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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 588/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 588/2023 promossa da:
(cod. fisc.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Banchini parte attrice opponente contro
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Gardin CP_1 P.IVA_1
parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente: Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, 1) dichiarare la nullità, l'illegittimità,
l'improcedibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Mantova ad istanza della società dichiarando illegittima, inesistente, infondata, non CP_1 provata o come meglio ogni pretesa creditoria dalla stessa vantata nei confronti dell'opponente, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e con declaratoria che l'opponente nulla deve;
2) dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito: in principalità: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme in esso portate, oltre interessi come domanda monitoria;
in subordine: accertato e dichiarato che è creditrice nei CP_1 confronti del Signor dell'importo di Euro 6.755,68 per i titoli di cui in narrativa, Parte_1
condannare il Signor al pagamento della predetta somma o di quella diversa che verrà Parte_1
accertata in corso di causa, oltre ad interessi come da ricorso monitorio. Respingere e rigettare tutte le avversarie domande e istanze in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in data 2.2.2023 n. 1/2023 – RG. 3610/2022 emesso dal Tribunale di Mantova su ricorso della società - con cui veniva ingiunta ai CP_1
signori e il pagamento della somma di euro 6.755,68 oltre interessi e Parte_1 Controparte_2
spese - , il sig. incardinava il presente giudizio di opposizione avverso l'anzidetto Parte_1 decreto chiedendo, previo il rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione: “la dichiarazione di nullità, illegittimità, improcedibilità, improponibilità e infondatezza del decreto ingiuntivo emesso a favore di con conseguente revoca dello stesso e CP_1 declaratoria che l'opponente nulle deve;
con condanna di al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio”. Parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta opposta, sosteneva di non aver mai ricevuto da Fin Renault il finanziamento richiesto, eccepiva la prescrizione che nella fattispecie affermava essere di cinque anni.
La società si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in CP_1 diritto e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
All'esito della prima udienza del 15.6.2023 di cui veniva disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 23 giugno 2023, il giudice, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini per l'introduzione della procedura di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 16 gennaio 2024. Non avendo avuto esito favorevole la mediazione intrapresa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.1.2024. il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12.11.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, si osserva come, a fronte della documentazione prodotta nel procedimento monitorio e con la comparsa di costituzione e
Contr risposta da cui risulta prova della titolarità del credito di con cui è stato sottoscritto il
Contr finanziamento richiesto dall'opponente, della titolarità del credito in capo a cui CP_4
ha regolarmente ceduto il credito e, infine, della titolarità del credito in capo a cui CP_1 CP_4
ha regolarmente ceduto il credito, parte opponente nulla ha tempestivamente e specificamente rilevato. La difesa attorea, sulla produzione documentale di , nulla tempestivamente oppone di CP_1
specifico, di talché il contenuto del contratto di prima cessione di credito) assume pieno valore probatorio ex art. 115 c.p.c. al pari del contratto di seconda cessione dimesso in sede monitoria. Parte opponente contesta solo genericamente il contenuto dei detti documenti ma non precisa per quali aspetti i documenti non debbano ritenersi validi e produttivi degli effetti che sono loro attribuiti.
Quanto alla contestazione relativa alla mancata erogazione del finanziamento, va evidenziato che la convenuta opposta ha fornito, al riguardo, elementi di prova (documento 3 allegato alla comparsa - nota erogazione del credito) e anche su tale produzione documentale la difesa avversaria non ha preso posizione nei termini. Ne consegue che deve ritenersi confermata la circostanza che “in data
16/05/2001, è stata erogata, direttamente alla ramite CP_5 Parte_2
un conto corrente di corrispondenza delle partite debitorie e creditorie in essere tra RCI CP_6
e la stessa Concessionaria, denominato "Regolamento Concessionario RAPID, l'importo di Euro
13.092,26”
Del parti, l'eccezione di prescrizione è infondata. Parte opponente sostiene che il diritto di credito sia sottoposto a prescrizione quinquennale, quando il diritto di credito in questione è, in realtà, soggetto a prescrizione decennale che, nella specie, non si è compiuta. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema corte, nel contratto di mutuo, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3,
10/09/2010, n. 19291; Cass., 4232/2023). Nella fattispecie, in data 16 maggio 2001, il Signor Pt_1
ha sottoscritto una richiesta di finanziamento da rimborsare a mezzo di n. 48 rate mensili, quindi in 4 anni. La scadenza dell'ultima rata, pertanto, non poteva nella specie avvenire prima di maggio 2005.
