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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 10/03/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 202/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pino Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Maglie
(Le) alla Via Roma n. 72; opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ianne Giovanni Paolo, CP_1 P.IVA_1
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Carmiano (Le) alla Via Pietragrossa
n. 14; opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1106/2022 emesso il 23.11.2022, il Giudice del Tribunale di
Brindisi ingiungeva a quale beneficiario della licenza avente ad Parte_2 oggetto l'accesso carraio sulla SS 7 “Appia”, il pagamento in favore di della CP_1 somma di € 16.885,02 oltre gli interessi legali dalla domanda, a titolo di canoni annuali rinveniente dalle fatture allegate al ricorso monitorio e rimaste insolute.
Con atto di citazione del 16.01.2023, proponeva opposizione Parte_2
avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo: che con richiesta del 29.12.2004
1 chiedeva di subentrare nella licenza già in essere tra e il precedente intestatario;
che CP_1
con nota del 15.03.2005 esprimeva parere favorevole alla richiesta di subentro e CP_1
domandava il pagamento della fattura n. 1655/BA del 08.06.2005 relativa ai canoni concessori dall'anno 2000 al 2005; che nel corso degli anni ometteva di richiedere CP_1 formalmente il pagamento dei canoni successivi. Eccepiva, dunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c. e domandava la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2023 si costituiva in giudizio la società opposta, la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Con ordinanza del 19.06.2023 il Giudice rigettava l'istanza di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c.; concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 05.02.2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente con il presente giudizio di opposizione ha inteso far valere l'estinzione del credito relativo ai canoni concessori per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c. ai sensi del quale “Si prescrivono in cinque anni: 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”.
L'eccezione di parte opponente è condivisibile. A tal proposito deve darsi atto che, secondo consolidata giurisprudenza, “i crediti relativi a canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 01/02/2023, n.1816), ed ancora, “i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione” (Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13288).
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione, che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di
2 onere della prova. Pertanto, “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se il debitore opponente eccepisce la prescrizione del credito agito, incombe sul creditore opposto (che
è e rimane attore in senso sostanziale, come tale tenuto a provare il fondamento della sua pretesa) dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, senza che possa operare un'inversione dell'onere della prova ed addebitare per tale via all'opponente l'onere di provare l'evento da cui far decorrere il nuovo termine prescrizionale” (Corte appello
Firenze sez. II, 13/09/2024, n.1569).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, allegando una serie di atti interruttivi con i quali, in maniera del tutto generica, ha invocato l'interruzione della prescrizione.
In realtà, ad avviso di chi scrive, emerge dalla documentazione in atti che non CP_1 ha fornito la prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione con riferimento a tutte le fatture portate nel decreto ingiuntivo opposto. Ciò che assume carattere dirimente nel presente giudizio è verificare se gli atti interruttivi siano stati posti in essere in tempo utile, quindi prima della maturazione del tempo necessario alla prescrizione del diritto di credito.
Deve rilevarsi che in tale analisi sono stati presi in considerazione solo i documenti prodotti completi tanto di sollecito quanto di ricevuta di avvenuta consegna.
Premesso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal giorno di scadenza del pagamento della fattura, tale verifica deve essere condotta con riferimento ad ogni singola fattura, prodotta e allegata in calce al ricorso monitorio, omettendo di considerare quella sub l) (n. 23005698 del 25.01.12 per €
1.231,85) in quanto duplicazione di quella sub a).
Quanto alle fatture in esame se ne evidenzia la loro prescrizione e si rileva che:
- la fattura sub a), datata 25.1.2012, scadeva il 25.3.2012; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub b), datata 15.11.2007, scadeva il 15.12.2007; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011, il 3.3.2015
e il 15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
3 - la fattura sub c), datata 22.10.2013, scadeva il 22.12.2013; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub d), datata 10.11.2014, scadeva il 10.1.2015; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub e), datata 5.12.2007, scadeva il 5.2.2008; il relativo pagamento
è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011, il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub f), datata 18.11.2010, scadeva il 18.1.2011; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub g), datata 12.12.2008, scadeva il 12.2.2009; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011, il 3.3.2015
e il 15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub h), datata 5.10.2009, scadeva il 5.12.2009; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011, il 3.3.2015
e il 15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub i), datata 15.12.2012, scadeva il 15.2.2013; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 4.12.2013, il 3.3.2015
e il 15.4.2020; dunque il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub m), datata 8.6.2005, scadeva l'8.7.2005; il relativo pagamento
è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011 e il 3.3.2015; dunque, il credito si è prescritto il l'8.7.2010 ovvero, comunque, il 3.3.2020;
In conclusione, i solleciti inviati da parte opposta (tra l'altro non contestati dall'opponente), non hanno sortito l'effetto interruttivo della prescrizione poiché sono stati ricevuti dal debitore allorquando la stessa era già maturata. Ne deriva, dunque, che il credito vantato da di cui alle fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto è CP_1
totalmente prescritto con ogni conseguenza in ordine alla revoca del decreto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022,
4 considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ontro così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1106/2022 del
23.11.2022 emesso dal Tribunale di Brindisi;
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito vantato da nei CP_1
confronti di di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio;
Parte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 Parte_2
che si liquidano in complessivi € 5.195,50 di cui € 118,50 per spese ed €
[...]
