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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12915/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12915/2023
Oggi 3 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. PAOLETTI CLAUDIA e l'avv. SCAZZARIELLO le Parte_1 quali insistono nell'atto introduttivo e nelle difese ivi svolte anche in via istruttoria.
Per l'avv. BALDRY LORENZO JOHN il quale si riporta a quanto rassegnato CP_1 nella memoria conclusionale e che la domanda attorea sia rigettata. Insdiste altresì nella domanda di manleva formulata.
Per l'avv. FICHI MARIA ALLEGRA la quale si riporta alla propria comparsa CP_2 conclusionale precisando che non è stata provata la dinamica dell'evento ed insistendo nel rigetto della domanda.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 17.00 in assenza concordata delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile n. 12915 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023 promossa da,
con l'Avv. Maddalena Scazzariello e l'Avv. Claudia Paoletti Parte_1
-attore contro
in persona dell'Amministratrice Unica sig.ra , con Controparte_1 Controparte_3
l'Avv. Lorenzo John Baldry
-convenuta nonché contro
con l'Avv. Maria Allegra Fichi Controparte_4
-terza chiamata
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate nell'allegato verbale
pagina 2 di 8 IN FATTO ED IN DIRITTO
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio la in persona Parte_1 Controparte_1 dell'Amministratrice Unica sig.ra al fine di sentirla condannare al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni dal medesimo subiti a seguito della caduta occorsagli in data 22.01.2021, verso le ore 14 circa, mentre si trovava nel locale Atlantic Pub sito in Firenze, Piazza Del Mercato
Centrale, 44 R, di proprietà della società convenuta.
Il sig. ha assunto che, nelle dette condizioni di tempo e di luogo, mentre, scendeva le scale Pt_1 interne del locale, cadeva rovinosamente riportando un “trauma cranico e lesionale positivo per frattura scomposta dell'olecrano ulnare di sinistra e frattura composta dello scafoide del carpo di sinistra con prognosi di gg. 30” nonché una ferita sulla fronte suturata con punti ed ha concluso per la condanna della società convenuta al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non riportati in ragione dell'occorso in parola.
Nel costituirsi in giudizio la ha contestato integralmente, sia in fatto che in diritto, Controparte_1 quanto dedotto ex adverso, rilevando l'assoluta infondatezza della domanda azionata dall'attore in quanto non provata ed insistendo per il suo rigetto;
in ogni caso ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per essere dalla medesima manlevata CP_5 in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.
Si è costituita anche la associandosi nel merito alle deduzioni della in punto di CP_2 CP_1 assenza di responsabilità, non contestando l'operatività della polizza n. 1/60594/87/161890178/1 da questa con la compagnia, evidenziando la violazione dell'art. 10.4 delle C.G.A. da parte della CP_6 propria assicurata e dando atto di non dover assumere alcun onere relativo alle spese e agli onorari sostenuti dalla medesima nel presente giudizio per violazione dell'art. 10.4 C.G.A.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con ammissione della prova testimoniale.
La causa viene decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Tanto doverosamente premesso, si rileva come la fattispecie dedotta in lite è sussumibile nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
pagina 3 di 8 Alla fattispecie de qua risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza ormai da tempo ha ricondotto nella definizione di “cose in custodia” strade, autostrade e piste ciclabili, all'uopo qualificando come custode l'ente pubblico proprietario delle medesime1.
Il criterio di imputazione della responsabilità per fatto illecito nella specifica forma di danno da cose in custodia, come noto, è stato di recente ricomposto dalle Sezioni Unite della Cassazione che ha così sciolto il dubbio interpretativo a lungo alimentatosi circa la sussistenza di una responsabilità presunta o viceversa oggettiva del custode (Cfr “…la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
Cass. Sez. Unite, ord. n. 20943 del 30.6.2022). Le Sezioni unite del 2022 hanno precisato che, quindi, dovrà ravvisarsi la responsabilità del custode ogni qual volta sia dimostrata da parte dell'attore una relazione causale tra il danno e la cosa, salva la controprova che questa è interrotta dal caso fortuito, e cioè da un fattore (che ben può consistere anche nel fatto del terzo o del danneggiato) tale per la sua imprevedibilità ed eccezionalità da elidere il nesso ( ex multis più di recente Cass. sez. III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez. III ord. 12027 del 16.5. 2017 ma già Cass sez. III sent. 4476 del 24.2.2011)2.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art.
1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”.).
Su quest'ultimo punto, la giurisprudenza ha precisato che affinché la condotta del danneggiato integri un'ipotesi di caso fortuito è necessario che la stessa sia colposa e non prevedibile (in tal senso Cass.
4051/2023).
In altri termini, la condotta della vittima deve essere imprevedibile (intesa come obiettivamente inverosimile) ed eccezionale (intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come normale) e deve costituire efficacia determinante dell'evento dannoso (in tal senso, cfr. Cass. sez. III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. sez. VI, sentenza 28 luglio 2017, n.
18856; Cass. sez. III Civile, sentenza 31 ottobre 2017, n. 25837)3.
Dunque, l'esclusione della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, esige una duplice indagine (la non prevedibilità ed evitabilità dell'evento) non essendo all'uopo sufficiente il solo accertamento di una condotta distratta, imprudente e negligente della vittima
(Cass. civ. sez. VI, sentenza 28 luglio 2017, n. 18856), che ove effettivamente accertata può costituire al più un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (vedi Cass. ordinanza n. 456 del 13 gennaio 2021).
Sulla scorta di tali principi verrà esaminata la presente controversia.
La responsabilità
La valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi 3 Ancor più chiaramente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale", vale a dire entro margini di oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli.” (cfr. Cass. civ. 2480/2018). pagina 5 di 8 adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a non ritenere sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia alla parte convenuta non potendo ritenersi provato che la caduta dell'attore, peraltro descritta genericamente in citazione (cfr.
“Che in data 22.01.2021, il Sig. , verso le ore 14 circa, si trovava nel locale Parte_1
Atlantic Pub sito in Firenze, Piazza Del Mercato Centrale, 44 R, di proprietà e, mentre, CP_1 scendeva le scale interne del locale, cadeva rovinosamente” vedi pag. 1), sia stata causata dalla conformazione e/o difetti della scala o di altri elementi di arredamento dei locali di proprietà dalla società convenuta.
Nessuno dei testimoni ha assistito alla caduta e, di conseguenza, non è stato possibile appurare la dinamica dell'evento.
La difesa attorea non ha mai specificato in che punto della scala il sig. fosse caduto né se fosse Pt_1 inciampato o scivolato o non avesse visto un gradino.
E' stata depositata una perizia di parte, redatta dal Dr. Arch. in data 24 Persona_1 maggio 2021 (quindi 4 mesi dopo l'evento) che, seppur confermata dal tecnico in sede testimoniale, nulla dice in merito alla dinamica dell'evento.
Ciò che emerge in sintesi nella detta perizia è che “L'illuminazione artificiale della scala (in quanto non c'è possibilità di quella naturale) è insufficiente”, che “Il corrimano è uno solo ed è posto a sinistra scendendo la scala” e che “…codesta scala non risulta a norma ed ha necessità di opere che la rendano pienamente agibile da parte di chiunque ne abbia l'uso”.
Tali dati sono tuttavia insufficienti per imputare una responsabilità alla società convenuta in quanto non solo la perizia non è coeva alla caduta (con ciò che rileva in punto di mancato funzionamento del punto luce del piccolo pianerottolo) ma il non ha fornito idonea prova del nesso eziologico tra la Pt_1 cosa in custodia e il danno;
nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall' esterno.
Pertanto, se il danneggiato afferma di essere caduto da una scala deve provare la causa specifica che ha determinato la perdita della stabilità, e di conseguenza la caduta, poiché ciò configura il fatto costitutivo della domanda - restando poi al giudice valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e perciò se l'evento verificatosi ne è conseguenza normale.
Nel caso in esame non è mai stata descritta la dinamica dell'incidente né data un'indicazione dettagliata delle circostanze verificatesi;
tantomeno è stato mai allegato a cosa sia stata imputata precisamente la perdita di stabilità del per cui, in assenza di testimoni, non è possibile allo scrivente Giudice Pt_1
pagina 6 di 8 valutare quali delle asserite inidonee caratteristiche della scala abbiano causato la caduta (per es. se l'asserita scarsa luminosità non abbia consentito al di vedere uno scalino e/o apprezzare un Pt_1 suo particolare dislivello e/o la sua particolare usura).
Ciò anche in considerazione della circostanza che non è mai stato allegato in che punto della scala il abbia perso la sua stabilità (in cima, a metà o quasi alla fine della scala) dato di non poco Pt_1 conto stante la particolare conformazione della scala ad L, come si può apprezzare nella foto allegata alla perizia di parte attrice redatta dall'arch. Persona_2
e dalle foto allegate alla comparsa di costituzione e risposta della CP_7
E' ovvio che tale allegazione risultasse necessaria anche al fine di apprezzare in che modo potessero aver inciso sulle modalità della caduta le difformità dei gradini e/o la tipologia dell'illuminazione asseritamente inidonei.
Inidonea a tal fine anche la dichiarazione rilasciata dal al pronto soccorso (doc. 1 attoreo) Pt_1 dove si legge:
Inoltre, nessuno dei testi ha visto la ragione della caduta per le scale da parte del né ha Pt_1 verificato la presenza di particolari alterazioni della stessa, avendo affermato il teste Testimone_1 che “Non era forte l'illuminazione in generale. Non ricordo se non funzionasse qualche lampada. Adr
Posso dire che rispetto al periodo precedente l'illuminazione delle scale non aveva subito modifiche.”
e di aver visto la presenza dell'attore in fondo alla scala.
D'altra parte ove la luce delle scale non fosse stata presente o fosse stata debole al punto di non consentire di vedere, appare strano che il (pacificamente perfetto conoscitore dei luoghi per Pt_1 esserne stato in passato il proprietario) avesse comunque deciso di salire poco prima per quella stessa scala, unico elemento di congiunzione tra i due livelli del locale.
In conclusione nella valutazione degli elementi di natura oggettiva emersi dalle dichiarazioni testimoniali, non emerge un sufficiente materiale probatorio necessario ai fini dell'accoglimento della pagina 7 di 8 domanda non essendo emersi elementi chiari e certi che possono ricondurre in modo univoco l'evento dannoso ad una responsabilità della convenuta, atteso che dal materiale risultante dagli atti non emerge una dettagliata descrizione dei fatti e dei luoghi, tale da attribuire alla convenuta la responsabilità per il risarcimento dei danni.
Ritiene il giudicante che se può ritenersi certa la caduta del tuttavia, nessun elemento è Pt_1 emerso in relazione alla modalità della stessa né del punto in cui la stessa si sarebbe verificata dal momento né la causa della stessa.
In questo contesto probatorio deve essere respinta la domanda attrice non essendo stato provato il difetto di custodia o la presenza di una insidia e, cosa anche più importante, il nesso di causalità tra la caduta e le condizioni della scala.
La domanda di manleva
Il rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame della domanda di manleva formulata dalla società convenuta nei confronti di Unipol sai che, per l'effetto, deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM
147/2022, scaglione indicato in citazione, ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante la loro oggettiva non complessità.
Le spese tra la convenuta e la Terza chiamata vengono compensate in ragione CP_1 CP_2 della violazione dell'art. 10.4 delle C.G.A da parte dell'Assicurata
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] che liquida in € 5.261,00 oltre al 15% sul compenso, oltre all'IVA e al CPA come per CP_1 legge.
3) Compensa le spese di lite tra la e la . CP_1 Controparte_4
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass. Civ. Sez III, Sent. 19 novembre 2009, n, 24419). 2 La Cassazione con l'ordinanza n. 6035 del 2018, analizzando proprio il caso di un ciclista caduto in una buca di notevoli dimensioni, ha posto in evidenza i reciproci oneri probatori in sede processuale finalizzati alla dimostrazione della responsabilità dell'evento. In particolare, la Corte ha affermato che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa stessa. In sostanza deve dimostrare che la caduta dalla bicicletta è stata provocata dalle condizioni anomale della strada. Mentre l'Ente proprietario della strada, a sua discolpa, deve dimostrare che il fatto dannoso è avvenuto per caso fortuito, ossia in seguito ad un evento imprevedibile/inevitabile (la c.d. fatalità). L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva del danneggiato ove la sua condotta sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto. pagina 4 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12915/2023
Oggi 3 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. PAOLETTI CLAUDIA e l'avv. SCAZZARIELLO le Parte_1 quali insistono nell'atto introduttivo e nelle difese ivi svolte anche in via istruttoria.
Per l'avv. BALDRY LORENZO JOHN il quale si riporta a quanto rassegnato CP_1 nella memoria conclusionale e che la domanda attorea sia rigettata. Insdiste altresì nella domanda di manleva formulata.
Per l'avv. FICHI MARIA ALLEGRA la quale si riporta alla propria comparsa CP_2 conclusionale precisando che non è stata provata la dinamica dell'evento ed insistendo nel rigetto della domanda.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 17.00 in assenza concordata delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
02 Seconda sezione
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile n. 12915 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2023 promossa da,
con l'Avv. Maddalena Scazzariello e l'Avv. Claudia Paoletti Parte_1
-attore contro
in persona dell'Amministratrice Unica sig.ra , con Controparte_1 Controparte_3
l'Avv. Lorenzo John Baldry
-convenuta nonché contro
con l'Avv. Maria Allegra Fichi Controparte_4
-terza chiamata
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate nell'allegato verbale
pagina 2 di 8 IN FATTO ED IN DIRITTO
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio la in persona Parte_1 Controparte_1 dell'Amministratrice Unica sig.ra al fine di sentirla condannare al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni dal medesimo subiti a seguito della caduta occorsagli in data 22.01.2021, verso le ore 14 circa, mentre si trovava nel locale Atlantic Pub sito in Firenze, Piazza Del Mercato
Centrale, 44 R, di proprietà della società convenuta.
Il sig. ha assunto che, nelle dette condizioni di tempo e di luogo, mentre, scendeva le scale Pt_1 interne del locale, cadeva rovinosamente riportando un “trauma cranico e lesionale positivo per frattura scomposta dell'olecrano ulnare di sinistra e frattura composta dello scafoide del carpo di sinistra con prognosi di gg. 30” nonché una ferita sulla fronte suturata con punti ed ha concluso per la condanna della società convenuta al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non riportati in ragione dell'occorso in parola.
Nel costituirsi in giudizio la ha contestato integralmente, sia in fatto che in diritto, Controparte_1 quanto dedotto ex adverso, rilevando l'assoluta infondatezza della domanda azionata dall'attore in quanto non provata ed insistendo per il suo rigetto;
in ogni caso ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per essere dalla medesima manlevata CP_5 in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.
Si è costituita anche la associandosi nel merito alle deduzioni della in punto di CP_2 CP_1 assenza di responsabilità, non contestando l'operatività della polizza n. 1/60594/87/161890178/1 da questa con la compagnia, evidenziando la violazione dell'art. 10.4 delle C.G.A. da parte della CP_6 propria assicurata e dando atto di non dover assumere alcun onere relativo alle spese e agli onorari sostenuti dalla medesima nel presente giudizio per violazione dell'art. 10.4 C.G.A.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con ammissione della prova testimoniale.
La causa viene decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Tanto doverosamente premesso, si rileva come la fattispecie dedotta in lite è sussumibile nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia.
pagina 3 di 8 Alla fattispecie de qua risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza ormai da tempo ha ricondotto nella definizione di “cose in custodia” strade, autostrade e piste ciclabili, all'uopo qualificando come custode l'ente pubblico proprietario delle medesime1.
Il criterio di imputazione della responsabilità per fatto illecito nella specifica forma di danno da cose in custodia, come noto, è stato di recente ricomposto dalle Sezioni Unite della Cassazione che ha così sciolto il dubbio interpretativo a lungo alimentatosi circa la sussistenza di una responsabilità presunta o viceversa oggettiva del custode (Cfr “…la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
Cass. Sez. Unite, ord. n. 20943 del 30.6.2022). Le Sezioni unite del 2022 hanno precisato che, quindi, dovrà ravvisarsi la responsabilità del custode ogni qual volta sia dimostrata da parte dell'attore una relazione causale tra il danno e la cosa, salva la controprova che questa è interrotta dal caso fortuito, e cioè da un fattore (che ben può consistere anche nel fatto del terzo o del danneggiato) tale per la sua imprevedibilità ed eccezionalità da elidere il nesso ( ex multis più di recente Cass. sez. III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez. III ord. 12027 del 16.5. 2017 ma già Cass sez. III sent. 4476 del 24.2.2011)2.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art.
1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”.).
Su quest'ultimo punto, la giurisprudenza ha precisato che affinché la condotta del danneggiato integri un'ipotesi di caso fortuito è necessario che la stessa sia colposa e non prevedibile (in tal senso Cass.
4051/2023).
In altri termini, la condotta della vittima deve essere imprevedibile (intesa come obiettivamente inverosimile) ed eccezionale (intesa come evento che si discosta sensibilmente dalla frequenza statistica accettata come normale) e deve costituire efficacia determinante dell'evento dannoso (in tal senso, cfr. Cass. sez. III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. sez. VI, sentenza 28 luglio 2017, n.
18856; Cass. sez. III Civile, sentenza 31 ottobre 2017, n. 25837)3.
Dunque, l'esclusione della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, esige una duplice indagine (la non prevedibilità ed evitabilità dell'evento) non essendo all'uopo sufficiente il solo accertamento di una condotta distratta, imprudente e negligente della vittima
(Cass. civ. sez. VI, sentenza 28 luglio 2017, n. 18856), che ove effettivamente accertata può costituire al più un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (vedi Cass. ordinanza n. 456 del 13 gennaio 2021).
Sulla scorta di tali principi verrà esaminata la presente controversia.
La responsabilità
La valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi 3 Ancor più chiaramente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale", vale a dire entro margini di oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli.” (cfr. Cass. civ. 2480/2018). pagina 5 di 8 adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a non ritenere sufficientemente raggiunta la dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia alla parte convenuta non potendo ritenersi provato che la caduta dell'attore, peraltro descritta genericamente in citazione (cfr.
“Che in data 22.01.2021, il Sig. , verso le ore 14 circa, si trovava nel locale Parte_1
Atlantic Pub sito in Firenze, Piazza Del Mercato Centrale, 44 R, di proprietà e, mentre, CP_1 scendeva le scale interne del locale, cadeva rovinosamente” vedi pag. 1), sia stata causata dalla conformazione e/o difetti della scala o di altri elementi di arredamento dei locali di proprietà dalla società convenuta.
Nessuno dei testimoni ha assistito alla caduta e, di conseguenza, non è stato possibile appurare la dinamica dell'evento.
La difesa attorea non ha mai specificato in che punto della scala il sig. fosse caduto né se fosse Pt_1 inciampato o scivolato o non avesse visto un gradino.
E' stata depositata una perizia di parte, redatta dal Dr. Arch. in data 24 Persona_1 maggio 2021 (quindi 4 mesi dopo l'evento) che, seppur confermata dal tecnico in sede testimoniale, nulla dice in merito alla dinamica dell'evento.
Ciò che emerge in sintesi nella detta perizia è che “L'illuminazione artificiale della scala (in quanto non c'è possibilità di quella naturale) è insufficiente”, che “Il corrimano è uno solo ed è posto a sinistra scendendo la scala” e che “…codesta scala non risulta a norma ed ha necessità di opere che la rendano pienamente agibile da parte di chiunque ne abbia l'uso”.
Tali dati sono tuttavia insufficienti per imputare una responsabilità alla società convenuta in quanto non solo la perizia non è coeva alla caduta (con ciò che rileva in punto di mancato funzionamento del punto luce del piccolo pianerottolo) ma il non ha fornito idonea prova del nesso eziologico tra la Pt_1 cosa in custodia e il danno;
nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall' esterno.
Pertanto, se il danneggiato afferma di essere caduto da una scala deve provare la causa specifica che ha determinato la perdita della stabilità, e di conseguenza la caduta, poiché ciò configura il fatto costitutivo della domanda - restando poi al giudice valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e perciò se l'evento verificatosi ne è conseguenza normale.
Nel caso in esame non è mai stata descritta la dinamica dell'incidente né data un'indicazione dettagliata delle circostanze verificatesi;
tantomeno è stato mai allegato a cosa sia stata imputata precisamente la perdita di stabilità del per cui, in assenza di testimoni, non è possibile allo scrivente Giudice Pt_1
pagina 6 di 8 valutare quali delle asserite inidonee caratteristiche della scala abbiano causato la caduta (per es. se l'asserita scarsa luminosità non abbia consentito al di vedere uno scalino e/o apprezzare un Pt_1 suo particolare dislivello e/o la sua particolare usura).
Ciò anche in considerazione della circostanza che non è mai stato allegato in che punto della scala il abbia perso la sua stabilità (in cima, a metà o quasi alla fine della scala) dato di non poco Pt_1 conto stante la particolare conformazione della scala ad L, come si può apprezzare nella foto allegata alla perizia di parte attrice redatta dall'arch. Persona_2
e dalle foto allegate alla comparsa di costituzione e risposta della CP_7
E' ovvio che tale allegazione risultasse necessaria anche al fine di apprezzare in che modo potessero aver inciso sulle modalità della caduta le difformità dei gradini e/o la tipologia dell'illuminazione asseritamente inidonei.
Inidonea a tal fine anche la dichiarazione rilasciata dal al pronto soccorso (doc. 1 attoreo) Pt_1 dove si legge:
Inoltre, nessuno dei testi ha visto la ragione della caduta per le scale da parte del né ha Pt_1 verificato la presenza di particolari alterazioni della stessa, avendo affermato il teste Testimone_1 che “Non era forte l'illuminazione in generale. Non ricordo se non funzionasse qualche lampada. Adr
Posso dire che rispetto al periodo precedente l'illuminazione delle scale non aveva subito modifiche.”
e di aver visto la presenza dell'attore in fondo alla scala.
D'altra parte ove la luce delle scale non fosse stata presente o fosse stata debole al punto di non consentire di vedere, appare strano che il (pacificamente perfetto conoscitore dei luoghi per Pt_1 esserne stato in passato il proprietario) avesse comunque deciso di salire poco prima per quella stessa scala, unico elemento di congiunzione tra i due livelli del locale.
In conclusione nella valutazione degli elementi di natura oggettiva emersi dalle dichiarazioni testimoniali, non emerge un sufficiente materiale probatorio necessario ai fini dell'accoglimento della pagina 7 di 8 domanda non essendo emersi elementi chiari e certi che possono ricondurre in modo univoco l'evento dannoso ad una responsabilità della convenuta, atteso che dal materiale risultante dagli atti non emerge una dettagliata descrizione dei fatti e dei luoghi, tale da attribuire alla convenuta la responsabilità per il risarcimento dei danni.
Ritiene il giudicante che se può ritenersi certa la caduta del tuttavia, nessun elemento è Pt_1 emerso in relazione alla modalità della stessa né del punto in cui la stessa si sarebbe verificata dal momento né la causa della stessa.
In questo contesto probatorio deve essere respinta la domanda attrice non essendo stato provato il difetto di custodia o la presenza di una insidia e, cosa anche più importante, il nesso di causalità tra la caduta e le condizioni della scala.
La domanda di manleva
Il rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame della domanda di manleva formulata dalla società convenuta nei confronti di Unipol sai che, per l'effetto, deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM
147/2022, scaglione indicato in citazione, ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, stante la loro oggettiva non complessità.
Le spese tra la convenuta e la Terza chiamata vengono compensate in ragione CP_1 CP_2 della violazione dell'art. 10.4 delle C.G.A da parte dell'Assicurata
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] che liquida in € 5.261,00 oltre al 15% sul compenso, oltre all'IVA e al CPA come per CP_1 legge.
3) Compensa le spese di lite tra la e la . CP_1 Controparte_4
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass. Civ. Sez III, Sent. 19 novembre 2009, n, 24419). 2 La Cassazione con l'ordinanza n. 6035 del 2018, analizzando proprio il caso di un ciclista caduto in una buca di notevoli dimensioni, ha posto in evidenza i reciproci oneri probatori in sede processuale finalizzati alla dimostrazione della responsabilità dell'evento. In particolare, la Corte ha affermato che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa stessa. In sostanza deve dimostrare che la caduta dalla bicicletta è stata provocata dalle condizioni anomale della strada. Mentre l'Ente proprietario della strada, a sua discolpa, deve dimostrare che il fatto dannoso è avvenuto per caso fortuito, ossia in seguito ad un evento imprevedibile/inevitabile (la c.d. fatalità). L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva del danneggiato ove la sua condotta sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto. pagina 4 di 8