Quindi, solamente a partire da tale data, iniziava eventualmente a decorrere la prescrizione decennale del credito, prescrizione che poteva compiersi solo nel maggio 2015, se non fosse stata già interrotta con diffida di ricevuta dal Signor il 12 gennaio 2009 (documento n. 2 allegato al CP_7 Pt_1
ricorso per ingiunzione) e, successivamente, con raccomandata di datata 10 ottobre 2017 e CP_1
ricevuta personalmente dal signor il 24 ottobre 2017. Pt_1
Va detto che, solo con gli atti conclusivi l'opponente solleva, in modo del tutto irrituale, eccezioni ulteriori che non possono essere ammesse in quanto tardive. Come correttamente rilevato dalla convenuta opposta, la contestazione deve essere specifica e va sollevata con la prima difesa utile.
Pertanto, era onere di parte opponente prendere posizione sulle deduzioni e produzioni documentali della ingiungente/convenuta opposta nei termini imposti dal rito anche formulando istanze istruttorie a sostegno dei fatti impeditivi, estintivo e/o modificativi della pretesa avversa. Vero è che la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove.
Deve pertanto concludersi che, a fronte della documentazione versata agli atti dalla creditrice,
l'opponente non ha adeguatamente assolto all'onere sullo stesso incombente di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa creditoria. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, esclusa la fase istruttoria, con riguardo ai valori medi dei parametri di riferimento, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal D.M.
147/2022, nei seguenti termini: fase di studio: € 919,00; fase introduttiva: € 777,00; fase decisionale:
€ 1.701,00: così per complessivi € 3.397,00 per onorario, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2023 – RG. 3610/2022 emesso dal Tribunale di
Mantova in data 2.2.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta, spese liquidate nella somma di € 3.397,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario per spese generali.
Mantova, 21.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 588/2023 promossa da:
(cod. fisc.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Banchini parte attrice opponente contro
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Gardin CP_1 P.IVA_1
parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente: Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, 1) dichiarare la nullità, l'illegittimità,
l'improcedibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Mantova ad istanza della società dichiarando illegittima, inesistente, infondata, non CP_1 provata o come meglio ogni pretesa creditoria dalla stessa vantata nei confronti dell'opponente, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e con declaratoria che l'opponente nulla deve;
2) dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, in via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito: in principalità: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento di tutte le somme in esso portate, oltre interessi come domanda monitoria;
in subordine: accertato e dichiarato che è creditrice nei CP_1 confronti del Signor dell'importo di Euro 6.755,68 per i titoli di cui in narrativa, Parte_1
condannare il Signor al pagamento della predetta somma o di quella diversa che verrà Parte_1
accertata in corso di causa, oltre ad interessi come da ricorso monitorio. Respingere e rigettare tutte le avversarie domande e istanze in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in data 2.2.2023 n. 1/2023 – RG. 3610/2022 emesso dal Tribunale di Mantova su ricorso della società - con cui veniva ingiunta ai CP_1
signori e il pagamento della somma di euro 6.755,68 oltre interessi e Parte_1 Controparte_2
spese - , il sig. incardinava il presente giudizio di opposizione avverso l'anzidetto Parte_1 decreto chiedendo, previo il rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione: “la dichiarazione di nullità, illegittimità, improcedibilità, improponibilità e infondatezza del decreto ingiuntivo emesso a favore di con conseguente revoca dello stesso e CP_1 declaratoria che l'opponente nulle deve;
con condanna di al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio”. Parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta opposta, sosteneva di non aver mai ricevuto da Fin Renault il finanziamento richiesto, eccepiva la prescrizione che nella fattispecie affermava essere di cinque anni.
La società si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in CP_1 diritto e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
All'esito della prima udienza del 15.6.2023 di cui veniva disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 23 giugno 2023, il giudice, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini per l'introduzione della procedura di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 16 gennaio 2024. Non avendo avuto esito favorevole la mediazione intrapresa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.1.2024. il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12.11.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, si osserva come, a fronte della documentazione prodotta nel procedimento monitorio e con la comparsa di costituzione e
Contr risposta da cui risulta prova della titolarità del credito di con cui è stato sottoscritto il
Contr finanziamento richiesto dall'opponente, della titolarità del credito in capo a cui CP_4
ha regolarmente ceduto il credito e, infine, della titolarità del credito in capo a cui CP_1 CP_4
ha regolarmente ceduto il credito, parte opponente nulla ha tempestivamente e specificamente rilevato. La difesa attorea, sulla produzione documentale di , nulla tempestivamente oppone di CP_1
specifico, di talché il contenuto del contratto di prima cessione di credito) assume pieno valore probatorio ex art. 115 c.p.c. al pari del contratto di seconda cessione dimesso in sede monitoria. Parte opponente contesta solo genericamente il contenuto dei detti documenti ma non precisa per quali aspetti i documenti non debbano ritenersi validi e produttivi degli effetti che sono loro attribuiti.
Quanto alla contestazione relativa alla mancata erogazione del finanziamento, va evidenziato che la convenuta opposta ha fornito, al riguardo, elementi di prova (documento 3 allegato alla comparsa - nota erogazione del credito) e anche su tale produzione documentale la difesa avversaria non ha preso posizione nei termini. Ne consegue che deve ritenersi confermata la circostanza che “in data
16/05/2001, è stata erogata, direttamente alla ramite CP_5 Parte_2
un conto corrente di corrispondenza delle partite debitorie e creditorie in essere tra RCI CP_6
e la stessa Concessionaria, denominato "Regolamento Concessionario RAPID, l'importo di Euro
13.092,26”
Del parti, l'eccezione di prescrizione è infondata. Parte opponente sostiene che il diritto di credito sia sottoposto a prescrizione quinquennale, quando il diritto di credito in questione è, in realtà, soggetto a prescrizione decennale che, nella specie, non si è compiuta. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema corte, nel contratto di mutuo, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3,
10/09/2010, n. 19291; Cass., 4232/2023). Nella fattispecie, in data 16 maggio 2001, il Signor Pt_1
ha sottoscritto una richiesta di finanziamento da rimborsare a mezzo di n. 48 rate mensili, quindi in 4 anni. La scadenza dell'ultima rata, pertanto, non poteva nella specie avvenire prima di maggio 2005.
Quindi, solamente a partire da tale data, iniziava eventualmente a decorrere la prescrizione decennale del credito, prescrizione che poteva compiersi solo nel maggio 2015, se non fosse stata già interrotta con diffida di ricevuta dal Signor il 12 gennaio 2009 (documento n. 2 allegato al CP_7 Pt_1
ricorso per ingiunzione) e, successivamente, con raccomandata di datata 10 ottobre 2017 e CP_1
ricevuta personalmente dal signor il 24 ottobre 2017. Pt_1
Va detto che, solo con gli atti conclusivi l'opponente solleva, in modo del tutto irrituale, eccezioni ulteriori che non possono essere ammesse in quanto tardive. Come correttamente rilevato dalla convenuta opposta, la contestazione deve essere specifica e va sollevata con la prima difesa utile.
Pertanto, era onere di parte opponente prendere posizione sulle deduzioni e produzioni documentali della ingiungente/convenuta opposta nei termini imposti dal rito anche formulando istanze istruttorie a sostegno dei fatti impeditivi, estintivo e/o modificativi della pretesa avversa. Vero è che la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove.
Deve pertanto concludersi che, a fronte della documentazione versata agli atti dalla creditrice,
l'opponente non ha adeguatamente assolto all'onere sullo stesso incombente di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa creditoria. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, esclusa la fase istruttoria, con riguardo ai valori medi dei parametri di riferimento, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal D.M.
147/2022, nei seguenti termini: fase di studio: € 919,00; fase introduttiva: € 777,00; fase decisionale:
€ 1.701,00: così per complessivi € 3.397,00 per onorario, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2023 – RG. 3610/2022 emesso dal Tribunale di
Mantova in data 2.2.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta, spese liquidate nella somma di € 3.397,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario per spese generali.
Mantova, 21.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni