Ordinanza cautelare 20 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 9839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9839 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09839/2025REG.PROV.COLL.
N. 07333/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7333 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Oppedisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 303/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. AN ES e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato in primo grado il provvedimento del 14 febbraio 2022 con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria ha respinto l’istanza, presentata in suo favore, di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Nel provvedimento di diniego si fa riferimento innanzitutto al fatto che la Cooperativa datrice di lavoro non ha raggiunto il reddito minimo previsto per l’ammissione alla procedura di emersione dall’art. 9 del decreto del Ministero dell’Interno 27 maggio 2020 e che in tali ipotesi non è previsto il rilascio del permesso per attesa occupazione, non ricollegandosi le ragioni della mancata definizione della procedura all’interruzione del rapporto di lavoro ed all’impossibilità di subentro di un nuovo datore.
Altra ragione ostativa è stata rinvenuta nella condanna penale inflitta nei confronti del beneficiario dell’emersione, direttamente ostativa in quanto concernente una fattispecie (il reato di furto aggravato con la recidiva) contemplata all’art. 103, comma 10, lett. c ), del citato decreto legge e nel richiamato art. 380 c.p.p..
3. Il TAR di Reggio Calabria con la sentenza qui impugnata n. 303 del 2023 ha respinto l’impugnativa proposta dallo straniero avverso il provvedimento prefettizio, evidenziando:
i) quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative per omesso avviso di convocazione - che “ la procedura non prevede la convocazione durante l’istruttoria e si applicano le regole generali del procedimento amministrativo con la comunicazione del preavviso di rigetto, incombente a cui, nella vicenda all’esame, l’amministrazione risulta avere regolarmente adempiuto (cfr. docc. n. 2-4-5 di parte resistente) ”;
ii) quanto alla censura sulla mancata concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione - che “ nella fattispecie non sussistono le condizioni, enucleate nelle circolari ministeriali del 24.07.2020, del 21.04.2021 e dell’11.05.2021, per l’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno in attesa di occupazione, non ricollegandosi le ragioni della mancata definizione della procedura di emersione del lavoro irregolare prestato dal ricorrente all’interruzione del rapporto di lavoro ed all’impossibilità di subentro di un nuovo datore ”;
iii) quanto alla censura concernente “ l’acritica ed automatica valutazione negativa operata dalla P.A. che non avrebbe valorizzato né la personalità né l’inserimento socio-lavorativo né la condotta successiva del richiedente in relazione all’epoca dei fatti di reato ”, che “ le condanne penali che assumono carattere direttamente ostativo per legge (come quella riguardante il ricorrente, che concerne il reato di furto aggravato con la recidiva, contemplato nell’art. 103, co. 10, lett. c) che rinvia all’art. 380 c.p.p.) possono essere tenute in considerazione dall’autorità amministrativa ai fini del rigetto della domanda di emersione, in quanto già indicative ex lege di una controindicata pericolosità sociale del richiedente ”;
iv) quanto, infine, alla mancata traduzione del provvedimento in lingua nota al ricorrente, che “ Difettando nella fattispecie le condizioni per la emersione richieste indefettibilmente dall’art. 103 citato, il diniego opposto alla istanza costituisce un atto dovuto, cosicché vizi e irregolarità formali (quale in particolare la mancanza di traduzione dell’atto nella lingua madre del ricorrente) non potrebbero in ogni caso giustificare l’annullamento di un provvedimento che, in sede di eventuale rinnovazione, dovrebbe essere riadottato con il medesimo contenuto (cfr. art. 21 octies della L. n. 241/90) ”.
4. In questa sede il ricorrente torna a sostenere che l’Amministrazione avrebbe mancato di valutare adeguatamente i plurimi indici di reinserimento sociale che – unitamente alla risalenza dei fatti e all’avvenuta espiazione della pena – giustificherebbero una lettura della normativa in materia di emersione scissa da rigidi automatismi e, al contrario, connotata da margini di discrezionalità valutativa che l’Amministrazione avrebbe sotto vari profili disatteso.
5. La causa – a seguito della costituzione del Ministero intimato e della reiezione dell’istanza cautelare (ordinanza n. 4319 del 2023) – è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025.
6. Il Collegio ritiene di dover confermare la prognosi di infondatezza dell’appello già espressa in sede cautelare, atteso il carattere assorbente, ai sensi dell’articolo 103, comma 10, lettera c ), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell’ostatività della condanna penale riportata dall’odierno ricorrente, che rientra nella previsione dell’articolo 380, comma 2, lettera e), c.p.p..
6.1. Sebbene la natura del reato non sia indicata in maniera chiarissima nel provvedimento impugnato in prime cure, essa emerge sia dalla memoria procedimentale dello stesso istante, laddove si riferisce trattarsi di furto tentato e aggravato a norma dell’articolo 625, nn. 2 e 7, c.p., sia dalle difese svolte in giudizio, ove pure è ammessa la natura ostativa del precedente.
6.2. A quanto sopra riportato può ancora aggiungersi che:
-- le sentenze della Corte costituzionale richiamate dall’appellante afferiscono a vicende nelle quali non venivano in rilievo – come è nel caso che occupa – condanne pregresse per delitti di cui all’articolo 380 c.p.p., per le quali l’automatismo è sempre stato ritenuto costituzionalmente legittimo;
-- l’ostatività della fattispecie penale qui rilevante non è incisa dalla risalenza del fatto;
-- non sono stati allegati legami familiari eventualmente in grado di attenuare l’automatismo contestato;
-- ai fini dell’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare la causa ostativa rappresentata dalla condanna subita dallo straniero non viene meno in caso di estinzione del reato o della pena (Cons. Stato, sez. III, n. 4521/2018).
6.3. Quanto sopra priva di consistenza le censure riproposte afferenti a un preteso mancato approfondimento valutativo in relazione ai diversi profili concernenti la durata della permanenza dello straniero sul territorio italiano, l’attività lavorativa da lui svolta (approfondimento per vero superfluo in considerazione del suindicato automatismo ostativo), l’asserita insussistenza delle irregolarità fiscali ascritte al datore di lavoro (circostanza del tutto irrilevante, essendo la condanna riportata dall’appellante di per sé sufficiente a fondare la determinazione di rigetto) e l’omissione del preavviso rigetto (anche questa irrilevante, potendosi al riguardo fare applicazione dell’articolo 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241).
7. Per quanto esposto, l’appello deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, pur potendosi disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della natura delle questioni trattate e della costituzione meramente formale della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FF CO, Presidente
AN ES, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ES | FF CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.