TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9959/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dino Caudullo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dalla funzionaria dott.ssa Maria Letizia Bonura;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 2 agosto 2023 parte ricorrente ha chiesto che il
[...]
venga condannato al risarcimento del danno cd. eurounitario, Controparte_1 da liquidarsi in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione, per lo svolgimento di attività di insegnamento della religione cattolica in base a contratti di lavoro a tempo determinati di durata complessivamente superiore a tre annualità (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 6 settembre 2025 il
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza e Controparte_1
rilevando, in ogni caso, come la controparte dopo l'introduzione della causa veniva comunque stabilizzata sulla base del medesimo presupposto su cui agisce ai fini risarcitori
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La pretesa attorea al momento dell'introduzione della causa era certamente fondata alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l.
n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 18698 del 9 giugno 2022). Parte ricorrente, infatti, ha dimostrato di aver prestato servizio per un tempo superiore a tre annualità (cfr. contratti allegati al ricorso).
Purtuttavia, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento perché dopo l'introduzione della lite parte ricorrente veniva “stabilizzata”, cioè definitivamente immessa in ruolo all'esito di una procedura di reclutamento adottata dall'Amministrazione allo scopo di sanare l'illecito commesso, come risulta in modo evidente dalla previsione dei medesimi presupposti previsti per la tutela risarcitoria (cioè la prestazione di lavoro precario per un tempo superiore a tre annualità). La Corte di
Cassazione, infatti, ha chiarito che nel settore scolastico “l'immissione in ruolo (…) rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario
2 realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n.
2338 del 2 febbraio 2021).
All'esito delle considerazioni che precedono è opinione di questo giudice che la pronuncia più corretta da adottarsi consista nella declaratoria della cessazione della materia del contendere e non già in un mero rigetto del ricorso, visto che l'obbligazione risarcitoria dell'Amministrazione (pienamente sussistente al momento dell'introduzione della causa) risulta estinta, seppur con una modalità alternativa, soltanto nel corso del procedimento.
Pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, il convenuto va condannato al pagamento delle spese giudiziali dell'avversario, che, tuttavia, si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione tanto del carattere seriale della lite, quanto del pregevole atteggiamento dell'Amministrazione (la quale, infatti, ha autonomamente sanato l'illecito).
Dette spese vengono liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
Dino Caudullo, nella qualità di procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese giudiziali di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.109,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 850,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9959/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dino Caudullo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dalla funzionaria dott.ssa Maria Letizia Bonura;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 2 agosto 2023 parte ricorrente ha chiesto che il
[...]
venga condannato al risarcimento del danno cd. eurounitario, Controparte_1 da liquidarsi in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione, per lo svolgimento di attività di insegnamento della religione cattolica in base a contratti di lavoro a tempo determinati di durata complessivamente superiore a tre annualità (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 6 settembre 2025 il
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza e Controparte_1
rilevando, in ogni caso, come la controparte dopo l'introduzione della causa veniva comunque stabilizzata sulla base del medesimo presupposto su cui agisce ai fini risarcitori
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La pretesa attorea al momento dell'introduzione della causa era certamente fondata alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l.
n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 18698 del 9 giugno 2022). Parte ricorrente, infatti, ha dimostrato di aver prestato servizio per un tempo superiore a tre annualità (cfr. contratti allegati al ricorso).
Purtuttavia, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento perché dopo l'introduzione della lite parte ricorrente veniva “stabilizzata”, cioè definitivamente immessa in ruolo all'esito di una procedura di reclutamento adottata dall'Amministrazione allo scopo di sanare l'illecito commesso, come risulta in modo evidente dalla previsione dei medesimi presupposti previsti per la tutela risarcitoria (cioè la prestazione di lavoro precario per un tempo superiore a tre annualità). La Corte di
Cassazione, infatti, ha chiarito che nel settore scolastico “l'immissione in ruolo (…) rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario
2 realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n.
2338 del 2 febbraio 2021).
All'esito delle considerazioni che precedono è opinione di questo giudice che la pronuncia più corretta da adottarsi consista nella declaratoria della cessazione della materia del contendere e non già in un mero rigetto del ricorso, visto che l'obbligazione risarcitoria dell'Amministrazione (pienamente sussistente al momento dell'introduzione della causa) risulta estinta, seppur con una modalità alternativa, soltanto nel corso del procedimento.
Pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, il convenuto va condannato al pagamento delle spese giudiziali dell'avversario, che, tuttavia, si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione tanto del carattere seriale della lite, quanto del pregevole atteggiamento dell'Amministrazione (la quale, infatti, ha autonomamente sanato l'illecito).
Dette spese vengono liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1
Dino Caudullo, nella qualità di procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese giudiziali di quest'ultima, che liquida complessivamente in € 1.109,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 850,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3