Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6027 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11321/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenute inammissibili quelle de- positate dall'opposta in quanto non si attengono ai principi di sinteticità indicati e sem- brano piuttosto essere note conclusionali e non note di trattazione;
letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo al- la raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri- re nel fascicolo di ufficio.
N.R.G. 11321/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 11321 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - agenzia
TRA
(c.f. ) res.te in Napoli alla Via Carbona- Parte_1 CodiceFiscale_1
ra n. 115 ed ivi elett.te domiciliato alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5, pres-
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PEC:
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OPPONENTE
E
, (P.I. , IN PER- Controparte_1 P.IVA_1
SONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. (C.F. ), CP_2 CodiceFiscale_3 elett.te dom.ta in Napoli alla via P. Della Valle n.4, presso lo studio dell'avv. Gennaro
Minopoli (c.f. ) e dell'avv. Luigi Martino (C.F. CodiceFiscale_4 [...]
), dai quali è, congiuntamente e disgiuntamente, rappresentata, in virtù C.F._5
di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
PEC:
[...]
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OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come rese nelle note in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 1782/2021 del 05/03/2021 va confermato.
Il decreto ingiuntivo avverso il quale è stata proposta la presente opposizione ha ad og- getto il pagamento della provvigione da parte dell'agenzia L'opponente CP_1
sostanzialmente ha eccepito che il compenso per la mediazione, nella specie, non era as- solutamente dovuto, avendo le parti, ivi compresa l'agenzia immobiliare opposta, risolto qualsivoglia vincolo tra le stesse sorto in seguito alla proposta di acquisto formulata dall'odierno opponente e che la compravendita era avvenuta, circo un anno dopo, tra soggetti diversi da quelli che avevano sottoscritto la proposta e che erano stati messi in contatto per il tramite dell'agenzia. L'opponente ha contestato anche la misura del quan- tum debeatur, deducendo che andasse ben oltre il valore di mercato delle provvigioni spettanti per l'intermediazione immobiliare, attestantesi per la Regione Campania intor- no all'1 - 2% del valore dell'immobile.
È necessario premettere che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria, a fronte delle deduzioni dell'opponente e delle eccezioni sollevate. In punto di diritto preme sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla
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fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contrad- dittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostan- ziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio e dalla lettura degli atti in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi provati, le cir- costanze secondo cui, la società di intermediazione immobiliare veniva CP_1 incaricata della vendita dell'immobile di proprietà della sig.ra sito in Parte_2
Napoli al Vico Lammatari n.15 e riportato nel N.C.E.U. alla Sez. STE – foglio 4 p.lla
508 – sub. 20 al prezzo concordato di € 65.000,00 e che , odierno oppo- Parte_1 nente, in data 15.11.2019 presentava proposta di acquisto condizionata all'ottenimento del mutuo, da svincolarsi entro il termine di trenta giorni dall'accettazione della propo- sta a pena di nullità della stessa e pattuendo la corresponsione a titolo di caparra di un assegno circolare dell'importo di € 3.000,00, tratto su Intesa San Paolo n. 3503356267 –
08 e della somma di € 2.000,00 versata alla data dell'ottenimento del mutuo (cfr. all.ti 3
e 3° - fasc. parte opposta).
Risulta altresì che detta ultima proposta veniva accettata dalla promittente venditrice in data 22.11.2019 e comunicata all'opponente acquirente, il quale ne ritirava copia in pari data e sottoscriveva il relativo cedolino provvigionale in favore della agenzia opposta
(cfr. all.
4 - fasc. parte opposta), senza tuttavia concludere la vendita a causa dell'inerzia nell'ottenimento del mutuo.
Del pari risulta che, a fronte della scadenza del termine di trenta giorni per l'ottenimento del mutuo decorrenti dall'accettazione della proposta, l'agenzia faceva visitare l'immobile ad altri acquirenti interessati, come da contenuto della proposta d'acquisto, ricevendo in data 14.01.2020 un'ulteriore proposta sottoscritta dalla Sig.ra CP_3
per la somma di € 65.000,00, (cfr. all. 6 – fasc. parte opposta), la quale rila-
[...] sciava assegno circolare del 26.01.2020 per la somma di € 2.000,00, poi incassato dalla
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venditrice una volta conclusosi la vendita del cespite in data 21.01.2020 (cfr. all. 8 – fasc. parte opposta).
Risulta poi che, al fine di contenere il mal contento nonché le aggressioni fisiche e ver- bali perpetrate dall'odierno opponente nei riguardi della agenzia opposta per la mancata conclusione del suddetto affare, la stessa risolveva il contratto di compravendita stipula- to con la sig.ra (cfr. all.
7 - fasc. parte opposta) e sottoscriveva con CP_3 Parte_3
una nuova proposta di acquisto datata 24.01.2020, portata a conoscenza della ven-
[...] ditrice e da lei accettata per la quale veniva corrisposta la somma di € 3.000 con assegno datato 15.11.2019, comunicato all'opponente a mezzo di raccomandata n.
050784957024 del 27.01.2020, per la quale conclusione dell'affare Parte_4 cettava di corrispondere le relative provvigioni di € 5.000,00 in favore dell'agenzia op- posta, come da documentazione prodotta agli atti (cfr. all.ti 11, 11b e 12 – fasc. parte opposta).
Infine risulta che detta proposta veniva risolta a causa di ulteriori impedimenti dell'acquirente odierno opponente, con la conseguente restituzione allo stesso dell'assegno circolare di caparra della somma di € 3.000,00 da parte della promittente venditrice in data 22.05.2020 (cfr. 14 e 15– fasc. parte opposta) e che, per l'attività di mediazione espletata ed in virtù della fattura del 28.11.2020, l'agenzia opposta metteva in mora l'opponente per il pagamento delle provvigioni precedentemente accettate e sot- toscritte nei relativi cedolini, per la somma complessiva di € 6.100,00, oggetto del de- creto ingiuntivo de quo (cfr. all. 17 e 22 – fasc. parte opposta).
Orbene giova sottolineare che, in tema di interpretazione del contratto, alla fattispecie in esame è da applicarsi la disciplina prevista dall'art. 1742 c.c. in materia di contratto di agenzia, secondo cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, in ossequio a criteri di stabilità, profes- sionalità ed abitualità caratterizzanti l'attività svolta, con la conseguenza che il diritto alla provvigione per detta attività spetta unicamente in caso di affare andato a buon fine, stante l'identità tra lo stesso affare oggetto della proposta e quello effettivamente con- clusosi e fermo restando il contributo causale offerto dalla propria attività indispensabile alla sua conclusione.
Nel caso di specie l'opponente non forniva prova di quanto dedotto mentre l'opposta forniva prova sufficiente della sussistenza del credito da lei vantato e del nesso causale tra l'attività svolta e l'effettiva conclusione dell'affare, apporto causale che costituisce il
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presupposto fondamentale ai fini dell'ottenimento della provvigione nel contratto de quo.
Sul punto è da rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla prov- vigione ogni qualvolta l'attività del mediatore sia da riconoscersi causa efficiente per il buon esito dell'affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo intercorrente tra il contatto iniziale tra le parti (procurato dall'intermediario) e l'accordo definitivo, sia dall'attività concretamente svolta dall'agente: “il diritto alla provvigione sorge ogni qualvolta vi sia un rapporto causale tra l'attività di intermediazione e la conclusione dell'affare, non essendo necessario che il nesso eziologico sia immediato e diretto, ma essendo solo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti in modo da costituire l'antecedente indispensabile per la conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazio- ne del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraen- ti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipu- lazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remo- ta dell'opera dell'intermediario, tale che senza di essa, secondo il principio della cau- salità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cass. n. 11443 del
2022; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Ed infatti è circostanza pacifica e non contestata dalle parti, oltrechè documentalmente provata, che la promittente venditrice e l'opponente, messi in contatto Parte_2 per il tramite dell'attività dell'agenzia opposta, risolvevano consensualmente la propo- sta di acquisto dell'immobile oggetto di causa formulata in data 24.01.2020 per il man- cato rispetto da parte di del termine previsto per la stipula del rogito no- Parte_1 tarile, condizionato all'ottenimento del mutuo mai ottenuto, e che, successivamente, detto immobile veniva acquistato alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo inizial- mente pattuito di € 65.000,00 da , figlio di , con contrat- Parte_5 Parte_1
to del 06.10.2020 (cfr. all. 21 – fasc. parte opposta).
Sul punto, a fondamento della insussistenza del credito vantato dall'agenzia,
l'opponente deduceva che il contratto di compravendita del cespite per cui è causa era stato concluso da un soggetto diverso, nella specie figlio Parte_5 dell'originario acquirente, e che l'assegno circolare n.3503356309-11, di cui vi è men- zione nel contratto di compravendita del 06.10.2020, il 27.07.2020 da Parte_6 parte di altro soggetto rispetto all'odierno opponente, pertanto interrompendo il nesso di
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causalità tra l'attività svolta dall'agenzia e l'effettiva conclusione dell'affare, con la conseguente insussistenza del diritto della stessa ad ottenere la relativa provvisione.
Orbene detta eccezione non può essere accolta, in quanto si rileva che parte opponente ha sufficientemente provato, mediante la produzione documentale dell'assegno circolare n. n.3503356309-11, che quest'ultimo effettivamente in data 27.07.2020 Pt_7 Pt_6
da un soggetto diverso rispetto a quello originario che aveva intrapreso le trattative, nella specie , ma tale circostanza non si ritiene da sola sufficiente a Parte_5 provare l'insussistenza di un collegamento causale tra l'attività d'intermediazione dell'agenza immobiliare svolta in favore di e la conclusione Parte_1 dell'operazione di natura economica terminata con il contratto di compravendita del
06.10.2020.
Sul punto giova sottolineare che nel contratto di agenzia il diritto alla provvigione dell'agente è strettamente legato al buon fine dell'affare concluso grazie alla sua attività
e purchè vi sia identità tra lo stesso e quello concluso. Tale identità non è da ritenersi esclusa quando le parti sostituiscono altri a sè nella stipulazione conclusiva dell'affare, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, ad esempio, come nella specie, un soggetto collegato all'originario.
A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “nel caso in cui il soggetto intermediato sostituisca altri a sè nella stipulazione del contratto, debitore del- la provvigione resta pur sempre la parte originaria, essendo costei la persona con cui il mediatore ha avuto rapporti” (cfr. ex multis Cass Civ. 16 marzo 2018, n. 6552; Cass
Civ. n. 8850 del 2001). Ancora, “il diritto del mediatore alla provvigione matura in re- lazione al perfeziona mento dell'affare, cioè dell'operazione commerciale intermediata, indipendentemente dalla natura dei soggetti che formalmente si intestino gli effetti giu- ridici del corrispondente contratto, quando si accerti che il bene oggetto della compra- vendita è il medesimo in relazione al quale è stato a suo tempo sollecitato l'intervento del mediatore, questi ha messo in contatto venditore e compratore, a seguito di tale contatto la compravendita è stata conclusa, per cui spetta al mediatore il diritto al compenso qualunque siano le modalità formali con cui il trasferimento si realizza ed anche se le parti originarie sostituiscano altri a sé” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8407 del 2015).
Ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, il nesso causale tra l'attività in- termediatrice e la conclusione dell'affare non deve essere interrotto, poiché, in caso di
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interruzione dell'attività di mediazione immobiliare per effetto di trattative indipendenti ed autonome rispetto alle precedenti, il diritto alla provvigione per il mediatore viene meno.
A sostegno di tanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle tratta- tive avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicchè possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore”(Cass. 11443/2022).
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, dalla lettura della pro- posta di acquisto inizialmente conclusa con l'odierno opponente ed il contratto di com- pravendita concluso con , figlio di , emerge che non vi Parte_5 Parte_1 sono state ulteriori e nuove trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare e che i pagamenti contrattualmente concordati a titolo di caparra per la vendita dell'immobile oggetto di causa per la somma complessiva di € 75.000,00 risultano esse- re gli stessi oggetto della originaria proposta effettuata da , in particolare, Parte_1 la somma di € 1.000,00 pagata a mezzo di assegno circolare emesso in data 15.11.2019
n. 3503356267 – 08, nonché la somma di € 3.000,00 pagata con assegno circolare emesso in data 27.02.2021 n. 3503356309 – 11, entrambi riportati nell'atto di compra- vendita dell'immobile del 06.10.2021..
Deriva da tanto che è da ritenersi certamente sussistente il nesso di causalità tra l'attività di intermediazione posta in essere dalla opposta e l'effettiva conclusione dell'affare e che lo stesso non è stato interrotto né per effetto del mutamento del soggetto contraente, né per l'assenza di continuità tra l'attività svolta dall'agenzia e l'effettiva stipulazione del contratto di compravendita avente ad oggetto il cespite in questione.
A sostegno della fondatezza del credito opposto rileva anche lo stesso comportamento dell'opponente, il quale, come risulta dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla opposta, pur dichiarando di non poter acquistare l'immobile de quo a causa del mancato ottenimento del mutuo, non solo comunque corrispondeva alla promittente venditrice in data 27.02.2021 la somma di € 6.000,00, di cui € 3.000,00 con assegno circolare n. 3503356267 – 08 del 15.11.2019 ed altrettanti € 3.000,00 con assegno cir- colare n. 3503356309 - 11 del 27.02.2020, ma regolarmente accettava e sottoscriveva anche i cedolini provvigionali in favore dell'agenzia opposta in occasione della prima e
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della seconda proposta, peraltro dall'opponente mai contestati né formalmente discono- sciuti.
L'opponente ha contestato anche la misura del quantum debeatur, deducendo che an- dasse ben oltre il valore di mercato delle provvigioni spettanti per l'intermediazione immobiliare, attestantesi per la Regione Campania intorno all'1 - 2% del valore dell'immobile. Tale contestazione è palesemente priva di pregio in quanto l'importo della provvigione risulta espressamente pattuito tra le parti in € 5.000 + iva ed accettato dall'opponente nel cedolino provvigionale sottoscritto dallo stesso. Tale documento è valido ed efficace tra le parti a tutti gli effetti e pertanto è ad esso che bisogna fare rife- rimento nella determinazione dell'importo spettante all'agenzia a titolo di provvigione.
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione proposta da va rigetta- Parte_1
ta e il decreto ingiuntivo opposto n. 1782/2021 emesso da Tribunale di Napoli in data
05/03/2021 va integralmente confermato.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata dall'opposta ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Invero, la norma in analisi sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risulta- ta soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del compor- tamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a parteci- pare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). Si ricono- sce, infatti, al giudice il potere di condannare al risarcimento dei danni (oltre alla refu- sione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere il c.d. il- lecito processuale;
a fondamento di tale fattispecie si pone il concetto di abuso del dirit- to o abuso del processo, ossia l'impiego distorto del “processo” per fini che esulano dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ritiene sussistano detti presupposti, né tanto- meno che l'opposta abbia dimostrato il dolo o la mala fede dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi cui al D.M. n. 147/2022 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa
Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_8
[...
[...] [...]
, nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, così provvede:
• rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti della Parte_1
e per l'effetto: CP_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1782/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 05/03/2021, nella persona del G.U. Dott.ssa Stravino dichiarandolo definiti- vamente esecutivo;
- Rigetta la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, spese che si liquidano in € CP_1
5.077,00 per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione ai procuratori anti- statari.
Così deciso in Napoli, 13.06.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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