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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3265/2020 R.G.
TRA
(c.f. residente a [...](Le) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anna Maria Melcarne (c.f. C.F._2
CONTRO
c.f. ) residente in [...] C.F._3 des Papalins, n. 13 rappresentata e difesa dall'avv. Fiorino Ruggio (C.F. ) C.F._4
NONCHE' CONTRO eredi del Signor residente in [...](Principato di Monaco), Donatello, 13 Persona_1 avenue des Popalins - contumaci
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: ha chiesto: In via preliminare - Accertare e dichiarare il difetto di Parte_1 legittimazione passiva della Sig.ra per i motivi ampiamente illustrati in Controparte_1 corso di causa;
- In subordine nella denegata ipotesi si ritenga la Sig.ra Controparte_1 legittimata a contraddire, accertare e dichiarare il difetto di titolarità in capo alla stessa del diritto di proprietà degli immobili oggetto del giudizio;
- per l'effetto condannare la Sig.ra
[...] al pagamento delle spese ed onorari di causa per l'illegittima opposizione;
Nel merito CP_1 - Accertare e dichiarare che si è compiuta in capo all'istante Sig.ra Parte_1
l'usucapione degli immobili siti nel Comune di AL (LE), censiti nel N.C.E.U. del medesimo
Comune al Foglio 26 particelle 543, 112 e 350, e che pertanto gli stessi sono divenuti di sua esclusiva proprietà; - conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità; - condannare la convenuta costituita in qualità di erede del Sig. al pagamento delle spese ed onorari Persona_2 di causa in caso d'ingiusta opposizione”. ha chiesto: preliminarmente - rilevata la litispendenza con il Controparte_1 procedimento iscritto al n. R.G. 5759/2017 del Tribunale di Lecce, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
- per i motivi indicati in narrativa, qui integralmente richiamati, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda;
nel merito - per i motivi indicati in narrativa, qui integralmente richiamati, rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite, a favore del sottoscritto Procuratore, antistatario.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dedotto nell'atto di citazione di possedere in maniera pacifica da oltre Parte_1 vent'anni, comportandosi come proprietaria, i seguenti beni: a) un immobile in corso di costruzione sito nel Comune di AL (Le), strada vicinale San Leonardo snc, piano T, censito nel N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 26 particella 544; b) un ficheto sito nel Comune di AL (Le), zona San
Leonardo, di ha 00,59,77, reddito dominicale €. 26,24 e reddito agrario €. 23,15, censito nel Catasto
Terreni del medesimo Comune al foglio 26 particella 543; c) un uliveto sito nel Comune di AL
(Le), zona San Leonardo, di ha 00,30,00, reddito dominicale €. 6,20 e reddito agrario €. 6,97, censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 26 particella 112; d) un fondo seminativo sito nel
Comune di AL (Le), zona San Leonardo, di ha 00,02,10 reddito dominicale €. 0,38 e reddito agrario
0,49, censito nel Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 26 particella 350.
Ha indicato che tali beni risultano intestati a tale nato a [...] il [...] Persona_1
e residente in [...](Principato di Monaco) che è deceduto il 16.11.2018 a Nizza (Francia).
Dall'ispezione ipotecaria prodotta, non risulterebbero dopo il decesso del predetto Persona_1 trascrizioni contro.
L'attrice ha dedotto che il sarebbe stato sposato con tale Persona_1 Controparte_1 ma nonostante ogni ricerca, non era stato possibile individuare la residenza di quest'ultima.
[...]
L'attrice è stata pertanto autorizzata a procedere con le notifiche per pubblici proclami. Nel 1985 il padre dell'attrice avrebbe ricevuto incarico di costruire un manufatto sui terreni di cui si discute da parte di tale che agiva quale procuratore di Persona_3 Persona_1
…al termine dei predetti lavori alla Ditta esecutrice non venivano corrisposte le somme pattuite ed il titolare, , decideva d'immettersi nel possesso dell'intera proprietà, utilizzando Parte_2
l'edificio come deposito per l'attrezzatura da lavoro;
coltivando il terreno, curando gli alberi da frutta e l'oliveto, raccogliendone i frutti, comportandosi con tutti da unico proprietario. Tale immissione non veniva per nulla osteggiata né dal proprietario, Sig. né dal suo Persona_1 procuratore, Sig. . Tale possesso, inoltre, non è stato mai contestato con azioni Parte_3 giudiziarie, né alcuno ha mai rivendicato la proprietà sugli immobili in questione;
9) nel 1996 al Sig.
, non potendosi più occupare dei beni a causa di gravi problemi di salute, Parte_2 subentrava nel possesso degli stessi, la figlia che, pertanto, da oltre vent'anni Parte_1 continua a goderne pacificamente in via esclusiva utilizzando l'edificio allo stato rustico come deposito per attrezzatura di sua proprietà. Inoltre ha presentato ad Enel distribuzione una richiesta di allaccio di fornitura di energia elettrica (All P) versando, in data 05/06/2017, la somma di € 500,00
a titolo di contributo per l'attivazione della fornitura medesima (All. Q). L'odierna attrice provvede, altresì, alla coltivazione dei fondi eseguendo la pulitura delle erbacce, dei muretti a secco delimitanti
i fondi de quo, curando gli alberi da fusto in essi presenti, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tali cespiti come esclusiva proprietaria, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorte da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento. Ha provveduto a chiudere il manufatto grezzo con porte e finestre, ed in data 02/12/2018, a seguito del furto con scasso dei beni di sua proprietà alloggiati nella predetta abitazione, ha sporto querela presso la Stazione dei Carabinieri di AL
(Le) (All. R). (così alle pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione).
La ha concluso quindi nell'atto di citazione, perché fosse riconosciuto Parte_1
l'acquisto per usucapione dei beni immobili di cui avrebbe avuto il possesso in maniera esclusiva per oltre vent'anni.
Costituendosi in giudizio, la he si è qualificata come coniuge del Controparte_1
ha eccepito l'improcedibilità della domanda per litispendenza con altro giudizio Persona_1 avente il medesimo oggetto (R.G. 5759/2017 del Tribunale di Lecce) e per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito ha contestato la possibilità che Parte_1 possa aver esercitato un possesso utile ad usucapire ed ha quindi chiesto il rigetto dell'azione esperita.
L'eccezione di litispendenza non è suscettibile di alcuna utile conseguenza. L'attrice ha rilevato che il giudizio n. 5759/2017 si è estinto e tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta. In tale situazione, non vi può essere alcuna litispendenza. Né l'estinzione del precedente giudizio può aver importato l'estinzione dell'azione.
La successiva eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria (attesa la materia del giudizio), è stata superata dalla mediazione disposta in seguito all'ordinanza resa all'esito della prima udienza.
L'attrice ha sostenuto che la non avrebbe dato prova della sua Controparte_1 legittimazione passiva e dovrebbe esser estromessa dal giudizio. Il Tribunale deve rilevare che la stessa attrice ha sostenuto che …il Sig. era sposato, in regime di separazione dei beni, Persona_1 con in di cui, nonostante le ricerche effettuate, non è stato Controparte_2 Per_1 possibile conoscerne i dati anagrafici e la residenza (così a pag. 2 dell'atto di citazione). Poi la stessa convenuta ha prodotto un certificato anagrafico di famiglia. Appurato quindi il ruolo di coniuge della convenuta (e quindi di chiamata all'eredità secondo il diritto italiano, pur prescindendo da ogni valutazione del testamento prodotto), anche la semplice costituzione in questo giudizio per resistere all'azione proposta è atto che importa accettazione tacita dell'eredità (essendosi la convenuta attivata per rivendicare i beni caduti in successione) e la conseguente legittimazione passiva in questo giudizio;
è quindi infondata e non può esser accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
E' possibile quindi passare al merito della domanda e verificare se vi sia stato un possesso ultraventennale che possa legittimare la domanda di acquisto dei beni immobili per usucapione.
La prima circostanza che non può esser trascurata è quella indicata dalla convenuta, secondo cui nel procedimento iscritto al n. R.G. n. 5759/2017 del Tribunale di Lecce nei confronti del Per_1 Per_1
(giudizio poi interrotto a seguito del decesso del convenuto), la aveva Parte_1 sostenuto l'avvenuta sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita dei beni immobili di cui si discute con il Tale fatto non è stato contestato dall'attrice con gli effetti di Per_1 Per_1 cui all'art. 115 c.p.c. Ma se era stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita del
1.07.1996:
• era stato innanzitutto riconosciuto il diritto di proprietà del e non vi può esser Persona_1 stato possesso utile ad usucapire prima del 1.07.1996;
• l'immissione nella detenzione dei beni immobili oggetto del contratto preliminare, era avvenuta proprio in forza di detto contratto preliminare;
quella detenzione non era di per sé utile ad usucapire i beni immobili.
Passando al periodo successivo al 1.07.1996, occorrerebbe rinvenire atti di interversione del possesso, così chiari ed univoci da poter concludere che la non si comportava più da Parte_1 mero detentore del bene in forza di quanto convenuto nel contratto preliminare di compravendita ma aveva iniziato a comportarsi uti dominus non riconoscendo più i diritti di proprietà del Persona_1 Ebbene la prova orale fornita, non permette di stabilire il momento in cui sarebbe (eventualmente) avvenuta l'interversione del possesso. Di certo il fatto che la andava a fare Parte_1 scampagnate nel terreno di cui si discute o provvedeva una volta all'anno alla pulizia della terrazza dell'immobile (come indicato dalla teste non costituisce circostanza dal significato Tes_1 univoco: il proprietario ben poteva tollerare tali piccole attività gestorie, conseguenti la precedente stipula del contratto preliminare di compravendita ed in ragione del programmato futuro atto di compravendita.
