Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 8 della Legge 3 maggio 2016, n. 79
Copia
Articolo 7
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 3 maggio 2016, n. 79
Articolo 8 della Legge 3 maggio 2016, n. 79
Versione
26 maggio 2016
Art. 8. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 26 maggio 2016
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0