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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/11/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa UR VÌ nella causa iscritta al n. 693 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale Parte_1 C.F._1
della Regione n.92, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Orlando che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
Opponente
E
(C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, presso il cui studio in Napoli, Via Riviera
di Chiaia n.267, è elettivamente domiciliata;
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 314/2021 del 22/09/2021 (RG. 1014/2021) a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.573,54, oltre interessi e spese della procedura in virtù del contratto di finanziamento n. 1067962, sottoscritto con la Credial Italia S.p.A.. in data12.02.09. Assumeva l'opponente l'infondatezza dell'avversa pretesa, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
inefficacia del d.i. per violazione dell'art. 644 c.p.c.; mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
illegittimità del decreto ingiuntivo per usurarietà - violazione Legge 108/1996; omessa notifica dell'atto di decadenza del beneficio dal termine. Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA Respinta ogni contraria
domanda, eccezione e difesa: - In via preliminare 1. Dichiarare l'inefficacia e la conseguente revoca
del decreto ingiuntivo n. 314/2021 R.G. emesso il 21 settembre 2021 dal Tribunale Civile di
Caltanissetta, Pres. Dott.ssa Gabriella canto, notificato in data 28 febbraio 2022, per viola-zione del
termine di cui all'art. 644 c.p.c.
2. Dichiarare, in caso di costituzione del rapporto processuale,
l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, per mancato esperimento del
tentativo obbligatorio di mediazione. - Nel merito Subordinatamente nel merito e senza recesso dalle
superiori eccezioni preliminari, stabilire a mezzo di designando C.T.U. se nel finanziamento de quo
è stato superato o meno il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 e, in caso affermativo,
rideterminare l'eventuale credito residuo tenuto conto di quanto già versato dall'opponente e con
applicazione della sanzione civile di cui all'art. 1815 c.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi
di difesa.”
Con comparsa depositata il 09.11.22, la si costituiva in giudizio per contestare Controparte_1
integralmente il contenuto dell'opposizione rassegnando le seguenti: “CONCLUSIONI Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - dichiarare inammissibile
l'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stata notificata ben oltre il termine perentorio dei 40
giorni di cui all'art. 641 comma 1 c.p.c. - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto
ingiuntivo 314/2021 del 22.9.2021 rg 1014/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni
esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione e la domanda
riconvenzionale in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte
in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 314/2021 del 22.9.2021 rg 1014/2021
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato
in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al
pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle
del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
In corso di causa veniva espletato con esito negativo il procedimento di mediazione.
In sede di comparsa conclusionale, l'attrice ha contestato la legittimazione attiva della CP_1
in assenza di prova in ordine alla titolarità del credito azionato in via monitoria.
[...]
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione
Preliminarmente occorre valutare la eccepita tardività dell'opposizione sollevata dalla parte opponente.
Invero, com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c.
L'art. 641, 1° comma, c.p.c., infatti, dispone testualmente quanto segue “Se esistono le condizioni
previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose
chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso
avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e
che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata ( Cass. n. 1650/14; Cass n. 23202/13).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Orbene, la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente.
Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Caltanissetta ha ingiunto alla opponente il pagamento della somma sopra indicata nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato, a mezzo servizio postale in data 05/03/2022, come si evince dall'avviso di ricevimento prodotto dalla Controparte_1
Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva quindi in data 14.04.22. Senonché,
l'atto di citazione in opposizione è stato notificato soltanto in data 16.04.2012 e, dunque,
tardivamente.
Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
La tardività della opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità assorbono ovviamente tutte le altre domande ed eccezioni.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ex art. 647 c.p.c.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in complessivi € 2.540,00
per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in quanto proposta oltre il termine Parte_1
di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto; - dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 314/2021 del 22/09/2021,
emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
- condanna al pagamento delle spese del Giudizio in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Caltanissetta, lì 11 Novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa UR VÌ
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa UR VÌ nella causa iscritta al n. 693 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale Parte_1 C.F._1
della Regione n.92, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Orlando che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
Opponente
E
(C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, presso il cui studio in Napoli, Via Riviera
di Chiaia n.267, è elettivamente domiciliata;
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 314/2021 del 22/09/2021 (RG. 1014/2021) a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.573,54, oltre interessi e spese della procedura in virtù del contratto di finanziamento n. 1067962, sottoscritto con la Credial Italia S.p.A.. in data12.02.09. Assumeva l'opponente l'infondatezza dell'avversa pretesa, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
inefficacia del d.i. per violazione dell'art. 644 c.p.c.; mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
illegittimità del decreto ingiuntivo per usurarietà - violazione Legge 108/1996; omessa notifica dell'atto di decadenza del beneficio dal termine. Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA Respinta ogni contraria
domanda, eccezione e difesa: - In via preliminare 1. Dichiarare l'inefficacia e la conseguente revoca
del decreto ingiuntivo n. 314/2021 R.G. emesso il 21 settembre 2021 dal Tribunale Civile di
Caltanissetta, Pres. Dott.ssa Gabriella canto, notificato in data 28 febbraio 2022, per viola-zione del
termine di cui all'art. 644 c.p.c.
2. Dichiarare, in caso di costituzione del rapporto processuale,
l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, per mancato esperimento del
tentativo obbligatorio di mediazione. - Nel merito Subordinatamente nel merito e senza recesso dalle
superiori eccezioni preliminari, stabilire a mezzo di designando C.T.U. se nel finanziamento de quo
è stato superato o meno il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 e, in caso affermativo,
rideterminare l'eventuale credito residuo tenuto conto di quanto già versato dall'opponente e con
applicazione della sanzione civile di cui all'art. 1815 c.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi
di difesa.”
Con comparsa depositata il 09.11.22, la si costituiva in giudizio per contestare Controparte_1
integralmente il contenuto dell'opposizione rassegnando le seguenti: “CONCLUSIONI Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - dichiarare inammissibile
l'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stata notificata ben oltre il termine perentorio dei 40
giorni di cui all'art. 641 comma 1 c.p.c. - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto
ingiuntivo 314/2021 del 22.9.2021 rg 1014/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni
esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione e la domanda
riconvenzionale in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte
in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 314/2021 del 22.9.2021 rg 1014/2021
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato
in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al
pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle
del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”
In corso di causa veniva espletato con esito negativo il procedimento di mediazione.
In sede di comparsa conclusionale, l'attrice ha contestato la legittimazione attiva della CP_1
in assenza di prova in ordine alla titolarità del credito azionato in via monitoria.
[...]
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione
Preliminarmente occorre valutare la eccepita tardività dell'opposizione sollevata dalla parte opponente.
Invero, com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c.
L'art. 641, 1° comma, c.p.c., infatti, dispone testualmente quanto segue “Se esistono le condizioni
previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose
chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso
avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e
che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata ( Cass. n. 1650/14; Cass n. 23202/13).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Orbene, la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente.
Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Caltanissetta ha ingiunto alla opponente il pagamento della somma sopra indicata nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato, a mezzo servizio postale in data 05/03/2022, come si evince dall'avviso di ricevimento prodotto dalla Controparte_1
Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva quindi in data 14.04.22. Senonché,
l'atto di citazione in opposizione è stato notificato soltanto in data 16.04.2012 e, dunque,
tardivamente.
Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
La tardività della opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità assorbono ovviamente tutte le altre domande ed eccezioni.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo, ex art. 647 c.p.c.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in complessivi € 2.540,00
per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in quanto proposta oltre il termine Parte_1
di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto; - dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 314/2021 del 22/09/2021,
emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
- condanna al pagamento delle spese del Giudizio in favore della Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Caltanissetta, lì 11 Novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa UR VÌ