Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10397 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10397/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariolina Lucidi, Alessandro D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariolina Lucidi in Guidonia Montecelio, via del Passeggio n.114;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 4^ Divisione, prot. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-dell' 11 ottobre 2021, notificata al ricorrente in data 29.10.2021, a mezzo pec, mediante la quale la P.A. comunicava allo stesso la non idoneità all'avanzamento al grado di Colonnello, per l'anno 2021, “…ai sensi dell'articolo 1058 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che la Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, come risulta dal verbale n. 12 del 25 maggio 2021, ha giudicato il ricorrente non idoneo all'avanzamento al grado superiore per il 2021”; (All. 01) oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali al predetto documento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il23 dicembre 2021 e depositato il successivo 21 gennaio 2022, parte ricorrente ha impugnato l’atto in epigrafe recante la comunicazione di non idoneità all’avanzamento al grado di Colonnello, per l’anno 2021, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento sulla base dei prospettati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo memoria difensiva e l’unita documentazione.
3. Parte ricorrente ha depositato in giudizio ulteriore documentazione.
4. In vista della fissata udienza di merito, il ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a., rappresentando di non avere più interesse alla definizione dello stesso e chiedendo per l’effetto la declaratoria di estinzione del giudizio.
5. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, nel prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente con l’atto di rinuncia notificato alla controparte in data 18 marzo 2025 e depositato in giudizio il 1° aprile 2025, rileva l’insussistenza nella specie di tutti i presupposti individuati dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, difettando in particolare l’elemento formale rappresentato dalla provenienza della dichiarazione di rinuncia dalla persona del ricorrente ovvero dal suo difensore munito di mandato speciale.
Nel caso in esame, infatti, l’anzidetta dichiarazione risulta sottoscritta dal solo difensore e l’unita produzione documentale, laddove includente la mera procura ad litem (cfr. allegato n. 2), non può intendersi come idonea ad integrare gli estremi del “mandato speciale” al quale espressamente si riferisce l’articolo 84, comma 1, c.p.a., alla stregua del consolidato orientamento espresso in materia, in forza del quale “ Non può … qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 10 marzo 2025, n. 4991, in specie punto 8, e TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sent. 11 febbraio 2022, n. 1668).
Il Collegio, avendo rilevato l’irritualità nella specie dell’anzidetto atto di rinuncia ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., nondimeno ritiene di dover assumere una pronuncia in conformità alla medesima dichiarazione di rinuncia laddove volta a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, alla stregua di quanto previsto nel successivo comma 4 del medesimo articolo 84 c.p.a. (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 16 maggio 2024, n. 4350, in specie punto 6).
7. Dagli elementi sopra evidenziati discende per l’effetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, co. 1, lett. c), e 84, co. 4, c.p.a., la declaratoria di improcedibilità del proposto ricorso.
8. Sussistono giusti motivi, anche alla luce della natura meramente processuale della presente pronuncia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.