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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERRONE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da atto depositato.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di diritto della decisione
In via preliminare, si evidenzia che i parcheggi di un condominio rientrano tra quei beni immobili che, ai sensi dell'art. 1117, comma 1, n. 2, c.c., sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo.
Le parti comuni come i parcheggi sono, inoltre, oggetto dell'art. 1102, comma 1, c.c., ai sensi del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Non vi è dubbio che la condotta del che mantiene ferma per periodi di tempo rilevanti la Parte_1
sua auto nel cortile adibito a parcheggio manifesta l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di un'occupazione stabile di una porzione del posteggio comune.
Di conseguenza detta condotta costituisce una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dell'area comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà degli altri condomini (Cass. civ., sez. II, 24/02/2004,
n. 3640).
Lo sfruttamento esclusivo del bene da parte del singolo che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri non è quindi riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre, dal bene comune, la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Nel caso de quo non vi è alcun dubbio che il sig. abbia agito con determinazione CP_1
in aperto sfregio di tutte le regole condominiali e giuridiche e ciò si deduce ragionevolmente anche dal suo atteggiamento processuale (sia pur regolarmente citato è rimasto indifferente alla chiamata in giudizio), oltre che dal suo comportamento pre processuale (ha ignorato l'invito rivoltogli dall' amministratore e non si è curato di partecipare alla procedura di mediazione), insistendo nel suo comportamento lesivo delle altrui esigenze e degli altrui diritti di godimento dei beni e degli spazi comuni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Ordina al sig. nato il [...] in EGITTO a [...], residente in [...]CP_1
EMILIA, alla , la rimozione immediata, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla Parte_1
pagina 2 di 3 notifica del presente provvedimento, dell'autoveicolo modello OPEL TG AH 098 ES, cosi come emerge dalla visura PRA in atti;
Qualora lo stesso non provveda all'esatto adempimento nei tempi sopra indicati, autorizza l'amministratore p.t. a provvedere a quanto sopra con l'ausilio della forza pubblica, addebitandone le spese a carico del convenuto.
Condanna altresì la parte convenuta, sig. nato il [...] in EGITTO a [...], e CP_1
residente in [...], alla , a rimborsare alla parte attrice, Parte_1 Parte_2
, in persona dell'amministratore p.t. tutte le spese di lite, che si liquidano in € 1600,00 per
[...]
oneri legali , oltre iva e cpa come di legge, oltre al rimborso delle spese occorrenti per iscrizione a ruolo del presente procedimento, notifica e quanto occorrente per l'esperimento di mediazione
(limitatamente alla domanda di iscrizione della mediazione).
Condanna altresi il sig a risarcire il condominio per il disagio patito a causa del suo CP_1
comportamento con il pagamento di € 500,00.
Reggio Emilia, 2 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERRONE Parte_1 P.IVA_1
DOMENICO
ATTORE/I contro
(C.F. CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da atto depositato.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di diritto della decisione
In via preliminare, si evidenzia che i parcheggi di un condominio rientrano tra quei beni immobili che, ai sensi dell'art. 1117, comma 1, n. 2, c.c., sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo.
Le parti comuni come i parcheggi sono, inoltre, oggetto dell'art. 1102, comma 1, c.c., ai sensi del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Non vi è dubbio che la condotta del che mantiene ferma per periodi di tempo rilevanti la Parte_1
sua auto nel cortile adibito a parcheggio manifesta l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, trattandosi di un'occupazione stabile di una porzione del posteggio comune.
Di conseguenza detta condotta costituisce una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dell'area comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà degli altri condomini (Cass. civ., sez. II, 24/02/2004,
n. 3640).
Lo sfruttamento esclusivo del bene da parte del singolo che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri non è quindi riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre, dal bene comune, la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Nel caso de quo non vi è alcun dubbio che il sig. abbia agito con determinazione CP_1
in aperto sfregio di tutte le regole condominiali e giuridiche e ciò si deduce ragionevolmente anche dal suo atteggiamento processuale (sia pur regolarmente citato è rimasto indifferente alla chiamata in giudizio), oltre che dal suo comportamento pre processuale (ha ignorato l'invito rivoltogli dall' amministratore e non si è curato di partecipare alla procedura di mediazione), insistendo nel suo comportamento lesivo delle altrui esigenze e degli altrui diritti di godimento dei beni e degli spazi comuni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Ordina al sig. nato il [...] in EGITTO a [...], residente in [...]CP_1
EMILIA, alla , la rimozione immediata, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla Parte_1
pagina 2 di 3 notifica del presente provvedimento, dell'autoveicolo modello OPEL TG AH 098 ES, cosi come emerge dalla visura PRA in atti;
Qualora lo stesso non provveda all'esatto adempimento nei tempi sopra indicati, autorizza l'amministratore p.t. a provvedere a quanto sopra con l'ausilio della forza pubblica, addebitandone le spese a carico del convenuto.
Condanna altresì la parte convenuta, sig. nato il [...] in EGITTO a [...], e CP_1
residente in [...], alla , a rimborsare alla parte attrice, Parte_1 Parte_2
, in persona dell'amministratore p.t. tutte le spese di lite, che si liquidano in € 1600,00 per
[...]
oneri legali , oltre iva e cpa come di legge, oltre al rimborso delle spese occorrenti per iscrizione a ruolo del presente procedimento, notifica e quanto occorrente per l'esperimento di mediazione
(limitatamente alla domanda di iscrizione della mediazione).
Condanna altresi il sig a risarcire il condominio per il disagio patito a causa del suo CP_1
comportamento con il pagamento di € 500,00.
Reggio Emilia, 2 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Pia Sacco
pagina 3 di 3