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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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16 luglio 2016
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Art. 95. Bande musicali 1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.
2. Su richiesta di enti o comitati, puo' essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita', nonche' ad attivita' concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
a) del Comando ((militare della Capitale)) , quella dell'Esercito italiano;
b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;
c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri
4 L'impiego delle bande e' disposto rispettivamente da:
a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;
b) lo Stato maggiore della Marina militare;
c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attivita' artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.
6. L'organizzazione strumentale e le modalita' d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.
2. Su richiesta di enti o comitati, puo' essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita', nonche' ad attivita' concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
a) del Comando ((militare della Capitale)) , quella dell'Esercito italiano;
b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;
c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri
4 L'impiego delle bande e' disposto rispettivamente da:
a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;
b) lo Stato maggiore della Marina militare;
c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attivita' artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.
6. L'organizzazione strumentale e le modalita' d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.
Commentario • 1
- 1. Direttiva 2014/25/UE DEL del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,…Autorità nazionale anticorruzione · 26 febbraio 2014 · 1.2221013
IT 28.3.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/243 DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par ticolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, stabilire disposizioni di coordinamento …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/08/2026, n. 32285Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento a carico di: SS CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LA DA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 4 Num. 32285 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso …Leggi di più...
- violazione di legge·
- contraddittorietà motivazione·
- ISEE·
- elemento soggettivo del reato·
- rigetto ricorso·
- dolo generico·
- patrocinio a spese dello Stato·
- annullamento con rinvio·
- illogicità motivazione·
- art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115