Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 954/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 954/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. TONELLI ANNALISA Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. PANCALDI EVA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. GIANELLI FAUSTO CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 05/05/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le parti confermano l'assegnazione della ex abitazione familiare, di proprietà dei genitori del SI.
sita in di Pievepelago (MO), alla Via Poggetti n. 9, al SI. : CP_1 CP_1
3) La SI.ra ha provveduto a trasferire la propria residenza in Pievepelago (MO), Piazza Parte_1
A. Gimorri n. 5, in un immobile condotto in locazione;
4) La FI minore sarà affidata ad entrambi i genitori congiuntamente e manterrà la Persona_1 propria residenza anagrafica nell'attuale abitazione di Pievepelago (MO), Via Poggetti n. 9, insieme al padre. La responsabilità genitoriale sarà dunque esercitata da entrambi i genitori paritariamente e le decisioni di maggiore interesse per la FI, relative alla sua istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo tra i coniugi.
Per_
vivrà insieme ai genitori secondo il prospetto che segue:
SETTIMANA 1:
Padre: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
Madre: venerdì, sabato, domenica
SETTIMANA 2
Madre lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
Padre venerdì, sabato, domenica.
Per_ Ciascun genitore, d'intesa l'uno con l'altro, potrà incontrate in qualsiasi momento la piccola .
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la potestà sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI.
In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.) nessuno dei due genitori potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro; a tal fine i coniugi si pagina 2 di 6 impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito. Per_ 5) A titolo di contributo al mantenimento della FI , il SI. corrisponderà alla SI.ra CP_1
a far tempo dal deposito del presente ricorso, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento Pt_1
euro/00), da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra , ben noto alle parti, con valuta fissa di accredito entro il dieci del Parte_1
mese. Tale contributo dovrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
6) Gli assegni familiari corrisposti al SI. saranno divisi in parti uguali tra i coniugi e CP_1
le detrazioni fiscali per la FI a carico saranno riconosciute al 50% per ciascun genitore nel caso in cui entrambi abbiano titolo per il beneficio, altrimenti le detrazioni potranno essere fatte valere dall'unico genitore beneficiario;
Per_ 7) La FI trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con uno dei genitori e il giorno di
Santo Stefano con l'altro; essa trascorrerà altresì la giornata di Pasqua con un genitore e quella di
Pasquetta con l'altro, sempre ad anni alterni. Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà trattenere con sé la figli per sette giorni, anche non consecutivi. Parimenti, durante le vacanze
Per_ invernali, potrà trascorrere con ciascuno dei genitori cinque giorni, anche non consecutivi.
Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con la FI, nonché un recapito telefonico I coniugi, di comune accordo, e nell'interesse della FI minore, potranno modificare gli accordi di cui al presente punto e concorderanno preventivamente i periodi di vacanza durante i quali tratterranno con sé la MB
8) Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e di abitazione dei figli nel pieno rispetto dei loro impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
9) Tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per i due figli, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, le parti, per la determinazione delle stesse, fanno esplicito riferimento al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” intervenuto in data 25.9.2019 tra il
Tribunale di Modena, il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Modena Gruppo “Famiglia e Persone”, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa.
E precisamente:
pagina 3 di 6 - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma, comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari necessari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero WhatsApp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
10) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
11) Le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni diverso accordo intercorso tra i e le Pt_2
obbligazioni eventualmente da essi derivanti e ad oggi pendenti che non siano espressamente richiamate in questo atto.
pagina 4 di 6 12) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della loro sottoscrizione;
ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa;
13) Ogni parte provvederà alle spese e competenze del proprio legale.”
- rilevato che dall'unione è nata la FI in data 11/02/2015; Persona_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
PIEVEPELAGO il 24/05/2014 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] CP_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PIEVEPELAGO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 - Atto n.
2 - Parte II - Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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