Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 07/05/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 95/2026/GC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
BE NI Presidente f.f.
Riccardo PATUMI Consigliere LE IK Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 46415 del registro di Segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 133208 del Comune di Bologna, agente contabile Carmela Rosardo, C.F. [...], imposta di soggiorno della struttura ricettiva “La Suite del Canale” per l’esercizio 2017;
visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 4 febbraio 2026, tenuta con l’assistenza del segretario Dott. Salvatore Castelli, il relatore Primo Ref. LE Nikifarava, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Domenico De Nicolo, mentre non sono comparsi né l’agente contabile, né l’Amministrazione.
TT
In data 6 novembre 2023, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, Dott.ssa Pompilia Pepe, ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il conto giudiziale n. 133208 relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva “La Suite del Canale”, avente sede a Bologna, per l’esercizio 2017, periodo dal 1/1/2017 al 31/12/2017.
Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, successivamente depositato oltre il termine di cui all’art. 139 c.g.c.
La compilazione d’ufficio si è resa necessaria in conseguenza dell’inottemperanza da parte dell’agente contabile.
In un primo momento il conto era stato parificato dallo stesso Capo Area risorse finanziarie poi, a seguito di un’ulteriore nota istruttoria del Magistrato relatore con la quale era stata evidenziata l’esigenza che venisse rispettato il principio di alterità, è stato parificato con determina del Direttore generale.
Con relazione del 14 ottobre 2024, il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo di udienza in base al disposto di cui all’art. 147, comma 3, lett. a) c.g.c. per il quale “È sempre fissata l’udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l’esame della gestione, per:
a) i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; […]”.
Il Magistrato relatore nell’analizzare il conto ha tra l’altro sottolineato che “il conto giudiziale evidenzia nessuna somma riscossa e nessuna somma versata (conto a zero)”.
In data 27 giugno 2025 la Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo di “disporre la restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore, affinché sia procurato l’esatto adempimento del disposto dell’art. 614, comma 1, lett. b) del r.d. n. 827/1924, e sia compiuta l’istruttoria necessaria ad accertare l’effettiva consistenza del carico dell’agente contabile, l’ammontare dell’imposta di soggiorno riscossa e quella da riversare/riversata da parte dello stesso agente, con riferimento alla gestione contabile alla quale il conto è riferito”.
Con l’ordinanza n. 68/2025, emessa all’esito dell’udienza di trattazione del 9 luglio 2025, il Collegio disponeva la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per il completamento dell’istruttoria.
Con relazione integrativa del 18 novembre 2025, il Magistrato relatore ha comunicato l’esito del supplemento istruttorio svolto dal Comune di Bologna, evidenziando, in particolare, la non disponibilità nella banca dati AlloggiatiWeb del Ministero dell’Interno dei dati sui pernottamenti per gli anni antecedenti 2020.
In data 13 gennaio 2026 la Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare irregolare il conto giudiziale in epigrafe e la gestione dell’agente contabile, senza addebito di somme a suo carico.
All’odierna udienza, nessuno presente per l’agente contabile, né per l’Amministrazione, il magistrato relatore Primo Ref. LE Nikifarava rilevava d’ufficio la questione circa la sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei conti alla luce della recente ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il V.P.G. Domenico De Nicolo insisteva per l’accoglimento delle conclusioni in atti, argomentando per la possibilità di un prossimo cambio di orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto della giurisdizione.
TO
In via preliminare, il Collegio rileva d’ufficio, quale questione dirimente ai fini della decisione, il difetto di giurisdizione contabile.
In tema di natura giuridica del rapporto tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune, il Collegio condivide l’ampia ricostruzione contenuta nell’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che, a seguito delle modifiche normative apportate dal legislatore al regime dell’imposta di soggiorno (in particolare, v. art. 4, comma 1-ter, del d.lgs n. 23/2011, introdotto con l’art. 180 del d.l. n. 34/2020), “l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”.
Né potrebbe valere in senso contrario sostenere che trattasi di fatti verificatisi prima della vigenza della novella predetta, poiché, com’è noto, l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 ha stabilito, attraverso una disposizione di interpretazione autentica del cennato art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23/2011, la valenza retroattiva di quest’ultima norma indirettamente impattante sulla giurisdizione, applicandosi la stessa, dunque, anche per le vicende verificatesi antecedentemente al 19 maggio 2020.
Pertanto, rinviando ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. al precedente della Suprema Corte appena citato per ogni approfondimento argomentativo e motivazionale, occorre rilevare che, nei rapporti tra l’Erario e il contribuente, le somme dovute da quest’ultimo a titolo d’imposta costituiscono l’oggetto dell’obbligazione tributaria, non un “danno”, che a detta obbligazione si aggiunga, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
L’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, in quanto solidale dipendente, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo che fa carico al soggetto passivo dell’imposta (nel caso di specie, gli ospiti della struttura ricettiva).
La veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro pubblico incassato per conto dell’Ente, alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente.
Sicché, il nuovo approccio normativo ha sancito, in modo inequivoco, che l’attuazione dell’imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, che quanto alla irrogazione delle sanzioni.
Non ha rilievo dirimente, ai fini della persistente qualificazione dell’albergatore come agente contabile, il fatto che i regolamenti comunali - emanati, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 34 del 2011, nelle more dell’approvazione del regolamento statale di attuazione dell’imposta di soggiorno - demandino al medesimo una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica, considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22891 del 19 agosto 2024) hanno già chiarito che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, allorquando la contestazione involga l’omesso o parziale versamento o riversamento dell’imposta e, invece, a quella del giudice ordinario, nel caso in cui le disposizioni violate abbiano ad oggetto meri obblighi procedurali.
Pertanto, si deve escludere la sussistenza della giurisdizione contabile in relazione al conto giudiziale in epigrafe, con la conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario, da individuarsi nella Corte Tributaria di primo grado di Bologna.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la definizione del giudizio in rito e la definitiva sistemazione, da parte della Suprema Corte, della questione processuale solo in corso del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe,
IA
il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore della giurisdizione del Giudice tributario.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
LE IK BE NI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 7 maggio 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)