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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5961 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7967 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione ex art. 141 d. lgs. 209/2005 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Parte_1
Varone, presso il cui studio in Napoli alla via Pigna n. 76 ha eletto domicilio;
- ATTRICE - CONTRO in persona del procuratore Controparte_1 CP_2 giusta procura per notaio in Bologna del 16.12.2016, rep. 84762, Persona_1 racc. 8413, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Crimaldi, presso il cui studio in Napoli alla via Morghen n. 181 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
E
, C.F. ; Controparte_3 C.F._1
- CONVENUTO contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 13 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE , con atto di citazione in riassunzione, ha riferito che il 24.04.2008, alle Parte_1 ore 21:00 circa, viaggiava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Aprilia
Scarabeo targato X2ZXTN di proprietà di e che stava Controparte_3 percorrendo via Marina in Napoli, allorquando il conducente del motoveicolo, a causa del manto stradale dissestato, era sbandato perdendo il controllo del motociclo, facendolo cadere a terra e causandogli lesioni per le quali era stato trasportato al P.S. dell'Ospedale S.M. di Loreto Nuovo in Napoli. Avendo riportato lesioni in conseguenza dell'incidente ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 141 del d. lgs.
209/2005 chiedendo alla società che era subentrata Controparte_1 alla con la quale era assicurato il veicolo a bordo Controparte_4 del quale era trasportato al momento dell'incidente, di essere indennizzato per i danni subiti. In via gradata ha dedotto di aver inteso agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. o ai sensi della legge 990/1969 nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore. Tutto ciò premesso, ha concluso nei termini che seguono: “accertare la responsabilità di chi di ragione nella produzione dell'evento per cui è causa ed accogliere la presente domanda;
per
l'effetto condannare ex art.141 e 145 del nuovo Codice delle Assicurazioni la convenuta compagnia o in solido con il responsabile civile al risarcimento dei Controparte_5 danni per le lesioni fisiche riportate dall'istante e ciò relativamente ai postumi invalidanti, alla inabilità temporanea e al danno morale, come da relazione medica allegata in atti, oltre interessi ed ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria, il tutto quantificato nella somma di € 134.705,55; condannare, altresì, la convenuta compagnia o in Controparte_5 solido con il responsabile civile al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore oltre IVA e CPA e art.15L. p.”.
Si è costituita la eccependo la tardività della Controparte_1 riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., l'improponibilità della domanda,
l'inapplicabilità alla fattispecie del risposto dell'art. 141 del d. lgs. 209/2005 e, nel merito, la carenza di prova e la prescrizione del diritto, nonché contestando la quantificazione del danno operata dall'attore. Ha rassegnato le conclusioni che seguono: “1) in via del tutto preliminare ed in rito dichiarare estinto il giudizio per essere inutilmente spirato il termine di cui all'art. 307 c.p.c.; 2) sempre in rito rigettare le domande proposte ex art. 141 CdA con l'atto di citazione notificato in data 27.02.2023 dal sig. Parte_1
perché improponibili, inammissibili, per inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. private,
[...]
2 per carenza di prova e, gradatamente, per prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c. e, comunque, per infondatezza nel merito delle stesse (nell' “an” e nel “quantum debeatur”); 3) condannare la parte attrice al pagamento a favore della Società “ delle spese e dei Controparte_5 compensi del giudizio maggiorati del 30% in virtù del D.M. 8.3.2018, n. 37 per i collegamenti ipertestuali delle difese, nonché con l'ulteriore aumento fino ad 1/3 ex art. 4, comma 8 DM
55/14 per essere la resistenza della nei confronti del proprio assicurato Controparte_5 manifestamente fondata”.
