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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3170/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3170/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
Emilia il 2 febbraio 1988;
e
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._2 il 3 agosto 1993; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Ferrari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quinquies c.c.
1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa,
A) CONFERMARE l'affidamento condiviso della figlia minore , Per_1 nata in data [...], ad [...] i genitori con esercizio da parte di ciascuno della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé e con residenza preferenziale della minore presso l'abitazione della madre, sig.ra . Parte_1
B) DISPORRE che il sig. possa vedere e tenere con sé CP_1
modulando gli incontri anche in base ai propri turni di lavoro Per_1 ed in particolare: quando svolge il turno del mattino (dalle 5,25 alle 13,00), potrà vedere e tenere con sé il martedì ed il giovedì pomeriggio Per_1 dall'uscita dalla scuola alle 16,00 fino alle 19,00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
quando svolge il turno del pomeriggio (dalle 13,00 alle 20,35), potrà vedere e tenere con sé il week end dal sabato alle ore 9,30 Per_1 fino alla domenica alle 15,30.
Durante le vacanze natalizie, le parti concordano che il giorno di
Natale lo passi con la madre che, nel primo pomeriggio, si Per_1 impegna ad accompagnare la bimba presso la famiglia del sig. CP_1 per poi trascorrere insieme il resto della giornata.
Per gli altri giorni, le parti seguiranno il calendario ordinario.
Durante le vacanze pasquali, il sig. potrà tenere con sé , CP_1 Per_1 ad anni alterni e partendo dal 2026, il giorno di Pasqua dalle 10,00 fino alle 20,00. L'anno successivo la terrà con sé il Lunedì dell'Angelo dalle 10,00 fino alle 20,00. Gli altri giorni seguiranno il calendario ordinario.
Durante le vacanze estive (da considerarsi dal 1.07 fino al 1.09), il sig. terrà con sé per 2 giorni consecutivi e per almeno CP_1 Per_1 tre volte, almeno fino ai cinque anni della piccola, da concordare con la sig.ra entro e non oltre il 31.05 di ciascun anno. In caso di Parte_1
2 di 5 disaccordo sulle date proposte e/o di concomitanza dei periodi di ferie tra le parti, negli anni dispari e a partire dal 2025, prevarrà il periodo del sig. . CP_1
Da quando poi avrà compiuto i sei anni di età, ovvero dal Per_1
2027, il sig. potrà tenere con sé per una settimana da CP_1 Per_1 concordare con la sig.ra con le medesime modalità sopra Parte_1 riportate.
Nel caso in cui il sig. dovesse cambiare la propria attività CP_1 lavorativa e, pertanto, non dover più svolgere i turni lavorativi bensì un orario di lavoro standard, il sig. potrà vedere e tenere con sé CP_1
a week end alternati dal sabato mattina alle 9,30 fino alla Per_1 domenica alle 15,30; nelle settimane che non avrà con sé nel Per_1 week end, la potrà vedere e tenere il martedì ed il giovedì dalle 17,30 alle 19,30; nelle settimane che l'avrà con sé nel week end, la potrà vedere e tenere il mercoledì dalle 17,30 alle 19,30.
Le parti si impegnano a far conoscere eventuali nuovi compagni/e, diversi da quelli attuali, se non trascorso almeno un anno dall'inizio della nuova relazione.
C) DISPORRE che il sig. corrisponda alla sig.ra CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento della figlia , la
[...] Per_1 somma mensile di € 260,00 che sarà versata in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat di rivalutazione monetaria a partire dal luglio
2026, oltre al 50% delle spese straordinarie così come determinate dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023.
Sul punto si specifica che le parti si sono accordate affinché Per_1 frequenti la scuola materna e la retta di questa è da considerarsi come spesa straordinaria.
Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro sette giorni dalla presentazione delle pezze giustificative.
3 di 5 D) PRENDERE ATTO che le parti concordano affinché l'Assegno Unico per i Figli sia percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
E) PRENDERE ATTO che tutte le cose di proprietà delle parti rimarranno intestate a queste ultime.
Competenze ed onorari compensati tra le parti.
FATTI DI CAUSA
e sono genitori di , nata il Parte_1 CP_1 Per_1
4 aprile 2021.
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 70/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28 marzo 2024, con cui, in accoglimento del ricorso a domanda congiunta delle parti, sono stati emessi i provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore.
Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 25 giugno 2025 e sottoscritto personalmente, le parti hanno chiesto, a parziale modifica delle condizioni vigenti, il recepimento degli accordi tra esse intercorsi, come in epigrafe trascritti.
Il decreto di designazione del relatore è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 26 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine assegnato di dieci giorni (art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4 di 5 Le nuove condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e, pertanto, l'accordo può essere recepito.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
È superflua la personale comparizione delle parti, perché queste, nonostante l'avviso contenuto nel decreto di designazione del relatore, non ne hanno fatto richiesta congiunta e perché neppure sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte
(art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c.).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 70/2024 emessa dal Tribunale medesimo in data 28 marzo 2024:
1. omologa le nuove condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3170/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
Emilia il 2 febbraio 1988;
e
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._2 il 3 agosto 1993; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Ferrari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Ferrari Bonini n. 3
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quinquies c.c.
1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa,
A) CONFERMARE l'affidamento condiviso della figlia minore , Per_1 nata in data [...], ad [...] i genitori con esercizio da parte di ciascuno della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé e con residenza preferenziale della minore presso l'abitazione della madre, sig.ra . Parte_1
B) DISPORRE che il sig. possa vedere e tenere con sé CP_1
modulando gli incontri anche in base ai propri turni di lavoro Per_1 ed in particolare: quando svolge il turno del mattino (dalle 5,25 alle 13,00), potrà vedere e tenere con sé il martedì ed il giovedì pomeriggio Per_1 dall'uscita dalla scuola alle 16,00 fino alle 19,00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
quando svolge il turno del pomeriggio (dalle 13,00 alle 20,35), potrà vedere e tenere con sé il week end dal sabato alle ore 9,30 Per_1 fino alla domenica alle 15,30.
Durante le vacanze natalizie, le parti concordano che il giorno di
Natale lo passi con la madre che, nel primo pomeriggio, si Per_1 impegna ad accompagnare la bimba presso la famiglia del sig. CP_1 per poi trascorrere insieme il resto della giornata.
Per gli altri giorni, le parti seguiranno il calendario ordinario.
Durante le vacanze pasquali, il sig. potrà tenere con sé , CP_1 Per_1 ad anni alterni e partendo dal 2026, il giorno di Pasqua dalle 10,00 fino alle 20,00. L'anno successivo la terrà con sé il Lunedì dell'Angelo dalle 10,00 fino alle 20,00. Gli altri giorni seguiranno il calendario ordinario.
Durante le vacanze estive (da considerarsi dal 1.07 fino al 1.09), il sig. terrà con sé per 2 giorni consecutivi e per almeno CP_1 Per_1 tre volte, almeno fino ai cinque anni della piccola, da concordare con la sig.ra entro e non oltre il 31.05 di ciascun anno. In caso di Parte_1
2 di 5 disaccordo sulle date proposte e/o di concomitanza dei periodi di ferie tra le parti, negli anni dispari e a partire dal 2025, prevarrà il periodo del sig. . CP_1
Da quando poi avrà compiuto i sei anni di età, ovvero dal Per_1
2027, il sig. potrà tenere con sé per una settimana da CP_1 Per_1 concordare con la sig.ra con le medesime modalità sopra Parte_1 riportate.
Nel caso in cui il sig. dovesse cambiare la propria attività CP_1 lavorativa e, pertanto, non dover più svolgere i turni lavorativi bensì un orario di lavoro standard, il sig. potrà vedere e tenere con sé CP_1
a week end alternati dal sabato mattina alle 9,30 fino alla Per_1 domenica alle 15,30; nelle settimane che non avrà con sé nel Per_1 week end, la potrà vedere e tenere il martedì ed il giovedì dalle 17,30 alle 19,30; nelle settimane che l'avrà con sé nel week end, la potrà vedere e tenere il mercoledì dalle 17,30 alle 19,30.
Le parti si impegnano a far conoscere eventuali nuovi compagni/e, diversi da quelli attuali, se non trascorso almeno un anno dall'inizio della nuova relazione.
C) DISPORRE che il sig. corrisponda alla sig.ra CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento della figlia , la
[...] Per_1 somma mensile di € 260,00 che sarà versata in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese e rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat di rivalutazione monetaria a partire dal luglio
2026, oltre al 50% delle spese straordinarie così come determinate dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023.
Sul punto si specifica che le parti si sono accordate affinché Per_1 frequenti la scuola materna e la retta di questa è da considerarsi come spesa straordinaria.
Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute entro sette giorni dalla presentazione delle pezze giustificative.
3 di 5 D) PRENDERE ATTO che le parti concordano affinché l'Assegno Unico per i Figli sia percepito per intero dalla sig.ra . Parte_1
E) PRENDERE ATTO che tutte le cose di proprietà delle parti rimarranno intestate a queste ultime.
Competenze ed onorari compensati tra le parti.
FATTI DI CAUSA
e sono genitori di , nata il Parte_1 CP_1 Per_1
4 aprile 2021.
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 70/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28 marzo 2024, con cui, in accoglimento del ricorso a domanda congiunta delle parti, sono stati emessi i provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore.
Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 25 giugno 2025 e sottoscritto personalmente, le parti hanno chiesto, a parziale modifica delle condizioni vigenti, il recepimento degli accordi tra esse intercorsi, come in epigrafe trascritti.
Il decreto di designazione del relatore è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 26 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine assegnato di dieci giorni (art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4 di 5 Le nuove condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e, pertanto, l'accordo può essere recepito.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
È superflua la personale comparizione delle parti, perché queste, nonostante l'avviso contenuto nel decreto di designazione del relatore, non ne hanno fatto richiesta congiunta e perché neppure sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte
(art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c.).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 70/2024 emessa dal Tribunale medesimo in data 28 marzo 2024:
1. omologa le nuove condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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