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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/11/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1976/2018 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...], il [...], res.te in Milazzo (ME), nella Via Grotta Polifemo, n. 57, Parte_1
C.F.: , elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via Umberto I°, n. 51, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Danilo Di Salvo, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in calce al Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Il predetto procuratore veniva successivamente sostituito, giusta Comparsa di Costituzione di Nuovo
Difensore del 28.3.2024, dall'Avv. Antonino Presti, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato speciale versato in atti
ricorrente
c o n t r o
nato in [...] P.G. (ME), il 17.3.1982, C.F.: e residente in Parte_2 C.F._2
Castroreale (ME), nella Via Zaccani e , nato in [...] P.G. (ME), il 29.7.1959, Parte_3 C.F.: , residente in [...], entrambi C.F._3
elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. (ME), nella Via Mandanici, n. 10, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco EL Chillemi, che li rappresenta e difende giusto mandato steso in separato foglio allegato in calce alla Comparsa di Costituzione
resistenti
O g g e t t o : SO somme.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
Nel corso del giudizio venivano esperiti i mezzi istruttori ammessi e disposti.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Affermava, il ricorrente, che con Atto pubblico dell'8.6.2007, in NO , cedeva alla IG.ra Persona_1
, la propria Azienda denominata “ , sita in Milazzo (ME), nella Via Dei Mille, n. 9/10. CP_1 Parte_4
Dichiarava, il ricorrente che benché nell'atto di cessione comparisse la IG.ra , l'Azienda veniva CP_1
di fatto acquistata e poi gestita da e titolari effettivi della Società IN Parte_3 Parte_2
NC. Sosteneva, quindi, il ricorrente che il cessionario si accollava tutte le spese e gli oneri relativi all'esercizio dell'Azienda, senza però, successivamente provvedere né a volturare i contatori della luce e dell'acqua e neanche a provvedere al pagamento dei conseguenti consumi.
Riferiva, quindi, il ricorrente che al fine di evitare l'esecuzione forzata si vedeva costretto a pagare le somme richieste per il consumo dell'energia elettrica pari ad €. 4.548,55 e dell'acqua di €. 2.772,30, di cui chiedeva,
quindi, il rimborso.
Si costituivano, in giudizio i resistenti, IGg.ri e , i quali contestavano Parte_3 Parte_2
l'assunto avverso ed in particolare, in via preliminare, eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva,
per poi nel merito chiedere che fosse dichiarata l'inammissibilità ed infondatezza delle domande così come formulate da parte ricorrente per i motivi e con le argomentazioni meglio nell'atto di costituzione specificate.
Concludevano chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Con Ordinanza emessa in data 12.7.2019, il G.I. dell'epoca, disponeva la mutazione del rito.
Con successiva Ordinanza emessa a conclusione dell'udienza del 13.2.2020, il predetto G.I., concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e con ulteriore provvedimento emanato all'udienza del
10.3.2022, ammetteva le prove per come richieste dalle parti e con le specifiche di cui al contenuto della precedente determina.
Preliminarmente, in ordine all'eccepita, da parte resistente, carenza di legittimazione passiva si osserva che dall'atto di cessione d'azienda summenzionato risulta che il cessionario, IG.ra , agiva nella sua CP_1
qualità di socio amministratore della IN NC. Ora della predetta Società alcuna prova certa veniva fornita in giudizio del fatto che della medesima fossero soci anche gli odierni resistenti. Infatti, sotto tale profilo, i convenuti – resistenti affermavano, nel proprio atto di costituzione in giudizio, che nel successivo concordato fallimentare che vedeva coinvolta la Società
IN NC ed a cui faceva riferimento anche parte ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio, di aver assunto la veste di terzi rispetto al fallimento e cioè a dire di soggetti esterni all'azienda fallita che si impegnavano a pagare i creditori del fallito, ma mai quella di soci del predetto sodalizio. Tale circostanza veniva provata attraverso la produzione in giudizio, da parte degli stessi resistenti dello stralcio della deposizione resa dal Curatore Fallimentare del procedimento penale n. 349/2010 RGNR relativo al fallimento della Società IN, che vedeva anche coinvolti gli odierni resistenti, ove a specifica e testuale domanda posta dal difensore degli imputati “:… Esiste un atto di questo Tribunale in sede fallimentare che ha qualificato i signori e soci di fatto dell'IN?”, così come posta al Curatore Pt_2 Pt_3 Pt_5
Fallimentare di cui sopra, lo stesso rispondeva, testualmente, “No”.
Ritenuto pertanto che non vi è la prova certa del fatto che gli odierni resistenti fossero, al momento della stipula dell'atto di cessione, anch'essi soci della IN NC, và accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, così come formulata da parte resistente.
