CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 27/24 del ruolo generale e promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Loreto alla via san Giovanni Bosco n. 23, presso lo studio dell'avv.
Ferdinando Manzotti, che la rappresenta e difende allegato alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
- appellante-
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in al P.IVA_1 CP_1
pagina 1 di 7 Viale G. Carducci n° 15 presso lo studio dell'avv. Paolo Padovano, che la rappresenta e difende come
Con da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 461 del 30/5/2023 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: ove l'Ecc.ma Corte adita ritenesse non sufficientemente provata la domanda insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati con la memoria 20.01.2023;
nel caso invece in cui causa sia ritenuta matura per la decisione, si precisano le seguenti ulteriori conclusioni: “Condannare la al pagamento in Controparte_1
favore della parte ricorrente della somma di Euro 358.000,00 o di quella maggiore o minore che
risulterà di giustizia oltre interessi legali dal dovuto 01.08.2007”
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto, avverso la sentenza impugnata, per mancanza di probabilità di accoglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.;
- nel merito, respingere l'appello ex adverso proposto, siccome evidentemente pretestuoso e comunque destituito di fondamento, per i motivi tutti in narrativa esposti, confermando integralmente la sentenza n° 461/2023 resa dal Tribunale di Macerata in data 30.5.2023;
- in via istruttoria, ammettere le richieste istruttorie già avanzate dalla Banca in primo grado e per l'effetto:
- ordinare alla o, in difetto, anche al Conservatore dei RR.II. di Macerata, di esibire Parte_1
e/o comunque produrre in giudizio il documento, nella specie un “Verbale di conciliazione traslativo”,
presentato dal notaio in data 12.8.2020, alla Conservatoria dei RR.II. per la Persona_1
trascrizione in favore della dell'acquisto dell'immobile distinto al C.F. del Comune Parte_1
di alla Sez. U., Foglio 43, Particella 38, Cat. D/1, meglio individuato nella Ispezione CP_1
pagina 2 di 7 ipotecaria versata in atti da questa difesa col Doc. 7), con ogni altro atto e/o documento utile collegato a detta trascrizione;
- in difetto, autorizzare la richiedente difesa ad ottenere copia dei documenti detti dalla Conservatoria
dei RR.II. di Macerata;
- in ulteriore alternativa, acquisire d'ufficio il fascicolo del giudizio n° 3054/2012 R.G. aperto dinanzi al Tribunale di Macerata;
- siccome necessari ai fini del decidere per dimostrare che la convenuta non è titolare Parte_1
di alcun diritto di credito, come rivendicato nei confronti della con il decreto ingiuntivo opposto;
CP_1
- respingere ogni avversa richiesta istruttoria, siccome inammissibile e comunque superflua ed irrilevante;
- con vittoria di spese e di compenso professionale.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso il DI n. 136/2022, emesso nei confronti della Controparte_1
ed in favore di per la restituzione dell'importo di € 358.000,00
[...] Parte_1
corrispondente al valore del pegno su titoli concesso a garanzia del mutuo fondiario dell'1.8.2007
erogato dalla predetta in favore della ha CP_1 Controparte_2
revocato il predetto decreto ed ha dichiarato che l'opposta non era più titolare del credito azionato in via monitoria per averlo ceduto nell'ottobre del 2018 in favore della indicata società debitrice principale in pagamento del prezzo di acquisto dell'opificio sito in e distinto al catasto CP_1
fabbricati di detto Comune al foglio 43, particella 38.
In particolare, il primo giudice:
ha ritenuto che l'opposta non avesse negato l'avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria,
quanto piuttosto la sua opponibilità all'istituto di credito creditore;
pagina 3 di 7 ha affermato che il creditore ceduto non era parte del contratto di cessione, che si perfezionava con il solo consenso del cedente e del cessionario, sicché l'omessa notificazione nei suoi confronti del negozio non incideva sulla validità della cessione, che non poteva ritenersi pertanto condizionato da detto adempimento.
ha proposto appello, denunciando l'apodittica e contraddittoria motivazione dei capi Parte_1
di sentenza che, da un lato, negano la propria legittimazione attiva per effetto della ritenuta cessione del credito derivante dal pegno, siccome asseritamente non contestata e, dall'altro, affermano l'efficacia della cessione del pegno nei confronti della banca creditrice. Ha quindi concluso come in epigrafe.
L'appellato istituto di credito ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità
per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e riproponendo le ulteriori eccezioni già svolte in primo grado ed in particolare quella di prescrizione ex art. 2946 c.c..
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole
probabilità” di accoglimento dell'appello.
Nel merito, pur convenendo con il giudice di primo grado sul carattere logicamente preliminare dell'eccezione di mancanza di titolarità in capo alla del diritto di credito azionato in via Parte_1
monitoria, questa Corte, ritenendo parimenti fondato il primo motivo di appello che censura l'impugnato accertamento della mancata contestazione della intervenuta cessione del credito medesimo
(anche alla luce della formulazione dubitativa utilizzata dalla per l'affermazione del relativo CP_1
fatto storico), in ossequio al principio di liquidità della decisione reputa non necessario rimettere la causa sul ruolo per provvedere all'acquisizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti richiesti dalla fin CP_1
pagina 4 di 7 dall'atto di opposizione al DI n. 136/22, ben potendo la stessa essere definita sulla base delle ulteriori eccezioni sollevate dal medesimo istituto di credito e qui riproposte.
Innanzitutto, occorre affermare che, non essendosi il primo giudice pronunciato sulle eccezioni di
Con prescrizione e decadenza sollevate dalla in via preliminare nell'atto di opposizione a ed CP_1
essendo le stesse rimaste assorbite dall'eccezione di difetto di titolarità del credito ritenuta (si ribadisce correttamente rienuta) “logicamente preliminare”, l'appellata non era tenuta a svolgere alcun CP_1
appello incidentale nei termini previsti dal codice di rito. Costituisce, infatti, principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello per cui “In materia di
impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in
ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le
eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a
riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di
evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c.” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 25840 del 23/9/2021; n. 29662 del 25/10/2023).
Ciò posto, il Collegio reputa fondata l'eccezione di prescrizione reiterata in questa sede dalla CP_1
appellata.
Ed invero, risulta sì pacifico tra le parti, per averlo dedotto dalla stessa appellante nel ricorso per decreto ingiuntivo e ribadito nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (punto
1.1. sub 3), che la ha provveduto ad escutere il pegno concesso dalla a garanzia del CP_1 Parte_1
richiamato finanziamento;
in contestazione risulta essere solo la data della intervenuta escussione, che l'appellante indica nel 16/3/2012. Orbene, a fronte della specifica allegazione da parte della che CP_1
l'escussione è avvenuta con raccomandata in data 24/11/2010, di cui ha prodotto prova documentale e la cui ricezione non è controvertibile, avendo l'appellante provveduto al deposito del medesimo documento di cui evidentemente aveva disponibilità, si osserva che la non ha offerto alcuna Parte_1
prova documentale idonea a provare la diversa data da lei affermata, ma si è limitata ad articolare sul pagina 5 di 7 punto prova orale per interrogatorio formale del direttore della (capitolo Parte_2
5). Detta istanza istruttoria, non accolta dal primo giudice, non è stata reiterata né all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione di primo grado né in questa sede, sicché la stessa deve ritenersi implicitamente rinunciata. In ogni caso la richiesta istruttoria in esame risulta da un lato inammissibile, trattandosi di circostanza da provare documentalemente, dall'altro l'eventuale risposta di non essere a conoscenza della circostanza non potrebbe in ogni caso consentire l'accertamento nei termini invocati della data di escussione, provenendo da soggetto titolare di un ente collettivo complesso, qual è una a distanza di oltre dieci anni dal fatto che si intende provare e non solo in CP_1
mancanza di ulteriori elementi di prova (comunque richiesti dall'art. 232 c.p.c.), ma addirittura in presenza di documenti contrari.
Ciò posto, è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare da un lato che “In caso di pegno dato dal terzo, la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene
in garanzia assume valore solutorio e il pagamento del creditore garantito comporta l'adempimento
del debito altrui da parte del terzo datore di pegno, in capo al quale sorge il diritto di rivalsa verso il
debitore principale o la surrogazione di diritto ex art. 1203, n. 3, c.c.” (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
18368 del 4/7/2024) e dall'altro che “La prescrizione dell'azione di rivalsa spettante al terzo datore di
pegno decorre dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, su comunicazione del
creditore, ovvero del debitore o di terzi, della intervenuta escussione del pegno e dell'ammontare del
ricavato che ha consentito la soddisfazione, totale o parziale, del creditore” (cfr. da ultimo Cass. ord.
n. 23561 del 2/8/2023). L'escussione del pegno comporta pertanto l'estinzione dello stesso e fa insorgere il corrispondente diritto di surroga o rivalsa nei confronti della debitrice principale ovvero il diritto alla restituzione del tandudem nei confronti del creditore che ha proceduto alla escussione medesima.
Pertanto, avendo la escusso il pegno concesso dalla in data 24/11/2010 ed avendo CP_1 Parte_1
quest'ultima azionato il credito restitutorio del valore dei titoli concessi in pegno solo con decreto pagina 6 di 7 ingiuntivo del febbraio del 2022, il credito dedotto in giudizio risulta (a prescindere da ogni altro accertamento nel merito) in ogni caso prescritto.
La rilevata fondatezza del primo motivo di impugnazione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 461 del 30/5/2023 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/3/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 7 di 7