Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 26/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 830/2022
TRIBUNALE DI LARINO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Larino, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, distinta con il n. 830 R. G. per l'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 1 aprile 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, (C.F. ), , , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. C.F._3 Parte_4
) e (C.F. C.F._4 Parte_5
) anche quali eredi di C.F._5 Persona_1
( ), rappresentati e difesi - giusta procure in atti - CodiceFiscale_6 dall'Avv. Michele DELLA CHIESA con studio in Bari al corso Giuseppe
Mazzini n. 83 ed ivi elettivamente domiciliati.
ATTORI
E
C.F. e Controparte_1 C.F._7 CP_2
C.F. entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._8 in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Nicola Lucarelli, che li rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Mariano Prencipe giusta procura in atti.
CONVENUTI
E
(p.iva in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_1 generale, avv. con studio in (65121) Pescara alla Via Venezia Controparte_4
n. 7 dove elegge domicilio, dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura generale alle
[...]
Persona_2
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea è solo in parte fondata, e merita pertanto parziale accoglimento nei limiti che si andranno ad esporre.
Gli attori (quali padre, nonna paterna e zie paterne di deceduta a Persona_3 seguito del sinistro oggetto di causa) convenivano in giudizio Controparte_5
(quale proprietaria del veicolo Fiat Panda tg. DC751BG), (quale Controparte_2 conducente del medesimo veicolo), nonché la compagnia assicuratrice della
[...]
chiedendo condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al CP_5 Controparte_3 risarcimento del danno parentale, del danno biologico, del danno morale soggettivo, nonché del danno patrimoniale per spese funerarie e per riduzione della capacità di guadagno iure proprio, oltre che del danno morale terminale iure hereditatis, derivanti dal sinistro stradale avvenuto in data 17.10.2020, alle ore 21,00 circa, in località San Salvo (CH), sulla SS.16, Km. 524+700, in corrispondenza della rotatoria che interseca Via Andrea Doria e C.da Stazione. L'incidente aveva coinvolto il veicolo predetto, condotto dal convenuto con a bordo, quali terzi Controparte_2 trasportati, oltre alla figlia (di anni 17 al momento del sinistro), Persona_4 deceduta in seguito allo stesso, anche e . Persona_5 Controparte_6
2.In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile – perché tardiva -
l'eccezione preliminare di improcedibilità ex art. 148 co. 5 codice assicurazioni formulata da parte convenuta solamente nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CP_3
c.p.c.
3.Sempre in via preliminare, va osservato che la sentenza di patteggiamento, intervenuta nel giudizio penale nel corso del presente giudizio, non è idonea a produrre effetti vincolanti nel presente giudizio civile. Infatti, come chiarito da Cass.
Civ. sez. III ord. N. 7014 del 11 marzo 2020, “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova;
essa costituisce per il giudice civile non un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.”. Si impone, pertanto, in questa sede, un autonomo accertamento della responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa. Rimane fermo, tuttavia, che le prove espletate nell'ambito di tali diversi giudizi, e in particolare, la relazione di consulenza redatta dall'Ing. per conto della Procura Persona_6 nel procedimento penale svoltosi a carico del (c.f.r. relazione di Controparte_2 consulenza tecnica prodotta da parte attrice), possono essere prese in considerazione nel presente giudizio quali prove atipiche (c.f.r. Cass. n. 10825/2016, Cass. n.
840/2015, Cass. n.12577/2014, Cass.n.9099/2012, Cass. n.5440/2010, Cass. n.
5965/2004, Cass. n.4666/2003, Cass. n.1954/2003, Cass.n. 12763/2000, Cass.
n.1223/1990).
4.Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione, formulata dalla compagnia convenuta, di abusivo frazionamento del credito, per aver gli attori agito giudizialmente e separatamente per il ristoro dei danni subiti rispetto alla madre ed all'altro figlio della coppia. Al riguardo, la Corte di legittimità ha più volte precisato che “Le pretese creditorie che, pur avendo origine in diversi fatti costitutivi, fanno capo a un unico rapporto complesso possono essere avanzate in distinti giudizi solo a fronte della dimostrazione della sussistenza, in capo al creditore, di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (c.f.r. Cass. civ. Sez. II
Ord., 31/08/2023, n. 25480). Nel caso di specie, alcun abusivo frazionamento del credito può ritenersi ravvisabile, considerato che gli attori hanno agito in virtù dell'interesse ad ottenere una tutela limitata ai danni subiti - anche in proprio - distinta rispetto a quella azionata dalla madre della vittima, che quindi giustificava la proposizione di un distinto e separato giudizio.
5.Stanti tali premesse, la norma di riferimento in materia di responsabilità e risarcibilità del danno da sinistro stradale è l'art. 2054 c.c. il quale testualmente stabilisce, al primo comma, che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose della circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Ai sensi dell'art. 2054 co. 1 summenzionato, negli incidenti stradali la responsabilità è anzitutto del conducente: questo è da considerarsi responsabile dell'evento lesivo a prescindere dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Trattasi di una fattispecie di responsabilità per colpa presunta. Tale norma, inoltre, risulta applicabile anche allorché il risarcimento venga chiesto dal terzo trasportato nei confronti del conducente e proprietario dell'unico veicolo coinvolto nel sinistro (ossia quello su cui era effettuato il trasporto). Conseguentemente, l'unico modo che il conducente ha per liberarsi dell'obbligo di risarcimento è quello di riuscire a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: tale espressione deve essere interpretata nel senso che il conducente, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente, rispettando, quindi tutte le regole di legge, come quelle del codice della strada, e quelle dettate dalla comune esperienza e di prudenza.
6.Nel caso di specie, la ha eccepito un concorso di colpa da parte della CP_3 danneggiata/vittima, riferendo come quest'ultima, al momento dell'incidente, non indossasse la cintura di sicurezza e, dunque, mediante tale condotta colposa, abbia concorso a determinare il danno.
Di tale assunto, però, non vi è prova sufficiente.
Venendo, infatti, all'accertamento della dinamica del sinistro e della relativa responsabilità, dalla consulenza prodotta al doc. 2 del fascicolo di parte attrice emerge che nell'autovettura condotta dal vi erano 5 persone (lui Controparte_2 compreso), e che, in particolare, occupava il posto lato posteriore Persona_4 destro. , giunto in corrispondenza della rotatoria all'altezza del km CP_2
524+500, con velocità di marcia pari a 63 km/h, aveva perso il controllo del veicolo
(a causa dell'eccessiva velocità), tagliando l'aiuola interna della rotatoria, e aveva dapprima impattato, con la parte laterale destra, contro un palo della segnaletica stradale d'obbligo installato sulla rotatoria, e poi, sempre con la parte laterale destra, aveva urtato sul viadotto pedonale con montanti presente sul lato nord della rotatoria stessa (quale circostanza determinante le lesioni mortali subite dalla per come Per_4 accertato dal CTU), e infine, dopo una controrotazione del veicolo in senso orario, nella parte frontale dell'autovettura, contro lo spigolo della ringhiera, nonostante il fondo stradale fosse asciutto, le condizioni metereologiche fossero di tempo sereno, il traffico scarso, la visibilità buona ed esistente l'illuminazione pubblica, e nonostante la rotatoria in questione fosse adeguatamente presegnalata per chi proveniva da Montenero di Bisaccia con segnaletica verticale e orizzontale. Secondo il consulente, le cause dell'incidente sono da individuarsi nella non conformità di guida alle norme del codice della strada del sig. non avendo lo Controparte_2 stesso rispettato la segnaletica verticale di preavviso di rotatoria, in violazione dell'art. 146 C.d.s., per non essersi avveduto di essere in prossimità della rotatoria presegnalata, e non avendo regolato la velocità adeguatamente nell'avvicinarsi alla predetta rotatoria, in violazione dell'art. 141 co. 1,2,3, C.d.s. Del pari, i consulenti hanno precisato che, sebbene l'autovettura ospitasse, al momento del sinistro 5 persone anziché 4, tale violazione non aveva avuto alcun nesso causale con il decesso
(avvenuto per sfondamento cranico, e considerato che tutte le più gravi lesioni erano localizzate nella parte destra del corpo della stessa), in quanto, nell'impatto dell'autovettura Fiat Panda contro il pilone del viadotto, il corpo di Persona_4 posizionato sul sedile posteriore lato destro, era esposto all'urto diretto contro tale pilone, cosicchè il corpo della era stato accelerato e diretto dalle forze d'inerzia Per_4 ad urtare direttamente contro il pilone e tale movimento non poteva essere stato condizionato in maniera determinante dalla presenza di più persone all'interno dell'abitacolo.
Inoltre, ferma la responsabilità del nella causazione del sinistro, alcuna CP_2 corresponsabilità può essere ascritta alla vittima, in particolare, per Persona_4 non aver indossato le cinture di sicurezza (circostanza dedotta dalla compagnia convenuta), in quanto, oltre a non essere stata tale circostanza in alcun modo dimostrata (considerato che, al riguardo, il CTU ha soltanto affermato che le cinture di sicurezza sul sedile posteriore non avevano pretensionatori ed erano quindi libere,
e che conseguentemente non poteva stabilire con certezza se fossero o meno utilizzate), la stessa sarebbe in ogni caso del tutto ininfluente ai fini del nesso causale, considerato che, come osservato dai consulenti stessi, trattandosi di un impatto laterale, l'utilizzo della cintura di sicurezza non avrebbe avuto effetti rilevanti sull'avvenuto decesso poiché non avrebbe potuto limitare gli effetti dell'urto laterale.
Deve ritenersi, pertanto, che il sinistro sia stato determinato, in via esclusiva, dalla colposa condotta di guida tenuta da , fra l'altro, consistente Controparte_7 nell'aver omesso di prestare la dovuta attenzione alla segnaletica che presegnalava la rotatoria in questione e nell'aver tenuto una velocità non adeguata ai luoghi del sinistro, con conseguente co-responsabilità della proprietaria del mezzo, CP_5
, ex art. 2054 co. 3 c.c. (non avendo la stessa fornito prova che la
[...] circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà), nonché della compagnia assicuratrice ex art. 144 c.d.a. Controparte_3
7.In virtù della rinuncia all'azione di rivalsa presente nella polizza stipulata tra la e la convenuta (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo di quest'ultima), è CP_3 CP_1 rigettata l'eccezione proposta in tal senso dalla compagnia assicurativa.
8.Tanto premesso sull'an, e venendo al quantum, va rammentato, in ordine al danno parentale iure proprio chiesto da parte attrice, che esso consiste nel “danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., sez III, ord.,
n. 9196/2018). Inoltre, “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost”
(c.f.r. Cass. 3723 pubblicata in data 8 febbraio 2019 ). Inoltre, “La risarcibilità di tale danno, soggiace ad un onere probatorio più attenuato, atteso che la prova di tale danno può essere data anche mediante presunzioni, da apprezzarsi dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., alla luce di un canone di ragionevole probabilità che abbia riguardo alla connessione degli accadimenti, secondo la regola di esperienza, basata sull'"id quod plerumque accidit" (c.f.r. Cass.
Cass. civ. Sez. III, 12/06/2006).
Nel caso di specie, l'attore (quale padre di , pur non convivente con Persona_4 la stessa (poiché residente a [...], mentre la figlia viveva con la madre a Termoli), ha dimostrato di avere avuto un intenso legame affettivo con la figlia, (c.f.r. verbali d'udienza del 15.3.2024).
In ordine alle Tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno parentale, va rilevato che, da ultimo, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle meneghine, prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass.
26300/2021). Le Tabelle Milanesi, dal 2022, contengono un adeguamento ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, introducono il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. L'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di «aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione».
Di conseguenza, il giudicante ritiene di poter applicare, nella liquidazione del predetto danno, le Tabelle del Tribunale di Milano, così come ormai integrate. Tale danno, considerata la giovane età della vittima (che, al momento del sinistro, aveva
17 anni), nonché l'età del prossimo congiunto al momento del sinistro (48 anni), e la particolare intensità dei rapporti esistenti con il padre, viene quantificato, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano dell'anno 2024, nella somma media di euro 285.503,00, che – rivalutata dal 22.5.2024, (considerato che l'ultimo aggiornamento ISTAT dei parametri delle tabelle di Milano risale al 21.5.2024) ad oggi ammonta ad euro 289.500,04. Da tale importo vanno sottratti i €.150.000,00 che la compagnia ha già corrisposto all'attore, pervenendo ad un importo finale (già rivalutato) di euro 104.500,04, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Non vi è riscontro documentale della corresponsione di ulteriori importi, così come sostenuto da parte della compagnia della comparsa conclusionale.
9.Ugualmente da accogliere è la domanda di risarcimento per danno biologico, da indentificare nel “disturbo depressivo maggiore – forma grave con melanconia e con disturbi coesistenti ma senza sintomi psicotoci” (cfr. CTP in atti), eziologicamente collegato al tragico incidente e da liquidare in via equitativa – tendo conto dell'età dell'attore, in applicazione delle Tabelle di Milano 2024 – tra 6 e 7 punti di danno biologico permanente – in euro 10.000,00 già rivalutati, su cui decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo.
10.Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, pure formulata da parte attrice nella forma del danno morale soggettivo, poiché esso non può essere riconosciuto in aggiunta al danno parentale. Infatti, come chiarito anche recentemente dalla Corte di legittimità, “il danno conseguente alla morte di un congiunto (o danno parentale) consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia – al tempo stesso e congiuntamente – nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite” (c.f.r. Cass. Ord. 8622/2021). Pertanto, poiché il danno morale e quello parentale “sono intimamente connessi, benché suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata, sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria” (c.f.r. Cass. Ord. 8622/2021).
11.Infine, quanto al danno patrimoniale per spese funerarie nella somma di
€.6.002,00, la domanda va accolta alla luce della documentazione probatoria a supporto (doc. 9). Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo. Non vi è prova che le medesime spese siano state rimborsate alla madre della vittima nel giudizio da questa autonomamente instaurato.
12.Passando all'esame della domanda risarcitoria patrimoniale – legata alla riduzione della capacità di guadagno – essa non è risultata sufficientemente provata, atteso che la domanda di disoccupazione è stata inoltrata a distanza di oltre un anno dall'incidente e non vi sono appigli probatori che consentano di collegare con certezza la disoccupazione al tragico incidente.
13.Venendo poi alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis (sub. specie danno morale catastrofale), va rammentato, quanto ai danni risarcibili iure hereditatis in conseguenza del decesso di un prossimo congiunto, che la Corte di legittimità a Sezioni Unite ha in primo luogo chiarito che il danno da morte, quale pregiudizio conseguente alla perdita della vita, non è risarcibile. In particolare, è stato affermato che “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo
- della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”. (c.f.r. Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 22/07/2015, n. 15350). Costituisce, invece, danno risarcibile iure hereditatis, in conseguenza del decesso della vittima, il c.d. danno biologico terminale, inteso come “un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso)” (c.f.r. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/06/2019, n. 16592). In particolare, è stato affermato che “In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale
(sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” (c.f.r. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/06/2019, n. 16592).
Al riguardo, considerato che tale voce di danno (c.d. catastrofale) presuppone la consapevolezza e lo stato di coscienza della vittima, esso non può essere riconosciuto in favore dell'attore, non avendo lo stesso allegato né documentato se Persona_4
a seguito del sinistro, fosse rimasta cosciente, né tantomeno la durata di tale
[...] periodo di consapevolezza sino al decesso. Esso, pertanto, deve ritenersi sfornito di prova.
14.Per quel che concerne, infine, la domanda di risarcimento per danno parentale della nonna e delle zie paterne della vittima, essa è rigettata perché non è stata raggiunta la prova in tal senso. La vittima viveva, infatti, in una città (Termoli) distante da Bari (ove risiedono le attrici) oltre 200km e, dunque, - in disparte i contatti telefonici di cui hanno parlato i testi – non è verosimile che potesse esserci una frequentazione assidua, giornaliera ed intensa tale da giustificare la liquidazione del danno di cui trattasi.
15.A norma dell'art. 1917 c.c. la compagnia assicurativa dovrà tenere i convenuti e indenni da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla CP_2 CP_1 presente sentenza.
16.Le spese di lite – stante l'accoglimento parziale della domanda – sono compensate nella misura di 1/3, mentre i restanti 2/3 sono posti a carico delle parti convenute, calcolate secondo i parametri medi relativi al minor importo complessivo riconosciuto del D.M. n. 147/2022, inerenti tutte le fasi svoltesi, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 830/2022 ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti, e , in Controparte_3 Controparte_5 Controparte_2 solido tra loro, al risarcimento, in favore dell'attore , Parte_1
- del danno non patrimoniale iure proprio per danno parentale pari ad euro 104.500,04 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- del danno biologico nella somma complessiva di €.10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- del danno patrimoniale pari ad euro 6.002,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Rigetta nel resto
3) ) Condanna a manlevare e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 da ogni condanna pregiudizievole prevista dalla presente sentenza.
4) Condanna i convenuti, e Controparte_3 Controparte_5 CP_2
a pagare in favore degli attori le spese di lite, che si liquidano in
[...]
€.14.972,00 per compensi, €570,18 per spese documentate, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa come per legge.
Larino, 26 giugno 2025.
Il Giudice
d.ssa Silvia Cucchiella