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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 188-1/2025 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale: Parte_1
), residente in [...]15 Adrano (CT), C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Angela Casella, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per
L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. ; Persona_1 rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata ed aggiornata nella tabella di cui alla relazione finale) di euro 82.328,20, implicante una rata mensile di € 1.182,39; rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso il quale svolge attività di lavoro subordinato (alle dipendenze della Controparte_1
[...
, con la qualifica di impiegato) fruendo di un reddito netto annuale (nel 2023) di euro 20.534,00, corrispondente a circa euro 1.579,54 netti mensili;
rilevato che il ricorrente è unico proprietario dell'immobile sito in Corso Sicilia Adrano (CT), foglio 74, Particella 2304, Sub 25, Consistenza 5,5 Vani (gravato da ipoteca in favore della Intesa San Paolo S.p.A.), oltre che di varie altre quote di immobili meglio descritti nella relazione particolareggiata, il cui valore complessivo stimato dall'O.C.C. ascende ad euro 101.339,58;
ritenuto che
lo tesso è proprietario di un'autovettura targata CE807YK, il cui valore stimato è di euro € 1.300,00;
ritenuto che
le cause del sovraindebitamento vanno ricondotte (sulla base di quanto esposto nella relazione del professionista designato dall'O.C.C.) al 2017, anno in cui si manifesta la ludopatia che porta il ricorrente a dilapidare cospicue somme di denaro se pure – nello stesso anno – lo stesso viene preso in cura in un SERT di Catania, iniziando un percorso di cura con l'abbandono del gioco d'azzardo; indi – nel 2023 – il ricade nella ludopatia impiegando i propri Pt_1 redditi in qualsiasi forma di gioco, tra cui il poker online, tanto da accendere (nel mese di ottobre del 2023) un conto online dedicato solo al gioco che veniva alimentato dal conto corrente con Intesa San Paolo;
indi contraeva un finanziamento con Findomestic di € 30.000,00, inizialmente destinato alla ristrutturazione dell'immobile acquistato con il mutuo fondiario ed alla chiusura di un precedente finanziamento con RCI Bank ma – in realtà – utilizzato per alimentare il conto corrente online destinato al gioco e richiede vari prestiti al datore di lavoro (uno di euro 3.000,00, un altro di € 3.750,00 ed il terzo ad € 5.000,00) concordandone il rimborso con una trattenuta di € 250,00 in busta paga;
nel 2024 il contrae un altro prestito con Agos di € 17.000,00 (anch'esso Pt_1 destinato a proseguire la ristrutturazione, ma in realtà utilizzato nel gioco d'azzardo) e nello stesso anno un ulteriore prestito con di € 10.946,48, CP_2 di fatto utilizzato per il pagamento delle rate scadute dei precedenti prestiti e, ad aprile, richiede un anticipo del TFR per un importo di € 6.628,00 destinato – in parte – al pagamento delle pagare scadute dei prestiti ma anche al gioco, ed infine, nel maggio 2024, contrae un altro prestito con di € 5.000,00, CP_3 sempre destinato al gioco;
nell'agosto 2024, con l'aiuto della famiglia, intraprende nuovamente un percorso di cura presso il SERT di Adrano che, ad oggi, segue con costanza senza accusare ricadute;
nel mese di settembre 2024 vende l'autoveicolo al prezzo di € 12.500,00, rimborsando i prestiti erogati dal datore di lavoro per l'importo residuo di € 8.750,00; ritenuto le considerazioni svolte nella relazione in merito all'esistenza di un disturbo da gioco d'azzardo persistente appaiono condivisibili e supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione, tra cui le certificazione del SERT datata 14.2.2025 che attesta una dipendenza comportamentale da gioco d'azzardo dal 2024 e le risultanze degli estratti conto, che comprovano l'esistenza di consistenti e ripetuti prelievi utilizzati nelle varie ricevitorie) sicchè deve reputarsi che tale patologia ha condotto il all'attuale condizione di Pt_1
pag. 2/5 incapacità di adempire regolarmente a tutte le obbligazioni assunte, in specie i vari finanziamenti chirografari stipulati tra il 2023 ed il 2024;
ritenuto che
detta condizione patologica induce ad escludere la configurabilità di una colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in quanto determinata da un fattore esogeno che – verosimilmente – ha pregiudicato la capacità di autodeterminarsi in modo consapevole nell'assumere progressivamente impegni finanziari poi risultati insostenibili;
ritenuto che
, con la proposta in esame non comprende il mutuo ipotecario immobiliare che continuerà ad essere pagato alle scadenze convenute con la banca, seguendo il piano d'ammortamento contrattuale mentre si prevede il pagamento al 100% delle spese prededucibili e dei crediti tributari muniti di privilegio e, per tutti i finanziamenti chirografari, una soddisfazione del 45,00 %, il tutto nell'arco temporale complessivo di 96 mesi con il versamento di una rata mensile media di euro 657,66;
ritenuto che
la proposta prevede il pagamento complessivo ai creditori di euro 38.411,11 (escluso il creditore ipotecario di cui si è detto) oltre al compenso dell'O.C.C. quantificato in via provvisoria (salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.) di cui si prevede l'accantonamento di euro 8.822,25, (al netto degli anticipi già ricevuti); ritenuto che sono previsti il pagamento delle somme di euro 1.125,00 e di euro
375,00 (rispettivamente quale compenso per l'assistenza legale in prededuzione e al privilegio mobiliare) nonché euro 1.665,00 quali costi di gestione del conto corrente;
rilevato che hanno presentato osservazioni di Intesa San Paolo S.p.A. e
IT RE;
ritenuto che
le osservazioni della Intesa San Paolo S.p.A. (concernenti la conferma del piano di ammortamento originario del mutuo ipotecario, il cui residuo ascende ad euro 60.341,82 da estinguere in 259 rate mensili da euro 259,00 e la precisa quantificazione del credito relativo al finanziamento chirografario il cui ammontare residuo è di euro 6.498,00) sono state integralmente accolte dall che ha riformulato la proposta confermando il CP_4 pagamento del mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento originario, con il previsto pagamento della somma residua di euro 60.341,82 in 259 rate mensili da euro 259,00 (somma già inserita nelle spese mensili del ricorrente) ed ha previsto il pagamento della somma pari ad euro 2.924,50 (con l'applicazione pag. 3/5 della falcidia del 55% prevista per tutti i creditori chirografari) per il finanziamento chirografario di Intesa San Paolo S.p.A.; ritenuto che le osservazioni del creditore IT RE (concernenti - in sintesi - la quantificazione finale del credito residuo in euro 10.736,77) sono pervenute il 27.6.2025, ossia successivamente al decorso dei 20 giorni dalla comunicazione della proposta (scadenza intervenuta il 23.6.2025) sicchè vanno ritenute inammissibili in quanto tardive;
ritenuto che
– in ogni caso – il detto creditore non ha correttamente valutato il merito creditizio degli istanti (secondo le valutazioni dell'O.C.C., non oggetto di contestazione alcuna) il che osta alla proposizione di osservazioni sulla convenienza del piano, ai sensi dell'art. 69 comma 2^ del D.Lgs. 14/2019; ritenuto pertanto che il piano parzialmente modificato (con riguardo al solo creditore Intesa San Paolo S.p.A., senza incidere sulle posizioni degli altri creditori) è quello riportato nel prospetto consolidamento debiti di cui alla relazione depositata il 30.7.2025 e tale piano appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui sopra è compatibile con le esigenze di mantenimento del ricorrente, pari ad euro 959,00 nonchè con le entrate mensili medie mensili dello stesso, pari ad euro 1.579,54 netti;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che
le rate mensili previste saranno versate mensilmente sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso professionista designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'O.C.C. - nella persona del professionista nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
pag. 4/5
ritenuto che
va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;
ritenuto che
va disposta la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC.
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di , nato a Parte_1
Catania il 24/01/1990 (Codice Fiscale: ) e dispone che lo C.F._1 stesso compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati al ricorrente, descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 25 ottobre 2025 Il Presidente dott. Roberto Cordio
pag. 5/5
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 188-1/2025 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale: Parte_1
), residente in [...]15 Adrano (CT), C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Angela Casella, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Unione Nazionale per
L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. ; Persona_1 rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata ed aggiornata nella tabella di cui alla relazione finale) di euro 82.328,20, implicante una rata mensile di € 1.182,39; rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso il quale svolge attività di lavoro subordinato (alle dipendenze della Controparte_1
[...
, con la qualifica di impiegato) fruendo di un reddito netto annuale (nel 2023) di euro 20.534,00, corrispondente a circa euro 1.579,54 netti mensili;
rilevato che il ricorrente è unico proprietario dell'immobile sito in Corso Sicilia Adrano (CT), foglio 74, Particella 2304, Sub 25, Consistenza 5,5 Vani (gravato da ipoteca in favore della Intesa San Paolo S.p.A.), oltre che di varie altre quote di immobili meglio descritti nella relazione particolareggiata, il cui valore complessivo stimato dall'O.C.C. ascende ad euro 101.339,58;
ritenuto che
lo tesso è proprietario di un'autovettura targata CE807YK, il cui valore stimato è di euro € 1.300,00;
ritenuto che
le cause del sovraindebitamento vanno ricondotte (sulla base di quanto esposto nella relazione del professionista designato dall'O.C.C.) al 2017, anno in cui si manifesta la ludopatia che porta il ricorrente a dilapidare cospicue somme di denaro se pure – nello stesso anno – lo stesso viene preso in cura in un SERT di Catania, iniziando un percorso di cura con l'abbandono del gioco d'azzardo; indi – nel 2023 – il ricade nella ludopatia impiegando i propri Pt_1 redditi in qualsiasi forma di gioco, tra cui il poker online, tanto da accendere (nel mese di ottobre del 2023) un conto online dedicato solo al gioco che veniva alimentato dal conto corrente con Intesa San Paolo;
indi contraeva un finanziamento con Findomestic di € 30.000,00, inizialmente destinato alla ristrutturazione dell'immobile acquistato con il mutuo fondiario ed alla chiusura di un precedente finanziamento con RCI Bank ma – in realtà – utilizzato per alimentare il conto corrente online destinato al gioco e richiede vari prestiti al datore di lavoro (uno di euro 3.000,00, un altro di € 3.750,00 ed il terzo ad € 5.000,00) concordandone il rimborso con una trattenuta di € 250,00 in busta paga;
nel 2024 il contrae un altro prestito con Agos di € 17.000,00 (anch'esso Pt_1 destinato a proseguire la ristrutturazione, ma in realtà utilizzato nel gioco d'azzardo) e nello stesso anno un ulteriore prestito con di € 10.946,48, CP_2 di fatto utilizzato per il pagamento delle rate scadute dei precedenti prestiti e, ad aprile, richiede un anticipo del TFR per un importo di € 6.628,00 destinato – in parte – al pagamento delle pagare scadute dei prestiti ma anche al gioco, ed infine, nel maggio 2024, contrae un altro prestito con di € 5.000,00, CP_3 sempre destinato al gioco;
nell'agosto 2024, con l'aiuto della famiglia, intraprende nuovamente un percorso di cura presso il SERT di Adrano che, ad oggi, segue con costanza senza accusare ricadute;
nel mese di settembre 2024 vende l'autoveicolo al prezzo di € 12.500,00, rimborsando i prestiti erogati dal datore di lavoro per l'importo residuo di € 8.750,00; ritenuto le considerazioni svolte nella relazione in merito all'esistenza di un disturbo da gioco d'azzardo persistente appaiono condivisibili e supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione, tra cui le certificazione del SERT datata 14.2.2025 che attesta una dipendenza comportamentale da gioco d'azzardo dal 2024 e le risultanze degli estratti conto, che comprovano l'esistenza di consistenti e ripetuti prelievi utilizzati nelle varie ricevitorie) sicchè deve reputarsi che tale patologia ha condotto il all'attuale condizione di Pt_1
pag. 2/5 incapacità di adempire regolarmente a tutte le obbligazioni assunte, in specie i vari finanziamenti chirografari stipulati tra il 2023 ed il 2024;
ritenuto che
detta condizione patologica induce ad escludere la configurabilità di una colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in quanto determinata da un fattore esogeno che – verosimilmente – ha pregiudicato la capacità di autodeterminarsi in modo consapevole nell'assumere progressivamente impegni finanziari poi risultati insostenibili;
ritenuto che
, con la proposta in esame non comprende il mutuo ipotecario immobiliare che continuerà ad essere pagato alle scadenze convenute con la banca, seguendo il piano d'ammortamento contrattuale mentre si prevede il pagamento al 100% delle spese prededucibili e dei crediti tributari muniti di privilegio e, per tutti i finanziamenti chirografari, una soddisfazione del 45,00 %, il tutto nell'arco temporale complessivo di 96 mesi con il versamento di una rata mensile media di euro 657,66;
ritenuto che
la proposta prevede il pagamento complessivo ai creditori di euro 38.411,11 (escluso il creditore ipotecario di cui si è detto) oltre al compenso dell'O.C.C. quantificato in via provvisoria (salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.) di cui si prevede l'accantonamento di euro 8.822,25, (al netto degli anticipi già ricevuti); ritenuto che sono previsti il pagamento delle somme di euro 1.125,00 e di euro
375,00 (rispettivamente quale compenso per l'assistenza legale in prededuzione e al privilegio mobiliare) nonché euro 1.665,00 quali costi di gestione del conto corrente;
rilevato che hanno presentato osservazioni di Intesa San Paolo S.p.A. e
IT RE;
ritenuto che
le osservazioni della Intesa San Paolo S.p.A. (concernenti la conferma del piano di ammortamento originario del mutuo ipotecario, il cui residuo ascende ad euro 60.341,82 da estinguere in 259 rate mensili da euro 259,00 e la precisa quantificazione del credito relativo al finanziamento chirografario il cui ammontare residuo è di euro 6.498,00) sono state integralmente accolte dall che ha riformulato la proposta confermando il CP_4 pagamento del mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento originario, con il previsto pagamento della somma residua di euro 60.341,82 in 259 rate mensili da euro 259,00 (somma già inserita nelle spese mensili del ricorrente) ed ha previsto il pagamento della somma pari ad euro 2.924,50 (con l'applicazione pag. 3/5 della falcidia del 55% prevista per tutti i creditori chirografari) per il finanziamento chirografario di Intesa San Paolo S.p.A.; ritenuto che le osservazioni del creditore IT RE (concernenti - in sintesi - la quantificazione finale del credito residuo in euro 10.736,77) sono pervenute il 27.6.2025, ossia successivamente al decorso dei 20 giorni dalla comunicazione della proposta (scadenza intervenuta il 23.6.2025) sicchè vanno ritenute inammissibili in quanto tardive;
ritenuto che
– in ogni caso – il detto creditore non ha correttamente valutato il merito creditizio degli istanti (secondo le valutazioni dell'O.C.C., non oggetto di contestazione alcuna) il che osta alla proposizione di osservazioni sulla convenienza del piano, ai sensi dell'art. 69 comma 2^ del D.Lgs. 14/2019; ritenuto pertanto che il piano parzialmente modificato (con riguardo al solo creditore Intesa San Paolo S.p.A., senza incidere sulle posizioni degli altri creditori) è quello riportato nel prospetto consolidamento debiti di cui alla relazione depositata il 30.7.2025 e tale piano appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui sopra è compatibile con le esigenze di mantenimento del ricorrente, pari ad euro 959,00 nonchè con le entrate mensili medie mensili dello stesso, pari ad euro 1.579,54 netti;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che
le rate mensili previste saranno versate mensilmente sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso professionista designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'O.C.C. - nella persona del professionista nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
pag. 4/5
ritenuto che
va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;
ritenuto che
va disposta la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC.
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di , nato a Parte_1
Catania il 24/01/1990 (Codice Fiscale: ) e dispone che lo C.F._1 stesso compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati al ricorrente, descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 25 ottobre 2025 Il Presidente dott. Roberto Cordio
pag. 5/5