TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/07/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
25.2.2025
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Niccolò Tezza pec e dall'avv. Email_1
Mattia Verza pec Email_2
ricorrente
c o n t r o
CP_1
convenuta contumace
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito in via principale:
- accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi su esposti, la violazione, da parte della società datrice di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 24 CP_1
D.lvo n. 81/2015 spettante alla lavoratrice sig.ra Parte_1
- conseguentemente e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 2.587,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda, a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, o in quella diversa misura risultante di giustizia e/o liquidata in via equitativa dal Giudice.
- nonché e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato in virtù del diritto di precedenza esercitato dalla stessa a far data dal 4-6.11.2024 o dalla diversa data che risulterà all'esito del presente giudizio e, conseguentemente, condannare la società convenuta alla reintegrazione in servizio della sig.ra presso il posto di lavoro già Parte_1
precedentemente ricoperto c/o la sede di Trento, Ospedale Santa Chiara, con le medesime mansioni precedentemente svolte.
In ogni caso: disporsi la rifusione integrale delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ ella ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 17.4. al CP_1
31.10.2024, in esecuzione di contratto a tempo determinato due volte prorogato, con pagina 2 di 11 inquadramento nella qualifica di operaia di secondo livello CCNL per il personale dipendente delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, e con mansioni di addetta alle pulizie in ambito sanitario presso l'ospedale “Santa
Chiara”;
✓ in violazione dell'art. 24 ult. co., primo periodo, prima parte L. 15.6.2015, n. 81 (“ Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4”), né nel contratto stipulato in origine (doc. 1 fasc. ric.). né nelle successive due proroghe (doc. 2 e 3 fasc. ric.), non è stato espressamente richiamato il diritto di precedenza previsto dal primo comma della norma appena menzionata (“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”);
✓ ella, in data 4 e 6.11.2024, ha inviato alla società ex datrice CP_1
rispettivamente, una mail (doc. 6 fasc. ric.) e una pec (doc. 7 fasc. ric.) aventi il pressoché medesimo tenore seguente: “…il mio contratto è scaduto il 31.10.2024 ed ero assunta presso l'ospedale di Trento per il servizio di pulizia dei piani. Volevo conoscere le motivazioni del mio mancato rinnovo contrattuale in quanto avrei voluto volentieri continuare, visto che state oltremodo cercando del personale per il medesimo luogo (come visionato sul vostro sito Internet”);
✓ ella, in data 13.11.2024, ha inviato alla società ex datrice la propria CP_1
candidatura (doc.
9-10 fasc. ric.), riscontrando un annuncio di offerta di lavoro pagina 3 di 11 pubblicata da quest'ultima e riguardante un posto di “addetta alle pulizie in ambito sanitario Ospedale Trento” (doc. 8 fasc. ric.);
✓ ella, tramite il suo legale, ha inviato alla società ex datrice in data CP_1
2.12.2024, lettera del 28.11.2024 (doc. 12 fasc. ric.), nella quale ha evidenziato che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dalle parti in data
15.4.2024, “non [conteneva] l'obbligatoria informativa sul c.d. diritto di precedenza,
come invece espressamente previsto dall'art. 24 comma 4 , D.Lvo 15 giugno 2015, n.
81”, e ha sostenuto che, “pur in difetto di quanto sopra, la sig.ra ha, in ogni Pt_2
caso, esercitato il summenzionato diritto manifestando con pec di data 06.11.2024,
la volontà di proseguire il rapporto di lavoro con la Vostra Azienda, comunicazione, peraltro, rimasta priva di riscontro” – propone:
1) domanda volta ad accertare “la violazione, da parte della società datrice di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 24 D.lvo n. 81/2015”, con CP_1
conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione, in suo favore, della somma di € 2.587,00 ed accessori, a titolo di risarcimento dei danni commisurati a quattro mensilità della retribuzione (pari a € 646,75), per complessivi € 2.587,00, essendo “trascorsi quattro mesi dall'esercizio del diritto di precedenza leso”;
2) domanda volta ad accertare, in suo favore, “il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato in virtù del diritto di precedenza esercitato dalla stessa a far data dal 4-6.11.2024 o dalla diversa data che risulterà all'esito del presente giudizio e,
conseguentemente, condannare la società convenuta alla reintegrazione in servizio della sig.ra presso il posto di lavoro già precedentemente ricoperto c/o Parte_1 pagina 4 di 11 la sede di Trento, Ospedale Santa Chiara, con le medesime mansioni precedentemente svolte”.
§2 le ragioni della decisione
a)
Emerge per tabulas (doc. 1, 2, 3, 4 e 5 fasc. ric.) che tra la ricorrente Parte_1
e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro
[...] CP_1
subordinato a tempo determinato dal 17.4. al 31.10.2024, vale a dire per un periodo superiore a sei mesi (ma inferiore a un anno – su cui infra).
Alla luce di questa circostanza la ricorrente sostiene di aver acquisito il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla società CP_1
entro i dodici mesi successivi al 31.10.2024, con riferimento alle mansioni di addetta alle pulizie.
A fondamento invoca l'applicazione dell'art. 24 co. 1 d.lgs. 15.6.2015, n. 81, il quale prescrive: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
Tuttavia, così argomentando, la ricorrente trascura la clausola di salvaguardia contenuta nella stessa norma e prevista in favore di “diversa disposizione dei contratti collettivi”.
Infatti l'art. 11 co. 15, primo periodo CCNL per il personale dipendente delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, come novellato dall'accordo di rinnovo dell'8.6.2021, dispone: pagina 5 di 11 “Le Parti concordano che i lavoratori che hanno prestato la propria attività nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo superiore a 12 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla scadenza del suo contratto, per le mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine”.
Risulta così evidente come la norma collettiva contenga una disposizione meno favorevole ai lavoratori a tempo determinato in quanto subordina l'acquisto, da parte di costoro, del diritto alla precedenza nella assunzioni a tempo indeterminato all'aver prestato “per un periodo superiore a 12 mesi” – e non soltanto 6, come previsto dalla norma di fonte legale ex art. 24 co. 1 d.lgs. 81/2015 – la propria attività nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro.
In ragione della clausola di salvaguardia, contenuta in quella stessa norma di fonte legale, la disposizione ex art. 11 co. 15 CCNL cit. prevale rispetto al disposto ex art. 24 co. 1
d.lgs. 81/2015, determinando una soluzione del contrasto tra legge e contratto collettivo opposta a quella prescritta dall'art. 2077 co. 2 cod.civ..
In definitiva – essendo intercorso tra la ricorrente e la società Parte_1
convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per un CP_1
periodo inferiore a dodici mesi (precisamente dal 17.4. al 31.10.2024), in capo alla ricorrente non è insorto il diritto ex art. 24 co.1 d.lgs. 81/2015 ed ex art. 11 co. 15 CCNL cit., come novellato dall'accordo di rinnovo dell'8.6.2021 – non è insorto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
pagina 6 di 11 Quindi nessuna delle domande proposte dalla ricorrente meritano accoglimento in quanto tutte presuppongono la maturazione in suo favore di quel diritto, come emerge nitidamente anche dalla formulazione delle conclusioni, dove:
❖ la domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.587,00, a titolo di risarcimento dei danni commisurati a quattro mensilità della retribuzione (pari a €
646,75), per complessivi € 2.587,00, essendo “trascorsi quattro mesi dall'esercizio del diritto di precedenza leso”, è proposta previo accertamento della “violazione, da parte della società datrice di lavoro del diritto di precedenza di cui CP_1
all'art. 24 D.lvo n. 81/2015 spettante alla lavoratrice sig.ra ; Parte_1
❖ la domanda di condanna alla “reintegrazione in servizio” della ricorrente “presso il posto di lavoro già precedentemente ricoperto c/o la sede di Trento, Ospedale Santa
Chiara, con le medesime mansioni precedentemente svolte”, è proposta previo accertamento del “diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato in virtù del diritto di precedenza esercitato dalla stessa a far data dal 4-6.11.2024”.