L'accoglimento della predetta eccezione risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta la condanna del ricorrente, IG. , al pagamento delle spese e compensi di giudizio che, tenuto Parte_1
conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con ricorso, dal
IG. , nei confronti dei IGg.ri e , sentiti i Parte_1 Controparte_2 Parte_2
procuratori delle parti, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva degli odierni resistenti, IGg.ri Controparte_2
e , per quanto in parte motiva;
[...] Parte_2
2) Condanna, il ricorrente, IG. , al pagamento delle spese e compensi di giudizio Parte_1
che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in
vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in
vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese
forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 15.10.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1976/2018 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...], il [...], res.te in Milazzo (ME), nella Via Grotta Polifemo, n. 57, Parte_1
C.F.: , elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via Umberto I°, n. 51, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Danilo Di Salvo, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in calce al Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Il predetto procuratore veniva successivamente sostituito, giusta Comparsa di Costituzione di Nuovo
Difensore del 28.3.2024, dall'Avv. Antonino Presti, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato speciale versato in atti
ricorrente
c o n t r o
nato in [...] P.G. (ME), il 17.3.1982, C.F.: e residente in Parte_2 C.F._2
Castroreale (ME), nella Via Zaccani e , nato in [...] P.G. (ME), il 29.7.1959, Parte_3 C.F.: , residente in [...], entrambi C.F._3
elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. (ME), nella Via Mandanici, n. 10, presso e nello studio dell'Avv.
Francesco EL Chillemi, che li rappresenta e difende giusto mandato steso in separato foglio allegato in calce alla Comparsa di Costituzione
resistenti
O g g e t t o : SO somme.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
Nel corso del giudizio venivano esperiti i mezzi istruttori ammessi e disposti.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Affermava, il ricorrente, che con Atto pubblico dell'8.6.2007, in NO , cedeva alla IG.ra Persona_1
, la propria Azienda denominata “ , sita in Milazzo (ME), nella Via Dei Mille, n. 9/10. CP_1 Parte_4
Dichiarava, il ricorrente che benché nell'atto di cessione comparisse la IG.ra , l'Azienda veniva CP_1
di fatto acquistata e poi gestita da e titolari effettivi della Società IN Parte_3 Parte_2
NC. Sosteneva, quindi, il ricorrente che il cessionario si accollava tutte le spese e gli oneri relativi all'esercizio dell'Azienda, senza però, successivamente provvedere né a volturare i contatori della luce e dell'acqua e neanche a provvedere al pagamento dei conseguenti consumi.
Riferiva, quindi, il ricorrente che al fine di evitare l'esecuzione forzata si vedeva costretto a pagare le somme richieste per il consumo dell'energia elettrica pari ad €. 4.548,55 e dell'acqua di €. 2.772,30, di cui chiedeva,
quindi, il rimborso.
Si costituivano, in giudizio i resistenti, IGg.ri e , i quali contestavano Parte_3 Parte_2
l'assunto avverso ed in particolare, in via preliminare, eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva,
per poi nel merito chiedere che fosse dichiarata l'inammissibilità ed infondatezza delle domande così come formulate da parte ricorrente per i motivi e con le argomentazioni meglio nell'atto di costituzione specificate.
Concludevano chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Con Ordinanza emessa in data 12.7.2019, il G.I. dell'epoca, disponeva la mutazione del rito.
Con successiva Ordinanza emessa a conclusione dell'udienza del 13.2.2020, il predetto G.I., concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e con ulteriore provvedimento emanato all'udienza del
10.3.2022, ammetteva le prove per come richieste dalle parti e con le specifiche di cui al contenuto della precedente determina.
Preliminarmente, in ordine all'eccepita, da parte resistente, carenza di legittimazione passiva si osserva che dall'atto di cessione d'azienda summenzionato risulta che il cessionario, IG.ra , agiva nella sua CP_1
qualità di socio amministratore della IN NC. Ora della predetta Società alcuna prova certa veniva fornita in giudizio del fatto che della medesima fossero soci anche gli odierni resistenti. Infatti, sotto tale profilo, i convenuti – resistenti affermavano, nel proprio atto di costituzione in giudizio, che nel successivo concordato fallimentare che vedeva coinvolta la Società
IN NC ed a cui faceva riferimento anche parte ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio, di aver assunto la veste di terzi rispetto al fallimento e cioè a dire di soggetti esterni all'azienda fallita che si impegnavano a pagare i creditori del fallito, ma mai quella di soci del predetto sodalizio. Tale circostanza veniva provata attraverso la produzione in giudizio, da parte degli stessi resistenti dello stralcio della deposizione resa dal Curatore Fallimentare del procedimento penale n. 349/2010 RGNR relativo al fallimento della Società IN, che vedeva anche coinvolti gli odierni resistenti, ove a specifica e testuale domanda posta dal difensore degli imputati “:… Esiste un atto di questo Tribunale in sede fallimentare che ha qualificato i signori e soci di fatto dell'IN?”, così come posta al Curatore Pt_2 Pt_3 Pt_5
Fallimentare di cui sopra, lo stesso rispondeva, testualmente, “No”.
Ritenuto pertanto che non vi è la prova certa del fatto che gli odierni resistenti fossero, al momento della stipula dell'atto di cessione, anch'essi soci della IN NC, và accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, così come formulata da parte resistente.
L'accoglimento della predetta eccezione risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta la condanna del ricorrente, IG. , al pagamento delle spese e compensi di giudizio che, tenuto Parte_1
conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con ricorso, dal
IG. , nei confronti dei IGg.ri e , sentiti i Parte_1 Controparte_2 Parte_2
procuratori delle parti, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva degli odierni resistenti, IGg.ri Controparte_2
e , per quanto in parte motiva;
[...] Parte_2
2) Condanna, il ricorrente, IG. , al pagamento delle spese e compensi di giudizio Parte_1
che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in
vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in
vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese
forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 15.10.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)