Art. 8. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 8 della Legge 3 maggio 2016, n. 79
Articolo 7
- Legge 3 maggio 2016, n. 79
Articolo 8 della Legge 3 maggio 2016, n. 79
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26 maggio 2016
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