevedibile dilatazione dei giunti metallici dei pannelli sottostanti avrebbe determinato la lacerazione della guaina, richiedendosi, per evitare tale evento, l'apprestamento di un ulteriore rimedio. Il che valeva ad escludere ogni responsabilità in capo al direttore dei lavori e della committenza per la scelta dei materiali da utilizzare. La non corretta pendenza della copertura, tale da favorire il ristagno di acqua, aveva contribuito - secondo il tribunale - alla produzione del vizio.
Quanto alla circostanza che l'appaltatrice avesse manifestato il proprio dissenso all'esecuzione dell'opera in quei termini si trattava che, secondo il primo giudice, non assumeva rilievo, in quanto materiali e tecniche esecutive erano risultate compatibili, mentre la criticità era riconducibile al difetto di posa.
b) Disamina dei motivi di appello
1. Il primo motivo torna a riproporre quella che definisce “carenza di legittimazione passiva” di “per non aver realizzato le opere contestate su incarico della Parte_1 proprietaria bensì quale mera subappaltatrice dell'impresa edile Controparte_4
AR NF (appaltatrice)” (v. atto di citazione, pag. 3 e 8 ss.).
L'appellante sottopone a critica la motivazione in proposito spesa dal tribunale, il quale ha ritenuto non provato il subappalto, anche sul rilievo della carenza della necessaria forma scritta del relativo contratto e dell'osservazione per cui era da escludersi la stipulazione in forma orale “dovendo un simile incarico essere oggetto di una specifica delibera condominiale” (sentenza appellata, pag. 4). L'appellante sostiene che “l'esistenza del subappalto è dimostrata dalla fattura n. 90/2015 del
30.06.2015, intestata a , che menziona espressamente la guaina Parte_2 bianca. Tale materiale, secondo le testimonianze dei sigg. e Persona_1 [...]
è stato applicato unicamente sulle terrazze sopraelevate” (comparsa Per_2
-6- conclusionale, pag. 2).
1.1. Il motivo non risulta accoglibile.
Si può convenire con l'appellante che l'asserzione del tribunale circa la necessità che il contratto di appalto sia redatto in forma scritta a pena di validità non è condivisibile, non essendovi alcuna previsione di legge al riguardo e dovendo, pertanto, trovare applicazione la regola della libertà delle forme desumibile dall'art. 1350 c.c.
Peraltro, a prescindere dalla mancanza di un contratto scritto, vi è ampia prova in causa della sussistenza di un rapporto contrattuale diretto fra e 3G. Pt_1
La documentazione, di provenienza della stessa restituisce infatti la
Pt_1 sussistenza di un rapporto d'appalto fra l'appellante e l'appellata. Vanno in tal senso valorizzate le fatture nn. 121 e 157 del 2015 che risultano spiccate da nei
Pt_1 confronti di 3G (doc. 3) per i lavori in quelle note specificamente individuati (lavori di impermeabilizzazione, lattoneria, nonché di fornitura e installazione di linee vita e ancoraggi per la posa pannelli fotovoltaici). Si tratta di documenti chiaramente rappresentativi di un rapporto diretto fra e 3G, indicata quale “cliente”, e
Pt_1 avente a oggetto i lavori per cui è causa, con previsione del pagamento del corrispettivo a carico di 3G e a favore di La stessa appellante, del resto, non
Pt_1 può non riconoscere che “ ha lavorato sull'intera copertura dell'immobile –
Pt_1 circostanza pacifica – svolgendo talune opere su incarico di ed altre Controparte_1 su commissione dell'originaria appaltatrice” (comparsa conclusionale, pag. 6).
L'approdo raggiunto trova riscontro anche nel tenore della relazione tecnica predisposta da ove questa non si è peritata di qualificarsi espressamente in Pt_1
Co termini di appaltatrice della committente per i lavori relativi alle “linee vita installate in via Monte Cengio” (v. doc. 5, mail e allegata relazione).
Nel mentre è certo che il c.t.u. ha verificato che le infiltrazioni d'acqua risultano “solo in una specifica zona della copertura, ovvero dove si trovano montanti dei pannelli fotovoltaici e delle linee vita” (relazione c.t.u. , pag. 10). Per_3
Va ulteriormente soggiunto che la prospettazione di circa la sua qualità di Pt_1
Co nudus minister per aver segnalato a e al direttore dei lavori di ritenere inadeguati i materiali utilizzati (questione che verrà presa in esame nel merito più avanti) si pone in termini di contraddittorietà con la tesi dell'inesistenza di alcun rapporto di appalto Co con .
-7- A fronte di tali inequivoci elementi documentali e presuntivi, chiari nell'evidenziare Co l'oggetto dei lavori affidati alla dalla e dalla prima eseguiti, le deposizioni Pt_1 testimoniali richiamate dall'appellante non risultano in alcun modo rilevanti, non solo per l'incertezza di alcune di quelle dichiarazioni (rese da lavoratori e a Per_1 Per_2 distanza di anni e dichiaratamente incerte: “mi sembra di ricordare…” v. verbale 21-
9-2022), ma anche perché il colore della guaina – sulla quale pure insiste l'appellante
– non è in alcun modo dirimente al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di appalto fra i contendenti, non essendo risultato in causa che la guaina bianca fosse relativa a solo una parte della copertura (segnatamente alle terrazze nord sud), non avendo il c.t.u. compiuto alcun esame dei lastrici calpestabili di pertinenza Co
, posti sui lati est ed ovest del piano attico di proprietà , che non CP_5 rientravano nell'indagine demandatagli, di tal ché non vi è alcun elemento per ritenere che la guaina bianca ardesiata fosse presente soltanto sulle superfici di copertura poste sui lati nord e sud.
Quanto poi alla fattura n. 90 del 2015 relativa alla guaina bianca rilevata dall'arch.
– elemento esso pure sul quale insiste l'appellante – va ritenuto che non Per_3 attiene ai lavori per cui è causa, come indirettamente ricavabile anche dalla tipologia dei pannelli che in tale fattura vengono indicati, ossia quelli “Sandwich e Stysol” e non già i pannelli oggetto di questo contendere vale a dire i “pannelli di tipo sandwich
Isodeck marca OP”, poi riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio (v. relazione c.t.u. arch. ) e che la stessa parte appellante deduce essere stati utilizzati, Per_3 tanto da indicarli quali cause delle infiltrazioni.
In ogni caso, e ulteriormente, la deduzione in ordine a una “carenza di legittimazione passiva” dell'appellante va censita alla luce dell'azione concretamente nei suoi riguardi formulata dalla parte attrice.
Orbene, anche se il tribunale non ha espressamente qualificato la domanda svolta in causa, può ritenersi pacifico (anche per la stessa appellante) che si tratti dell'azione prevista dall'art. 1669 c.c.
Così qualificata l'azione formulata in giudizio, va ricordato che, secondo un'interpretazione giurisprudenziale ormai tanto consolidata da diventare jus receptum, si tratta di un'azione di natura extracontrattuale (Cass. Civ. 12 aprile 1957,
n. 1253; Cass. Civ. 6 novembre 2008, n. 26609; Cass. Civ. 21 maggio 2012, n. 8016;
-8- Cass. Civ. 6 febbraio 2014, n. 2724; Cass. Civ., SS.UU., 27 marzo 2017, n. 7756;
Cass. Civ. 28 luglio 2017, n. 18891; Cass. Civ. 27 agosto 2019, n. 21719; Cass. Civ.
19 marzo 2021, n. 7875; Cass. Civ. 13 dicembre 2021, n. 39599; Cass. Civ. n. 23470 del 01/08/2023).
Ne viene che non è dirimente nella presente controversia attivata dal danneggiato la circostanza che fosse o meno subappaltatrice di terzi ai fini dello Parte_1 scrutinio della legittimazione passiva. Come insegnato da Cass. n. 27250 del
16/11/2017 “In tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669
c.c., ove il materiale esecutore delle opere non sia legato direttamente da contratto di appalto con il venditore ma indirettamente attraverso una catena di uno o più subappalti (o contratti di altra tipologia) trova applicazione il principio per cui il danneggiato acquirente può agire sia contro l'appaltatore(e gli altri appaltatori) sia contro il venditore, quando l'opera sia a quest'ultimo riferibile - sulla base di un accertamento di fatto relativo all'esistenza di un suo potere direttivo e di controllo sull'appaltatore che non può essere escluso negli appalti a cascata”.
2. Il secondo motivo ripropone la questione in ordine alla decadenza e prescrizione eccepite in primo grado e ritenute infondate dal tribunale, sul rilievo che la conoscenza da parte di della gravità dei difetti e della loro Controparte_4 derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera era maturata soltanto dopo il deposito della relazione tecnica del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo ossia in data 3 marzo 2021.
L'appellante sostiene che la conoscenza del vizio risaliva “sin dal 2017” (comparsa conclusionale, pag. 2; memoria di replica, pag. pag. 12) in seguito alla consulenza dell'architetto interpellato dalla – come dallo stesso CP_3 Controparte_1 riferito in sede testimoniale – e che aveva eseguito, sostiene un Parte_1 accertamento addirittura “ben più dettagliato e approfondito di quello realizzato successivamente dal c.t.u.” (appello, pag. 13).
A sostegno della conoscenza già a far data dal 2017 dei vizi, l'appellante ricorda:
- che la stessa appellata aveva dedotto di aver inviato già nel 2017 varie missive a indicandola quale “unica responsabile delle lavorazioni”; Pt_1
- che la persona fisica del legale rappresentante di 3G possedeva il titolo di architetto dotato quindi delle necessarie conoscenze tecniche per avvedersi dei difetti delle
-9- opere;
- che il direttore dei lavori, architetto , aveva del pari avuto occasione di CP_6 constatare “gli asseriti difetti di esecuzione dell'opera” in occasione del sopralluogo dell'arch. CP_3
Da tali elementi l'appellante crede di poter trarre la dimostrazione della piena
“persuasione sin dal 2017 dell'odierna appellata circa la natura e le cause dei vizi presenti presso la copertura del fabbricato … e circa la responsabilità di Parte_1
(appello, pag. 14). soggiunge che secondo la prospettazione di 3G “nel febbraio del 2017 Pt_1 Pt_1 avrebbe effettuato un sopralluogo nell'immobile di via Monte Cengio ed avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi lamentati. Ora, a prescindere dal fatto che l'odierna appellante non ha mai riconosciuto alcuna responsabilità per le problematiche verificatesi, è evidente che – sulla base della stessa ricostruzione fornita dall'appellata – emerge come quest'ultima fosse, già all'epoca, pienamente convinta che le infiltrazioni fossero imputabili esclusivamente ad una cattiva esecuzione delle guaine da parte di (comparsa conclusionale, pag. 12). Pt_1
2.1 Mette conto evidenziare che la parte appellata ha in proposito contestato che la deposizione del testimone invocata da attesti effettivamente la CP_3 Pt_1 conoscenza del vizio e delle sue cause da parte del committente e ha ricordato che risultano in causa sia la tempestiva segnalazione dei vizi sia la constatazione di essi da parte del legale rappresentante di sia il tentativo di tale società di porvi Pt_1 rimedio, come già dedotto in prime cure e qui riproposto.
2.2. Il motivo non è fondato.
2.2.1. Va premesso che il legislatore fissa due termini, entrambi annuali, i quali concernono l'azione mediante cui la responsabilità dell'appaltatore può farsi valere.
In primo luogo, il primo comma dell'art. 1669 c.c. richiede che il danneggiato faccia denunzia all'appaltatore dell'evento pregiudizievole entro un anno dalla scoperta. Lo scopo di tale previsione è correntemente ravvisato nell'esigenza di porre il soggetto ritenuto responsabile nelle condizioni di poter compiere le opportune verifiche ed eventualmente provare che l'inconveniente non gli è imputabile ovvero offrire una tempestiva risoluzione, emendando l'opera. Considerata la comunanza dell'indicata ratio con quella della denuncia contemplata dall'art. 1667 c.c., che tale qualificazione
-10- indica espressamente, vale a far ritenere la natura decadenziale del termine (cfr.
Cass. n. 21327 del 29/08/2018). Inoltre, se ne ricava il carattere recettizio della dichiarazione di denunzia, che perciò entro il termine previsto deve non solo essere spedita, ma pure pervenire a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario (cfr.
Cass. 34648 del 24/11/2022) e, del pari, la superfluità della denuncia stessa allorché
l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi (cfr. Cass. 19343 del 16/06/2022).
Il secondo comma dell'art. 1669 c.c. fissa un ulteriore termine annuale, esplicitamente qualificato come di prescrizione, per l'esercizio del diritto del committente. Il dies a quo coincide di regola con la denunzia, ma occorre considerare che “l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere "ex novo" dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni” (Cass. 20853/2009). Nella stessa linea si è precisato che “il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare
l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto”
(Cass. 19343/2022).
2.2.2. Ciò premesso, va constatato che il primo giudice, in merito agli interventi dell'appaltatrice, ha ritenuto che l'accertata piena conoscenza da parte di solo Pt_1 all'esito dell'a.t.p. valeva a superare “la portata di eventuali riconoscimenti da parte della convenuta che comunque non trovano pieno riscontro negli atti di causa, dovendosi interpretare la condotta della convenuta solo come una doverosa Pt_1 verifica dello stato dei luoghi e non necessariamente come quale ammissione o
-11- riconoscimento alcuno” (sentenza appellata, pag. 5)
È insegnamento ricevuto che “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”.
Nel caso di specie, è certo che il tribunale, come sopra testualmente riportato, ha affrontato la questione relativa agli interventi posti in essere da ritenendo in Pt_1 proposito che essi risultavano delle mere doverose verifiche tali da non denotare alcun riconoscimento o ammissione (valutazione poi ripetuta a pagina 7 della motivazione della sentenza appellata il tribunale fa riferimento a “opere di sistemazione delle coperture già in precedenza eseguite direttamente dal committente a proprie spese”).
Al di là della correttezza o meno di una tale ricostruzione degli interventi in parola, Co rimane dirimente osservare che non ha in alcun modo sottoposto a impugnazione
(incidentale) tale statuizione, avendo anzi formulato espressa richiesta di
“convalidare la sentenza di primo grado in ogni suo aspetto” (v. conclusione nel merito in via principale).
La questione dell'intervento da parte di e del significato da attribuire a tale Pt_1 fatto risulta pertanto, come eccepito anche dalla parte appellante, preclusa in questa sede, dovendosi unicamente prendere atto che si è trattato di una “doverosa verifica dello stato dei luoghi e non necessariamente quale ammissione o riconoscimento alcuno” (sentenza appellata, pag. 5).
La stessa parte appellata, del resto, ha rilevato che “la questione non si pone perché si tratta di un argomento invocato ai fini della decadenza dalla denuncia dei vizi, il cui termine decorre soltanto all'esito della CTU” (comparsa conclusionale, pag. 2). E, in tale contesto, riesce precluso anche ravvisare nella condotta di inerente agli Pt_1
-12- interventi in parola un fatto idoneo a determinare l'insorgere di una nuova obbligazione, soggetta al termine di prescrizione decennale.
2.2.3. Alla stregua di tale evoluzione del dibattito processuale, l'unico punto che va Co verificato è quello relativo al momento della piena consapevolezza da parte di del vizio, della sua causa e dell'imputabilità a Pt_1
E va ricordato che, secondo il ricevuto insegnamento giurisprudenziale, ai fini del decorso del termine annuale si richiede che il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. 13707/2023).
Come detto, l'appellante indica, innanzi tutto, la deposizione resa dall'arch. CP_3 che avrebbe appurato le cause delle infiltrazioni in occasione di un sopralluogo effettuato addirittura più “dettagliato e approfondito” di quello eseguito dal c.t.u. Co La deposizione dell'arch. tecnico incaricato da , consente di appurare che CP_3 vi fu un sopralluogo nel quale venne verificata l'esistenza delle infiltrazioni, ma non si ebbe in alcun modo contezza delle cause, potendosi unicamente escludere quella ipotizzata (ossia perdita di condensa delle tubazioni dell'impianto): “Posso dire tuttavia che in occasione del primo sopralluogo richiestomi dalla proprietà, ho visto delle macchie nel controsoffitto della cucina ma all'epoca i pannelli non erano ancora stati installati. Al momento non si è pensato alle guaine perché c'è uno strato tra soffitto e controsoffitto e si pensava ad una perdita di condensa dall'impianto che passa tra i due strati. Poi è stata fatta una verifica rompendo il controsoffitto e le tubazioni e si è compreso che il problema era di altra natura” (v. verbale d'udienza del 09.11.2022).
Quanto alle qualità soggettive delle persone coinvolte nella vicenda (direttore dei Co lavori e legale rappresentante ), il mero loro titolo di architetti non li rende per ciò solo capaci di appurare sic et simpliciter le cause delle infiltrazioni in parola, la cui effettiva riconducibilità all'operato di chi ha posato la guaina ovvero ai materiali è ancora in questa sede vibratamente contestata dalla stessa Pt_1
Resta da vagliare l'ulteriore elemento indicato da ossia le lettere di Pt_1
-13- contestazione.
Nella missiva 25 novembre 2019 (doc. 4 allegata al ricorso per a.t.p.), dopo aver dato atto dei sopralluoghi effettuati da e nel mese di Controparte_7 CP_8 settembre e che “dopo una verifica congiunta delle responsabilità” si era deciso per un'attività di “sistemazione delle guaine” (intervento che poi ha deciso di non Pt_1 effettuare), si comunica che “a seguito di un recente sopralluogo con il tecnico della ditta OP … abbiamo avuto conferma che il metodo di posa e la guaina utilizzata non sono idonei al tipo di copertura e pertanto siete unici responsabili delle lavorazioni”.
Alla luce del chiaro tenore di tale comunicazione, va ritenuto che al momento della redazione di tale missiva (25 novembre 2019), anche in esito a specifici sopralluoghi con tecnici, la committente fosse pienamente consapevole che la causa delle infiltrazioni dipendesse dall'operato di tanto da intimargli l'effettuazione dei Pt_1 lavori di ripristino, prefigurando in mancanza l'avvalimento di altra impresa con adizione delle vie legali per il recupero dei costi e dei danni (“siamo a chiedervi di intervenire tempestivamente alla risoluzione dei problemi mettendovi in contatto con il sig. per pianificare i lavori di sistemazione. Passati cinque giorni ci vedremo CP_8 costretti ad incaricare una ditta esterna per garantire la chiusura dei lavori e contestualmente ci attiveremo per vie legali per recuperare i costi dei lavori e i danni subiti”).
Certamente a questa data, pertanto, risulta in causa una conoscenza da parte della committente che l'effettiva causa dei vizi era da ricondursi all'operato della Pt_1 ma – va soggiunto – non certo in epoca precedente, come pure può desumersi dal tenore di una tale dichiarazione ove si dà conto della solo allora raggiunta esclusione delle alternative ipotesi circa le cause dei vizi e non constando precedenti comunicazioni tali da rivelare in maniera altrettanto chiara la consapevolezza della natura dei vizi e della loro esclusiva imputabilità all'operato di Non possono in Pt_1 particolare condurre ad esiti differenti i messaggi “whatsapp” ai quali fa riferimento l'appellante in sede di comparsa conclusionale (pag. 13), non solo perché anch'essi collocati nel 2019 (e non già nel 2017), ma soprattutto in quanto non inequivoci in Co ordine alla effettiva conoscenza da parte di delle cause delle infiltrazioni e della loro riconducibilità all'operato dell'appaltatore.
-14- 2.2.4. Posto che con la ricordata comunicazione vi è stata una compiuta denuncia dei vizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669, primo comma, ultima parte, c.c., il tema della decadenza deve ritenersi pertanto superato, alla stregua della verifica dell'effettuazione della denuncia entro l'anno dalla scoperta del vizio, onde va affrontata la questione relativa alla pure eccepita prescrizione di cui al secondo comma del citato articolo.
In proposito risultano in causa sia la lettera 25 dicembre 2019 (prodotta quale doc. 9 da 3G) che la lettera raccomandata di contestazione dell'8 aprile 2020 (prodotta quale doc. 10 – già doc. 5 fascicolo ATP), mentre il deposito del ricorso per a.t.p. risulta effettuato in data 11 maggio 2020 (con notificazione il 2 luglio 2020) all'esito del quale si è costituita in quel procedimento in data 4 settembre 2020. Il Pt_1 deposito della relazione tecnica da parte del c.t.u. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo risulta effettuata in data 31 marzo 2021, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente procedimento è stata compiuta il 22 luglio 2021.
Ne viene che, non essendo mai decorso un intero anno dalla denuncia dei vizi sino all'introduzione della presente causa, va esclusa la fondatezza dell'eccepita prescrizione e con essa del motivo in disamina.
3. Il terzo motivo ha ad oggetto il giudizio di responsabilità dell'appaltatore compiuto dal tribunale, che viene sottoposto a critica sotto diversi profili, sia per essersi basato su quella che l'appellante ritiene una acritica recezione delle valutazioni del c.t.u., senza considerare l'inidoneità dei pannelli preesistenti, scelti e installati da terzi, sia per non aver tenuto conto del ruolo svolto nella produzione delle infiltrazioni dalla insufficiente pendenza della copertura.
3.1. Il motivo è privo di pregio.
Il tema dell'idoneità dei pannelli utilizzati (Isodeck marca OP) è già stato posto all'attenzione del c.t.u. in primo grado e affrontato dall'esperto dell'ufficio, il quale ha riferito che “… il prodotto utilizzato dalla se posato con gli adeguati Parte_1 criteri della regola d'arte, risulta compatibile con il piano di supporto, viene infatti evidenziato dal produttore che la membrana in oggetto è stata concepita per essere applicata mediante tradizionale posa a fiamma di gas propano ed è inoltre idonea ad essere posata su pannello termoisolante di natura poluretanica ... ovvero risulta compatibile con il pannello di supporto sottostante meglio identificato come
-15- ISODECK della ISOPAN” (pag. 4 della relazione del c.t.u. arch. ; Persona_4 assunto poi ribadito a pagina 13 della medesima relazione in risposta alle osservazioni delle parti).
Con specifico riguardo, poi, alla questione della dilatazione termica dei pannelli isolanti e al conseguente distaccamento della guaina, la risposta dell'ausiliare è stata molto chiara e, va subito ora evidenziato, del tutto in linea con i corretti ambiti di responsabilità del tecnico dell'arte. L'esperto dell'ufficio ha al riguardo ritenuto che impresa “esperta nella esecuzione delle guaine” laddove avesse ritenuto di Pt_1
“non poter applicare il prodotto PHOENIX FC 52 sul supporto” avrebbe dovuto installare “un ulteriore pannello OSB tra i pannelli sandwich”, nel mentre, avendo realizzato il lavoro nei termini nei quali è stato poi concretamente eseguito, ha evidentemente valutato come “trascurabile i movimenti dilatatori dei pannelli sottostanti” (relazione c.t.u., pag. 13).
Come detto, tale valutazione è del tutto in linea con i ricevuti insegnamenti in tema di responsabilità dell'appaltatore che, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente: “atteso che dalla natura del contratto di appalto - che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguire
a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche - discende il principio secondo cui
l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto, ne consegue che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme
a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d'arte” (così, fra le tante, Cass.
8854/2004).
La circostanza, sulla quale insiste l'appellante, ossia che i pannelli isolanti erano stati
“scelti e installati da terzi” ovvero, a suo dire, inidonei, non vale a escludere la sua responsabilità per l'esecuzione di un'opera non a regola d'arte, essendo l'appaltatore
- quale tecnico esperto del settore - chiamato a valutare l'idoneità della sua opera a realizzare il risultato previsto nelle concrete condizioni nelle quali si trova a eseguire i lavori.
Come detto, “la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone
-16- all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola
d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto
e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione”, dovendosi escludere la sua responsabilità unicamente nel caso in cui “il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (orientamento consolidato: Cass. 1981/2016;
Cass.12995/2006).
5. Va a questo punto censita l'ipotesi, dedotta sia nell'ambito del terzo che del quarto motivo, inerente alla qualità di “nudus minister” dell'appaltatore nel concreto Pt_1 caso sottoposto a questa corte. Va pure ricordato che la responsabilità ex art. 1669
c.c., in presenza dei vizi dell'opera (come nel caso in esame, nel quale è indiscussa la sussistenza dei difetti della guaina stesa da , è presunta e incombe Pt_1 sull'appaltatore l'onere di dare la prova di una causa esimente, nella specie, appunto, quella di aver rivestito la qualità di mero nudus minister.
Il quarto motivo, in particolare, sottopone a censura l'affermazione, recata nella sentenza appellata, secondo cui “a nulla rileva … l'avere la convenuta manifestato il proprio dissenso all'esecuzione dell'opera nei termini suggeriti dal direttore dei lavori
e della committenza” (pag. 7 della motivazione), nel mentre il terzo motivo rimarca che il c.t.u. aveva segnalato che l'appaltatore “avrebbe dovuto (essendo ditta specializzata) far presente al progettista o alla direzione lavori le problematiche che sarebbero insorte …” (relazione c.t.u., pag. 9), sostenendo – non senza contraddittorietà rispetto all'eccezione di sua carenza di “legittimazione passiva” di cui al primo motivo – che aveva appunto segnalato al direttore dei lavori Pt_1 prima di iniziare i lavori proprio quei medesimi accorgimenti indicati dal c.t.u.
(appello, pag. 18).
-17- 5.1. L'asserzione del tribunale circa l'irrilevanza della manifestazione del dissenso da parte dell'appaltatore, nella sua assolutezza, non pare condivisibile, dovendosi invece verificare non solo l'effettuazione di tali segnalazioni da parte dell'appaltatore, ma anche l'oggetto di esse e l'atteggiamento in proposito assunto dal direttore dei lavori e/o dal committente.
Nondimeno, le doglianze veicolate con i motivi in disamina non conducono all'accoglimento dell'appello.
Va infatti ritenuto che la segnalazione di ebbe ad oggetto la ipotizzata Pt_1
“inidoneità dei materiali utilizzati” vale a dire i pannelli “Isodeck-OP”. Si tratta, alla stregua di quanto già sopra rilevato in tema di responsabilità dell'appaltatore per la posa della guaina, di circostanza non rilevante, in quanto – come si è già esposto – i pannelli utilizzati non possono ritenersi inidonei all'utilizzo quale copertura, esigendo unicamente l'adozione di opportune misure e cautele che il tecnico dell'arte è chiamato ad apprestare nella posa in opera della soprastante guaina ai fini di un lavoro a regola d'arte.
In ogni caso neppure è risultato che, a seguito di una tale segnalazione inerente alla idoneità dei materiali, come detto neppure pertinente, vi sia stata l'emanazione di un chiaro ordine di procedere al lavoro nei termini iniziali, essendovi solo riscontri di una vaga segnalazione e del ricorso al parere di un terzo circa l'idoneità di quei pannelli, senza alcun adeguato riscontro di un diktat della committenza o del direttore dei lavori.
6. Quanto all'ipotizzato “concorso di colpa” e alla dedotta violazione dell'art. 1227
c.c., mette conto ricordare che in caso di una pluralità di condotte produttive di danno vige la regola della responsabilità solidale di tutti gli autori (“se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”: art. 2055 c.c.). Ne viene che il danneggiato può convenire in giudizio e ottenere il risarcimento dell'intero danno anche da uno solo dei responsabili, il quale – se intende far valere la natura concorsuale della responsabilità – ha l'onere di chiamare in causa i (o di attivarsi separatamente nei confronti dei) corresponsabili, al fine di ottenere la graduazione delle colpe e formulare nei loro confronti l'azione di regresso per quanto pagato al danneggiato. Nei confronti del danneggiato, peraltro, tale ipotesi di eventuale esistenza del concorso di altre condotte nella produzione
-18- dell'evento dannoso (nella specie: progettista) non può condurre a una riduzione o diminuzione del danno risarcibile, proprio in ragione della già evidenziata indole solidale dell'obbligazione nata da fatto illecito.
La ipotizzata concorrente colpa del direttore dei lavori, pertanto, non porta a una diminuzione della responsabilità della nei confronti del committente. Pt_1
Nei confronti dell'unico soggetto parte di questo giudizio, vale a dire la committente, la deduzione di un suo “concorso di colpa” potrebbe astrattamente condurre a una riduzione del risarcimento, ma - nel caso di specie - non risulta in causa neppure compiutamente allegata una condotta del committente idonea a influire sulla produzione del danno accertato, così come neppure è stata allegata alcuna delle ipotesi nelle quali può essere impegnata la responsabilità del committente.
7. Le considerazioni svolte sulla natura solidale della responsabilità da fatto illecito dipendente da una pluralità di condotte concorrenti e sulla necessità per il danneggiante di rivolgere una domanda di regresso nei confronti degli altri autori dell'illecito vale anche a evidenziare la irrilevanza della deduzione in ordine all'erroneità della pendenza della copertura, quale fattore che ha concorso con la posa non a regola d'arte della guaina alla produzione delle infiltrazioni. Si tratta, come del resto allegato dalla stessa parte appellante, di un fattore concorrente nella produzione del danno, che pare imputare al progettista dell'opera, il che – Pt_1 come già detto – non vale a comportare una riduzione della sua responsabilità nei confronti del danneggiato, ma unicamente, e se del caso, a fondare un'azione di regresso da parte sua nei confronti del concorrente.
8. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (da € 5.201 a € 26.000), ad eccezione della fase trattazione-istruttoria da liquidarsi nei valori minimi in ragione della sua limitata rilevanza in sede d'appello, dato atto della produzione della nota spese da parte dell'appellata.
Va dato altresì atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto
-19- procedimentale di cui all'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
478/2024 del tribunale di Padova, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna , in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
a rifondere alla parte appellata le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 4.888,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- dà atto della sussistenza a carico di del Parte_1 presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-20-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - dott. Federico Bressan - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 08/04/2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
in persona del liquidatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FAVARO LUCIA elettivamente domiciliato in VIA DANDOLO, 1 BORGORICCO;
- parte appellante - contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BRUSAFERRO
VALENTINA ed elettivamente domiciliato in Via Trieste nr. 20 35121 PADOVA presso lo studio dell'avv. BRUSAFERRO VALENTINA;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc) – appello avverso la sentenza n. 478/2024 del tribunale di Padova pubblicata in data 21/02/2024.-
Causa riservata in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la
-1- provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 478/2024 del
21.02.2024 del Tribunale di Padova, accogliere tutte le conclusioni avanzate da nel giudizio di primo grado e quindi: Parte_1 in via preliminare e assorbente: accertato e dichiarato che tra e Controparte_1 non sussisteva alcun un rapporto d'appalto, ovvero accertato e Parte_1 dichiarato che ha operato sulle terrazze nord e sud del fabbricato di via Parte_1
Monte Cengio n. 28 di proprietà di quale mera subappaltatrice Controparte_1 dell'impresa edile , dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
, ovvero l'assenza di titolarità in capo all'odierna Parte_1 appellante del rapporto d'appalto ex adverso dedotto in giudizio e, per l'effetto, dichiarare che non è tenuta a rispondere del diritto Parte_1 rivendicato da Controparte_1
Sempre in via preliminare e assorbente: accertato e dichiarato che Controparte_1 era pienamente persuasa della natura e delle cause dei vizi dell'opera sin dal
[...]
2017, accertare e dichiarare che non sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 1669 c.c. e, quindi, dichiarare decaduta la società ricorrente dal diritto al risarcimento del danno e/o dichiarare prescritta l'azione di Controparte_1
Nel merito, in via principale: voglia la Corte d'Appello adita discostarsi dagli esiti della
CTU ed accertare e dichiarare che i pannelli presenti sulla copertura del fabbricato di via Monte Cengio, scelti ed installati da terzi, per espressa certificazione della ditta produttrice, sono inadatti all'uso abitativo e richiedono una pendenza della falda di copertura pari almeno al 7%. Per l'effetto, accertare e dichiarare che la suddetta scelta progettuale ha provocato i problemi di tenuta della guaina, causando le infiltrazioni denunciate da Controparte_1
Accertare e dichiarare che aveva tempestivamente denunciato le criticità Parte_1 di tale materiale, manifestando il proprio dissenso all'esecuzione dell'opera nei termini suggeriti dal direttore lavori;
accertare e dichiarare che ha Parte_1 operato come nudus minister;
e, per l'effetto, dichiararla esente da ogni responsabilità per i vizi riscontrati nelle terrazze rialzate dell'immobile di
[...]
Controparte_1
-2- In via subordinata: accertare e dichiarare che i suggerimenti forniti da Parte_1 circa gli accorgimenti da adottare in loco avrebbero evitato, o almeno ridotto, il problema delle infiltrazioni;
accertare e dichiarare come altre concause abbiano determinato l'insorgere delle infiltrazioni, tra cui l'assenza di adeguata pendenza del tetto;
e, per l'effetto, attenuare la responsabilità dell'odierna appellante, riducendo proporzionalmente l'entità del risarcimento da questa eventualmente dovuto.
Conseguentemente Voglia la C.d.A. disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da dinnanzi il Tribunale. In ogni caso: con vittoria di Controparte_1 spese e compensi, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata
Nel merito in via principale
- Rigettarsi tutti i motivi di impugnazione formulati dall'appellante per la riforma della sentenza n. 478/2024 emessa da Tribunale di Padova per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto
- Convalidare la sentenza di primo grado in ogni suo aspetto.
In ogni caso:
Condannare l'appellante alla rifusione di spese e competenze legali per ambo i giudizi.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo di primo grado della causa R.G.
4534/2021 Tribunale di Padova, nonché del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis cpc promosso da avanti Controparte_1 al Tribunale di Padova e rubricato al nr. 2616/2020 R.G.
Si rileva l'intervenuta decadenza dell'appellante in relazione alle istanze istruttorie formulate in primo grado e non rinnovate nel giudizio d'appello.
In fatto.-
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 05.07.2021 e notificato il 22.7.2021, Co (d'ora in avanti anche solo ), premesso di aver previamente Controparte_1 promosso, ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., un accertamento tecnico preventivo (r.g. 2616/2020), per accertare natura ed entità dei vizi e dei danni subiti dalla propria unità immobiliare e per valutare interventi e costi necessari alla loro eliminazione, ha adìto il tribunale di Padova per sentir condannare Controparte_2
[...]
[...] (d'ora in avanti anche solo al risarcimento dei danni arrecati al
[...] Pt_1 fabbricato di sua proprietà sito in via Monte Cengio a Padova, per non avere svolto a regola d'arte i lavori di impermeabilizzazione della copertura delle terrazze sopraelevate poste a nord e sud dell'edificio dove, a partire dal 2017, si erano verificati fenomeni di reptazione delle guaine impermeabili e d'infiltrazione delle acque meteoriche, con conseguente deterioramento delle zone sottostanti. A sostengo della domanda la ricorrente ha sostenuto che, all'esito dell'indagine peritale, il nominato c.t.u. aveva accertato che l'esecuzione dei lavori non era avvenuta secondo le regole dell'arte, indicando l'opportunità del rifacimento radicale della copertura, per una spesa totale preventivata di € 17.900,00.
2. , costituendosi in giudizio, si è opposta alla domanda, Parte_1 eccependo in particolare: a.) il difetto di sua legittimazione passiva per non aver realizzato le opere contestate su incarico della proprietaria Controparte_1 bensì quale mera subappaltatrice dell'impresa edile;
b.) Parte_2
l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto della ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., perché aveva Controparte_1 acquisito un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi sin dal 2017, quando, tra l'altro, veniva svolta un'accurata indagine in loco da parte dell'architetto CP_3
c.) l'assenza di responsabilità nell'esecuzione dell'opera di
[...] impermeabilizzazione, giacché i problemi di tenuta della guaina posizionata sulle terrazze rialzate di erano dipesi da un'erronea scelta del piano Controparte_1 di copertura, composto da pannelli isolanti tipo “isodeck”, scelti ed installati da una ditta terza (estranea al presente giudizio) e rispetto ai quali aveva Parte_1 ripetutamente denunciato le criticità, per lo più connesse alla dilatazione termica del materiale, sia alla proprietà che al direttore lavori. In particolare, Parte_1 contestava le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in quanto, pur avendo rilevato che la rottura della guaina poteva essere dipesa dalla dilatazione termica dei pannelli sottostanti, addebitava nondimeno l'integrale responsabilità dei vizi dell'opera alla stessa società resistente;
pertanto, chiedeva al giudicante di escludere, ovvero di ridurre, la responsabilità a suo carico. soggiungeva che il c.t.u. aveva Pt_1 individuato la presenza di alcune concause delle infiltrazioni, tra cui l'assenza di pendenze idonee a favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana, circostanza che
-4- doveva essere tenuta in considerazione nella determinazione della percentuale di responsabilità da addebitare a suo carico.
3. Assunte le prove per interrogatorio e testimoni ammesse, l'adito tribunale ha definito la controversia con la sentenza qui appellata, con la quale ha condannato Co
al pagamento in favore di a titolo di risarcimento Parte_1 danni, della somma di € 16.820,00 più iva, con condanna della stessa società resistente a rifondere le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi, Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe ritrascritte. Co
5. Si è costituita in causa , opponendosi all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
6. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come riportate innanzi, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza dell'11 settembre 2025.
In diritto.-
a) La sentenza del tribunale
Il primo giudice ha ritenuto la responsabilità della quale appaltatrice delle Pt_1 opere e ha respinto l'eccezione di carenza di sua “legittimazione passiva”. Il tribunale ha premesso che, dalle allegazioni di l'esecuzione dell'impermeabilizzazione Pt_1 delle terrazze nord e sud del fabbricato nel 2015 sarebbe avvenuta su incarico dell'impresa edile , onde occorreva appurare chi fosse il committente. Il Pt_2 tribunale ha ritenuto la non decisività, a tal fine, della circostanza addotta da Pt_1 ossia che la guaina bianca rinvenuta nell'area in contestazione era presente nelle fatture relative alle opere realizzate per conto di , sul rilievo che non vi era Pt_2
“prova che la stessa guaina bianca sia stata usata solo in quell'area e non nell'ulteriore superficie in cui pur essendo state eseguite le coperture da non Pt_1
è stata svolta alcuna indagine in quanto non oggetto di contestazione” (sentenza appellata, pag. 4). Il tribunale ha altresì al riguardo osservato che il contratto di appalto richiede la prova scritta ad substantiam e che tale onere probatorio, in capo a non era stato da questa assolto. Pt_1
Il tribunale ha quindi respinto l'eccezione di decadenza-prescrizione sul rilievo che la piena conoscenza dei vizi e delle cause di essi era maturata in capo alla committente
-5- soltanto in esito al deposito della relazione del consulente in sede di accertamento tecnico, il che valeva a superare la questione di eventuali riconoscimenti da parte della appaltatrice, sui quali non vi era pieno riscontro in atti.
Secondo il tribunale la responsabilità dell'appaltatrice era impegnata alla stregua dell'accertamento tecnico espletato, che aveva potuto appurare come le cause delle infiltrazioni non dipendessero dalla inidoneità dei materiali utilizzati, ma dal difetto della posa della guaina da parte dell'appaltatore, il quale non aveva tenuto in considerazione che la prevedibile dilatazione dei giunti metallici dei pannelli sottostanti avrebbe determinato la lacerazione della guaina, richiedendosi, per evitare tale evento, l'apprestamento di un ulteriore rimedio. Il che valeva ad escludere ogni responsabilità in capo al direttore dei lavori e della committenza per la scelta dei materiali da utilizzare. La non corretta pendenza della copertura, tale da favorire il ristagno di acqua, aveva contribuito - secondo il tribunale - alla produzione del vizio.
Quanto alla circostanza che l'appaltatrice avesse manifestato il proprio dissenso all'esecuzione dell'opera in quei termini si trattava che, secondo il primo giudice, non assumeva rilievo, in quanto materiali e tecniche esecutive erano risultate compatibili, mentre la criticità era riconducibile al difetto di posa.
b) Disamina dei motivi di appello
1. Il primo motivo torna a riproporre quella che definisce “carenza di legittimazione passiva” di “per non aver realizzato le opere contestate su incarico della Parte_1 proprietaria bensì quale mera subappaltatrice dell'impresa edile Controparte_4
AR NF (appaltatrice)” (v. atto di citazione, pag. 3 e 8 ss.).
L'appellante sottopone a critica la motivazione in proposito spesa dal tribunale, il quale ha ritenuto non provato il subappalto, anche sul rilievo della carenza della necessaria forma scritta del relativo contratto e dell'osservazione per cui era da escludersi la stipulazione in forma orale “dovendo un simile incarico essere oggetto di una specifica delibera condominiale” (sentenza appellata, pag. 4). L'appellante sostiene che “l'esistenza del subappalto è dimostrata dalla fattura n. 90/2015 del
30.06.2015, intestata a , che menziona espressamente la guaina Parte_2 bianca. Tale materiale, secondo le testimonianze dei sigg. e Persona_1 [...]
è stato applicato unicamente sulle terrazze sopraelevate” (comparsa Per_2
-6- conclusionale, pag. 2).
1.1. Il motivo non risulta accoglibile.
Si può convenire con l'appellante che l'asserzione del tribunale circa la necessità che il contratto di appalto sia redatto in forma scritta a pena di validità non è condivisibile, non essendovi alcuna previsione di legge al riguardo e dovendo, pertanto, trovare applicazione la regola della libertà delle forme desumibile dall'art. 1350 c.c.
Peraltro, a prescindere dalla mancanza di un contratto scritto, vi è ampia prova in causa della sussistenza di un rapporto contrattuale diretto fra e 3G. Pt_1
La documentazione, di provenienza della stessa restituisce infatti la
Pt_1 sussistenza di un rapporto d'appalto fra l'appellante e l'appellata. Vanno in tal senso valorizzate le fatture nn. 121 e 157 del 2015 che risultano spiccate da nei
Pt_1 confronti di 3G (doc. 3) per i lavori in quelle note specificamente individuati (lavori di impermeabilizzazione, lattoneria, nonché di fornitura e installazione di linee vita e ancoraggi per la posa pannelli fotovoltaici). Si tratta di documenti chiaramente rappresentativi di un rapporto diretto fra e 3G, indicata quale “cliente”, e
Pt_1 avente a oggetto i lavori per cui è causa, con previsione del pagamento del corrispettivo a carico di 3G e a favore di La stessa appellante, del resto, non
Pt_1 può non riconoscere che “ ha lavorato sull'intera copertura dell'immobile –
Pt_1 circostanza pacifica – svolgendo talune opere su incarico di ed altre Controparte_1 su commissione dell'originaria appaltatrice” (comparsa conclusionale, pag. 6).
L'approdo raggiunto trova riscontro anche nel tenore della relazione tecnica predisposta da ove questa non si è peritata di qualificarsi espressamente in Pt_1
Co termini di appaltatrice della committente per i lavori relativi alle “linee vita installate in via Monte Cengio” (v. doc. 5, mail e allegata relazione).
Nel mentre è certo che il c.t.u. ha verificato che le infiltrazioni d'acqua risultano “solo in una specifica zona della copertura, ovvero dove si trovano montanti dei pannelli fotovoltaici e delle linee vita” (relazione c.t.u. , pag. 10). Per_3
Va ulteriormente soggiunto che la prospettazione di circa la sua qualità di Pt_1
Co nudus minister per aver segnalato a e al direttore dei lavori di ritenere inadeguati i materiali utilizzati (questione che verrà presa in esame nel merito più avanti) si pone in termini di contraddittorietà con la tesi dell'inesistenza di alcun rapporto di appalto Co con .
-7- A fronte di tali inequivoci elementi documentali e presuntivi, chiari nell'evidenziare Co l'oggetto dei lavori affidati alla dalla e dalla prima eseguiti, le deposizioni Pt_1 testimoniali richiamate dall'appellante non risultano in alcun modo rilevanti, non solo per l'incertezza di alcune di quelle dichiarazioni (rese da lavoratori e a Per_1 Per_2 distanza di anni e dichiaratamente incerte: “mi sembra di ricordare…” v. verbale 21-
9-2022), ma anche perché il colore della guaina – sulla quale pure insiste l'appellante
– non è in alcun modo dirimente al fine di escludere la sussistenza di un rapporto di appalto fra i contendenti, non essendo risultato in causa che la guaina bianca fosse relativa a solo una parte della copertura (segnatamente alle terrazze nord sud), non avendo il c.t.u. compiuto alcun esame dei lastrici calpestabili di pertinenza Co
, posti sui lati est ed ovest del piano attico di proprietà , che non CP_5 rientravano nell'indagine demandatagli, di tal ché non vi è alcun elemento per ritenere che la guaina bianca ardesiata fosse presente soltanto sulle superfici di copertura poste sui lati nord e sud.
Quanto poi alla fattura n. 90 del 2015 relativa alla guaina bianca rilevata dall'arch.
– elemento esso pure sul quale insiste l'appellante – va ritenuto che non Per_3 attiene ai lavori per cui è causa, come indirettamente ricavabile anche dalla tipologia dei pannelli che in tale fattura vengono indicati, ossia quelli “Sandwich e Stysol” e non già i pannelli oggetto di questo contendere vale a dire i “pannelli di tipo sandwich
Isodeck marca OP”, poi riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio (v. relazione c.t.u. arch. ) e che la stessa parte appellante deduce essere stati utilizzati, Per_3 tanto da indicarli quali cause delle infiltrazioni.
In ogni caso, e ulteriormente, la deduzione in ordine a una “carenza di legittimazione passiva” dell'appellante va censita alla luce dell'azione concretamente nei suoi riguardi formulata dalla parte attrice.
Orbene, anche se il tribunale non ha espressamente qualificato la domanda svolta in causa, può ritenersi pacifico (anche per la stessa appellante) che si tratti dell'azione prevista dall'art. 1669 c.c.
Così qualificata l'azione formulata in giudizio, va ricordato che, secondo un'interpretazione giurisprudenziale ormai tanto consolidata da diventare jus receptum, si tratta di un'azione di natura extracontrattuale (Cass. Civ. 12 aprile 1957,
n. 1253; Cass. Civ. 6 novembre 2008, n. 26609; Cass. Civ. 21 maggio 2012, n. 8016;
-8- Cass. Civ. 6 febbraio 2014, n. 2724; Cass. Civ., SS.UU., 27 marzo 2017, n. 7756;
Cass. Civ. 28 luglio 2017, n. 18891; Cass. Civ. 27 agosto 2019, n. 21719; Cass. Civ.
19 marzo 2021, n. 7875; Cass. Civ. 13 dicembre 2021, n. 39599; Cass. Civ. n. 23470 del 01/08/2023).
Ne viene che non è dirimente nella presente controversia attivata dal danneggiato la circostanza che fosse o meno subappaltatrice di terzi ai fini dello Parte_1 scrutinio della legittimazione passiva. Come insegnato da Cass. n. 27250 del
16/11/2017 “In tema di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669
c.c., ove il materiale esecutore delle opere non sia legato direttamente da contratto di appalto con il venditore ma indirettamente attraverso una catena di uno o più subappalti (o contratti di altra tipologia) trova applicazione il principio per cui il danneggiato acquirente può agire sia contro l'appaltatore(e gli altri appaltatori) sia contro il venditore, quando l'opera sia a quest'ultimo riferibile - sulla base di un accertamento di fatto relativo all'esistenza di un suo potere direttivo e di controllo sull'appaltatore che non può essere escluso negli appalti a cascata”.
2. Il secondo motivo ripropone la questione in ordine alla decadenza e prescrizione eccepite in primo grado e ritenute infondate dal tribunale, sul rilievo che la conoscenza da parte di della gravità dei difetti e della loro Controparte_4 derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera era maturata soltanto dopo il deposito della relazione tecnica del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo ossia in data 3 marzo 2021.
L'appellante sostiene che la conoscenza del vizio risaliva “sin dal 2017” (comparsa conclusionale, pag. 2; memoria di replica, pag. pag. 12) in seguito alla consulenza dell'architetto interpellato dalla – come dallo stesso CP_3 Controparte_1 riferito in sede testimoniale – e che aveva eseguito, sostiene un Parte_1 accertamento addirittura “ben più dettagliato e approfondito di quello realizzato successivamente dal c.t.u.” (appello, pag. 13).
A sostegno della conoscenza già a far data dal 2017 dei vizi, l'appellante ricorda:
- che la stessa appellata aveva dedotto di aver inviato già nel 2017 varie missive a indicandola quale “unica responsabile delle lavorazioni”; Pt_1
- che la persona fisica del legale rappresentante di 3G possedeva il titolo di architetto dotato quindi delle necessarie conoscenze tecniche per avvedersi dei difetti delle
-9- opere;
- che il direttore dei lavori, architetto , aveva del pari avuto occasione di CP_6 constatare “gli asseriti difetti di esecuzione dell'opera” in occasione del sopralluogo dell'arch. CP_3
Da tali elementi l'appellante crede di poter trarre la dimostrazione della piena
“persuasione sin dal 2017 dell'odierna appellata circa la natura e le cause dei vizi presenti presso la copertura del fabbricato … e circa la responsabilità di Parte_1
(appello, pag. 14). soggiunge che secondo la prospettazione di 3G “nel febbraio del 2017 Pt_1 Pt_1 avrebbe effettuato un sopralluogo nell'immobile di via Monte Cengio ed avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi lamentati. Ora, a prescindere dal fatto che l'odierna appellante non ha mai riconosciuto alcuna responsabilità per le problematiche verificatesi, è evidente che – sulla base della stessa ricostruzione fornita dall'appellata – emerge come quest'ultima fosse, già all'epoca, pienamente convinta che le infiltrazioni fossero imputabili esclusivamente ad una cattiva esecuzione delle guaine da parte di (comparsa conclusionale, pag. 12). Pt_1
2.1 Mette conto evidenziare che la parte appellata ha in proposito contestato che la deposizione del testimone invocata da attesti effettivamente la CP_3 Pt_1 conoscenza del vizio e delle sue cause da parte del committente e ha ricordato che risultano in causa sia la tempestiva segnalazione dei vizi sia la constatazione di essi da parte del legale rappresentante di sia il tentativo di tale società di porvi Pt_1 rimedio, come già dedotto in prime cure e qui riproposto.
2.2. Il motivo non è fondato.
2.2.1. Va premesso che il legislatore fissa due termini, entrambi annuali, i quali concernono l'azione mediante cui la responsabilità dell'appaltatore può farsi valere.
In primo luogo, il primo comma dell'art. 1669 c.c. richiede che il danneggiato faccia denunzia all'appaltatore dell'evento pregiudizievole entro un anno dalla scoperta. Lo scopo di tale previsione è correntemente ravvisato nell'esigenza di porre il soggetto ritenuto responsabile nelle condizioni di poter compiere le opportune verifiche ed eventualmente provare che l'inconveniente non gli è imputabile ovvero offrire una tempestiva risoluzione, emendando l'opera. Considerata la comunanza dell'indicata ratio con quella della denuncia contemplata dall'art. 1667 c.c., che tale qualificazione
-10- indica espressamente, vale a far ritenere la natura decadenziale del termine (cfr.
Cass. n. 21327 del 29/08/2018). Inoltre, se ne ricava il carattere recettizio della dichiarazione di denunzia, che perciò entro il termine previsto deve non solo essere spedita, ma pure pervenire a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario (cfr.
Cass. 34648 del 24/11/2022) e, del pari, la superfluità della denuncia stessa allorché
l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi (cfr. Cass. 19343 del 16/06/2022).
Il secondo comma dell'art. 1669 c.c. fissa un ulteriore termine annuale, esplicitamente qualificato come di prescrizione, per l'esercizio del diritto del committente. Il dies a quo coincide di regola con la denunzia, ma occorre considerare che “l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere "ex novo" dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni” (Cass. 20853/2009). Nella stessa linea si è precisato che “il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare
l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto”
(Cass. 19343/2022).
2.2.2. Ciò premesso, va constatato che il primo giudice, in merito agli interventi dell'appaltatrice, ha ritenuto che l'accertata piena conoscenza da parte di solo Pt_1 all'esito dell'a.t.p. valeva a superare “la portata di eventuali riconoscimenti da parte della convenuta che comunque non trovano pieno riscontro negli atti di causa, dovendosi interpretare la condotta della convenuta solo come una doverosa Pt_1 verifica dello stato dei luoghi e non necessariamente come quale ammissione o
-11- riconoscimento alcuno” (sentenza appellata, pag. 5)
È insegnamento ricevuto che “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”.
Nel caso di specie, è certo che il tribunale, come sopra testualmente riportato, ha affrontato la questione relativa agli interventi posti in essere da ritenendo in Pt_1 proposito che essi risultavano delle mere doverose verifiche tali da non denotare alcun riconoscimento o ammissione (valutazione poi ripetuta a pagina 7 della motivazione della sentenza appellata il tribunale fa riferimento a “opere di sistemazione delle coperture già in precedenza eseguite direttamente dal committente a proprie spese”).
Al di là della correttezza o meno di una tale ricostruzione degli interventi in parola, Co rimane dirimente osservare che non ha in alcun modo sottoposto a impugnazione
(incidentale) tale statuizione, avendo anzi formulato espressa richiesta di
“convalidare la sentenza di primo grado in ogni suo aspetto” (v. conclusione nel merito in via principale).
La questione dell'intervento da parte di e del significato da attribuire a tale Pt_1 fatto risulta pertanto, come eccepito anche dalla parte appellante, preclusa in questa sede, dovendosi unicamente prendere atto che si è trattato di una “doverosa verifica dello stato dei luoghi e non necessariamente quale ammissione o riconoscimento alcuno” (sentenza appellata, pag. 5).
La stessa parte appellata, del resto, ha rilevato che “la questione non si pone perché si tratta di un argomento invocato ai fini della decadenza dalla denuncia dei vizi, il cui termine decorre soltanto all'esito della CTU” (comparsa conclusionale, pag. 2). E, in tale contesto, riesce precluso anche ravvisare nella condotta di inerente agli Pt_1
-12- interventi in parola un fatto idoneo a determinare l'insorgere di una nuova obbligazione, soggetta al termine di prescrizione decennale.
2.2.3. Alla stregua di tale evoluzione del dibattito processuale, l'unico punto che va Co verificato è quello relativo al momento della piena consapevolezza da parte di del vizio, della sua causa e dell'imputabilità a Pt_1
E va ricordato che, secondo il ricevuto insegnamento giurisprudenziale, ai fini del decorso del termine annuale si richiede che il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. 13707/2023).
Come detto, l'appellante indica, innanzi tutto, la deposizione resa dall'arch. CP_3 che avrebbe appurato le cause delle infiltrazioni in occasione di un sopralluogo effettuato addirittura più “dettagliato e approfondito” di quello eseguito dal c.t.u. Co La deposizione dell'arch. tecnico incaricato da , consente di appurare che CP_3 vi fu un sopralluogo nel quale venne verificata l'esistenza delle infiltrazioni, ma non si ebbe in alcun modo contezza delle cause, potendosi unicamente escludere quella ipotizzata (ossia perdita di condensa delle tubazioni dell'impianto): “Posso dire tuttavia che in occasione del primo sopralluogo richiestomi dalla proprietà, ho visto delle macchie nel controsoffitto della cucina ma all'epoca i pannelli non erano ancora stati installati. Al momento non si è pensato alle guaine perché c'è uno strato tra soffitto e controsoffitto e si pensava ad una perdita di condensa dall'impianto che passa tra i due strati. Poi è stata fatta una verifica rompendo il controsoffitto e le tubazioni e si è compreso che il problema era di altra natura” (v. verbale d'udienza del 09.11.2022).
Quanto alle qualità soggettive delle persone coinvolte nella vicenda (direttore dei Co lavori e legale rappresentante ), il mero loro titolo di architetti non li rende per ciò solo capaci di appurare sic et simpliciter le cause delle infiltrazioni in parola, la cui effettiva riconducibilità all'operato di chi ha posato la guaina ovvero ai materiali è ancora in questa sede vibratamente contestata dalla stessa Pt_1
Resta da vagliare l'ulteriore elemento indicato da ossia le lettere di Pt_1
-13- contestazione.
Nella missiva 25 novembre 2019 (doc. 4 allegata al ricorso per a.t.p.), dopo aver dato atto dei sopralluoghi effettuati da e nel mese di Controparte_7 CP_8 settembre e che “dopo una verifica congiunta delle responsabilità” si era deciso per un'attività di “sistemazione delle guaine” (intervento che poi ha deciso di non Pt_1 effettuare), si comunica che “a seguito di un recente sopralluogo con il tecnico della ditta OP … abbiamo avuto conferma che il metodo di posa e la guaina utilizzata non sono idonei al tipo di copertura e pertanto siete unici responsabili delle lavorazioni”.
Alla luce del chiaro tenore di tale comunicazione, va ritenuto che al momento della redazione di tale missiva (25 novembre 2019), anche in esito a specifici sopralluoghi con tecnici, la committente fosse pienamente consapevole che la causa delle infiltrazioni dipendesse dall'operato di tanto da intimargli l'effettuazione dei Pt_1 lavori di ripristino, prefigurando in mancanza l'avvalimento di altra impresa con adizione delle vie legali per il recupero dei costi e dei danni (“siamo a chiedervi di intervenire tempestivamente alla risoluzione dei problemi mettendovi in contatto con il sig. per pianificare i lavori di sistemazione. Passati cinque giorni ci vedremo CP_8 costretti ad incaricare una ditta esterna per garantire la chiusura dei lavori e contestualmente ci attiveremo per vie legali per recuperare i costi dei lavori e i danni subiti”).
Certamente a questa data, pertanto, risulta in causa una conoscenza da parte della committente che l'effettiva causa dei vizi era da ricondursi all'operato della Pt_1 ma – va soggiunto – non certo in epoca precedente, come pure può desumersi dal tenore di una tale dichiarazione ove si dà conto della solo allora raggiunta esclusione delle alternative ipotesi circa le cause dei vizi e non constando precedenti comunicazioni tali da rivelare in maniera altrettanto chiara la consapevolezza della natura dei vizi e della loro esclusiva imputabilità all'operato di Non possono in Pt_1 particolare condurre ad esiti differenti i messaggi “whatsapp” ai quali fa riferimento l'appellante in sede di comparsa conclusionale (pag. 13), non solo perché anch'essi collocati nel 2019 (e non già nel 2017), ma soprattutto in quanto non inequivoci in Co ordine alla effettiva conoscenza da parte di delle cause delle infiltrazioni e della loro riconducibilità all'operato dell'appaltatore.
-14- 2.2.4. Posto che con la ricordata comunicazione vi è stata una compiuta denuncia dei vizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669, primo comma, ultima parte, c.c., il tema della decadenza deve ritenersi pertanto superato, alla stregua della verifica dell'effettuazione della denuncia entro l'anno dalla scoperta del vizio, onde va affrontata la questione relativa alla pure eccepita prescrizione di cui al secondo comma del citato articolo.
In proposito risultano in causa sia la lettera 25 dicembre 2019 (prodotta quale doc. 9 da 3G) che la lettera raccomandata di contestazione dell'8 aprile 2020 (prodotta quale doc. 10 – già doc. 5 fascicolo ATP), mentre il deposito del ricorso per a.t.p. risulta effettuato in data 11 maggio 2020 (con notificazione il 2 luglio 2020) all'esito del quale si è costituita in quel procedimento in data 4 settembre 2020. Il Pt_1 deposito della relazione tecnica da parte del c.t.u. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo risulta effettuata in data 31 marzo 2021, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente procedimento è stata compiuta il 22 luglio 2021.
Ne viene che, non essendo mai decorso un intero anno dalla denuncia dei vizi sino all'introduzione della presente causa, va esclusa la fondatezza dell'eccepita prescrizione e con essa del motivo in disamina.
3. Il terzo motivo ha ad oggetto il giudizio di responsabilità dell'appaltatore compiuto dal tribunale, che viene sottoposto a critica sotto diversi profili, sia per essersi basato su quella che l'appellante ritiene una acritica recezione delle valutazioni del c.t.u., senza considerare l'inidoneità dei pannelli preesistenti, scelti e installati da terzi, sia per non aver tenuto conto del ruolo svolto nella produzione delle infiltrazioni dalla insufficiente pendenza della copertura.
3.1. Il motivo è privo di pregio.
Il tema dell'idoneità dei pannelli utilizzati (Isodeck marca OP) è già stato posto all'attenzione del c.t.u. in primo grado e affrontato dall'esperto dell'ufficio, il quale ha riferito che “… il prodotto utilizzato dalla se posato con gli adeguati Parte_1 criteri della regola d'arte, risulta compatibile con il piano di supporto, viene infatti evidenziato dal produttore che la membrana in oggetto è stata concepita per essere applicata mediante tradizionale posa a fiamma di gas propano ed è inoltre idonea ad essere posata su pannello termoisolante di natura poluretanica ... ovvero risulta compatibile con il pannello di supporto sottostante meglio identificato come
-15- ISODECK della ISOPAN” (pag. 4 della relazione del c.t.u. arch. ; Persona_4 assunto poi ribadito a pagina 13 della medesima relazione in risposta alle osservazioni delle parti).
Con specifico riguardo, poi, alla questione della dilatazione termica dei pannelli isolanti e al conseguente distaccamento della guaina, la risposta dell'ausiliare è stata molto chiara e, va subito ora evidenziato, del tutto in linea con i corretti ambiti di responsabilità del tecnico dell'arte. L'esperto dell'ufficio ha al riguardo ritenuto che impresa “esperta nella esecuzione delle guaine” laddove avesse ritenuto di Pt_1
“non poter applicare il prodotto PHOENIX FC 52 sul supporto” avrebbe dovuto installare “un ulteriore pannello OSB tra i pannelli sandwich”, nel mentre, avendo realizzato il lavoro nei termini nei quali è stato poi concretamente eseguito, ha evidentemente valutato come “trascurabile i movimenti dilatatori dei pannelli sottostanti” (relazione c.t.u., pag. 13).
Come detto, tale valutazione è del tutto in linea con i ricevuti insegnamenti in tema di responsabilità dell'appaltatore che, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente: “atteso che dalla natura del contratto di appalto - che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguire
a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche - discende il principio secondo cui
l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto, ne consegue che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme
a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d'arte” (così, fra le tante, Cass.
8854/2004).
La circostanza, sulla quale insiste l'appellante, ossia che i pannelli isolanti erano stati
“scelti e installati da terzi” ovvero, a suo dire, inidonei, non vale a escludere la sua responsabilità per l'esecuzione di un'opera non a regola d'arte, essendo l'appaltatore
- quale tecnico esperto del settore - chiamato a valutare l'idoneità della sua opera a realizzare il risultato previsto nelle concrete condizioni nelle quali si trova a eseguire i lavori.
Come detto, “la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone
-16- all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola
d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto
e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione”, dovendosi escludere la sua responsabilità unicamente nel caso in cui “il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (orientamento consolidato: Cass. 1981/2016;
Cass.12995/2006).
5. Va a questo punto censita l'ipotesi, dedotta sia nell'ambito del terzo che del quarto motivo, inerente alla qualità di “nudus minister” dell'appaltatore nel concreto Pt_1 caso sottoposto a questa corte. Va pure ricordato che la responsabilità ex art. 1669
c.c., in presenza dei vizi dell'opera (come nel caso in esame, nel quale è indiscussa la sussistenza dei difetti della guaina stesa da , è presunta e incombe Pt_1 sull'appaltatore l'onere di dare la prova di una causa esimente, nella specie, appunto, quella di aver rivestito la qualità di mero nudus minister.
Il quarto motivo, in particolare, sottopone a censura l'affermazione, recata nella sentenza appellata, secondo cui “a nulla rileva … l'avere la convenuta manifestato il proprio dissenso all'esecuzione dell'opera nei termini suggeriti dal direttore dei lavori
e della committenza” (pag. 7 della motivazione), nel mentre il terzo motivo rimarca che il c.t.u. aveva segnalato che l'appaltatore “avrebbe dovuto (essendo ditta specializzata) far presente al progettista o alla direzione lavori le problematiche che sarebbero insorte …” (relazione c.t.u., pag. 9), sostenendo – non senza contraddittorietà rispetto all'eccezione di sua carenza di “legittimazione passiva” di cui al primo motivo – che aveva appunto segnalato al direttore dei lavori Pt_1 prima di iniziare i lavori proprio quei medesimi accorgimenti indicati dal c.t.u.
(appello, pag. 18).
-17- 5.1. L'asserzione del tribunale circa l'irrilevanza della manifestazione del dissenso da parte dell'appaltatore, nella sua assolutezza, non pare condivisibile, dovendosi invece verificare non solo l'effettuazione di tali segnalazioni da parte dell'appaltatore, ma anche l'oggetto di esse e l'atteggiamento in proposito assunto dal direttore dei lavori e/o dal committente.
Nondimeno, le doglianze veicolate con i motivi in disamina non conducono all'accoglimento dell'appello.
Va infatti ritenuto che la segnalazione di ebbe ad oggetto la ipotizzata Pt_1
“inidoneità dei materiali utilizzati” vale a dire i pannelli “Isodeck-OP”. Si tratta, alla stregua di quanto già sopra rilevato in tema di responsabilità dell'appaltatore per la posa della guaina, di circostanza non rilevante, in quanto – come si è già esposto – i pannelli utilizzati non possono ritenersi inidonei all'utilizzo quale copertura, esigendo unicamente l'adozione di opportune misure e cautele che il tecnico dell'arte è chiamato ad apprestare nella posa in opera della soprastante guaina ai fini di un lavoro a regola d'arte.
In ogni caso neppure è risultato che, a seguito di una tale segnalazione inerente alla idoneità dei materiali, come detto neppure pertinente, vi sia stata l'emanazione di un chiaro ordine di procedere al lavoro nei termini iniziali, essendovi solo riscontri di una vaga segnalazione e del ricorso al parere di un terzo circa l'idoneità di quei pannelli, senza alcun adeguato riscontro di un diktat della committenza o del direttore dei lavori.
6. Quanto all'ipotizzato “concorso di colpa” e alla dedotta violazione dell'art. 1227
c.c., mette conto ricordare che in caso di una pluralità di condotte produttive di danno vige la regola della responsabilità solidale di tutti gli autori (“se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”: art. 2055 c.c.). Ne viene che il danneggiato può convenire in giudizio e ottenere il risarcimento dell'intero danno anche da uno solo dei responsabili, il quale – se intende far valere la natura concorsuale della responsabilità – ha l'onere di chiamare in causa i (o di attivarsi separatamente nei confronti dei) corresponsabili, al fine di ottenere la graduazione delle colpe e formulare nei loro confronti l'azione di regresso per quanto pagato al danneggiato. Nei confronti del danneggiato, peraltro, tale ipotesi di eventuale esistenza del concorso di altre condotte nella produzione
-18- dell'evento dannoso (nella specie: progettista) non può condurre a una riduzione o diminuzione del danno risarcibile, proprio in ragione della già evidenziata indole solidale dell'obbligazione nata da fatto illecito.
La ipotizzata concorrente colpa del direttore dei lavori, pertanto, non porta a una diminuzione della responsabilità della nei confronti del committente. Pt_1
Nei confronti dell'unico soggetto parte di questo giudizio, vale a dire la committente, la deduzione di un suo “concorso di colpa” potrebbe astrattamente condurre a una riduzione del risarcimento, ma - nel caso di specie - non risulta in causa neppure compiutamente allegata una condotta del committente idonea a influire sulla produzione del danno accertato, così come neppure è stata allegata alcuna delle ipotesi nelle quali può essere impegnata la responsabilità del committente.
7. Le considerazioni svolte sulla natura solidale della responsabilità da fatto illecito dipendente da una pluralità di condotte concorrenti e sulla necessità per il danneggiante di rivolgere una domanda di regresso nei confronti degli altri autori dell'illecito vale anche a evidenziare la irrilevanza della deduzione in ordine all'erroneità della pendenza della copertura, quale fattore che ha concorso con la posa non a regola d'arte della guaina alla produzione delle infiltrazioni. Si tratta, come del resto allegato dalla stessa parte appellante, di un fattore concorrente nella produzione del danno, che pare imputare al progettista dell'opera, il che – Pt_1 come già detto – non vale a comportare una riduzione della sua responsabilità nei confronti del danneggiato, ma unicamente, e se del caso, a fondare un'azione di regresso da parte sua nei confronti del concorrente.
8. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (da € 5.201 a € 26.000), ad eccezione della fase trattazione-istruttoria da liquidarsi nei valori minimi in ragione della sua limitata rilevanza in sede d'appello, dato atto della produzione della nota spese da parte dell'appellata.
Va dato altresì atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto
-19- procedimentale di cui all'art. 13, co.1 quater, d.p.r. 115/2002.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
478/2024 del tribunale di Padova, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna , in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
a rifondere alla parte appellata le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 4.888,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- dà atto della sussistenza a carico di del Parte_1 presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Venezia, 25 settembre 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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