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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 636/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Teresa Maria Francioso Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 636/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P. IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Torino, corso Duca degli Abruzzi 14, in persona del legale rappresentante Parte_2
.
[...]
* * * * *
Letto il ricorso depositato da IO Inglese, , Parte_3 Parte_4
e per l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_5 Parte_6 [...]
Pt_1 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 27 e 28 CCII, in quanto la Società convenuta risulta aver sede legale nel circondario del Tribunale di Torino;
considerato che
- i ricorrenti assumono di essere creditori della Società convenuta in quanto ex dipendenti, licenziati in data 19/5/2025 con lettera consegnata a mani (docc. 1- 5) per “messa in liquidazione della società per cessazione dell'attività”;
- in tema di iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è necessario che il ricorrente agisca in giudizio previa costituzione di un titolo esecutivo, poiché, in mancanza, è demandato al Tribunale investito della trattazione del ricorso l'accertamento incidentale del credito dell'istante al solo fine di verificarne la legittimazione ad agire (cfr. ad es. Cass., sez. I, 05 ottobre 2015, n. 19790);
1 - nel caso in esame, i ricorrenti risultano creditori degli importi dovuti a titolo di retribuzione per i mesi di aprile e maggio 2025 e delle competenze di fine rapporto (ratei di tredicesima, ferie, festività soppresse, permessi, residuo banca ore, indennità sostitutiva del preavviso ) e TFR per l'importo complessivo di € 260.149,84, come risultanti dalle buste paga del mese di aprile 2025 prodotte (docc. 6 -10), dalle CU 2025 (doc. 11 -15) e dai conteggi allegati;
- ne consegue la legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente;
ritenuto che la Società debitrice, non costituita in giudizio, sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40 CCII;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che, oltre al debito nei confronti dei ricorrenti, nel corso dell'istruttoria è emerso un ulteriore debito nei confronti dell' di € 171.622,42 (cfr. informativa del Controparte_1
5/11/2025); rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che la Società convenuta non risulta qualificabile come impresa minore risultando superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) (cfr. bilancio 2023 e indebitamento accertato nel presente giudizio); ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della Società convenuta sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento dell'ingente debito maturato nei confronti dell'IO e dei ricorrenti, ex dipendenti;
• il mancato deposito dell'ultimo bilancio di esercizio;
• la cessazione dell'attività, dichiarata dalla Società nelle lettere di licenziamento in atti e confermata dalla chiusura dello stabilimento produttivo, a cui, peraltro, non risulta essere seguita la messa in liquidazione;
• l'assenza – a quanto consta – di beni prontamente liquidabili con cui fare fronte allo stock debitorio maturato;
• il disinteresse della Società convenuta per il presente giudizio;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
2
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
(C.F. e P. IVA ), con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi 14, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante;
Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1 invita il Curatore a far pervenire in Cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, co. 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la Società debitrice;
ordina alla Società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il 26/3/2026, alle ore 16:15, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante
3 deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'istante intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 12/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Teresa Maria Francioso Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 636/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P. IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Torino, corso Duca degli Abruzzi 14, in persona del legale rappresentante Parte_2
.
[...]
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Letto il ricorso depositato da IO Inglese, , Parte_3 Parte_4
e per l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_5 Parte_6 [...]
Pt_1 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 27 e 28 CCII, in quanto la Società convenuta risulta aver sede legale nel circondario del Tribunale di Torino;
considerato che
- i ricorrenti assumono di essere creditori della Società convenuta in quanto ex dipendenti, licenziati in data 19/5/2025 con lettera consegnata a mani (docc. 1- 5) per “messa in liquidazione della società per cessazione dell'attività”;
- in tema di iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è necessario che il ricorrente agisca in giudizio previa costituzione di un titolo esecutivo, poiché, in mancanza, è demandato al Tribunale investito della trattazione del ricorso l'accertamento incidentale del credito dell'istante al solo fine di verificarne la legittimazione ad agire (cfr. ad es. Cass., sez. I, 05 ottobre 2015, n. 19790);
1 - nel caso in esame, i ricorrenti risultano creditori degli importi dovuti a titolo di retribuzione per i mesi di aprile e maggio 2025 e delle competenze di fine rapporto (ratei di tredicesima, ferie, festività soppresse, permessi, residuo banca ore, indennità sostitutiva del preavviso ) e TFR per l'importo complessivo di € 260.149,84, come risultanti dalle buste paga del mese di aprile 2025 prodotte (docc. 6 -10), dalle CU 2025 (doc. 11 -15) e dai conteggi allegati;
- ne consegue la legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente;
ritenuto che la Società debitrice, non costituita in giudizio, sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 40 CCII;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto che, oltre al debito nei confronti dei ricorrenti, nel corso dell'istruttoria è emerso un ulteriore debito nei confronti dell' di € 171.622,42 (cfr. informativa del Controparte_1
5/11/2025); rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che la Società convenuta non risulta qualificabile come impresa minore risultando superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) (cfr. bilancio 2023 e indebitamento accertato nel presente giudizio); ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della Società convenuta sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento dell'ingente debito maturato nei confronti dell'IO e dei ricorrenti, ex dipendenti;
• il mancato deposito dell'ultimo bilancio di esercizio;
• la cessazione dell'attività, dichiarata dalla Società nelle lettere di licenziamento in atti e confermata dalla chiusura dello stabilimento produttivo, a cui, peraltro, non risulta essere seguita la messa in liquidazione;
• l'assenza – a quanto consta – di beni prontamente liquidabili con cui fare fronte allo stock debitorio maturato;
• il disinteresse della Società convenuta per il presente giudizio;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
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P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
(C.F. e P. IVA ), con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi 14, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante;
Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1 invita il Curatore a far pervenire in Cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, co. 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la Società debitrice;
ordina alla Società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il 26/3/2026, alle ore 16:15, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante
3 deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'istante intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 12/12/2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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