b)
Sebbene nelle conclusioni non se ne rinvenga un riscontro diretto, il ricorrente pare sostenere nella parte espositiva del suo atto introduttivo che l'omissione, nel contratto stipulato dalle parti ab origine in data 15.4.2024, emergente per tabulas (doc. 1 fasc. ric.), del richiamo al diritto di precedenza ex art. 24 co.1 d.lgs. 81/2015, in difformità della previsione ex art. 24 ult.co., primo periodo, prima parte d.lgs. (“il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4”) costituisce un inadempimento che gli ha prodotto danni.
Infatti a pag. 7 del ricorso afferma che “intende agire in giudizio al fine di … ottenere una declaratoria di condanna in capo alla società datrice di lavoro, al CP_2 pagina 7 di 11 risarcimento di tutti i danni patiti, già in considerazione della omissione dell'obbligatoria informativa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del citato decreto”.
Nel prosieguo sostiene:
“Il diritto del lavoratore viene violato nel momento stesso in cui ne viene omessa l'informativa nel contratto di lavoro, non consentendo allo stesso di avere effettiva conoscenza di una fondamentale forma di tutela in proprio favore. E detta violazione, a prescindere dalle vicende successive che potrebbero influenzare il rapporto di lavoro, è,
già per il fatto di essere stata commessa, fonte di responsabilità in capo al datore di lavoro che ne dovrà rispondere a titolo contrattuale. Già nel momento in cui si accerta che nel contratto di lavoro non è presente alcun riferimento al diritto di precedenza,
dunque, si manifesta un inadempimento contrattuale del datore di lavoro e, per contro,
sorge in capo al lavoratore il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per tale grave omissione, lesiva di un fondamentale diritto” (pag. 11);
“… si è dimostrato come il contratto di lavoro stipulato tra le parti non prevedeva al suo interno alcun riferimento (nemmeno per relationem) al diritto di precedenza. Allo stesso modo, nessuna successiva proroga del rapporto (se ne sono susseguite ben due) ha offerto rimedio a tale grave omissione, nulla aggiungendo e nulla specificando,
limitandosi, al contrario, a fare asettico rimando all'originaria lettera di assunzione… Già
per tali motivi, del tutto oggettivi e inopinabili, la società datrice di lavoro ha palesemente trasgredito alle prescrizioni di cui all'art. 24 D. lvo nr. 81/2015. Già per tale titolo, dunque, la sig.ra è legittimata a richiedere il risarcimento del danno per Pt_1
inadempimento contrattuale” (pag. 13-14).
Egli richiama la pronuncia Cass. 9.4.2024, n. 9444 (in verità anche Cass. 11.12.2023, n.
34561 e Cass. 14.5.2010, n. 11737, che, però, non sono conferenti in quanto la prima non dispone alcun risarcimento del danno in favore del prestatore, mentre la seconda concerne pagina 8 di 11 una condanna risarcitoria derivante dall'inadempimento del datore di lavoro consistito nell'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza), secondo cui:
“L'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro, consistente nell'indicare nel contratto a termine il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni, consente al lavoratore di richiedere il risarcimento dei danni in base all'art. 1218 c.c.”.
Tuttavia, in via generale, occorre ricordare che quest'ultima norma delinea una disciplina della distribuzione degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale che impone al creditore l'onere di dimostrare la sussistenza dei danni, di cui chiede il risarcimento, nonché il nesso causale tra l'inadempimento e gli stessi danni (ex multis Cass. 17.4.2025,
n. 10188; Cass. 1.9.2023, n. 25567).
Con specifico riferimento alle statuizioni contenute nella pronuncia Cass. 9444/2024 cit., ai fini della presente controversia assume un valore decisivo la precisazione che
“l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore” – ossia “l'obbligo di
"richiamare espressamente" nell'atto scritto - che al momento dell'assunzione del lavoratore contiene la clausola appositiva del termine - il diritto dello stesso ad essere assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nei successivi dodici mesi” – è
“idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni”, di talché questi è
“tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.” nel caso di “assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza”.
Quindi, nel caso di inadempimento dell'obbligo ex art. 24 ult. co., primo periodo, prima parte d.lgs. 81/2015, due sono i presupposti necessari ai fini dell'insorgenza del diritto del lavoratore a tempo determinato al risarcimento danni:
pagina 9 di 11 ➢ la maturazione in capo al lavoratore a tempo determinato del diritto alla precedenza ex art. 24 co. 1 d.lgs. 81/2015;
➢ l'assunzione, da parte del datore, di lavoratori diversi da colui che aveva maturato il diritto alla precedenza.
Alla luce di quanto statuito sub a) nessun diritto alla precedenza ex art. 24 co.1 d.lgs.
81/2015 è sorto in favore della ricorrente, alla quale, quindi, non spetta alcun risarcimento in assenza di danni da lui subiti per effetto dell'inadempimento dell'obbligo ex art. 24 ult. co., primo periodo, prima parte d.lgs. 81/2015.
c)
In definitiva, le domande proposte dalla ricorrente nei confronti Parte_1
della società convenuta devono essere rigettate. CP_1
Stante la mancata costituzione della società convenuta, nulla si dispone in ordine alle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che – essendo intercorso tra la ricorrente e la società Parte_1
convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per CP_1
un periodo inferiore a dodici mesi (precisamente dal 17.4. al 31.10.2024) – in capo alla ricorrente non è insorto il diritto ex art. 24 co.1 d.lgs. 15.6.2015, n. 81 ed ex art. 11 co. 15 CCNL per il personale dipendente delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, come novellato dall'accordo di rinnovo dell'8.6.2021, di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro pagina 10 di 11 entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Rigetta le domande proposte dalla ricorrente nei confronti Parte_1
della società convenuta CP_1
Trento, 8 luglio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
25.2.2025
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Niccolò Tezza pec e dall'avv. Email_1
Mattia Verza pec Email_2
ricorrente
c o n t r o
CP_1
convenuta contumace
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito in via principale:
- accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi su esposti, la violazione, da parte della società datrice di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 24 CP_1
D.lvo n. 81/2015 spettante alla lavoratrice sig.ra Parte_1
- conseguentemente e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 2.587,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda, a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, o in quella diversa misura risultante di giustizia e/o liquidata in via equitativa dal Giudice.
- nonché e per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato in virtù del diritto di precedenza esercitato dalla stessa a far data dal 4-6.11.2024 o dalla diversa data che risulterà all'esito del presente giudizio e, conseguentemente, condannare la società convenuta alla reintegrazione in servizio della sig.ra presso il posto di lavoro già Parte_1
precedentemente ricoperto c/o la sede di Trento, Ospedale Santa Chiara, con le medesime mansioni precedentemente svolte.
In ogni caso: disporsi la rifusione integrale delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ ella ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 17.4. al CP_1
31.10.2024, in esecuzione di contratto a tempo determinato due volte prorogato, con pagina 2 di 11 inquadramento nella qualifica di operaia di secondo livello CCNL per il personale dipendente delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, e con mansioni di addetta alle pulizie in ambito sanitario presso l'ospedale “Santa
Chiara”;
✓ in violazione dell'art. 24 ult. co., primo periodo, prima parte L. 15.6.2015, n. 81 (“ Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4”), né nel contratto stipulato in origine (doc. 1 fasc. ric.). né nelle successive due proroghe (doc. 2 e 3 fasc. ric.), non è stato espressamente richiamato il diritto di precedenza previsto dal primo comma della norma appena menzionata (“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”);
✓ ella, in data 4 e 6.11.2024, ha inviato alla società ex datrice CP_1
rispettivamente, una mail (doc. 6 fasc. ric.) e una pec (doc. 7 fasc. ric.) aventi il pressoché medesimo tenore seguente: “…il mio contratto è scaduto il 31.10.2024 ed ero assunta presso l'ospedale di Trento per il servizio di pulizia dei piani. Volevo conoscere le motivazioni del mio mancato rinnovo contrattuale in quanto avrei voluto volentieri continuare, visto che state oltremodo cercando del personale per il medesimo luogo (come visionato sul vostro sito Internet”);
✓ ella, in data 13.11.2024, ha inviato alla società ex datrice la propria CP_1
candidatura (doc.
9-10 fasc. ric.), riscontrando un annuncio di offerta di lavoro pagina 3 di 11 pubblicata da quest'ultima e riguardante un posto di “addetta alle pulizie in ambito sanitario Ospedale Trento” (doc. 8 fasc. ric.);
✓ ella, tramite il suo legale, ha inviato alla società ex datrice in data CP_1
2.12.2024, lettera del 28.11.2024 (doc. 12 fasc. ric.), nella quale ha evidenziato che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dalle parti in data
15.4.2024, “non [conteneva] l'obbligatoria informativa sul c.d. diritto di precedenza,
come invece espressamente previsto dall'art. 24 comma 4 , D.Lvo 15 giugno 2015, n.
81”, e ha sostenuto che, “pur in difetto di quanto sopra, la sig.ra ha, in ogni Pt_2
caso, esercitato il summenzionato diritto manifestando con pec di data 06.11.2024,
la volontà di proseguire il rapporto di lavoro con la Vostra Azienda, comunicazione, peraltro, rimasta priva di riscontro” – propone:
1) domanda volta ad accertare “la violazione, da parte della società datrice di lavoro del diritto di precedenza di cui all'art. 24 D.lvo n. 81/2015”, con CP_1
conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione, in suo favore, della somma di € 2.587,00 ed accessori, a titolo di risarcimento dei danni commisurati a quattro mensilità della retribuzione (pari a € 646,75), per complessivi € 2.587,00, essendo “trascorsi quattro mesi dall'esercizio del diritto di precedenza leso”;
2) domanda volta ad accertare, in suo favore, “il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato in virtù del diritto di precedenza esercitato dalla stessa a far data dal 4-6.11.2024 o dalla diversa data che risulterà all'esito del presente giudizio e,
conseguentemente, condannare la società convenuta alla reintegrazione in servizio della sig.ra presso il posto di lavoro già precedentemente ricoperto c/o Parte_1 pagina 4 di 11 la sede di Trento, Ospedale Santa Chiara, con le medesime mansioni precedentemente svolte”.
§2 le ragioni della decisione
a)
Emerge per tabulas (doc. 1, 2, 3, 4 e 5 fasc. ric.) che tra la ricorrente Parte_1
e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro
[...] CP_1
subordinato a tempo determinato dal 17.4. al 31.10.2024, vale a dire per un periodo superiore a sei mesi (ma inferiore a un anno – su cui infra).
Alla luce di questa circostanza la ricorrente sostiene di aver acquisito il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla società CP_1
entro i dodici mesi successivi al 31.10.2024, con riferimento alle mansioni di addetta alle pulizie.
A fondamento invoca l'applicazione dell'art. 24 co. 1 d.lgs. 15.6.2015, n. 81, il quale prescrive: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
Tuttavia, così argomentando, la ricorrente trascura la clausola di salvaguardia contenuta nella stessa norma e prevista in favore di “diversa disposizione dei contratti collettivi”.
Infatti l'art. 11 co. 15, primo periodo CCNL per il personale dipendente delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, come novellato dall'accordo di rinnovo dell'8.6.2021, dispone: pagina 5 di 11 “Le Parti concordano che i lavoratori che hanno prestato la propria attività nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo superiore a 12 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla scadenza del suo contratto, per le mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine”.
Risulta così evidente come la norma collettiva contenga una disposizione meno favorevole ai lavoratori a tempo determinato in quanto subordina l'acquisto, da parte di costoro, del diritto alla precedenza nella assunzioni a tempo indeterminato all'aver prestato “per un periodo superiore a 12 mesi” – e non soltanto 6, come previsto dalla norma di fonte legale ex art. 24 co. 1 d.lgs. 81/2015 – la propria attività nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro.
In ragione della clausola di salvaguardia, contenuta in quella stessa norma di fonte legale, la disposizione ex art. 11 co. 15 CCNL cit. prevale rispetto al disposto ex art. 24 co. 1
d.lgs. 81/2015, determinando una soluzione del contrasto tra legge e contratto collettivo opposta a quella prescritta dall'art. 2077 co. 2 cod.civ..
In definitiva – essendo intercorso tra la ricorrente e la società Parte_1
convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per un CP_1
periodo inferiore a dodici mesi (precisamente dal 17.4. al 31.10.2024), in capo alla ricorrente non è insorto il diritto ex art. 24 co.1 d.lgs. 81/2015 ed ex art. 11 co. 15 CCNL cit., come novellato dall'accordo di rinnovo dell'8.6.2021 – non è insorto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
pagina 6 di 11 Quindi nessuna delle domande proposte dalla ricorrente meritano accoglimento in quanto tutte presuppongono la maturazione in suo favore di quel diritto, come emerge nitidamente anche dalla formulazione delle conclusioni, dove:
❖ la domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.587,00, a titolo di risarcimento dei danni commisurati a quattro mensilità della retribuzione (pari a €
646,75), per complessivi € 2.587,00, essendo “trascorsi quattro mesi dall'esercizio del diritto di precedenza leso”, è proposta previo accertamento della “violazione, da parte della società datrice di lavoro del diritto di precedenza di cui CP_1
all'art. 24 D.lvo n. 81/2015 spettante alla lavoratrice sig.ra ; Parte_1
❖ la domanda di condanna alla “reintegrazione in servizio” della ricorrente “presso il posto di lavoro già precedentemente ricoperto c/o la sede di Trento, Ospedale Santa
Chiara, con le medesime mansioni precedentemente svolte”, è proposta previo accertamento del “diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato in virtù del diritto di precedenza esercitato dalla stessa a far data dal 4-6.11.2024”.
b)
Sebbene nelle conclusioni non se ne rinvenga un riscontro diretto, il ricorrente pare sostenere nella parte espositiva del suo atto introduttivo che l'omissione, nel contratto stipulato dalle parti ab origine in data 15.4.2024, emergente per tabulas (doc. 1 fasc. ric.), del richiamo al diritto di precedenza ex art. 24 co.1 d.lgs. 81/2015, in difformità della previsione ex art. 24 ult.co., primo periodo, prima parte d.lgs. (“il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4”) costituisce un inadempimento che gli ha prodotto danni.
Infatti a pag. 7 del ricorso afferma che “intende agire in giudizio al fine di … ottenere una declaratoria di condanna in capo alla società datrice di lavoro, al CP_2 pagina 7 di 11 risarcimento di tutti i danni patiti, già in considerazione della omissione dell'obbligatoria informativa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del citato decreto”.
Nel prosieguo sostiene:
“Il diritto del lavoratore viene violato nel momento stesso in cui ne viene omessa l'informativa nel contratto di lavoro, non consentendo allo stesso di avere effettiva conoscenza di una fondamentale forma di tutela in proprio favore. E detta violazione, a prescindere dalle vicende successive che potrebbero influenzare il rapporto di lavoro, è,
già per il fatto di essere stata commessa, fonte di responsabilità in capo al datore di lavoro che ne dovrà rispondere a titolo contrattuale. Già nel momento in cui si accerta che nel contratto di lavoro non è presente alcun riferimento al diritto di precedenza,
dunque, si manifesta un inadempimento contrattuale del datore di lavoro e, per contro,
sorge in capo al lavoratore il diritto ad ottenere il risarcimento del danno per tale grave omissione, lesiva di un fondamentale diritto” (pag. 11);
“… si è dimostrato come il contratto di lavoro stipulato tra le parti non prevedeva al suo interno alcun riferimento (nemmeno per relationem) al diritto di precedenza. Allo stesso modo, nessuna successiva proroga del rapporto (se ne sono susseguite ben due) ha offerto rimedio a tale grave omissione, nulla aggiungendo e nulla specificando,
limitandosi, al contrario, a fare asettico rimando all'originaria lettera di assunzione… Già
per tali motivi, del tutto oggettivi e inopinabili, la società datrice di lavoro ha palesemente trasgredito alle prescrizioni di cui all'art. 24 D. lvo nr. 81/2015. Già per tale titolo, dunque, la sig.ra è legittimata a richiedere il risarcimento del danno per Pt_1
inadempimento contrattuale” (pag. 13-14).
Egli richiama la pronuncia Cass. 9.4.2024, n. 9444 (in verità anche Cass. 11.12.2023, n.
34561 e Cass. 14.5.2010, n. 11737, che, però, non sono conferenti in quanto la prima non dispone alcun risarcimento del danno in favore del prestatore, mentre la seconda concerne pagina 8 di 11 una condanna risarcitoria derivante dall'inadempimento del datore di lavoro consistito nell'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza), secondo cui:
“L'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro, consistente nell'indicare nel contratto a termine il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni, consente al lavoratore di richiedere il risarcimento dei danni in base all'art. 1218 c.c.”.
Tuttavia, in via generale, occorre ricordare che quest'ultima norma delinea una disciplina della distribuzione degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale che impone al creditore l'onere di dimostrare la sussistenza dei danni, di cui chiede il risarcimento, nonché il nesso causale tra l'inadempimento e gli stessi danni (ex multis Cass. 17.4.2025,
n. 10188; Cass. 1.9.2023, n. 25567).
Con specifico riferimento alle statuizioni contenute nella pronuncia Cass. 9444/2024 cit., ai fini della presente controversia assume un valore decisivo la precisazione che
“l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore” – ossia “l'obbligo di
"richiamare espressamente" nell'atto scritto - che al momento dell'assunzione del lavoratore contiene la clausola appositiva del termine - il diritto dello stesso ad essere assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nei successivi dodici mesi” – è
“idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni”, di talché questi è
“tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.” nel caso di “assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza”.
Quindi, nel caso di inadempimento dell'obbligo ex art. 24 ult. co., primo periodo, prima parte d.lgs. 81/2015, due sono i presupposti necessari ai fini dell'insorgenza del diritto del lavoratore a tempo determinato al risarcimento danni:
pagina 9 di 11 ➢ la maturazione in capo al lavoratore a tempo determinato del diritto alla precedenza ex art. 24 co. 1 d.lgs. 81/2015;
➢ l'assunzione, da parte del datore, di lavoratori diversi da colui che aveva maturato il diritto alla precedenza.
Alla luce di quanto statuito sub a) nessun diritto alla precedenza ex art. 24 co.1 d.lgs.
81/2015 è sorto in favore della ricorrente, alla quale, quindi, non spetta alcun risarcimento in assenza di danni da lui subiti per effetto dell'inadempimento dell'obbligo ex art. 24 ult. co., primo periodo, prima parte d.lgs. 81/2015.
c)
In definitiva, le domande proposte dalla ricorrente nei confronti Parte_1
della società convenuta devono essere rigettate. CP_1
Stante la mancata costituzione della società convenuta, nulla si dispone in ordine alle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che – essendo intercorso tra la ricorrente e la società Parte_1
convenuta un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per CP_1
un periodo inferiore a dodici mesi (precisamente dal 17.4. al 31.10.2024) – in capo alla ricorrente non è insorto il diritto ex art. 24 co.1 d.lgs. 15.6.2015, n. 81 ed ex art. 11 co. 15 CCNL per il personale dipendente delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, come novellato dall'accordo di rinnovo dell'8.6.2021, di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro pagina 10 di 11 entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Rigetta le domande proposte dalla ricorrente nei confronti Parte_1
della società convenuta CP_1
Trento, 8 luglio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 11 di 11