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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/08/2025, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente est.
2) Immacolata Cozzolino giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24448 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente in Quarto il 13/09/2006;
1 2
che dal matrimonio erano nati: , il 29/11/2008 ed il Per_1 Per_2
04/01/2013; che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi a incomprensioni caratteriali che aveva fatto venire meno l'affectio coniugalis;
che la convivenza era cessata da tempo;
che il marito svolgeva la professione di collaboratore scolastico ATA;
di non svolgere alcuna attività lavorativa;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa familiare;
l'affido in forma condivisa dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre;
porsi a carico del resistente un assegno mensile di complessivi € 600,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Non si costituiva il resistente, nonostante la ritualità della notifica e all'udienza del 10/06/2025 il giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del coniuge, dichiarava la contumacia dello stesso;
il giudice relatore, alla medesima udienza, emanava i seguenti provvedimenti provvisori: “affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse;
stabilisce, tenuto conto dell'età dei minori e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre debba tenere con sé i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì, in caso di mancanza di accordo) dalle ore 17,30 al mattino successivo con pernottamento e, a settimane alterne, dalle ore 19,00 del venerdì alle 21,00 della domenica, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro
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e non oltre il 31 maggio;
pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a un assegno a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
dei figli minori di € 500,00 da versare anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente o tramite PostePay, rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
attribuisce per intero alla sig.ra Part l'Assegno Unico universale, in quanto unico genitore care giver e ordina all'INPS di versare l'intero importo alla sig.ra .” Parte_1
Previa discussione orale del procuratore della ricorrente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, con la conferma della disciplina in atto.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti (il resistente è rimasto contumace). Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ragioni che possano indurre a derogare alla regola legale, vanno confermati sia il regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare, che la
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regolamentazione del diritto di visita come disposti all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore.
Inoltre, anche per quanto riguarda le questioni patrimoniali, in assenza di nuove acquisizioni istruttorie va confermato l'assegno previsto quale contributo al mantenimento dei figli minori, nonché l'attribuzione alla ricorrente dell'intero
Assegno Unico, in quanto genitore care giver e la ripartizione al 50% delle spese di istruzione, mediche e sportive sostenute per i figli.
Rilevato che il resistente non si è opposto alla pronuncia della separazione le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina degli incontri tra padre e figli nei termini di cui in parte motiva;
3. assegna la casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00;
l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese di istruzione, mediche e sportive;
6. dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico;
7. dichiara non ripetibili le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto per
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l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 98, parte II, S. A, Uff. 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente est.
2) Immacolata Cozzolino giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24448 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente in Quarto il 13/09/2006;
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che dal matrimonio erano nati: , il 29/11/2008 ed il Per_1 Per_2
04/01/2013; che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi a incomprensioni caratteriali che aveva fatto venire meno l'affectio coniugalis;
che la convivenza era cessata da tempo;
che il marito svolgeva la professione di collaboratore scolastico ATA;
di non svolgere alcuna attività lavorativa;
tutto ciò premesso, chiedeva di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa familiare;
l'affido in forma condivisa dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre;
porsi a carico del resistente un assegno mensile di complessivi € 600,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Non si costituiva il resistente, nonostante la ritualità della notifica e all'udienza del 10/06/2025 il giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del coniuge, dichiarava la contumacia dello stesso;
il giudice relatore, alla medesima udienza, emanava i seguenti provvedimenti provvisori: “affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse;
stabilisce, tenuto conto dell'età dei minori e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre debba tenere con sé i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì, in caso di mancanza di accordo) dalle ore 17,30 al mattino successivo con pernottamento e, a settimane alterne, dalle ore 19,00 del venerdì alle 21,00 della domenica, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro
2 3
e non oltre il 31 maggio;
pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a un assegno a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
dei figli minori di € 500,00 da versare anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente o tramite PostePay, rivalutabile secondo gli indici Istat;
pone a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1
corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
attribuisce per intero alla sig.ra Part l'Assegno Unico universale, in quanto unico genitore care giver e ordina all'INPS di versare l'intero importo alla sig.ra .” Parte_1
Previa discussione orale del procuratore della ricorrente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, con la conferma della disciplina in atto.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti (il resistente è rimasto contumace). Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In assenza di ragioni che possano indurre a derogare alla regola legale, vanno confermati sia il regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare, che la
3 4
regolamentazione del diritto di visita come disposti all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore.
Inoltre, anche per quanto riguarda le questioni patrimoniali, in assenza di nuove acquisizioni istruttorie va confermato l'assegno previsto quale contributo al mantenimento dei figli minori, nonché l'attribuzione alla ricorrente dell'intero
Assegno Unico, in quanto genitore care giver e la ripartizione al 50% delle spese di istruzione, mediche e sportive sostenute per i figli.
Rilevato che il resistente non si è opposto alla pronuncia della separazione le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina degli incontri tra padre e figli nei termini di cui in parte motiva;
3. assegna la casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 500,00;
l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese di istruzione, mediche e sportive;
6. dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico;
7. dichiara non ripetibili le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto per
4 5
l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 98, parte II, S. A, Uff. 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente est.
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