5.077,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Brindisi, 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 10/03/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 202/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pino Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Maglie
(Le) alla Via Roma n. 72; opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ianne Giovanni Paolo, CP_1 P.IVA_1
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Carmiano (Le) alla Via Pietragrossa
n. 14; opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1106/2022 emesso il 23.11.2022, il Giudice del Tribunale di
Brindisi ingiungeva a quale beneficiario della licenza avente ad Parte_2 oggetto l'accesso carraio sulla SS 7 “Appia”, il pagamento in favore di della CP_1 somma di € 16.885,02 oltre gli interessi legali dalla domanda, a titolo di canoni annuali rinveniente dalle fatture allegate al ricorso monitorio e rimaste insolute.
Con atto di citazione del 16.01.2023, proponeva opposizione Parte_2
avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo: che con richiesta del 29.12.2004
1 chiedeva di subentrare nella licenza già in essere tra e il precedente intestatario;
che CP_1
con nota del 15.03.2005 esprimeva parere favorevole alla richiesta di subentro e CP_1
domandava il pagamento della fattura n. 1655/BA del 08.06.2005 relativa ai canoni concessori dall'anno 2000 al 2005; che nel corso degli anni ometteva di richiedere CP_1 formalmente il pagamento dei canoni successivi. Eccepiva, dunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c. e domandava la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2023 si costituiva in giudizio la società opposta, la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Con ordinanza del 19.06.2023 il Giudice rigettava l'istanza di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c.; concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 05.02.2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente con il presente giudizio di opposizione ha inteso far valere l'estinzione del credito relativo ai canoni concessori per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c. ai sensi del quale “Si prescrivono in cinque anni: 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”.
L'eccezione di parte opponente è condivisibile. A tal proposito deve darsi atto che, secondo consolidata giurisprudenza, “i crediti relativi a canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 01/02/2023, n.1816), ed ancora, “i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione” (Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n.13288).
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione, che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di
2 onere della prova. Pertanto, “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se il debitore opponente eccepisce la prescrizione del credito agito, incombe sul creditore opposto (che
è e rimane attore in senso sostanziale, come tale tenuto a provare il fondamento della sua pretesa) dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione, senza che possa operare un'inversione dell'onere della prova ed addebitare per tale via all'opponente l'onere di provare l'evento da cui far decorrere il nuovo termine prescrizionale” (Corte appello
Firenze sez. II, 13/09/2024, n.1569).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, allegando una serie di atti interruttivi con i quali, in maniera del tutto generica, ha invocato l'interruzione della prescrizione.
In realtà, ad avviso di chi scrive, emerge dalla documentazione in atti che non CP_1 ha fornito la prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione con riferimento a tutte le fatture portate nel decreto ingiuntivo opposto. Ciò che assume carattere dirimente nel presente giudizio è verificare se gli atti interruttivi siano stati posti in essere in tempo utile, quindi prima della maturazione del tempo necessario alla prescrizione del diritto di credito.
Deve rilevarsi che in tale analisi sono stati presi in considerazione solo i documenti prodotti completi tanto di sollecito quanto di ricevuta di avvenuta consegna.
Premesso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal giorno di scadenza del pagamento della fattura, tale verifica deve essere condotta con riferimento ad ogni singola fattura, prodotta e allegata in calce al ricorso monitorio, omettendo di considerare quella sub l) (n. 23005698 del 25.01.12 per €
1.231,85) in quanto duplicazione di quella sub a).
Quanto alle fatture in esame se ne evidenzia la loro prescrizione e si rileva che:
- la fattura sub a), datata 25.1.2012, scadeva il 25.3.2012; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub b), datata 15.11.2007, scadeva il 15.12.2007; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011, il 3.3.2015
e il 15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
3 - la fattura sub c), datata 22.10.2013, scadeva il 22.12.2013; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub d), datata 10.11.2014, scadeva il 10.1.2015; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub e), datata 5.12.2007, scadeva il 5.2.2008; il relativo pagamento
è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011, il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub f), datata 18.11.2010, scadeva il 18.1.2011; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 3.3.2015 e il
15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub g), datata 12.12.2008, scadeva il 12.2.2009; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011, il 3.3.2015
e il 15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub h), datata 5.10.2009, scadeva il 5.12.2009; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011, il 3.3.2015
e il 15.4.2020; dunque, il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub i), datata 15.12.2012, scadeva il 15.2.2013; il relativo pagamento è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 4.12.2013, il 3.3.2015
e il 15.4.2020; dunque il credito si è prescritto il 3.3.2020;
- la fattura sub m), datata 8.6.2005, scadeva l'8.7.2005; il relativo pagamento
è stato sollecitato con raccomandate pervenute il 16.6.2011 e il 3.3.2015; dunque, il credito si è prescritto il l'8.7.2010 ovvero, comunque, il 3.3.2020;
In conclusione, i solleciti inviati da parte opposta (tra l'altro non contestati dall'opponente), non hanno sortito l'effetto interruttivo della prescrizione poiché sono stati ricevuti dal debitore allorquando la stessa era già maturata. Ne deriva, dunque, che il credito vantato da di cui alle fatture allegate al decreto ingiuntivo opposto è CP_1
totalmente prescritto con ogni conseguenza in ordine alla revoca del decreto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022,
4 considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ontro così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1106/2022 del
23.11.2022 emesso dal Tribunale di Brindisi;
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito vantato da nei CP_1
confronti di di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio;
Parte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 Parte_2
che si liquidano in complessivi € 5.195,50 di cui € 118,50 per spese ed €
[...]
5.077,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Brindisi, 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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