Ordinanza cautelare 26 novembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23911 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23911/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13302/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13302 del 2022, proposto da FA IL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caldarola, -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento -OMISSIS- del 22 febbraio 2022, notificato in data 26 luglio 2022, con il quale il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 14 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett, f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. EN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 14 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul conto del marito convivente pregiudizi penali che hanno determinato la reiezione della domanda di cittadinanza anche nei confronti di quest’ultimo (cfr. istanza in data 11 settembre 2013, prot. n. K10/383830), confermata con sentenza dell’intestato Tribunale n. 7931 del 5 luglio 2021.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, coerenza ed adeguatezza , avendo l’Amministrazione abbondantemente superato sia il termine biennale previsto a suo tempo dall’articolo 8 comma 2 della legge n. 91/92, che quello quadriennale, così come riformulato dall’articolo 9-ter del decreto legge n. 113/2018, per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza.
II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria , basandosi il diniego impugnato su una vicenda di natura penale riguardante il marito della ricorrente, risalente a ben 25 anni fa, ovvero al lontano 1997, in relazione ad una segnalazione all’A.G. inoltrata dalla Questura di Reggio Emilia.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 26 novembre 2022 è stata respinta la domanda di sospensione del diniego impugnato, in ragione dell’insussistenza del presupposto del periculum in mora .
All’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va, pertanto, respinto, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non illogica né sproporzionata la situazione dell’odierna ricorrente, essendo emerse a carico del coniuge convivente le seguenti vicende penali:
“- violazione dell’art. 495 c.p. del 15.04.2009, accertata dall’Ufficio Stranieri della Questura di Reggio Emilia;
- procedimento penale n. -OMISSIS-/2009, segnalato dalla Questura di Reggio Emilia per il reato di cui all’art. 495 c.p., commesso in data 15.03.1997;
- con le generalità di -OMISSIS-, le seguenti segnalazioni:
- informativa della Questura di Genova del 29.03.1999;
- informativa dell’Ufficio Stranieri della Questura di Reggio Emilia del 15.04.2009;
- informativa dell’Ufficio Stranieri della Questura di Reggio Emilia del 14.04.1997.
Dalla lettura della documentazione versata in atti si rileva altresì che:
- il cittadino marocchino è entrato in Italia irregolarmente nel 2002;
- ha ottenuto il primo permesso avvalendosi della sanatoria del 2002;
- l’ultima falsa attestazione in ordine alla propria identità è del 2009;
- con alias -OMISSIS-ha altre informative del 1997 e del 1999.
L’archiviazione del reato commesso nel 1997 è avvenuta nel 2009 per prescrizione, fatto che non equivale ad una assoluzione e che riguarda solo la prima delle violazioni sulle norme penali in materia di false generalità.
Può comunque darsi per accertato che il ricorrente, già presente in Italia nel 1997, vi è poi rientrato irregolarmente con altra identità nel 2002 ed ha usato almeno due alias.
…A quanto osservato si aggiunga che il ricorrente nella domanda di concessione della cittadinanza ha omesso di dichiarare la pendenza dei procedimenti penali a suo carico, facendo una dichiarazione non veritiera idonea, ex se, a rendere inammissibile la domanda di cittadinanza, in ossequio al generale principio di c.d. autoresponsabilità ricavabile, tra gli altri, dall’art. 75, d.p.r. 445/2000, oltre che ulteriore indizio della mancanza di una autentica adesione alle regole ed ai principi dell’ordinamento di cui si chiede lo status. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. n. 7931 del 5 luglio 2021).
Tali condotte non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata dalla coniuge ricorrente il 14 luglio 2017), in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Trattasi infatti di addebiti particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadina, ben potendo quest’ultima vedersi indotta ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive e coniugali, comportamenti contrastanti con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Risultano, a tale riguardo, particolarmente rilevanti i comportamenti emersi sul conto del coniuge per l’utilizzo di copiosi “alias”, ovvero nomi diversi da quello ufficialmente registrato, che appalesano una forte inclinazione a rendere false dichiarazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza, anche perché commessi in un arco temporale significativamente ampio, che va dal 1997 al 2009, anno di ultima falsa attestazione in ordine alla propria identità.
Occorre infatti ricordare che la produzione o l’uso di falsi documenti di identità, così come la falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità o sul proprio stato, assumono notevole rilevanza nell’ambito del giudizio prognostico sull’inserimento del richiedente nella collettività nazionale, in quanto comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino (cfr., di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 2947/2022 e 3026/2022, con specifico riferimento alle false autocertificazioni in sede di domanda di concessione della cittadinanza italiana, ma con considerazioni che valgono più in generale).
Valga inoltre considerare che il suddetto reato è punito dall’art. 495 c.p. con pena edittale pari o superiore a 3 anni, tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Né, in senso contrario, può valere l’invocato principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende all’interessata le conseguenze dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano (cfr., da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 11825, 4253 e 3673 del 2023; nn. 3018 e 8307/22).
È noto, infatti, che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta non solo, come comunemente si ritiene, benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari – cioè una protezione che è comunque agli stessi soggetti assicurata già dal riconoscimento dello status di lungo soggiornante UE di cui all’art. 9 d.lgs. 286/1998, che godono di analoga garanzia della posizione di radicamento sul territorio acquisita (cfr. art. 19, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286/1998) e del diritto fondamentale alla vita familiare – ma comporta, altresì, l’estensione di tale status sia ai figli minorenni conviventi, sia al coniuge, che ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento di tale status, ai sensi dell’art. 5 delle legge n. 91/1992, salvo sussistano i fattori ostativi tassativamente indicati dall’art. 6 della stessa legge.
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere a superare i fattori ostativi esistenti e noti all’Amministrazione al momento della decisione, l’osservazione di parte ricorrente circa l’assenza di procedimenti penali o di condanne per le condotte contestate, i quali rimangono comunque valutabili dalla PA come fatti storici e come tali assunti a fondamento di un provvedimento di rigetto motivato sul disvalore degli stessi, in quanto fattori indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, n. 2944/2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Non coglie pertanto nel segno l’intervenuta archiviazione nel 2009 del reato commesso nel 1997, la quale è stata disposta unicamente per prescrizione, ovvero per fatto che non equivale ad una assoluzione e che, peraltro, riguarda soltanto la prima delle violazioni sulle norme penali in materia di false generalità addebitate al marito di parte ricorrente.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato e dalla collettività nazionale in genere (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Non pare quindi dubitabile il significativo disvalore delle plurime condotte contestate al marito dell’odierna istante, le quali non possono non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore.
Quanto alla dedotta violazione del termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza, decorrente dalla data di presentazione della domanda, è sufficiente osservare che per l’istanza di cittadinanza di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza n. 9800/2013), trattandosi di termine di natura ordinatoria, che legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II - quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013).
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativo alla concessione della cittadinanza, di cui la ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che la ricorrente sia dotata di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FL ZE, Presidente
EN MA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN MA | FL ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.