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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 11273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11273/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MONTANARO ELENA MARIA e dell'avv. ALASIA ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Palermo il Parte_1 Parte_2
09/09/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], nato il [...], Per_1 Per_2 Per_3 nata il [...],
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale alla signora con tutti gli arredi e corredi;
il sig. lascerà la Pt_1 Parte_2 casa coniugale entro e non oltre il termine di due mesi dal deposito telematico del ricorso congiunto prelevando entro tale data i suoi effetti personali;
AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con potestà disgiunta per le questioni attinenti all'ordinaria gestione;
DISPONE che il padre possa tenerli con sé con le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti:
week end alternati dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino alla domenica sera quando li riporterà a casa entro le ore 21,00
Nel corso della settimana un pomeriggio dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola
Feste Natalizie: ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 sera ovvero dal 31/12 al 6/1.
Il compleanno dei figli verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori. In caso di disaccordo un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
I minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiato.
Ad anni alterni il giorno di Pasqua e parimenti il giorno di Pasquetta.
pagina 2 di 4 Per quanto concerne le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi in periodo/i da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto alle festività infrasettimanali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11 e 8/12) le stesse verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
La Festa della Mamma verrà trascorsa con la mamma e la Festa del Papà con il papà.
DISPONE, quanto al contributo al mantenimento dei figli minori, che il sig. contribuirà allo Parte_2 stesso versando l'importo di € 200,00 mensili, importo rivalutabile secondo gli indici istat, oltra a partecipare alle spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti convengono che l'assegno unico venga incassato interamente dalla signora
Pt_1
DA' ATTO che le parti si accordano, in considerazione degli impegni sportivi dei figli, a reciprocamente mettersi a disposizione l'uno dell'altro le proprie vetture affinchè i figli possano essere accompagnati alle gare sportive che si svolgono nel corso dei week ends. A tale scopo entrambi i genitori si rendono disponibili a collaborare per accompagnare i figli a dette gare anche laddove non si tratti del week end di propria competenza;
DA' ATTO che i coniugi hanno altresì raggiunto un accordo sulla casa coniugale. Più precisamente la signora si impegna ad acquistare ed il sig. si impegna a vendere la quota del 50% di sua Pt_1 Parte_2 spettanza dei seguenti beni immobili siti in Volvera via Belluno 16 (già via Isonzo):
Immobile adibito ad autorimessa censita al NCEU Foglio 4 numero 734 sub 3, via Isonzo 15, cat C/6 e fabbricato con giardino di pertinenza censito al NCEU Foglio 4 numero 734 sub 2, cat A/2 via Isonzo
15;
DA' ATTO che la signora si impegna ad accollarsi l'intera rata del mutuo dal momento del rogito Pt_1 sino al saldo del mutuo e a corrispondere al sig. al momento del rogito quale corrispettivo della Parte_2 quota del 50% trasferita alla stessa l'importo di € 20837,00;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il già menzionato trasferimento è funzionale al raggiungimento del presente accordo e che pertanto verranno richieste le agevolazioni fiscali previste dall' art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 la cui applicazione è stata estesa alla separazione personale dei coniugi dalla
Corte Cost. sentenze n. 154/1999 e n. 202/2003;
DA' ATTO che le spese notarili e imposte saranno a carico della signora Pt_1
DA' ATTO che quanto ai conti correnti e titoli cointestati, le parti danno atto che il sig. ha già Parte_2 avuto il 50% della provvista presso il conto e si impegna a compiere tutti gli incombenti CP_1 necessari alla estinzione di detto conto corrente a richiesta della signora senza più nulla avere a Pt_1 pretendere. Le parti si impegnano a mantenere il conto corrente sino a totale estinzione dei CP_2 finanziamenti di cui al punto successivo;
DA' ATTO che i finanziamenti per acquisto condizionatori e fotovoltaico rimarranno esclusivamente in capo alla signora a partire dal momento dell'allontanamento del sig. Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 4 DA' ATTO che il finanziamento della vettura della signora rimarrà in capo al sig. sino a Pt_1 Parte_2 totale estinzione dello stesso e il sig. nulla avrà a pretendere dalla signora a titolo di Parte_2 Pt_1 rimborso di quanto versato;
DA' ATTO che il sig. si impegna, inoltre, ad accollarsi il costo del telepass attuando tutti gli Parte_2 incombenti necessari a che l'addebito del relativo costo venga effettuato sul proprio conto corrente;
DA' ATTO che i coniugi sin d'ora dichiarano di acconsentire al rilascio di passaporto o documento di identità valido per l'espatrio con riferimento ai minori;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11273/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MONTANARO ELENA MARIA e dell'avv. ALASIA ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Palermo il Parte_1 Parte_2
09/09/2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], nato il [...], Per_1 Per_2 Per_3 nata il [...],
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale alla signora con tutti gli arredi e corredi;
il sig. lascerà la Pt_1 Parte_2 casa coniugale entro e non oltre il termine di due mesi dal deposito telematico del ricorso congiunto prelevando entro tale data i suoi effetti personali;
AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, con potestà disgiunta per le questioni attinenti all'ordinaria gestione;
DISPONE che il padre possa tenerli con sé con le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti:
week end alternati dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino alla domenica sera quando li riporterà a casa entro le ore 21,00
Nel corso della settimana un pomeriggio dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola
Feste Natalizie: ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 sera ovvero dal 31/12 al 6/1.
Il compleanno dei figli verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori. In caso di disaccordo un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
I minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiato.
Ad anni alterni il giorno di Pasqua e parimenti il giorno di Pasquetta.
pagina 2 di 4 Per quanto concerne le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi in periodo/i da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto alle festività infrasettimanali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11 e 8/12) le stesse verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
La Festa della Mamma verrà trascorsa con la mamma e la Festa del Papà con il papà.
DISPONE, quanto al contributo al mantenimento dei figli minori, che il sig. contribuirà allo Parte_2 stesso versando l'importo di € 200,00 mensili, importo rivalutabile secondo gli indici istat, oltra a partecipare alle spese straordinarie al 50% come da Protocollo del Tribunale di Torino;
DA' ATTO che le parti convengono che l'assegno unico venga incassato interamente dalla signora
Pt_1
DA' ATTO che le parti si accordano, in considerazione degli impegni sportivi dei figli, a reciprocamente mettersi a disposizione l'uno dell'altro le proprie vetture affinchè i figli possano essere accompagnati alle gare sportive che si svolgono nel corso dei week ends. A tale scopo entrambi i genitori si rendono disponibili a collaborare per accompagnare i figli a dette gare anche laddove non si tratti del week end di propria competenza;
DA' ATTO che i coniugi hanno altresì raggiunto un accordo sulla casa coniugale. Più precisamente la signora si impegna ad acquistare ed il sig. si impegna a vendere la quota del 50% di sua Pt_1 Parte_2 spettanza dei seguenti beni immobili siti in Volvera via Belluno 16 (già via Isonzo):
Immobile adibito ad autorimessa censita al NCEU Foglio 4 numero 734 sub 3, via Isonzo 15, cat C/6 e fabbricato con giardino di pertinenza censito al NCEU Foglio 4 numero 734 sub 2, cat A/2 via Isonzo
15;
DA' ATTO che la signora si impegna ad accollarsi l'intera rata del mutuo dal momento del rogito Pt_1 sino al saldo del mutuo e a corrispondere al sig. al momento del rogito quale corrispettivo della Parte_2 quota del 50% trasferita alla stessa l'importo di € 20837,00;
DA' ATTO che le parti dichiarano che il già menzionato trasferimento è funzionale al raggiungimento del presente accordo e che pertanto verranno richieste le agevolazioni fiscali previste dall' art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 la cui applicazione è stata estesa alla separazione personale dei coniugi dalla
Corte Cost. sentenze n. 154/1999 e n. 202/2003;
DA' ATTO che le spese notarili e imposte saranno a carico della signora Pt_1
DA' ATTO che quanto ai conti correnti e titoli cointestati, le parti danno atto che il sig. ha già Parte_2 avuto il 50% della provvista presso il conto e si impegna a compiere tutti gli incombenti CP_1 necessari alla estinzione di detto conto corrente a richiesta della signora senza più nulla avere a Pt_1 pretendere. Le parti si impegnano a mantenere il conto corrente sino a totale estinzione dei CP_2 finanziamenti di cui al punto successivo;
DA' ATTO che i finanziamenti per acquisto condizionatori e fotovoltaico rimarranno esclusivamente in capo alla signora a partire dal momento dell'allontanamento del sig. Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 4 DA' ATTO che il finanziamento della vettura della signora rimarrà in capo al sig. sino a Pt_1 Parte_2 totale estinzione dello stesso e il sig. nulla avrà a pretendere dalla signora a titolo di Parte_2 Pt_1 rimborso di quanto versato;
DA' ATTO che il sig. si impegna, inoltre, ad accollarsi il costo del telepass attuando tutti gli Parte_2 incombenti necessari a che l'addebito del relativo costo venga effettuato sul proprio conto corrente;
DA' ATTO che i coniugi sin d'ora dichiarano di acconsentire al rilascio di passaporto o documento di identità valido per l'espatrio con riferimento ai minori;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/1/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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