Sentenza 17 novembre 2023
Parere sospensivo 5 settembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
Parere definitivo 31 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04957/2025REG.PROV.COLL.
N. 00777/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2024, proposto da General Logistics Systems Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Graziano 62;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 15905/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Vista la memoria del 14 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Dalila Satullo e udito l’avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la General Logistics Systems Italy S.p.a. ha impugnato, deducendo plurimi motivi di illegittimità: la Delibera dell’AGCOM n. 617/20/CONS del 19 novembre 2020 avente ad oggetto “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali ”; la Delibera dell’AGCOM n. 72/21/CONS, del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “ Modello telematico e istruzioni relativi al contributo dovuto per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore postale ” e relativi allegati A e B; la delibera AGCOM 731/11/CONS recante “ Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento- Istituzione della Direzione Servizi postali ” del 20 dicembre 2011; la delibera AGCOM 65/12/CONS recante “ Modifiche ed integrazioni della Delibera 25/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni ” del 2 febbraio 2012; la delibera AGCOM 129/15/CONS dell’11 marzo 2015 e s.m.i. con la quale l’AGCOM approva “ il regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali ”, nella parte in cui si richiama l’obbligo di contribuzione, nonché il suo allegato A; gli atti (non pubblicati) con i quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso, per il tramite della Ragioneria Generale e del Dipartimento del Tesoro, parere favorevole alla contribuzione in oggetto.
Il Tar Lazio ha rigettato il ricorso con sentenza n. 15905 del 26 ottobre 2023, appellata dalla società soccombente.
Con memoria del 14 maggio 2025 parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse al presente giudizio.
All’udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. L’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente stabilizzazione degli effetti della sentenza di primo grado.
Con memoria depositata in data 14 maggio 2025 la società appellante ha infatti dichiarato di non avere più interesse al presente giudizio e, in presenza di tale inequivoca dichiarazione, il collegio non può che prendere atto del venire meno dell’interesse alla decisione dell’appello, senza potersi sostituire alla valutazione della parte (v. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2025, n. 4099).
3. L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali del grado di appello, mentre il contributo unificato resta interamente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Pone il contributo unificato interamente a carico di parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO