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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 838/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1 ROMA presso il difensore avv. NASO DOMENICO
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa GARGANO MARCELLA, elettivamente domiciliato in LARGO ANTONIO RUBERTI 1
ROMA presso il difensore avv. GARGANO MARCELLA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ha convenuto in giudizio il (già Parte_1 Controparte_2
), formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Contr
della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Afam e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L CP_4
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dall'a.s.
2018/19, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “docente di prima fascia” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 12 Mesi 9 giorni 29, o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
EURO 18.735,81 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a Contr seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto AFAM, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Afam e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché del CU anticipato”.
Il ricorrente – docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'a.s. 2018/2019 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, attualmente in servizio presso il Conservatorio di
Musica di Firenze – ha impugnato il provvedimento di ricostruzione di carriera n. 915 del 16.4.2021 emesso dal Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto (TV), dolendosi del mancato riconoscimento, sia a fini giuridici che di quelli economici, degli anni di servizio pre-ruolo prestati dal ricorrente, con conseguente condanna del resistente a collocarlo nella corretta posizione CP_1
stipendiale maturata ed a pagargli le corrispondenti differenze retributive (quantificate in complessivi €
18.735,81, oltre ratei di 13a mensilità).
Costituitosi in giudizio, il resistente ha eccepito preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale dei crediti azionati per il periodo antecedente al 26.5.2018 (tenuto conto del deposito in data 26.5.2023 del ricorso presso il Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro, dichiaratosi poi incompetente territorialmente) ed ha rilevato, in punto di rito, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo nelle more del giudizio stato adottato, dal Conservatorio di Musica di Firenze, nuovo decreto di ricostruzione di carriera (n. 870 del 15.12.2023) che – in attuazione della previsione dell'art. 11, comma 1, D.L. 69/2023 (convertito nella L. 103/2023) – ha riconosciuto al ricorrente l'intero servizio pre-ruolo con la medesima progressione professionale riconosciuta al comprabile personale docente a tempo indeterminato, con le conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale rispetto alla data del deposito del ricorso. Ha così concluso:
“in via principale:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, ex art. 100 c.p.c.;
- Accertare e dichiarare, pertanto, la cessazione della materia del contendere, atteso l'ulteriore decreto di ricostruzione di carriera n. 870 del 15/12/2023 adottato dalla sede di servizio del ricorrente in attuazione della normativa prevista dal decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023 convertito nella legge n. 103 del 10 agosto 2023 (registrato presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze al numero 8128 del 15/12/2023) che ha stabilito dovuto al ricorrente esclusivamente l'importo di euro lordo tabellare 3.696,46, già, corrisposto, nelle more del giudizio, con il cedolino di aprile
2024 per un importo totale lordo tabellare di euro 3.718,99 (all. n. 18). in subordine:
- Accertata l'intervenuta prescrizione delle somme maturate in data antecedente al 26/05/2018, venga determinato l'importo dovuto in favore del ricorrente, anche in considerazione del blocco degli scatti stipendiali disposto dall'art. 4 comma 73, della legge 183/2011 (finanziaria Governo Monti) sempre nella somma di euro 3.696,46 lordo tabellare, come correttamente rideterminata mediante software digitale utilizzato per gli stipendi della Pubblica Amministrazione, e non di euro 18.735,81 come richiesto da parte avversa;
- Con condanna alle spese, onorari e competenze del presente giudizio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
E' pacifico e documentato che, nelle more del giudizio, l'attuale sede di servizio del ricorrente
(Conservatorio di Musica di Firenze) abbia adottato nuovo decreto di ricostruzione di carriera (n. 870 del 15.12.2023: doc. 10 fasc. res.) che, sostituendosi al precedente (decreto n. 915 del 16.4.2021 emesso dal Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto: doc. 1 fasc. ric.; doc. 2 fas. res.), ha riconosciuto al ricorrente sia l'intero servizio pre-ruolo con la medesima progressione professionale del personale docente a tempo indeterminato di pari qualifica, sia le conseguenti differenze retributive, quantificate nell'importo lordo tabellare di € 3.696,46 (doc. 12 fasc. res.) nei limiti della prescrizione quinquennale e previo scomputo del periodo 2012-2013-2014 (cd. , come da CP_5
registrazione della competente Ragioneria Territoriale dello Stato (n. 8127 del 15.12.2023; doc. 11 fasc. res.) e successivo pagamento in favore del docente con il cedolino di aprile 2024 (doc. 18 fasc. res.).
Se si può convenire con il resistente circa la sopravvenuta cessazione della materia del CP_1
contendere in ordine a tali aspetti, altrettanto non può invece valere per gli aspetti tuttora oggetto di controversia, relativi al rivendicato riconoscimento, sul piano giuridico ed economico, (anche) del servizio prestato negli anni 2012, 2013 e 2014, riconoscimento escluso anche con il decreto di ricostruzione di carriera adottato dal Conservatorio di Musica di Firenze.
La pretesa del ricorrente sul punto è infondata, giusta la previsione dell'art. 4, comma 73, L. 183/2011°
a mente del quale “Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Tale norma esclude la computabilità delle annualità dal 01/01/2012 al 31/12/2014 ai fini delle progressioni stipendiali e, se essa non mette in discussione il riconoscimento del servizio a livello esclusivamente giuridico, al tempo stesso impedisce – come in questa sede richiesto dal ricorrente - di riconoscere tali annualità ai fini dell'inserimento in una specifica classe stipendiale.
A tale conclusione non ostano i principi affermati da Cass., 16133/2024, relativa al diverso comparto
Scuola e alla diversa normativa (L. 183/2011) per esso applicabile.
Sul punto il ricorso è quindi da rigettare.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, è infondata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. e le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarata la parziale sopravvenuta cessazione del contendere a seguito dell'emissione da parte del del decreto di ricostruzione di carriera n. 870 del 15.12.2023, Controparte_6
rigetta per il resto il ricorso;
2) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente;
CP_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 838/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1 ROMA presso il difensore avv. NASO DOMENICO
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa GARGANO MARCELLA, elettivamente domiciliato in LARGO ANTONIO RUBERTI 1
ROMA presso il difensore avv. GARGANO MARCELLA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ha convenuto in giudizio il (già Parte_1 Controparte_2
), formulando le seguenti conclusioni: Controparte_3
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Contr
della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Afam e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L CP_4
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente, a decorrere dall'a.s.
2018/19, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “docente di prima fascia” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 12 Mesi 9 giorni 29, o comunque a collocarlo nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
EURO 18.735,81 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a Contr seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto AFAM, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Afam e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché del CU anticipato”.
Il ricorrente – docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'a.s. 2018/2019 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, attualmente in servizio presso il Conservatorio di
Musica di Firenze – ha impugnato il provvedimento di ricostruzione di carriera n. 915 del 16.4.2021 emesso dal Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto (TV), dolendosi del mancato riconoscimento, sia a fini giuridici che di quelli economici, degli anni di servizio pre-ruolo prestati dal ricorrente, con conseguente condanna del resistente a collocarlo nella corretta posizione CP_1
stipendiale maturata ed a pagargli le corrispondenti differenze retributive (quantificate in complessivi €
18.735,81, oltre ratei di 13a mensilità).
Costituitosi in giudizio, il resistente ha eccepito preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale dei crediti azionati per il periodo antecedente al 26.5.2018 (tenuto conto del deposito in data 26.5.2023 del ricorso presso il Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro, dichiaratosi poi incompetente territorialmente) ed ha rilevato, in punto di rito, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo nelle more del giudizio stato adottato, dal Conservatorio di Musica di Firenze, nuovo decreto di ricostruzione di carriera (n. 870 del 15.12.2023) che – in attuazione della previsione dell'art. 11, comma 1, D.L. 69/2023 (convertito nella L. 103/2023) – ha riconosciuto al ricorrente l'intero servizio pre-ruolo con la medesima progressione professionale riconosciuta al comprabile personale docente a tempo indeterminato, con le conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale rispetto alla data del deposito del ricorso. Ha così concluso:
“in via principale:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, ex art. 100 c.p.c.;
- Accertare e dichiarare, pertanto, la cessazione della materia del contendere, atteso l'ulteriore decreto di ricostruzione di carriera n. 870 del 15/12/2023 adottato dalla sede di servizio del ricorrente in attuazione della normativa prevista dal decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023 convertito nella legge n. 103 del 10 agosto 2023 (registrato presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze al numero 8128 del 15/12/2023) che ha stabilito dovuto al ricorrente esclusivamente l'importo di euro lordo tabellare 3.696,46, già, corrisposto, nelle more del giudizio, con il cedolino di aprile
2024 per un importo totale lordo tabellare di euro 3.718,99 (all. n. 18). in subordine:
- Accertata l'intervenuta prescrizione delle somme maturate in data antecedente al 26/05/2018, venga determinato l'importo dovuto in favore del ricorrente, anche in considerazione del blocco degli scatti stipendiali disposto dall'art. 4 comma 73, della legge 183/2011 (finanziaria Governo Monti) sempre nella somma di euro 3.696,46 lordo tabellare, come correttamente rideterminata mediante software digitale utilizzato per gli stipendi della Pubblica Amministrazione, e non di euro 18.735,81 come richiesto da parte avversa;
- Con condanna alle spese, onorari e competenze del presente giudizio per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
E' pacifico e documentato che, nelle more del giudizio, l'attuale sede di servizio del ricorrente
(Conservatorio di Musica di Firenze) abbia adottato nuovo decreto di ricostruzione di carriera (n. 870 del 15.12.2023: doc. 10 fasc. res.) che, sostituendosi al precedente (decreto n. 915 del 16.4.2021 emesso dal Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto: doc. 1 fasc. ric.; doc. 2 fas. res.), ha riconosciuto al ricorrente sia l'intero servizio pre-ruolo con la medesima progressione professionale del personale docente a tempo indeterminato di pari qualifica, sia le conseguenti differenze retributive, quantificate nell'importo lordo tabellare di € 3.696,46 (doc. 12 fasc. res.) nei limiti della prescrizione quinquennale e previo scomputo del periodo 2012-2013-2014 (cd. , come da CP_5
registrazione della competente Ragioneria Territoriale dello Stato (n. 8127 del 15.12.2023; doc. 11 fasc. res.) e successivo pagamento in favore del docente con il cedolino di aprile 2024 (doc. 18 fasc. res.).
Se si può convenire con il resistente circa la sopravvenuta cessazione della materia del CP_1
contendere in ordine a tali aspetti, altrettanto non può invece valere per gli aspetti tuttora oggetto di controversia, relativi al rivendicato riconoscimento, sul piano giuridico ed economico, (anche) del servizio prestato negli anni 2012, 2013 e 2014, riconoscimento escluso anche con il decreto di ricostruzione di carriera adottato dal Conservatorio di Musica di Firenze.
La pretesa del ricorrente sul punto è infondata, giusta la previsione dell'art. 4, comma 73, L. 183/2011°
a mente del quale “Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Tale norma esclude la computabilità delle annualità dal 01/01/2012 al 31/12/2014 ai fini delle progressioni stipendiali e, se essa non mette in discussione il riconoscimento del servizio a livello esclusivamente giuridico, al tempo stesso impedisce – come in questa sede richiesto dal ricorrente - di riconoscere tali annualità ai fini dell'inserimento in una specifica classe stipendiale.
A tale conclusione non ostano i principi affermati da Cass., 16133/2024, relativa al diverso comparto
Scuola e alla diversa normativa (L. 183/2011) per esso applicabile.
Sul punto il ricorso è quindi da rigettare.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, è infondata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. e le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiarata la parziale sopravvenuta cessazione del contendere a seguito dell'emissione da parte del del decreto di ricostruzione di carriera n. 870 del 15.12.2023, Controparte_6
rigetta per il resto il ricorso;
2) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dal resistente;
CP_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.