Instaurato il contraddittorio e dichiarata la contumacia di , Controparte_3 concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice in quanto la stessa non era stata formulata per capitoli separati e specifici;
nel corso dell'udienza del 13 giugno 2025, previo deposito di note conclusionali, la causa è stata discussa ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Va, in primo luogo, osservato che, in forza di un principio di conservazione degli atti processuali, contenendo l'atto di citazione in riassunzione tutti i requisiti di contenuto prescritti dall'art. 163 c.p.c., lo stesso deve essere interpretato come atto introduttivo di un nuovo giudizio.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida”, senza previamente esaminare le eccezioni di improponibilità della domanda e di prescrizione del diritto.
Va premesso che l'art. 141 del d. lgs. 209/2005 testualmente dispone che “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa 3 di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere
l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”.
L'azione diretta esercitabile dal terzo trasportato - per tale intendendosi colui il quale, trovandosi a bordo di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, subisca danni - prevede un rafforzamento della sua posizione, potendo decidere di agire o chiedendo l'accertamento della responsabilità di uno o entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente nel verificarlo o sulla base della sussistenza di un rapporto di trasporto e per il solo fatto che l'incidente si sia verificato, salvo il fortuito.
La Corte costituzionale ha osservato che la norma di cui all'articolo 141 del d. lgs.
209/2005 “va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (cfr ordinanze n. 205/08, n. 441/08, n.85/10).
Il terzo trasportato, quindi, ha la facoltà o di citare in giudizio il solo responsabile del danno, facendo valere nei suoi confronti la responsabilità aquiliana di cui agli artt.
2043 e 2054 c.c., o di esercitare l'azione diretta di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005,
o di invocare l'applicazione dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005.
La condanna ai sensi dell'art. 141 d. lgs. 209/2005 non comporta alcun accertamento di responsabilità, sia essa concorrente o esclusiva, del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava il danneggiato, in ciò ravvisandosi il favor verso la posizione del trasportato, il quale potrà ottenere l'integrale ristoro del danno in forza di un accertamento maggiormente semplice, dovuto al venire meno degli obblighi probatori sottesi al disposto dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2054, II comma, c.c., non essendo tenuto a dimostrare le modalità con cui si è verificato il sinistro, dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno.
Dal punto di vista processuale, inoltre, il trasportato che decida di agire avvalendosi del disposto dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 neppure ha l'onere di provare l'insussistenza del fortuito, perché in tal caso sarebbe gravato di una prova negativa, ma sarà il
4 convenuto ad avere l'onere di provare la ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale, dimostrando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro (cfr Cass. civ., sent. n. 4147 del 13.02.2019).
Ciò posto, ci si discosta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, divenuto ormai minoritario, secondo il quale l'art. 141 d.lgs. 209/2005 non sarebbe applicabile nei casi in cui la responsabilità esclusiva del sinistro sia addebitabile al conducente del veicolo antagonista. Infatti, l'art. 141 d.lgs. 209/2005 non richiede che il danneggiato dia prova della dinamica dell'incidente ed esclude dall'area della risarcibilità quelle sole condotte ascrivibili a “caso fortuito”, tali essendo quelle ipotesi eccezionali, né prevedibili, in cui il danno si sia prodotto non già a causa di un evento ricollegabile alla circolazione, bensì a causa una circostanza esterna, indipendente dalla volontà e dal comportamento del soggetto agente, né in alcun modo connessa con un comportamento negligente o imprudente del conducente del veicolo antagonista.
In questo senso le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto interpretativo sulla questione, chiarendo che “la nozione di 'caso fortuito', prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda
l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n.
35318 del 30.11.2022).
Naturale corollario di tale impostazione, e della mancanza di accertamento alcuno circa le responsabilità nella causazione dell'incidente, è la necessaria partecipazione al giudizio della sola compagnia di assicurazione del vettore, senza che occorra, altresì, integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo e della sua compagnia di assicurazione.
L'assicurazione del responsabile civile può intervenire, facoltativamente, nel giudizio incardinato nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore ed, in tal caso, se la compagnia intervenuta riconosce la responsabilità del proprio assicurato, può disporsi l'estromissione della compagnia originariamente evocata in giudizio. Tale intervento è, peraltro, del tutto eventuale, giacché ogni questione relativa
5 all'accertamento del reciproco grado di responsabilità, come già osservato, è rimessa ad una fase successiva rispetto a quella originariamente instaurata, stante l'esigenza di semplificazione e celerità sottesa alla previsione dell'art. 141 del d. lgs. 209/05.
Tutto ciò è comprovato dal fatto che il quarto comma del medesimo articolo prevede una rivalsa dell'assicuratore, che ha pagato, nei confronti della compagnia del responsabile. Con questa disposizione si vuole solo ulteriormente confermare la ratio legis della norma, la quale non vuole gravare di ulteriori oneri probatori il terzo trasportato e garantisce l'esercizio del diritto di rivalsa in una fase successiva.
Discende da tale ricostruzione ermeneutica, altresì, la necessaria presenza di due veicoli affinché possa farsi applicazione dell'art. 141 d. lgs. 209/2005.
“La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n. 35318 del
30.11.2022).
La citata sentenza, nel confermare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale aveva affermato che occorresse il coinvolgimento di due veicoli per rendere applicabile l'art. 141 d. lgs. 209/2005 (cfr Cass. civ., sent. n. 17963 del 23.06.2021), fa leva, in primo luogo, sul “dato letterale ineludibile costituito dall'espressione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove
l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo. Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo”, per poi aggiungere che “l'intero 'meccanismo' disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede
(salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”.
6 Ne discende che “l'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura 'abrogativa' della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che (…) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. Non appare dunque condivisibile l'assunto secondo cui il riferimento contenuto nell'art. 141 cod. ass. a due diversi enti assicurativi andrebbe letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi
(assunto che trova un aggancio in un passaggio di Cass. n. 16477/2017, a pag. 9, che non concerne tuttavia l'ipotesi del sinistro coinvolgente un unico mezzo, bensì quella in cui, oltre al veicolo vettore, sia «coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa»); invero, l'estensione dell'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore all'ipotesi di sinistro coinvolgente un unico veicolo potrebbe avvenire solo a costo di una inammissibile pretermissione di plurimi dati letterali e - soprattutto- della logica interna allo strumento ideato dal legislatore per soddisfare l'esigenza di tutela rafforzata del trasportato danneggiato”.
Fatta questa ricostruzione ermeneutica ne consegue che l'attore non aveva la possibilità di invocare l'applicazione dell'art. 141 d. lgs. 209/2005, potendo, al più, agire, ai sensi dell'art. 144 del medesimo testo normativo, con azione da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, non ravvisandosi, per tale motivo, alcuna ingiustificata disparità di trattamento, influendosi non già sul diritto al risarcimento del danno, bensì sullo strumento processuale azionabile per ottenerlo (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n. 35318 del 30.11.2022 la quale, proprio facendo riferimento alla giurisprudenza comunitaria la quale tende ad estendere la nozione di
7 trasportato anche al proprietario del veicolo, trasportato sullo stesso, rileva che suddetta interpretazione della norma non influisce sulla disamina dei presupposti oggettivi di sua applicabilità giacché “la questione non investe (…) l'an della tutela risarcitoria, bensì il quomodo, ossia la possibilità per il trasportato danneggiato di agire in ogni caso, sempre e comunque, mediante l'azione ex art. 141 cod. ass., anche in ipotesi di sinistro che abbia visto coinvolto il solo veicolo del vettore. Va dunque escluso che il richiamo
a tale principio possa risultare decisivo ai fini ermeneutici, onde individuare le condizioni di accessibilità all'azione diretta di cui all'art. 141 cod. ass. e, in particolare, ai fini della soluzione della questione in esame, che - come detto - non mette in discussione il diritto al risarcimento del trasportato danneggiato, ma attiene esclusivamente all'individuazione delle modalità per pervenire alla liquidazione del risarcimento nel caso in cui nel sinistro non siano coinvolti due
o più veicoli (se l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore oppure quella di cui all'art. 144 cod. ass., anch'essa diretta, ma nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, salve sempre quelle ordinarie previste dal codice civile)”.
Anche sotto altro profilo, inoltre, la domanda ex art. 141 d. lgs. 209/2005 non poteva essere accolta. L'incidente stradale per il quale l'attore ha agito si è verificato nel 2008, quando ancora il d. lgs. 209/2005 non era entrato in vigore.
L'art. 141 d. lgs. 209/2005, ponendo una obbligazione di carattere indennitario che trova la sua fonte nella legge, è norma di carattere sostanziale e non già norma processuale.
Per tale ragione la norma in esame non può avere applicazione retroattiva a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. Cass. civ., sent. n. 16603 del
12.06.2023, secondo cui “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, poiché, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, introduce un fondamento oggettivo di responsabilità del vettore assicurato ed è, pertanto, norma di diritto sostanziale, e non meramente processuale”).
In ordine all'azione di responsabilità ex art. 144 d. lgs. 209/2005 promossa nei confronti del vettore e della compagnia di assicurazione convenuta, premesso che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso il cumulo, in un medesimo giudizio, delle domande ex art. 141 e 144 del d. lgs. 209/2005 (cfr. Cass. civ., ord. n. 21021 del
8 26.07.2024), va osservato che nell'atto di citazione alcuna allegazione era contenuta circa la condotta di guida del conducente del veicolo e la sua responsabilità nel causare l'incidente, essendo la caduta della motocicletta stata imputata al fondo stradale dissestato che aveva determinato una perdita di aderenza del veicolo e la sua caduta al suolo, senza in alcun modo riferire una condotta di guida colposa e negligente del conducente del motoveicolo costituente causa del danno, rimarcandosi che l'obbligo di moderare la velocità dovuto ad un fondo stradale non omogeneo, ad esempio per la presenza di sassi o pietrsco sullo stesso, sussiste solo quando la loro presenza sul fondo stradale sia apparente ed immediatamente percepibile, quindi tale da imporre una velocità di guida maggiormente prudenziale al conducente del veicolo (cfr. in argomento Cass. civ., sent. n. 1859 del 12.07.1962).
Ad ogni modo le richieste di prova orale formulate da parte attrice in ordine alla verificazione dell'incidente stradale sono state rigettate, non essendo stata articolata una prova testimoniale formulata per capitoli separati e specifici (essendosi fatto riferimento a dei capitoli della premessa dell'atto di citazione che non erano stati formulati, non essendo le circostanze di fatto ivi indicate state individuate con lettere e numeri) e per analoghe ragioni è stata rigettata la richiesta di interrogatorio formale del convenuto.
Parte attrice, infine, non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonostante avesse avuto comunicazione dell'ordinanza con la quale erano state rigettate le richieste istruttorie e fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Non avendo parte attrice reiterato le proprie istante istruttorie in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, quindi, la stessa è decaduta dalla facoltà di provare i propri assunti difensivi (cfr Cass. civ., sent. n. 25157 del 14.10.2008; in termini Cass. civ., sent. n. 9410 del 27.04.2011; Cass. civ., sent. n. 16886 del 10.08.2016; Cass. civ., sent. n. 16290 del 04.08.2016; Cass. civ., ord. n. 19352 del 03.08.2017, la quale chiarisce che l'onere di reiterare le richieste istruttorie avanzate in corso di causa “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il 'thema' sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”).
9 In conclusione la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra le parti costituite, liquidando le stesse in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, calcolati sullo scaglione fino ad € 260.000,00, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del citato decreto e con ulteriore aumento ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato decreto, stante la manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta, riconoscendosi i compensi in misura inferiore a quella media, data l'assenza di difese e di istruttoria complessa, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 7967/2023 R.G.A.C., pendente tra contro Parte_1
in persona del procuratore e Controparte_1 CP_2 [...]
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_3
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente
[...] giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 18.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge.
Napoli, 13 giugno 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7967 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione ex art. 141 d. lgs. 209/2005 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Parte_1
Varone, presso il cui studio in Napoli alla via Pigna n. 76 ha eletto domicilio;
- ATTRICE - CONTRO in persona del procuratore Controparte_1 CP_2 giusta procura per notaio in Bologna del 16.12.2016, rep. 84762, Persona_1 racc. 8413, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Crimaldi, presso il cui studio in Napoli alla via Morghen n. 181 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
E
, C.F. ; Controparte_3 C.F._1
- CONVENUTO contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 13 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE , con atto di citazione in riassunzione, ha riferito che il 24.04.2008, alle Parte_1 ore 21:00 circa, viaggiava in qualità di trasportato a bordo del motociclo Aprilia
Scarabeo targato X2ZXTN di proprietà di e che stava Controparte_3 percorrendo via Marina in Napoli, allorquando il conducente del motoveicolo, a causa del manto stradale dissestato, era sbandato perdendo il controllo del motociclo, facendolo cadere a terra e causandogli lesioni per le quali era stato trasportato al P.S. dell'Ospedale S.M. di Loreto Nuovo in Napoli. Avendo riportato lesioni in conseguenza dell'incidente ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 141 del d. lgs.
209/2005 chiedendo alla società che era subentrata Controparte_1 alla con la quale era assicurato il veicolo a bordo Controparte_4 del quale era trasportato al momento dell'incidente, di essere indennizzato per i danni subiti. In via gradata ha dedotto di aver inteso agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. o ai sensi della legge 990/1969 nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore. Tutto ciò premesso, ha concluso nei termini che seguono: “accertare la responsabilità di chi di ragione nella produzione dell'evento per cui è causa ed accogliere la presente domanda;
per
l'effetto condannare ex art.141 e 145 del nuovo Codice delle Assicurazioni la convenuta compagnia o in solido con il responsabile civile al risarcimento dei Controparte_5 danni per le lesioni fisiche riportate dall'istante e ciò relativamente ai postumi invalidanti, alla inabilità temporanea e al danno morale, come da relazione medica allegata in atti, oltre interessi ed ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria, il tutto quantificato nella somma di € 134.705,55; condannare, altresì, la convenuta compagnia o in Controparte_5 solido con il responsabile civile al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore oltre IVA e CPA e art.15L. p.”.
Si è costituita la eccependo la tardività della Controparte_1 riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., l'improponibilità della domanda,
l'inapplicabilità alla fattispecie del risposto dell'art. 141 del d. lgs. 209/2005 e, nel merito, la carenza di prova e la prescrizione del diritto, nonché contestando la quantificazione del danno operata dall'attore. Ha rassegnato le conclusioni che seguono: “1) in via del tutto preliminare ed in rito dichiarare estinto il giudizio per essere inutilmente spirato il termine di cui all'art. 307 c.p.c.; 2) sempre in rito rigettare le domande proposte ex art. 141 CdA con l'atto di citazione notificato in data 27.02.2023 dal sig. Parte_1
perché improponibili, inammissibili, per inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass. private,
[...]
2 per carenza di prova e, gradatamente, per prescrizione del diritto ex art. 2947 c.c. e, comunque, per infondatezza nel merito delle stesse (nell' “an” e nel “quantum debeatur”); 3) condannare la parte attrice al pagamento a favore della Società “ delle spese e dei Controparte_5 compensi del giudizio maggiorati del 30% in virtù del D.M. 8.3.2018, n. 37 per i collegamenti ipertestuali delle difese, nonché con l'ulteriore aumento fino ad 1/3 ex art. 4, comma 8 DM
55/14 per essere la resistenza della nei confronti del proprio assicurato Controparte_5 manifestamente fondata”.
Instaurato il contraddittorio e dichiarata la contumacia di , Controparte_3 concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice in quanto la stessa non era stata formulata per capitoli separati e specifici;
nel corso dell'udienza del 13 giugno 2025, previo deposito di note conclusionali, la causa è stata discussa ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Va, in primo luogo, osservato che, in forza di un principio di conservazione degli atti processuali, contenendo l'atto di citazione in riassunzione tutti i requisiti di contenuto prescritti dall'art. 163 c.p.c., lo stesso deve essere interpretato come atto introduttivo di un nuovo giudizio.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida”, senza previamente esaminare le eccezioni di improponibilità della domanda e di prescrizione del diritto.
Va premesso che l'art. 141 del d. lgs. 209/2005 testualmente dispone che “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa 3 di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere
l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”.
L'azione diretta esercitabile dal terzo trasportato - per tale intendendosi colui il quale, trovandosi a bordo di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, subisca danni - prevede un rafforzamento della sua posizione, potendo decidere di agire o chiedendo l'accertamento della responsabilità di uno o entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente nel verificarlo o sulla base della sussistenza di un rapporto di trasporto e per il solo fatto che l'incidente si sia verificato, salvo il fortuito.
La Corte costituzionale ha osservato che la norma di cui all'articolo 141 del d. lgs.
209/2005 “va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (cfr ordinanze n. 205/08, n. 441/08, n.85/10).
Il terzo trasportato, quindi, ha la facoltà o di citare in giudizio il solo responsabile del danno, facendo valere nei suoi confronti la responsabilità aquiliana di cui agli artt.
2043 e 2054 c.c., o di esercitare l'azione diretta di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005,
o di invocare l'applicazione dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005.
La condanna ai sensi dell'art. 141 d. lgs. 209/2005 non comporta alcun accertamento di responsabilità, sia essa concorrente o esclusiva, del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava il danneggiato, in ciò ravvisandosi il favor verso la posizione del trasportato, il quale potrà ottenere l'integrale ristoro del danno in forza di un accertamento maggiormente semplice, dovuto al venire meno degli obblighi probatori sottesi al disposto dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2054, II comma, c.c., non essendo tenuto a dimostrare le modalità con cui si è verificato il sinistro, dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno.
Dal punto di vista processuale, inoltre, il trasportato che decida di agire avvalendosi del disposto dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 neppure ha l'onere di provare l'insussistenza del fortuito, perché in tal caso sarebbe gravato di una prova negativa, ma sarà il
4 convenuto ad avere l'onere di provare la ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale, dimostrando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro (cfr Cass. civ., sent. n. 4147 del 13.02.2019).
Ciò posto, ci si discosta dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, divenuto ormai minoritario, secondo il quale l'art. 141 d.lgs. 209/2005 non sarebbe applicabile nei casi in cui la responsabilità esclusiva del sinistro sia addebitabile al conducente del veicolo antagonista. Infatti, l'art. 141 d.lgs. 209/2005 non richiede che il danneggiato dia prova della dinamica dell'incidente ed esclude dall'area della risarcibilità quelle sole condotte ascrivibili a “caso fortuito”, tali essendo quelle ipotesi eccezionali, né prevedibili, in cui il danno si sia prodotto non già a causa di un evento ricollegabile alla circolazione, bensì a causa una circostanza esterna, indipendente dalla volontà e dal comportamento del soggetto agente, né in alcun modo connessa con un comportamento negligente o imprudente del conducente del veicolo antagonista.
In questo senso le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto interpretativo sulla questione, chiarendo che “la nozione di 'caso fortuito', prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda
l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n.
35318 del 30.11.2022).
Naturale corollario di tale impostazione, e della mancanza di accertamento alcuno circa le responsabilità nella causazione dell'incidente, è la necessaria partecipazione al giudizio della sola compagnia di assicurazione del vettore, senza che occorra, altresì, integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo e della sua compagnia di assicurazione.
L'assicurazione del responsabile civile può intervenire, facoltativamente, nel giudizio incardinato nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore ed, in tal caso, se la compagnia intervenuta riconosce la responsabilità del proprio assicurato, può disporsi l'estromissione della compagnia originariamente evocata in giudizio. Tale intervento è, peraltro, del tutto eventuale, giacché ogni questione relativa
5 all'accertamento del reciproco grado di responsabilità, come già osservato, è rimessa ad una fase successiva rispetto a quella originariamente instaurata, stante l'esigenza di semplificazione e celerità sottesa alla previsione dell'art. 141 del d. lgs. 209/05.
Tutto ciò è comprovato dal fatto che il quarto comma del medesimo articolo prevede una rivalsa dell'assicuratore, che ha pagato, nei confronti della compagnia del responsabile. Con questa disposizione si vuole solo ulteriormente confermare la ratio legis della norma, la quale non vuole gravare di ulteriori oneri probatori il terzo trasportato e garantisce l'esercizio del diritto di rivalsa in una fase successiva.
Discende da tale ricostruzione ermeneutica, altresì, la necessaria presenza di due veicoli affinché possa farsi applicazione dell'art. 141 d. lgs. 209/2005.
“La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi” (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n. 35318 del
30.11.2022).
La citata sentenza, nel confermare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale aveva affermato che occorresse il coinvolgimento di due veicoli per rendere applicabile l'art. 141 d. lgs. 209/2005 (cfr Cass. civ., sent. n. 17963 del 23.06.2021), fa leva, in primo luogo, sul “dato letterale ineludibile costituito dall'espressione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove
l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo. Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo”, per poi aggiungere che “l'intero 'meccanismo' disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede
(salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”.
6 Ne discende che “l'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura 'abrogativa' della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che (…) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. Non appare dunque condivisibile l'assunto secondo cui il riferimento contenuto nell'art. 141 cod. ass. a due diversi enti assicurativi andrebbe letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi
(assunto che trova un aggancio in un passaggio di Cass. n. 16477/2017, a pag. 9, che non concerne tuttavia l'ipotesi del sinistro coinvolgente un unico mezzo, bensì quella in cui, oltre al veicolo vettore, sia «coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa»); invero, l'estensione dell'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore all'ipotesi di sinistro coinvolgente un unico veicolo potrebbe avvenire solo a costo di una inammissibile pretermissione di plurimi dati letterali e - soprattutto- della logica interna allo strumento ideato dal legislatore per soddisfare l'esigenza di tutela rafforzata del trasportato danneggiato”.
Fatta questa ricostruzione ermeneutica ne consegue che l'attore non aveva la possibilità di invocare l'applicazione dell'art. 141 d. lgs. 209/2005, potendo, al più, agire, ai sensi dell'art. 144 del medesimo testo normativo, con azione da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, non ravvisandosi, per tale motivo, alcuna ingiustificata disparità di trattamento, influendosi non già sul diritto al risarcimento del danno, bensì sullo strumento processuale azionabile per ottenerlo (cfr Cass. civ., SS.UU., sent. n. 35318 del 30.11.2022 la quale, proprio facendo riferimento alla giurisprudenza comunitaria la quale tende ad estendere la nozione di
7 trasportato anche al proprietario del veicolo, trasportato sullo stesso, rileva che suddetta interpretazione della norma non influisce sulla disamina dei presupposti oggettivi di sua applicabilità giacché “la questione non investe (…) l'an della tutela risarcitoria, bensì il quomodo, ossia la possibilità per il trasportato danneggiato di agire in ogni caso, sempre e comunque, mediante l'azione ex art. 141 cod. ass., anche in ipotesi di sinistro che abbia visto coinvolto il solo veicolo del vettore. Va dunque escluso che il richiamo
a tale principio possa risultare decisivo ai fini ermeneutici, onde individuare le condizioni di accessibilità all'azione diretta di cui all'art. 141 cod. ass. e, in particolare, ai fini della soluzione della questione in esame, che - come detto - non mette in discussione il diritto al risarcimento del trasportato danneggiato, ma attiene esclusivamente all'individuazione delle modalità per pervenire alla liquidazione del risarcimento nel caso in cui nel sinistro non siano coinvolti due
o più veicoli (se l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore oppure quella di cui all'art. 144 cod. ass., anch'essa diretta, ma nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, salve sempre quelle ordinarie previste dal codice civile)”.
Anche sotto altro profilo, inoltre, la domanda ex art. 141 d. lgs. 209/2005 non poteva essere accolta. L'incidente stradale per il quale l'attore ha agito si è verificato nel 2008, quando ancora il d. lgs. 209/2005 non era entrato in vigore.
L'art. 141 d. lgs. 209/2005, ponendo una obbligazione di carattere indennitario che trova la sua fonte nella legge, è norma di carattere sostanziale e non già norma processuale.
Per tale ragione la norma in esame non può avere applicazione retroattiva a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. Cass. civ., sent. n. 16603 del
12.06.2023, secondo cui “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, poiché, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, introduce un fondamento oggettivo di responsabilità del vettore assicurato ed è, pertanto, norma di diritto sostanziale, e non meramente processuale”).
In ordine all'azione di responsabilità ex art. 144 d. lgs. 209/2005 promossa nei confronti del vettore e della compagnia di assicurazione convenuta, premesso che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso il cumulo, in un medesimo giudizio, delle domande ex art. 141 e 144 del d. lgs. 209/2005 (cfr. Cass. civ., ord. n. 21021 del
8 26.07.2024), va osservato che nell'atto di citazione alcuna allegazione era contenuta circa la condotta di guida del conducente del veicolo e la sua responsabilità nel causare l'incidente, essendo la caduta della motocicletta stata imputata al fondo stradale dissestato che aveva determinato una perdita di aderenza del veicolo e la sua caduta al suolo, senza in alcun modo riferire una condotta di guida colposa e negligente del conducente del motoveicolo costituente causa del danno, rimarcandosi che l'obbligo di moderare la velocità dovuto ad un fondo stradale non omogeneo, ad esempio per la presenza di sassi o pietrsco sullo stesso, sussiste solo quando la loro presenza sul fondo stradale sia apparente ed immediatamente percepibile, quindi tale da imporre una velocità di guida maggiormente prudenziale al conducente del veicolo (cfr. in argomento Cass. civ., sent. n. 1859 del 12.07.1962).
Ad ogni modo le richieste di prova orale formulate da parte attrice in ordine alla verificazione dell'incidente stradale sono state rigettate, non essendo stata articolata una prova testimoniale formulata per capitoli separati e specifici (essendosi fatto riferimento a dei capitoli della premessa dell'atto di citazione che non erano stati formulati, non essendo le circostanze di fatto ivi indicate state individuate con lettere e numeri) e per analoghe ragioni è stata rigettata la richiesta di interrogatorio formale del convenuto.
Parte attrice, infine, non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, nonostante avesse avuto comunicazione dell'ordinanza con la quale erano state rigettate le richieste istruttorie e fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Non avendo parte attrice reiterato le proprie istante istruttorie in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, quindi, la stessa è decaduta dalla facoltà di provare i propri assunti difensivi (cfr Cass. civ., sent. n. 25157 del 14.10.2008; in termini Cass. civ., sent. n. 9410 del 27.04.2011; Cass. civ., sent. n. 16886 del 10.08.2016; Cass. civ., sent. n. 16290 del 04.08.2016; Cass. civ., ord. n. 19352 del 03.08.2017, la quale chiarisce che l'onere di reiterare le richieste istruttorie avanzate in corso di causa “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il 'thema' sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”).
9 In conclusione la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra le parti costituite, liquidando le stesse in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, calcolati sullo scaglione fino ad € 260.000,00, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del citato decreto e con ulteriore aumento ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato decreto, stante la manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta, riconoscendosi i compensi in misura inferiore a quella media, data l'assenza di difese e di istruttoria complessa, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 7967/2023 R.G.A.C., pendente tra contro Parte_1
in persona del procuratore e Controparte_1 CP_2 [...]
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_3
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente
[...] giudizio, che si liquidano in misura pari ad € 18.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge.
Napoli, 13 giugno 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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