TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1271/2024
Oggi 25 luglio 2025 innanzi al giudice Magda D'AM, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1
per il il dott. RAGUSA ANGELO Controparte_1
MAURIZIO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori e delle parti presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Rinaldi insiste per l'accoglimento della domanda.
Il dott. Ragusa richiama la memoria.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'AM all'udienza del 25/07/2025 ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1271/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti RINALDI GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse , , e dott. RAGUSA CP_2 CP_3 Controparte_4
ANGELO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
è docente precaria di scuola superiore di II grado. Al momento del deposito Parte_1 del ricorso, l'ultimo servizio prestato era presso l' di Settimo Torinese. Controparte_5
Negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la stessa ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. carta del docente, Controparte_1 riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
nominale complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, che nell'a.s. 2021/2022 la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie con diverse interruzioni anche piuttosto lunghe e per periodi di soli uno o due giorni con conseguente impossibilità di parificare il servizio prestato a quello svolto dall'omologo collega di ruolo.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente nell'a.s. 2022/2023 ha concluso un contratto di supplenza sino al 31 agosto. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tale annualità.
Negli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024 la ricorrente, invece, ha lavorato in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria.
Considerato che ai fini il giudizio di comparazione con il docente di ruolo deve essere fatto nell'ottica dell'annualità didattica, la sola che permette di non ravvisare oggettive differenze tra i servizi prestati dai docenti di ruolo e quelli precari (invero risulta evidente che il supplente chiamato a lavorare solo per un periodo di tempo determinato su una classe non può svolgere quell'attività di programmazione della didattica tipica dell'insegnate ma di fatto si limita a portare avanti un programma strutturato e pensato per quella classe dal docente di ruolo), la carta del docente può essere riconosciuta solo per l'a.s. 2023/2024.
Nall'a.s. 2021/2022, infatti, la ricorrente ha lavorato in forza di ventuno contratti (dal 03.11.2021 al
12.11.2021; dal 13.11.2021 al 19.11.2021; dal 24.11.2021 al 26.11.2021; dal 27.11.2021 al
13.12.2021; dal 14.12.2021 al 15.12.2021; dal 10.01.2022 al 14.01.2022; dal 15.01.2022 al
31.01.2022; dal 01.02.2022 al 06.02.2022; dal 07.02.2022 al 11.02.2022; dal 12.02.2022 al
25.02.2022; dal 02.03.2022 al 03.03.2022; il 04.03.2022; dal 14.03.2022 al 16.03.2022; dal
21.03.2022 al 23.03.2022; il 24.03.2022; dal 28.03.2022 al 01.04.2022; dal 04.04.2022 al
05.04.2022; dal 20.04.2022 al 22.04.2022; dal 26.04.2022 al 29.04.2022; dal 23.05.2022 al
27.05.2022; dal 28.05.2022 al 03.06.2022), per complessivi 131 giorni e con periodi di inattività tra un contratto e l'altro. Dunque il fatto che il servizio prestato sia inferiore ai 180 giorni e che vi sia soluzione di continuità tra un contratto e l'altro, non permette di ritenere fondata la domanda.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
A diverse conclusioni deve giungersi per l'a.s. 2023/2024, anno scolastico nel quale la ricorrente ha lavorato in forza di sette contratti ma senza continuità tra uno e l'altro e per la quasi totalità dell'anno scolastico (dal 11.09.2023 al 17.09.2023; dal 18.09.2023 al 18.12.2023; dal 19.12.2023 al
18.01.2024; dal 19.01.2024 al 30.04.2024; dal 01.05.2024 al 31.05.2024; dal 01.06.2024 al
08.06.2024; dal 09.06.2024 al 13.06.2024).
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per l'a.s.2022/2023 e
2023/2024.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione inferiore a 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 100), valori inferiori ai medi in ragione della natura seriale del contenzioso, in € 500 per compenso professionale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Non è possibile riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014, in quanto non sono presenti link ipertestuali o comunque non sono funzionanti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 500, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Rinaldi, e Pt_2 Pt_3 Pt_4
Ivrea, 25 luglio 2025
Il Giudice
Magda D'AM
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1271/2024
Oggi 25 luglio 2025 innanzi al giudice Magda D'AM, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1
per il il dott. RAGUSA ANGELO Controparte_1
MAURIZIO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori e delle parti presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
L'avv. Rinaldi insiste per l'accoglimento della domanda.
Il dott. Ragusa richiama la memoria.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'AM all'udienza del 25/07/2025 ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1271/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti RINALDI GIOVANNI, Parte_1 C.F._1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott.sse , , e dott. RAGUSA CP_2 CP_3 Controparte_4
ANGELO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
è docente precaria di scuola superiore di II grado. Al momento del deposito Parte_1 del ricorso, l'ultimo servizio prestato era presso l' di Settimo Torinese. Controparte_5
Negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la stessa ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti di supplenza senza percepire la cd. carta del docente, Controparte_1 riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
nominale complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, CP_1 secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, che nell'a.s. 2021/2022 la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie con diverse interruzioni anche piuttosto lunghe e per periodi di soli uno o due giorni con conseguente impossibilità di parificare il servizio prestato a quello svolto dall'omologo collega di ruolo.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_6
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_7 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_7 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente nell'a.s. 2022/2023 ha concluso un contratto di supplenza sino al 31 agosto. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tale annualità.
Negli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024 la ricorrente, invece, ha lavorato in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria.
Considerato che ai fini il giudizio di comparazione con il docente di ruolo deve essere fatto nell'ottica dell'annualità didattica, la sola che permette di non ravvisare oggettive differenze tra i servizi prestati dai docenti di ruolo e quelli precari (invero risulta evidente che il supplente chiamato a lavorare solo per un periodo di tempo determinato su una classe non può svolgere quell'attività di programmazione della didattica tipica dell'insegnate ma di fatto si limita a portare avanti un programma strutturato e pensato per quella classe dal docente di ruolo), la carta del docente può essere riconosciuta solo per l'a.s. 2023/2024.
Nall'a.s. 2021/2022, infatti, la ricorrente ha lavorato in forza di ventuno contratti (dal 03.11.2021 al
12.11.2021; dal 13.11.2021 al 19.11.2021; dal 24.11.2021 al 26.11.2021; dal 27.11.2021 al
13.12.2021; dal 14.12.2021 al 15.12.2021; dal 10.01.2022 al 14.01.2022; dal 15.01.2022 al
31.01.2022; dal 01.02.2022 al 06.02.2022; dal 07.02.2022 al 11.02.2022; dal 12.02.2022 al
25.02.2022; dal 02.03.2022 al 03.03.2022; il 04.03.2022; dal 14.03.2022 al 16.03.2022; dal
21.03.2022 al 23.03.2022; il 24.03.2022; dal 28.03.2022 al 01.04.2022; dal 04.04.2022 al
05.04.2022; dal 20.04.2022 al 22.04.2022; dal 26.04.2022 al 29.04.2022; dal 23.05.2022 al
27.05.2022; dal 28.05.2022 al 03.06.2022), per complessivi 131 giorni e con periodi di inattività tra un contratto e l'altro. Dunque il fatto che il servizio prestato sia inferiore ai 180 giorni e che vi sia soluzione di continuità tra un contratto e l'altro, non permette di ritenere fondata la domanda.
5 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
A diverse conclusioni deve giungersi per l'a.s. 2023/2024, anno scolastico nel quale la ricorrente ha lavorato in forza di sette contratti ma senza continuità tra uno e l'altro e per la quasi totalità dell'anno scolastico (dal 11.09.2023 al 17.09.2023; dal 18.09.2023 al 18.12.2023; dal 19.12.2023 al
18.01.2024; dal 19.01.2024 al 30.04.2024; dal 01.05.2024 al 31.05.2024; dal 01.06.2024 al
08.06.2024; dal 09.06.2024 al 13.06.2024).
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per l'a.s.2022/2023 e
2023/2024.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione inferiore a 1.100 (in ragione del valore complessivo del bonus riconosciuto, pari ad € 100), valori inferiori ai medi in ragione della natura seriale del contenzioso, in € 500 per compenso professionale, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Non è possibile riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014, in quanto non sono presenti link ipertestuali o comunque non sono funzionanti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto
- Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma
6 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1271/2024
pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
- Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 500, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, nonché € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Rinaldi, e Pt_2 Pt_3 Pt_4
Ivrea, 25 luglio 2025
Il Giudice
Magda D'AM
7