Discorso analogo per la potatura degli ulivi, ed il fatto che la possa aver Parte_1 provveduto alla pulizia delle erbacce del fondo e a coltivare gli ulivi (come indicato dal teste
[...]
; in proposito, la circostanza che il dimorasse all'estero, poteva importare che Tes_1 Persona_1 non gli interessasse se l'attrice coltivava gli ulivi e si appropriava del prodotto. Ci poteva pertanto essere mera tolleranza da parte del proprietario, sempre in considerazione dell'avvenuta stipula del contratto di preliminare di compravendita e quindi in ragione della programmata futura stipula di un contratto di compravendita. Né risulta che la abbia mai recintato il terreno Parte_1
o adottato atti dal significato univoco, tesi ad un utilizzo esclusivo dei beni immobili estromettendo il proprietario ed escludendo la possibilità che quest'ultimo esercitasse i diritti e le facoltà inerenti la proprietà dei beni immobili.
E che tali atti non siano mai venuti ad esistenza, risulta anche da quanto segue.
Vi è una circostanza dirimente ed emersa in assenza di dubbi (attesa anche la produzione documentale oltre che le dichiarazioni rese dai testi avv. Francesco Stocco e sig. Giuseppe Alessio): con ordinanza del Tribunale di Lecce Sez. Dist. Tricase emessa in data 31 luglio 2013 (R.G. n.
452/2011) e depositata in data 9 agosto 2013 era stato disposto il sequestro giudiziario dei beni immobili di cui si discute;
nel contempo era stata nominata custode di tali beni la sig.ra Tes_2
[...]
Tale circostanza ha portata risolutiva per due ordini di ragioni:
- innanzitutto dimostra che dal 9 agosto 2013 e quantomeno fino alla data di riforma dell'ordinanza di sequestro (2 maggio 2014), i beni immobili sono stati nel possesso del custode nominato dal Tribunale (tale e non della Testimone_2 Parte_1
(in tal senso le dichiarazioni dei testi avv. Francesco Stocco e sig. Giuseppe Alessio – ufficiale giudiziario che aveva proceduto all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro;
in particolare l'avv. Francesco Stocco ha dichiarato che la nominata custode del bene Testimone_2 immobile …ha sostenuto delle spese per pulizia immobile sequestrato e del terreno circostante, di rimozione della sterpaglia, pulizia del fondo che se ben ricordo era piuttosto ampio. Ricordo che gli esborsi ammontavano a circa quattro o cinquemila euro.); - inoltre al momento dell'immissione in possesso della non vi erano elementi Testimone_2 da cui desumere un possesso esclusivo dei beni immobili da parte della Parte_1
(sul punto le dichiarazioni dei testi sig. Giuseppe Alessio e avv. Francesco Stocco;
in
[...] particolare l'avv. Francesco Stocco ha dichiarato di non aver notato alcun ostacolo
…all'esterno, porte, finestre o lucchetti).
A questo punto quand'anche vi sia stato un possesso da parte dell'attrice utile ad usucapire (quindi in contrasto con i diritti del proprietario sui beni immobili), quantomeno non vi sono elementi univoci per sostenere che tale possesso si sia protratto per almeno venti anni prima dell'ordinanza di sequestro
(alla data dell'esecuzione del provvedimento di sequestro non vi era certamente alcun possesso esclusivo della , utile ad usucapire). Parte_1
Il periodo poi successivo al maggio 2014, è ininfluente;
quand'anche vi sia stato un possesso utile ad usucapire, comunque non sarebbero trascorsi venti anni dal maggio 2014 alla data di proposizione dell'azione giudiziaria.
Tanto importa l'infondatezza della domanda attorea che dovrà esser rigettata.
Le spese seguono il principio della soccombenza nei confronti della parte costituita. In considerazione di un'istruttoria abbastanza semplice (con l'esame di quattro testi) la liquidazione dovrà esser operata con riferimento ai valori medi dei parametri ridotti del 30%: fase studio = €. 643,30; fase introduttiva
- €. 543,90; fase istruttoria = €. 1.176,00; fase decisionale = €. 1.190,70; totale €. 3.553,90. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese e gli accessori come per legge. Il pagamento dovrà avvenire in favore del procuratore e difensore della convenuta che si è dichiarato antistatario.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 3265/2020 R.G. tra contro Parte_1 [...]
gli eredi del Signor così decide: CP_1 Persona_1
1. rigetta la domanda avanzata da contro Parte_1 Controparte_1
gli eredi di
[...] Persona_1
2. condanna al pagamento delle spese processuali relative alla difesa Parte_1 in giudizio di liquidandole in €. 3.553,90 per compensi Controparte_1 oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dispone che detto pagamento avvenga in favore dell'avv. Fiorino Ruggio, procuratore e difensore costituito della convenuta.
Lecce 07.02.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini