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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3832/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3832/2021 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1971 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIALE S. PANAGIA N. 136/E, presso lo studio dell'avv. ELIA CRISTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/10/1971 e residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 5 posta in decisione all'esito dell'udienza del 20/02/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 05/08/2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito Controparte_1
sposato a MELILLI il 14/09/1991 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di MELILLI anno1991, n. 26, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (il Per_1
5.5.1993) e il (18.8.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
Chiedeva, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 25.1.2022 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori di sua competenza, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, il quale aveva cessato la precaria attività lavorativa precedentemente svolta, nella Per_2 misura mensile di € 200,00, nonché di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00, e assegnando la casa coniugale alla ricorrente. Il Presidente nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 24.5.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
All'udienza innanzi al G.I., constatata la regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza avvenuta in data 13.1.2023 al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Alla successiva udienza del 20.2.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia di parte.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi era venuta meno da tempo, attese le allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal 2017, come emerso in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Il contributo al mantenimento del figlio e della moglie
Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento del figlio e della moglie, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e non essendosi, del resto, costituito il convenuto in giudizio prospettando l'assenza di capacità reddituale in capo allo stesso o, diversamente, la disponibilità di forme di sostentamento da parte della sig.ra o del figlio , sebbene reso edotto delle dichiarazioni Parte_1 Per_2 resa dalla stessa sul punto in ricorso ed all'udienza presidenziale.
Ed invero, come riferito e documentato dalla ricorrente, quest'ultima non ha mai lavorato, poiché su espressa richiesta del marito si è sempre occupata esclusivamente dell'accudimento del nucleo familiare, dedicandosi esclusivamente ai bisogni dei propri figli, mentre il sig. da sempre unico percettore di reddito, presta attività CP_1
lavorativa presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione e percepisce mensilmente uno stipendio di € 700,00.
Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio e della moglie nella misura mensile di € 400,00 complessivi. Per_2
pagina 3 di 5 Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
La casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Melilli in Via Pio La Torre n. 24, alla sig.ra , in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne e Parte_1
non economicamente indipendente . Per_2
In punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale 337 sexies c.c.
è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Per cui, applicando detto principio al caso di specie, osserva il Tribunale che in relazione alla casa coniugale debbano essere confermate le statuizioni presidenziali.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione di controparte ed il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
MELILLI il 14/09/1991 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di MELILLI anno1991, n. 26, Parte II, Serie A);
pagina 4 di 5 2. assegna a la casa familiare sita in MELILLI in VIA Parte_1
PIO LA TORRE N. 24;
3. pone a carico pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, Per_2 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di €
200,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie per il minore da individuarsi secondo le Linee
Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il
30.1.2020;
4. pone a carico pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00, mediante versamento alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5. spese di lite irripetibili;
6. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
7. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MELILLI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 20/02/2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3832/2021 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1971 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIALE S. PANAGIA N. 136/E, presso lo studio dell'avv. ELIA CRISTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/10/1971 e residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 5 posta in decisione all'esito dell'udienza del 20/02/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 05/08/2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito Controparte_1
sposato a MELILLI il 14/09/1991 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di MELILLI anno1991, n. 26, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (il Per_1
5.5.1993) e il (18.8.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
Chiedeva, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 25.1.2022 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori di sua competenza, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, il quale aveva cessato la precaria attività lavorativa precedentemente svolta, nella Per_2 misura mensile di € 200,00, nonché di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00, e assegnando la casa coniugale alla ricorrente. Il Presidente nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 24.5.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
All'udienza innanzi al G.I., constatata la regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza avvenuta in data 13.1.2023 al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Alla successiva udienza del 20.2.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia di parte.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi era venuta meno da tempo, attese le allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal 2017, come emerso in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Il contributo al mantenimento del figlio e della moglie
Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento del figlio e della moglie, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e non essendosi, del resto, costituito il convenuto in giudizio prospettando l'assenza di capacità reddituale in capo allo stesso o, diversamente, la disponibilità di forme di sostentamento da parte della sig.ra o del figlio , sebbene reso edotto delle dichiarazioni Parte_1 Per_2 resa dalla stessa sul punto in ricorso ed all'udienza presidenziale.
Ed invero, come riferito e documentato dalla ricorrente, quest'ultima non ha mai lavorato, poiché su espressa richiesta del marito si è sempre occupata esclusivamente dell'accudimento del nucleo familiare, dedicandosi esclusivamente ai bisogni dei propri figli, mentre il sig. da sempre unico percettore di reddito, presta attività CP_1
lavorativa presso il Consorzio Siciliano di Riabilitazione e percepisce mensilmente uno stipendio di € 700,00.
Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio e della moglie nella misura mensile di € 400,00 complessivi. Per_2
pagina 3 di 5 Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
La casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Melilli in Via Pio La Torre n. 24, alla sig.ra , in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne e Parte_1
non economicamente indipendente . Per_2
In punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale 337 sexies c.c.
è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Per cui, applicando detto principio al caso di specie, osserva il Tribunale che in relazione alla casa coniugale debbano essere confermate le statuizioni presidenziali.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione di controparte ed il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
MELILLI il 14/09/1991 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di MELILLI anno1991, n. 26, Parte II, Serie A);
pagina 4 di 5 2. assegna a la casa familiare sita in MELILLI in VIA Parte_1
PIO LA TORRE N. 24;
3. pone a carico pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre, Per_2 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di €
200,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie per il minore da individuarsi secondo le Linee
Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di
Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il
30.1.2020;
4. pone a carico pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00, mediante versamento alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5. spese di lite irripetibili;
6. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
7. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MELILLI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 20/02/2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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