Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13463/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13463/2024 promossa con ricorso depositato da:
nato a [...], il [...], (C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Caravaggio n. 2b, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Nalon del Foro di Padova
( e Marco Cristian Cassandro del Foro di Venezia Email_1
( presso il cui studio – sito in Dolo, Piazzetta Aldo Moro, n. 14 – Email_2
è elettivamente domiciliata,
-ricorrente- contro
, nato a [...], il [...], (C.F.: ), residente in [...] C.F._2
n. 2/b, e attualmente domiciliato in Fiesso D'Artico, Via della Pace n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella
Celeghin del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Dolo, Email_3
P.tta Aldo Moro, n. 14/3 - presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia.
Oggetto: Separazione dei coniugi.
Conclusioni delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter in data 27.11.2024, che di seguito si riproducono:
“- Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e autorizzando gli stessi a vivere separati di tetto Parte_1 CP_1
e di mensa, libero ciascuno di fissare altrove la propria residenza;
- Disporre a favore della sig.ra un contributo al mantenimento a carico del sig. di euro 350,00 mensili, Parte_1 CP_1 CP_ oltre rivalutazione ISTAT annuale fino a quando il SI. non terminerà il pagamento del finanziamento dell'auto Fiat 500
CP_ intestata alla SI.ra con espressa rinuncia al rimborso del suddetto finanziamento da parte del SI. . Alla fine Parte_1 del finanziamento, il contributo al mantenimento della SI.ra sarà portato ad € 400,00 oltre a rivalutazione Istat;
Pt_1
- Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la Persona_1 madre alla quale conseguentemente verrà assegnata la residenza familiare già di sua proprietà con tutti gli arredi ed i corredi fatti salvi CP_ gli effetti personali del SI. ;
- Disporre a favore del minore un contributo al mantenimento a carico del sig. da versarsi alla sig.ra Persona_1 CP_1 CP_
sull'Iban alla stessa intestato è già noto al SI. , di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale Parte_1
e rimborso al 100% delle spese straordinarie del minore come da Protocollo vigente del Tribunale di Venezia in materia famiglia. Il padre, inoltre corrisponderà, altresì, il 50% delle spese necessarie per l'abbigliamento del minore;
- Disporsi i diritti di visita a favore del padre nei seguenti termini: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un weekend ogni quindici giorni (da venerdì pomeriggio dalla fine del lavoro del padre a domenica sera ad ore 22.00) ed un giorno durante la settimana, preferibilmente il mercoledì senza pernotto visti gli orari lavorativi del padre;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con comunicazione scritta del periodo prescelto entro il 30 maggio di ogni anno (qualora i periodi coincidessero e non si trovasse l'accordo, le vacanze saranno trascorse un anno con la madre ed un anno con il padre in via alternata); le vacanze natalizie saranno trascorse con entrambi i genitori avendo cura di alternare di anno in anno la prima settimana con la seconda settimana (24/30
Dicembre – 31 Dic/6 Gen), fatta salva la possibilità che il giorno di Natale il genitore che trascorre la seconda settimana con il figlio, possa vederlo qualche ora per lo scambio degli auguri: per Natale 2024 la prima settimana sarà trascorsa con la madre;
nel mentre
Pasqua e Pasquetta saranno alternate di anno in anno (primo periodo con pasqua compresa/secondo periodo dalla sera di pasqua alla ripresa della scuola), come alternati saranno i ponti. Il compleanno di ciascun genitore sarà trascorso con il figlio, mentre il compleanno del figlio sarà trascorso alcune ore con il padre ed alcune ore con la madre, fatto salvi diversi accordi;
- la SI.ra si impegna a ricercare una attività lavorativa nonché a darne immediata comunicazione al marito non appena Pt_1 reperita;
CP_
- la SI.ra rimetterà la querela nei confronti del SI. rinunciando espressamente alla costituzione di parte civile. Il SI. Pt_1 CP_
si impegna ad accettare la remissione di querela e del pari rinuncia sin da ora all'eventuale proposizione di querela attinente ai fatti avvenuti in costanza di matrimonio.”
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione giudiziale presentato da contro in Parte_1 CP_1 data 5.07.2024; vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 31.10.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Dolo in data 11/02/2012, matrimonio trascritto presso il registro dello Stato Civile del suddetto Comune Anno 2012, n. 2, P. 1;
considerato che
le parti, prima dell'udienza di prima comparizione del 3.12.2024 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.; preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
N. 13463/2024 R.G.
ritenuto che la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
ritenuto che
le condizioni congiunte risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e apparendo, anzi, rispondenti all'interesse del figlio minore Per_1
(nato a [...], il [...]); ritenuto che, alla luce della concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale così provvede:
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note di conclusioni congiunte del 27.11.2024 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dolo.
Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile del 20.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Vittoria Valentino dott.ssa Lisa Micochero