Versione
18 febbraio 1934
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26 agosto 2006
26 agosto 2006
Art. 10. ((Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalita' di cui allo stesso articolo e' punito con la sospensione da uno a sei mesi.
In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno.
Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu' gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno.
Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu' gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Commentari • 2
- 1. Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notaiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2006 · 1.8590459
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 29Provvedimento: […] 2 capo F): sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913; capo G): in via principale, prosciogliere il notaio Pt_1 in via subordinata, sostituire la sospensione con una sanzione pecuniaria, per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 144 legge n. 89/1913 (ovvero con sanzioni pecuniarie comprese tra euro 21 ed euro 105 per ciascuna annotazione effettuata in ritardo sul registro somme e valori, ai sensi dell'art. 10 legge n. 64/1934);Leggi di più...
- inutilizzabilità risultanze ispettive·
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