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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/11/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di SI nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 3042/2025 V.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Monica Galasso e dall'Avv. Luca Goracci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via Camollia n.140,
SI
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Francesca Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via XXV Aprile n. 112, Colle di Val d'Elsa (SI)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “- I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome.
- La casa coniugale sita in Sovicille fraz. San Rocco a Pilli (SI), alla via Giovanni da Verrazzano 9/a, fino alla formalizzazione del trasferimento immobiliare di cui appresso, sarà assegnata alla sig.ra che continuerà ad Controparte_1 abitarvi, sopportando in via esclusiva tutte le relative spese.
- per ciò che concerne le previsioni economiche, il sig. Parte_1 corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese, secondo le modalità già in essere, un assegno in favore della sig.ra di €. 700,00 Controparte_1
(settecento) mensili fino al 31.12.2026. L'ammontare dell'assegno si ridurrà ad € 500,000 (cinquecento) mensili dal 1.01.2027 fino al 31.12.2027, e si ridurrà ad €. 400,00 (quattrocento) mensili a far tempo dal 1.01.2028.
L'importo, come per legge, sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT a far tempo dal dicembre 2026.
****
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Quanto alle proprietà immobiliari, i coniugi con il presente atto dichiarano in modo chiaro ed inequivoco ex art. 1376 c.c. la loro volontà di procedere ai trasferimenti suindicati, e confermano la loro conseguente rispettiva e reciproca accettazione.
Nello specifico, essi dichiarano di CEDERE come in effetti , Pt_2 reciprocamente le rispettive quote come segue, con ogni garanzia di legge:
A) Il sig. (c.f. trasferisce Parte_1 C.F._1 immediatamente a titolo gratuito in favore della Sig.ra (c.f. Controparte_1
) che accetta, la quota parte di sua proprietà, pari al C.F._2
50%, dell'immobile sito in Sovicille fraz. di San Rocco a Pilli (SI) alla via
Giovanni da Verrazzano 9/a, e del relativo posto auto censiti al NCEU del suddetto Comune, così descritti:
2 - appartamento per civile abitazione posto al piano primo, composto da soggiorno con angolo cottura, camera, disimpegno, bagno e due terrazze allo stesso livello, con annesso quale pertinenza esclusiva posto auto coperto al piano primo seminterrato. Quanto sopra è rappresentato al catasto fabbricati di detto Comune nel foglio 80, particella 1041, sub 33, cat A3, classe U, vani catastali 3 (tre), rendita 278,89 l'appartamento; e nel foglio 80, part. 1041, sub. 15, cat. C/6, classe 2, consist. Mq 12, e rendita di €. 15,49, il posto auto.
Confini appartamento: condominiali da più lati, salvi altri. Confini posto Pt_3 auto: condominiali da più lati, via G. Da Verrazzano, salvo altri.
L'immobile con relativa pertinenza viene ceduto franco e libero da servitù, ipoteche (salvo quella a garanzia del mutuo di acquisto), nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati.
Le parti precisano che su detto immobile grava ipoteca accesa in favore di MPS per il mutuo a suo tempo contratto, le cui rate residue resteranno a carico del sig. il quale sottoscriverà polizza assicurativa “garanzia vita” Parte_1
a favore della sig.ra finalizzata alla copertura della Controparte_1 estinzione del mutuo stesso, per l'importo residuo che risulterà dovuto alla data dell'udienza che sarà fissata dal Tribunale.
La Sig.ra , a sua volta, costituisce con il presente atto diritto Controparte_1 di prelazione a favore del Sig. in caso di vendita del suddetto Parte_1 immobile, da esercitare secondo la normativa vigente. Il sig. Parte_1 dichiara, sotto la propria responsabilità, la regolarità dei titoli edilizi e certificati di abitabilità e agibilità relativamente a detto immobile che, come risulta dall'atto di provenienza costituito dal TO per notar di SI Persona_1 del 21.12.2016 registrato a SI il 22.12.2016 (rep. n. 846, racc. n. 726), è stato realizzato sulla base ed in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Sovicille in data 26.04.2004 n 53 e successive varianti di cui ai permessi di costruire n. 11 in data 25.01.2005, e n. 37 in data 27.06.2008; in data 31.07.2008 è stata depositata presso il Comune di Sovicille la
3 dichiarazione di fine lavori e l'attestazione di conformità, prot. n 12726; in data
01.02.2010 è stata consegnata al Comune di Sovicille la pratica di abitabilità/agibilità. Il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza citato e nella relazione tecnica allegata al presente ricorso. Ai sensi dell'art. 19, comma 14, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, la parte cedente dichiara inoltre, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
B) La Sig.ra (c.f. ) trasferisce Controparte_1 C.F._2 immediatamente in favore del sig. c.f. Parte_1 C.F._1 che accetta, la quota parte di sua proprietà, pari al 50%, dei seguenti immobili:
1. locale garage, ubicato al piano primo sottostrada con annesso, quale pertinenza esclusiva, scanna fosso ispezionabile, sito in San Rocco a Pilli (SI), alla via Ferdinando Magellano, come interamente descritto nell'atto di provenienza 30.12.2016, rappresentato al catasto fabbricati di detto Comune nel foglio 80, part. 1061, sub 155, cat C/6, classe 7, consist. mq 25, superf.
Catast. Mq 28, rendita €. 73,60.
Confini: , parti condominiali, , salvi altri. La sig.ra Controparte_2 CP_3 dichiara, sotto la propria responsabilità, la regolarità dei Controparte_1 titoli edilizi e certificati di agibilità relativamente a detto immobile che, come risulta dall'atto di provenienza costituito dal TO per notar di Persona_1
SI del 30.12.2016 registrato a SI il 30.12.2016 (rep. n. 871, racc. n.
751), è stato realizzato sulla base del permesso di costruire rilasciato dal
Comune di Sovicille in data 22.11.2008 n.53 e successiva variante numero 41 del 20.08.2009, con dichiarazione di fine lavori presentata al Comune di
Sovicille a settembre 2012. Dichiara altresì che, successivamente, per il garage in oggetto sono state presentate e rilasciate dallo stesso Comune
4 l'accertamento di conformità in sanatoria in data 13.11.2015 n. 30, e C.I.L.A. prot. 8843 del 02.05.2016. Garantisce pertanto la piena conformità dell'immobile ceduto alle vigenti norme in materia urbanistica edilizia.
A fronte della cessione, il sig. riconosce in favore della sig.ra Parte_1
l'importo di €. 5.000,00 (cinquemila) di cui €. 1.500,00 Controparte_1
(millecinquecento) già pagati, ed €. 3.500,00 (tremilacinquecento) da corrispondere alla stessa al momento del deposito del ricorso per separazione consensuale.
2. bene immobile sito in Frassino (CN), Borgata Cayre civico n. 15/A, così descritto: fabbricato principale per civile abitazione elevato a tre piani fuori terra, oltre un piano interrato, collegati tra loro mediante scala sia interna sia esterna, composto da: al piano terreno (primo fuori terra) un terrazzo con un locale di sgombero, disimpegno, tavernetta e bagno;
al piano primo (secondo fuori terra) cucina, un locale deposito e disimpegno;
al piano secondo (terzo fuori terra) un locale ad uso solaio;
al piano sotterraneo, cantina, ripostiglio e locale lavanderia esterno;
basso fabbricato posto il cortile di pertinenza, questo di un ripostiglio al piano terreno e di una cantina ed una legnaia al piano sotterraneo, il tutto entrostante a terreno della superficie catastale di mq. 342, distinto nella mappa del catasto terreni al foglio 11 numero 826. L'immobile è rappresentato al catasto fabbricati del Comune di
Frassino come segue: foglio 11, numero 826, sub 1, Borgata Cayre snc, p. S1,
T, 1, 2 – cat. A/3, cl U – vani 7, superf. catast. Tot. mq. 177, rendita €.
195,22).
La signora dichiara che per la costruzione dell'edificio sono stati CP_1 rilasciati i seguenti titoli autorizzativi dal Comune di Frassino: concessione edilizia rilasciata in data 18.03.1986 n 14/86, e successive varianti rilasciate in data 16.05.1986 n. 15/86 ed in data 21.10.1986 n. 25/86;
Concessione edilizia rilasciata in data 18.04.1989 n. 29/89; Autorizzazione
5 edilizia rilasciata in data 24.08.1989 n. 58/89; Concessione edilizia rilasciata in data 1.04.1992 n. 63/92.
3. vari appezzamenti di terreno di pertinenza del fabbricato distinti al catasto terreni come segue:
- foglio 11, n. 289; - foglio 11, n. 889 formante un unico corpo alle coerenze: strada, mappali n 293, 292, 290 e 998, tutti dello stesso foglio 11; - foglio 11,
n. 682; - foglio 11, n. 926, formante un unico corpo alle coerenze: mappali n.
690, 689, 584, 583, 575, 825; - foglio 11, n. 1002; - foglio 11, n. 1003, formante un unico corpo alle coerenze: mappali n. 593, 592, 596, 664, 597,
595, 600, 665 tutti dello stesso foglio 11; - foglio 11, n. 588 porz. AA e n. 588 porz AB;
Il tutto come meglio descritti nell'atto di provenienza costituito dal TO per notar di Pinerolo 15.02.2023 registrato a Torino 16.02.2023 Persona_2
(rep. n. 131084, racc. n. 61480), e nella relazione tecnica che si produce allegata al presente ricorso.
Gli immobili vengono ceduti liberi e franchi, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati. Ai sensi dell'art. 19, comma 14, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, la parte cedente/alienante dichiara inoltre, e la parte cessionaria/acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
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Le parti rinunziano espressamente e reciprocamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento delle quote di beni immobili trasferite e descritte dianzi, con esonero del signor
Conservatore da qualsiasi responsabilità. I coniugi sigg.ri e Controparte_1
6 dichiarano che i trasferimenti immobiliari suindicati Parte_1 costituiscono condizione patrimoniale dell'accordo di separazione, e sono connessi, funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra essi coniugi, ed invocano pertanto i previsti benefici di legge, chiedendo che ai fini fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Giudice e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine ai trasferimenti di proprietà, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione ed alla titolarità dei beni oggetto del trasferimento, all'esistenza di pesi oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica ed impiantistica. Le parti dichiarano di farsi carico della trascrizione e voltura del verbale e dell'atto di cessione presso il competente ufficio di pubblicità immobiliare, esonerando la Cancelleria da qualsiasi responsabilità a riguardo, e si impegnano a restituire al Cancelliere copia della nota di trascrizione entro trenta giorni dall'avvenuto adempimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi sono comparsi innanzi al Giudice relatore all'udienza del 19.11.2025, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso con sottoscrizione del relativo verbale redatto alla presenza del Cancelliere perché avente ad oggetto anche il trasferimento di diritti reali tra le parti;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato;
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considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli e che le parti hanno depositato la documentazione necessaria ai fini del trasferimento immobiliare;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Pescara, iscritto nel registro dello stato civile di quel
Comune, anno 2015, n. 123, p. II, serie A;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c.,
69 lett. d) d.P.R. 396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
02/02/1965 a Pescara (PE) e , nata il [...] a [...]_1
(BA), che si sono uniti in matrimonio in data 04/07/2015, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pescara dell'anno 2015, n. 123,
p. II, serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
8 Comune di Pescara in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in SI, 20/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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