Articolo 10 della Legge 22 gennaio 1934, n. 64
Articolo 9
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18 febbraio 1934
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26 agosto 2006
Art. 10. ((Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalita' di cui allo stesso articolo e' punito con la sospensione da uno a sei mesi.

In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno.

Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu' gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Entrata in vigore il 26 agosto 2006
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