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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 937-2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) il 6.10.1963, residente in [...]
e
(C.F. , nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vito CALDIERO con studio sito in Cetraro (CS) via
Ricucci n. 12, che indica come recapiti: fax 0892-971208 e PEC
e presso il cui studio sito in Cetraro (CS) via A. Ricucci n. Email_1
12 sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 24.09.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in Acquappesa (Cs) il 5.10.2003 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2003 del
Comune di Acquappesa (Cs) al n. 3 uff. 1 parte II serie A, precisando che in costanza del medesimo è nata la IG nata a [...] il [...], ancora Persona_1 studentessa e frequentante la facoltà di lettere moderne dell'Università degli Studi di Bologna.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I coniugi vivranno separati, continuando a vivere ognuno nella propria residenza, il sig. in Cetraro alla via Degli Oleandri n. 100, mentre la sig.ra in Parte_1 Pt_2
Acquappesa alla via Cristoforo Colombo, n. 68, stabilendo eventuale altra residenza ovunque riterranno opportuno;
2) La casa coniugale, di proprietà dei genitori di e in uso alla stessa, sita in Parte_2
Acquappesa via C. Colombo n.68, resterà assegnata alla stessa con gli arredi e mobilio;
3) La IG , maggiorenne ma ancora studentessa, nei periodi di Persona_1 permanenza in Calabria vivrà con la madre nella sua residenza in Acquappesa, salvo diversa volontà della stessa;
4) Entrambi i coniugi concordano un assegno di mantenimento per di € Parte_2
600,00 (seicento/00), mentre si concorda un contributo per il mantenimento della IG pari ad € 400,00 (quattrocento/00), che l' corrisponderà Per_1 Parte_1 mensilmente alle stesse, accollandosi altresì per intero (al 100%) le spese straordinarie;
5) Entrambi i coniugi dichiarano di non essere titolari di immobili in comproprietà, mentre ciascuno resterà titolare dei propri rapporti bancari e/o postali, nonché dei beni mobili registrati loro già intestati;
6) Entrambi i coniugi si obbligano alla reciproca comunicazione relativa a spostamenti di domicilio e/o di residenza da quella attuale;
7) Entrambi i coniugi sin da ora si concedono reciprocamente il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti;
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 937/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione Parte_2 dei beni contratto in Acquappesa (Cs) il 5.10.2003 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2003 del Comune di Acquappesa (Cs) al n. 3 uff. 1 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative alla IG non economicamente indipendente e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acquappesa (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acquappesa (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14/01/2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 937-2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) il 6.10.1963, residente in [...]
e
(C.F. , nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vito CALDIERO con studio sito in Cetraro (CS) via
Ricucci n. 12, che indica come recapiti: fax 0892-971208 e PEC
e presso il cui studio sito in Cetraro (CS) via A. Ricucci n. Email_1
12 sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 24.09.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in Acquappesa (Cs) il 5.10.2003 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2003 del
Comune di Acquappesa (Cs) al n. 3 uff. 1 parte II serie A, precisando che in costanza del medesimo è nata la IG nata a [...] il [...], ancora Persona_1 studentessa e frequentante la facoltà di lettere moderne dell'Università degli Studi di Bologna.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I coniugi vivranno separati, continuando a vivere ognuno nella propria residenza, il sig. in Cetraro alla via Degli Oleandri n. 100, mentre la sig.ra in Parte_1 Pt_2
Acquappesa alla via Cristoforo Colombo, n. 68, stabilendo eventuale altra residenza ovunque riterranno opportuno;
2) La casa coniugale, di proprietà dei genitori di e in uso alla stessa, sita in Parte_2
Acquappesa via C. Colombo n.68, resterà assegnata alla stessa con gli arredi e mobilio;
3) La IG , maggiorenne ma ancora studentessa, nei periodi di Persona_1 permanenza in Calabria vivrà con la madre nella sua residenza in Acquappesa, salvo diversa volontà della stessa;
4) Entrambi i coniugi concordano un assegno di mantenimento per di € Parte_2
600,00 (seicento/00), mentre si concorda un contributo per il mantenimento della IG pari ad € 400,00 (quattrocento/00), che l' corrisponderà Per_1 Parte_1 mensilmente alle stesse, accollandosi altresì per intero (al 100%) le spese straordinarie;
5) Entrambi i coniugi dichiarano di non essere titolari di immobili in comproprietà, mentre ciascuno resterà titolare dei propri rapporti bancari e/o postali, nonché dei beni mobili registrati loro già intestati;
6) Entrambi i coniugi si obbligano alla reciproca comunicazione relativa a spostamenti di domicilio e/o di residenza da quella attuale;
7) Entrambi i coniugi sin da ora si concedono reciprocamente il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti;
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 937/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione Parte_2 dei beni contratto in Acquappesa (Cs) il 5.10.2003 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2003 del Comune di Acquappesa (Cs) al n. 3 uff. 1 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative alla IG non economicamente indipendente e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acquappesa (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acquappesa (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14/01/2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo