Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12109 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREM D121 09/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OPPOSIZIONE SEZIONE PRIM ALLO STATO PASSIVO sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18489/00 Giovanni OLLA Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron.29719 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud.10/04/2002 Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO FIA CESCHI SPA, in persona del Curatore Patrizia Martello, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
CREMA SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso l'avvocato ANDREA ZANELLO, che 2002 lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 831 ALBERTO BORELLI, giusta procura a margine del 1 controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 655/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 31/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DEL GIUDICE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvo cato ZANELLO, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza ora impugnata, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello propo- k sto dalla curatela del fallimento della S.p.a. Fia Ce- schi avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona aveva accolto l'opposizione allo stato passivo VI EM. proposta da HA ritenuto i giudici dell'appello che la so- pravvenuta autorizzazione del giudice delegato non avesse sanato l'inefficacia del mandato alle liti con- ferito dal curatore al difensore nel primo grado del 2 giudizio (nella comparsa di costituzione della curate- la) anche per il giudizio di secondo grado, per il qua- le l'autorizzazione prevista dall'art. 25 n. 6 della legge fallimentare non era stata ancora concessa. Ricorre per cassazione la curatela del fallimento con un unico, complesso, motivo d'impugnazione. Resiste con controricorso il Ечеша. Motivi della decisione 1. In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente sotto il profilo dell'acquiescenza (art. 329 c.p.c. ), per avere il giudice delegato dato ese- cuzione alla sentenza ora impugnata sia attraverso l'annotazione del credito controverso nello stato pas- sivo del fallimento, sia con il pagamento delle spese del giudizio. Nella giurisprudenza di questa Corte (v. S.U. n. 1242 del 2000), invero, è acquisito il principio di di- ritto che il pagamento del credito controverso e delle spese processuali liquidate in una sentenza emessa in grado di appello o comunque esecutiva, ancorché ese- guito senza riserva alcuna, non comporta acquiescenza, atteso che l'acquiescenza alla pronuncia del giudice, preclusiva dell'impugnazione, consiste nell'accettazione della sentenza, ossia nella manife- 3 stazione da parte del soccombente della volontà di non proporre impugnazione accettazione che può ritenersi tacitamente manifestata soltanto in presenza di un at- teggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non ricorre in presenza della sola volontaria esecuzione di una sen- tenza emessa in grado di appello (v. anche Cass. n. 15212 del 2000). Il ricorso va dunque esaminato.
2. Con l'unico motivo proposto, la cura- tela denuncia la violazione degli artt. 83 comma 4° c.p.c., 31 comma 2° e 25 n. 6 l.f.. Sostiene che fosse valida la procura rilasciata in primo grado anche per gli eventuali successivi gradi di giudizio ed altresì che la sopravvenuta autorizzazione del giudice delegato valesse a sanare l'inefficacia della procura rilasciata dal curatore anche per il giu- dizio di appello ancor prima di esserne stato autoriz- zato a proporre l'impugnazione. Il motivo è fondato. Questa Corte ha ritenuto (giurisprudenza risalente nel tempo nonché univoca e costante) che il conferimen- to del mandato al procuratore legale del fallimento costituisca una fattispecie complessa di procura alle liti, che si perfeziona con il concorso di tre distinti atti, due dei quali rimessi alla competenza del giudi- ce delegato (l'autorizzazione a stare in giudizio, da concedersi di volta in volta per ogni grado, e la no- mina dell'avvocato o del procuratore del fallimento) e l'altro alla competenza del curatore (il rilascio della procura al difensore designato dal giudice). Qualora i tre atti suddetti si susseguano in un ordine cronolo- gico diverso da quello logico dinanzi delineato e si abbia così che la procura al legale da parte del curatore sia conferita prima dell'autorizzazione e della designazione (o nomina) da parte del giudice de- un'ipotesi di "nullità"legato, non si configura della procura. La mancanza dei preventivi provvedimenti del giudice delegato comporta soltanto che l' efficacia della procura resti subordinata alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudi- zio e della coincidenza nello stesso soggetto del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore. Sarà sufficiente che tali condizioni vengano in essere anteriormente alla costituzione della curatela nel giudizio di appello, in armonia con il principio che, nei procedimenti dinanzi ai giudici di merito, il momento cui deve aversi riguardo per verifi- care l'esistenza e la validità della procura è quello della costituzione della parte in giudizio (v. Cass. n. 5 2588 del 1968). In realtà, la procura speciale al difensore, rila- sciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, 0 causa, о lite), senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà di estendere il manda- to al giudizio di appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio (inteso in senso lato) stesso, e quindi implica il superamento della presunzione di conferimento soltanto per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83 ultimo comma c.p.c. (v. S.U. n. 5528 del C. 1991). E a maggior ragione nel caso in esame la procura deve intendersi correttamente conferita anche per il giudizio di appello, cui il curatore, nel rilasciarla, fece espresso riferimento. D'altro canto, il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che abbia impugnato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia re- troattiva, dalla successiva intervenuta autorizzazione, salvo che il giudice dell'appello abbia già dichiarato l'inammissibilità dell' impugnazione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudi- cato della sentenza di primo grado (v. ex multis, Cass. n. 3189 del 1993, n. 2570 del 1995, n. 1031 del 1999). Infatti, l'autorizzazione al giudizio, necessaria per- ché il curatore fallimentare possa agire o resistere in giudizio, attiene alla legitimatio ad processum, ossia all'efficacia e non alla validità della sua costituzio- ne;
essa, pertanto, può intervenire o essere prodotta con efficacia retroattiva anche nel corso del giudizio ed anche dopo che sia decorso il termine per proporre l'impugnazione, restando escluso, in quest'ultimo caso, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (v. Cass. 9035 del 1995, n. 3449 del 1994). Da tutto ciò consegue che, nel caso in esame, la sopravvenuta autorizzazione del giudice delegato valse a conferire efficacia alla procura alle liti rilasciata in precedenza con modalità idonee a renderla valida an- che per il giudizio di appello. Va dunque accolto il ricorso della curatela. La sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio al giudice indicato nel dispositivo, il quale, pronuncian- do nel merito sull'appello della curatela, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso addì 10 aprile 2002 nella camera di 7 consiglio della prima sezione civile della di Corte Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente alte: Olla m DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE *9 AGO. 2002 RI Di NU planeane Ds.блого Oggi, IL CANCELLIERE RI Di NU Д обща 8