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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 20346/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa
Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 20346 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2019, riservato in decisione all'udienza del 16.12.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza di Giudice di Pace e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. Raffaele Di Monda presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Seggio del Popolo, 22
APPELLANTE
E
1
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli CP_2
avv.ti Carla Castelli, Giulia Di Fiore e Nicola Massaro, con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale in
Napoli P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed hanno chiesto la causa fosse riservata in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che risulta regolarmente acquisito e presente in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado
R.G. n. 9427/2017.
Va, altresì, premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del
18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, il in Controparte_1
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persona del sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lesione personale, quantificati in complessivi €
5.000,00, subìti a seguito della caduta verificatasi in data
15.03.2016 in Napoli alla via del Camposanto a causa di un dissesto stradale.
Costituitosi il in primo grado, ha, Controparte_1
preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, ha contestato la domanda, sia nell'an che nel quantum debeatur, chiedendone il rigetto;
in via gradata, ha chiesto la riduzione proporzionale dell'obbligazione risarcitoria per concorso di colpa dell'istante ex art. 1227 secondo comma c.c..
Espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 1508/2019, depositata in data 11.01.2019, ha rigettato la domanda dell'attrice ed ha condannato quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 10,00 per esborsi ed €
250,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi al Tribunale di
Napoli, , lamentandone l'erroneità e chiedendone la Parte_1
riforma nei termini indicati nello scritto difensivo.
Costituitosi in giudizio il ha sostenuto la Controparte_1
correttezza della pronuncia di primo grado, di cui ha chiesto la conferma previo rigetto dell'impugnazione; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto dichiararsi il prevalente concorso di colpa di . Parte_1
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Dopo alcuni rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.12.2024, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tempestività dell'appello
Così sinteticamente esposta la vicenda processuale, va, preliminarmente, rilevata la tempestività dell'appello, notificato il
03.07.2019, in quanto, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 11.01.2019 e non notificata, risulta rispettato il termine cd. lungo di sei mesi - contemplato dall'art. 327 c.p.c.
Ammissibilità dell'appello
Quanto all'ammissibilità dell'appello, va premesso che tale gravame è regolato dal regime disegnato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data e sino al 28.02.2023 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate a detto articolo dalla recente riforma “Cartabia”) come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevedeva che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato.
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La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive,
(cfr. tra le altre Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass.
Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
In definitiva, per effetto della normativa vigente all'epoca della proposizione della presente impugnazione, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
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Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Sempre, in via preliminare, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sempre nel testo applicabile ratione temporis, avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.
Merito della controversia
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'istante, con un unico motivo di gravame, ha dedotto “la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 comma 1 Codice della Strada, la erronea valutazione della testimonianza, nonché la evidente contraddittorietà della motivazione”.
Nello specifico, secondo le doglianze dell'appellante, il giudice di primo grado, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., non avrebbe
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fatto buon uso dei principi che governano tale tipo di responsabilità e, nello specifico, laddove, partendo dal presupposto che il dissesto stradale indicato quale causa del sinistro, non presentasse i caratteri dell'insidia, ha rigettato la domanda risarcitoria. Secondo la prospettazione di parte appellante, tale punto di motivazione si porrebbe in contrasto con i principi di distribuzione dell'onere probatorio conseguenti all'applicazione del predetto articolo, che non impongono al danneggiato di provare l'esistenza di un'insidia, dovendo esclusivamente dimostrare il fatto ed il nesso eziologico.
L'appellante ha, altresì, sostenuto che il primo giudice, in ragione di un'interpretazione eccessivamente rigorosa del principio dell'autoresponsabilità, erroneamente avrebbe imputato alla un comportamento negligente tale da recidere il nesso di Pt_1
causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza tenere in giusto conto, invece, la violazione da parte del Controparte_1
degli obblighi di manutenzione imposti dall'art. 14 comma 1
C.d.S.
In forza di tanto, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di riformare integralmente la pronuncia impugnata e di condannare, quindi, il a corrispondere in suo favore il Controparte_1
risarcimento richiesto.
Di contro, la difesa del ha sostenuto, non solo la Controparte_1
correttezza della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto
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sussistente la condotta colpevole della danneggiata, ma ha, altresì, aggiunto che l'istruttoria espletata in primo grado non avrebbe restituito una prova piena del fatto storico, stante l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso.
Orbene, così, sinteticamente ricostruite le rispettive difese, occorre, in primo luogo, precisare che la domanda proposta da
, relativa ad una caduta avvenuta su strada pubblica, Parte_1
deve essere qualificata come un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
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Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite
(cfr.ord. n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez.
Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del
24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario, secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227,
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commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero, i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute
“funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto),
“intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale
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meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.
Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Ciò chiarito, ritiene la scrivente che la ricostruzione in diritto operata dal giudice di primo grado, sia corretta in quanto conforme ai richiamati principi giurisprudenziali.
Ed invero, in ossequio ai criteri indicati dalla Suprema Corte, chi scrive ritiene che la condotta di parte attrice sia stata contraria all'ordinaria diligenza e che, dunque, tale condotta, abbia inciso al punto da escludere totalmente il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Ed invero, secondo la prospettazione difensiva dell'istante, il giorno 15.03.2016, alle ore 11:00 circa, si Parte_2
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trovava in Napoli alla via Camposano e, nel mentre attraversava la strada a piedi, era inciampata a causa della mancanza sul manto stradale di alcuni sampietrini, rovinando al suolo.
Tale parte ha aggiunto che tale dissesto non fosse prevedibile, né evitabile dalla danneggiata e che lo stesso, sebbene fosse presente sul manto stradale da diverso tempo, non era stato in alcun modo segnalato né transennato.
Ha, infine, dedotto che, a seguito della caduta, aveva riportato lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto presso il
P.S. dell'ospedale Cardarelli di Napoli di Napoli dove le era stata diagnosticata una “frattura chiusa di ossa del metatarso”.
All'esito dell'istruttoria della causa, pur risultando sostanzialmente confermata la dinamica descritta nel libello introduttivo, sono, tuttavia, emerse circostanze tali da far ritenere che l'attrice abbia tenuto una condotta poco attenta rispetto ad una situazione suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle cautele normalmente esigibili e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto.
La scrivente è giunta a tale conclusione sulla scorta, prima di tutto, delle stesse deduzioni della danneggiata, la quale ha affermato di risiedere nella strada teatro dell'evento dannoso ed ha dichiarato che la buca in questione era presente da diverso tempo.
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La pregressa conoscenza da molto tempo, da parte della Pt_1
della presenza, in quel tratto di strada, della predetta buca, costituisce elemento di prova rilevante ai fini della percepibilità del pericolo da parte della danneggiata e della conseguente evitabilità dell'evento con l'uso della normale diligenza.
Ad ulteriore conforto della elevata percepibilità del pericolo scaturente dalla presenza della buca in parola nel manto stradale e, dunque, della necessaria assunzione delle richieste cautele da parte della danneggiata, militano anche i rilievi fotografici di cui al fascicolo di parte attrice di primo grado, siglate dalla testimone ai fini del riconoscimento dello stato dei Testimone_1
luoghi, dalle quali emerge uno stato di dissesto generale del tratto di strada in questione, tale da appalesare, ulteriormente, alla malcapitata la situazione di rischio. A ciò si aggiunga che, stando alla prospettazione dell'istante, il fatto si sarebbe verificato di mattina in condizioni meteorologiche normali e, dunque, in una condizione di piena visibilità.
In definitiva, quindi, la scrivente ritiene, che il comportamento dell'attrice, la quale non ha assunto le cautele richieste in relazione alla situazione di rischio in esame, percepibile con l'ordinaria diligenza, abbia inciso in maniera determinante sul dinamismo causale del danno al punto da interrompere del tutto il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso.
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Alla luce di quanto esposto, dunque, ritiene questo giudice che la pronuncia di primo grado sia correttamente motivata ed esente da vizi e che, pertanto, vada rigettato l'appello e confermata la confermata la pronuncia di primo grado.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, pertanto, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge
24 dicembre 2012 n. 228 ed applicabile ai giudizi di impugnazione iniziati a decorrere dal 31.1.2013, perché parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di
Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
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- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
costituzione e di rappresentanza del nel Controparte_1
giudizio di secondo grado;
spese liquidate in euro 2.552,00 per compensi oltre al 15 % sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 22.04.2025
IL GIUDICE UNICO
(dott.ssa Roberta Di Clemente)
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