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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4371/2022 del ruolo generale, promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Vecchione e Marco Parte_1
Vecchione;
attore
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Controparte_1
Leo convenuta
CONTRO
appresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Nicola de Luca
convenuta
CONTRO rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Controparte_3
MA DO chiamata in causa
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per : “In via preliminare, concedersi Parte_1 la sospensione dell'intimazione di pagamento nr. 10020229005383142/000, nonché del relativo atto presupposto, ossia la cartella di pagamento nr.
10020160014491089001, posto a fondamento dell'intimazione stessa;
b) nel merito, accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare inesistenti, nulli e/o comunque inefficaci l'intimazione di pagamento nr. 10020229005383142/000 e il relativo atto presupposto, ossia la cartella di pagamento nr. 10020160014491089001, posto a fondamento dell'intimazione stessa, per inesistenza della notifica degli atti prodromici, con conseguente inesistenza del diritto a procedere esecutivamente, e/o comunque per inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione; c) in ragione della mancata insinuazione al passivo ad opera del concessionario ( ) e dell'ente creditore CP_4 nel accertare e dichiarare l'estinzione della CP_5 Controparte_6 fideiussione per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c.; d) in via subordinata, previo accertamento e dichiarazione di nullità parziale dell'art. 5 del contratto di finanziamento, accertare e dichiarare la decadenza del creditore ad escutere la fideiussione, ex art. 1957 c.c.; e) in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e della garanzia ex art. 2946 c.c.; f) in ogni caso, condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio ex D.M. 37/2018, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.”. per : “Voglia l'adita A.G., preliminarmente Controparte_7 rigettare la richiesta di sospensione per difetto dei presupposti di legge. Rigettare la domanda attorea per i motivi in rito e di merito di cui in parte motiva, con vittoria delle Cont spese e competenze di lite. In subordine, tenere indenne l da oneri e spese di lite.”. per : “In via preliminare, a Controparte_9 norma degli artt. 106 e 269 c.p.c., differire la data della prima udienza onde consentire la chiamata in causa di affinché, nell'ipotesi di accertata invalidità Controparte_3
o inefficacia, totale o parziale, della garanzia, questa tenga indenne e manlevata CP_10
di ogni spesa od onere da questa sostenuti o da sostenere per avere confidato
[...] sulla validità della garanzia;
2. Sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo e della cartella di pagamento n.
10020160014491089001, per tutte le ragioni sopra esposte e in ogni caso perché
l'operato della è conforme al dettato della normativa vigente in materia Pt_2 come meglio specificato in narrativa;
3. Nel merito, rigettare la domanda avversaria in ciascuno dei motivi di doglianza perché inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
4. Con vittoria di spese e compensi, oltre maggiorazione, IVA e CPA.”.
Per ” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: dichiarare la nullità Controparte_3 dell'avverso atto di citazione per chiamata in causa del terzo per Controparte_3 vizio della editio actionis, in subordine, nel merito dichiarare Controparte_3 carente di legittimazione passiva e per l'effetto rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti della stessa con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
In data 20.05.2010 la concedeva alla Controparte_11 CP_6 un finanziamento di € 125.000,00 che veniva garantito dal sig. , quale Parte_1 fideiussore, ed era assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia istituito presso il
A fronte dell'inadempimento del Controparte_2 debitore (la società , l'Istituto di credito (MPS) provvedeva a recuperare CP_6
l'importo garantito, escutendo il Fondo di Garanzia. In conseguenza di ciò, l'Ente gestore del Fondo ( ) agiva in rivalsa per le somme pagate, Controparte_2 iscrivendo a ruolo il relativo credito, a cui seguiva la notifica dell'intimazione di pagamento nr. 10020229005383142/000. Con atto di citazione ritualmente notificato,
l'attore proponeva opposizione ex art. 615 co. 1 cpc avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229005383142000, notificata con pec del 05.07.2022, e la pro- dromica cartella di pagamento n. 10020160014491089001, emessa per un debito di
€. 82.617,82, ruolo n. 3835/2016 (avente ad oggetto il recupero delle somme di cui contributo concesso ex L. 622/96 a seguito di revoca della agevolazione concessa) trasmesso da . CP_2 Controparte_12 A sostegno della domanda riteneva l'intimazione di pagamento illegittima: a) non essendo mai stata notificata la cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione di pagamento;
b) essendovi carenza del potere esecutivo in capo all'agente della riscossione;
c) essendo inapplicabile al caso di specie l'art. 9 co. 5 D.Lgs. 123/1998, atteso che l'ente creditore avrebbe dovuto avvalersi delle forme ordinarie di tutela giudiziaria;
d) eccependo la mancata insinuazione del credito in oggetto nel fallimento n. 40/2014 di;
e) considerando estinta la fideiussione Controparte_13 ex art. 1955 cc;
per decadenza ex art. 1957 cc;
f) riscontrando la nullità parziale dell'art. 5 del contratto di finanziamento;
g) ritenendo prescritto il credito e la garanzia ai sensi dell'art. 2946 cc.
Ritualmente costituitasi in giudizio, L' impugnava il libello attoreo e contestava le CP_4 avverse eccezioni, rilevando;
a) la legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito in riscossione, in forza di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 D.Lgvo n. 123/1998, richiamato dall'art. 2 co. 4 D.M. 18456/2005, nonché di quanto previsto dalla L. 622/96, dagli artt.
1203-1204 cc e dall'art. 2 D.M. 20.06.2005, b) la legittimità dell'azione di riscossione e la mancata opposizione alla sottostante cartella di pagamento, c) la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc nella parte in cui si adducevano vizi che investivano il quomodo dell'atto, d) l'assenza di responsabilità dell riguardo la CP_8 pretesa illegittimità dell'azione degli enti creditori, e) la genericità ed infondatezza del rilievo di omessa insinuazione nel passivo fallimentare di Controparte_13
.
[...]
Si costituiva, altresì, che rilevava: a) la Controparte_2 pacificità dell'esistenza e dell'entità del credito, b) la sua natura pubblicistica e privilegiata ai sensi dell'art. 8 bis D.L. n. 3/2015, convertito in L. 33/2015, c) la strumentalità e dilatorietà dell'opposizione, d) la legittimità del procedimento di recupero coattivo a mezzo del ruolo. In merito a detto aspetto evidenziava la di- stinzione tra il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato su contratto di finanziamento, e quello riguardante, invece, , l'impresa beneficiaria ed i suoi obbligati, quale Pt_2 rapporto fondato, invece, sulla garanzia di natura esclusivamente pubblicistica di cui alla L. 662/96 e sulla surroga legale di cui al già citato D.M. 20.06.2005. Sottolineava, inoltre, che anche a voler aderire alla tesi della natura privatistica del credito in riscossione, la domanda attorea, anche su questo punto, era infondata stante la dero- ga tipizzata ex art. 21 D.Lgs. 46/1999. Riteneva, inoltre, infondate le eccezioni di prescrizione del credito, essendovi atti interruttivi, e di decadenza, ex art. 1957 cc, e di nullità del contratto di finanziamento, dovendo le stesse essere rivolte tutt'al più nei confronti del creditore originario BMPS. In ragione di tanto, chiedeva differirsi la prima udienza, al fine di formalizzare la chiamata in causa di quale Controparte_3 acquirente pro soluto dei crediti di MPS, al fine di essere tenuta indenne ed essere manlevata nell'ipotesi di invalidità o inefficacia della garanzia.
Si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva preliminarmente Controparte_3 la nullità dell'atto con il quale era stata chiamata in giudizio per vizio della editio actionis; nel merito chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, per essere stata richiesta la manleva nei confronti della cessionaria del credito invece che nei confronti di BMPS spa, banca cedente, la quale aveva incassato le somme erogate a titolo di liquidazione della perdita dal gestore del Fondo di garanzia.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Infondata è l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale nr. 10020160014491089001, atto presupposto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, atteso che dalla documentazione versata in atti dall' risulta che la notifica sarebbe avvenuta in data 25.08.2016 Controparte_7
a mezzo PEC. A tal proposito alcun rilievo assume la circostanza che la notifica sia stata fatta dall'indirizzo dunque con Email_1 una pec non ufficiale.
Quanto alla nullità della notifica perché proveniente da un indirizzo pec dell'
[...]
non ricompreso nei pubblici registri occorre preliminarmente richiamare CP_7 la normativa che rileva nel caso di specie. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Tale disposizione legislativa prevede, dunque, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Lo stesso Dpr n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n.
602/1973 consente, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Ciò in quanto il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall' art. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, non risultando, dunque, necessario l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi. Sul punto, occorre richiamare una recente sentenza della Corte regolatrice
(cfr Cass. sez. un. 18.5.2022, n. 15979) la quale ha affermato che la più stringente regola di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso di specie. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr Cass. n.
982/2023; Cassazione civile sez. trib., 03/07/2023, n.18684; Cass. 26682/2024). Di tale concreto pregiudizio l'opponente non ha dato sufficiente indicazione nella specie.
Rileva, dunque, il criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018,
7665/2016 e poi Cass. 2961/2021) e, nel caso che ci occupa, è pacifico che l'opponente ha avuto conoscenza dell'avviso di addebito, tant'è che lo ha impugnato.
La notifica ha, infatti, la funzione di portare a conoscenza del destinatario il relativo atto, e dunque non può esservi alcuna nullità allorquando tale scopo venga comunque raggiunto (cfr. Cass. 29.4.2015, n. 8674; Cass., 26.1.2015, n. 1301; 14.1.2015, n. 416;
19.12.2014, n. 27089. SSUU 7665/2016). La Corte di Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto applicabile alla fattispecie che ci occupa secondo cui “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile
l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.” Pertanto, il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero l'indirizzo di PEC indicato dalla parte, determina il raggiungimento dello scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla Pec.
La Suprema Corte ha ribadito ancora che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento,
l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.”. (cfr Cass. 6417/2019).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'eccezione della parte opponente va disattesa.
Parimenti in fondata è l'eccezione di carenza di potere esecutivo in capo all'agente della riscossione fondata sul rilievo che - non ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di revoca del finanziamento prevista dall'art. 9, comma 5 del d.Lgs 123/1998, trattandosi non di finanziamento erogato nell'ambito di interventi di sostegno pubblico alle imprese, bensì, al contrario, di garanzia assunta da nei confronti di un CP_2
Istituto di credito privato – avrebbe dovuto avvalersi delle ordinarie forme CP_2 di tutela processual-civilistiche previste dall'ordinamento, non potendo utilizzare le modalità di riscossione coattiva di cui all'art. 67 dpr 43/19998, con conseguente nullità della riscossione operata per il tramite dell' , in asenza di un valido Controparte_7 titolo su cui fondare l'esecuzione.
Dalla disciplina legislativa riguardante i finanziamenti agevolati mediante intervento di Contr (cfr. artt. 9 co. 5 d.lgs. n. 123/1998, 67 co. 2 del d.p.r. n. 43/1988, 17 d.lgs. n.
46/1999, 2 co. 4 d.m. 20.06.2005 e 13.1 delle condizioni di ammissibilità del fondo di garanzia allegate al d.m. del 23.09.2005, nonché 8 bis co. 3 del d.l. n. 3/2015) si evince la volontà del legislatore di proteggere ed accelerare le procedure di recupero dei benefici economici erogati attraverso il sostegno pubblico alle imprese, prevedendo che il recupero della perdita liquidata dal fondo si attui mediante la procedura esattoriale prevista per la riscossione di tasse e imposte. Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori - in quanto fondato sul contratto di finanziamento
- da quello riguardante (in qualità di gestore del fondo di Controparte_12 garanzia per PMI), l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, quale rapporto fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha, pertanto, natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia. Tale conclusione è stata recentemente confermata dalla Suprema Corte, secondo cui “l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di determina la Controparte_2 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass. civ. n.
1005/2023). Con la notazione che, quand'anche al rapporto dal quale ha avuto origine la cartella di pagamento volesse attribuirsi natura privatistica, l'immediata formazione del ruolo sarebbe, comunque, consentita dal d. lgs. n. 123/1998 e dalla correlata normativa attuativa, rappresentando tale disciplina la deroga tipizzata richiesta dalla clausola di apertura dell'art 21 d.lgs. 46/1999. Da queste disposizioni si evince, dunque, come il legislatore abbia sempre richiamato la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del d.p.r. n. 43/1998, al fine di delineare un sistema capace di consentire nel Contr minor tempo possibile il recupero del credito vantato da laddove l'art. 67 del d.p.r. n. 43/1988 prevede l'immediata iscrizione a ruolo quando, a seguito di invito ad adempiere, siano infruttuosamente scaduti i termini per il pagamento, senza alcuna previsione, dunque, in ordine alla necessità di acquisire un previo titolo esecutivo di natura giudiziale.
Non può essere accolta, poi, l'eccezione di estinzione della fideiussione, ai sensi dell'art. 1955 c.c., in conseguenza della mancata insinuazione del credito iscritto a ruolo nel fallimento della da parte del cessionario. Controparte_13
Detto aspetto fuoriesce, infatti, dal thema decidendum della presente controversia, riguardante una opposizione all'esecuzione, come tale delimitata sia nel petitum, che si traduce nella richiesta di accertare la insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere esecutivamente, che nella causa petendi consistente, invece, nella esplicitazione delle ragioni della domanda. Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che, in conseguenza dell'avvenuto pagamento delle somme nei confronti di
MPS, avesse titolo per agire esecutivamente nei confronti del CP_2 fideiussore, mentre l'accertamento della eventuale estinzione della fideiussione non può essere valutata, atteso che il rapporto di fideiussione esula dal novero dei motivi opponibili nella presente sede, attenendo esclusivamente al rapporto originario tra lo stesso opponente/fideiussore e l'istituto di credito erogante e garantito.
In ogni caso, relativamente all'aspetto trattato, anche l'eccezione di decadenza, ex art. 1957 c.c., per nullità parziale dell'art. 5 del contratto di finanziamento è destituita di fondamento. A tal proposito si evidenzia che, seguito di un'istruttoria avviata a novembre del 2003, la Banca d'Italia emise il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 chiarendo, preliminarmente, che “le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge numero 287/ 90, laddove recita:
“sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statuarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari””.
Con il citato provvedimento, la Banca d'Italia stabilì che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.287/90”, mentre le ulteriori disposizioni non risultano lesive della concorrenza.
I citati articoli concernono:
a) la cosiddetta “clausola di riviviscenza” (art.2), secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca di pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
b) la “clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” (art.6) e c) la “clausola di sopravvivenza” (art.8), secondo la quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
In merito a detto aspetto, da un lato vi erano pronunce che sostenevano la nullità parziale delle sole tre citate clausole, dall'altro vi erano, invece, quelle che ritenevano sussistere la nullità dell'intero contratto fideiussorio.
Invstite della questione, le SS.UU. (sent. n. 41994/2021), dopo avere escluso l'ipotesi di nullità totale della fideiussione, stabilirono il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge
n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Rimaneva aperto, però, il dibattito sull'eventuale assoggettabilità del rimedio sanzionatorio della nullità parziale anche alle fideiussioni specifiche, atteso che l'accertamento della Banca d'Italia aveva riguardato unicamente le fideiussioni omnibus. Ed infatti, in alcuni casi, la giurisprudenza di merito aveva affermato che l'inserimento delle tre suddette clausole anche nelle fideiussioni specifiche non giustificava una difformità di trattamento rispetto alle omnibus, ragion per cui erano da ritenersi parzialmente nulle anche le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI, in altri riteneva che non si poteva estendere anche alle fideiussioni specifiche la sanzione indicata dalle SS.UU. in quanto riferibile unicamente a quelle omnibus, richiamate nel provvedimento della Banca d'Italia. Anche la Cassazione assunse posizioni contrastanti, da un lato escludendo la possibilità di estendere alle fideiussioni specifiche i principi espressi nella sentenza delle SS.UU. n. 41994/2021 (ordinanza ex art. 380bis c.p.c. del 19.07.2024; ordinanza n.19401/2024; ordinanza n.30383 del 25.11.2024), dall'altro osservando “che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima”, riferendosi alla natura omnibus della fideiussione. (ordi. n.27243 del 21.10.2024).
La questione è stata nuovamente affrontata, probabilmente in maniera definitiva, con quattro provvedimenti emessi dalla Corte di legittimità a gennaio 2025.
Con i primi tre provvedimenti – nn. 657, 660 e 675 – la terza sezione civile ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI. Di pari tenore risulta essere l'ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025.
Il provvedimento da ultimo richiamato va evidenziato anche per aver chiarito che:
• il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia;
• la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”;
• il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della Banca d'Italia, “esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”.
Sulla scorta dei richiamati pronunciamenti, i presupposti per la rilevazione officiosa della nullità delle fideiussioni omnibus sono i seguenti:
1. Esistenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005: Il provvedimento della Banca d'Italia che dichiara illegittime alcune clausole dello schema ABI costituisce il fondamento per l'invocazione della nullità. Il giudice deve accertare che tale provvedimento esista e sia pertinente rispetto alla controversia.
2. Natura omnibus della fideiussione: La fideiussione deve avere una natura
“omnibus”, ovvero essere generica e indeterminata, estendendosi a garanzia di obbligazioni future, non specificamente individuate. Tale caratteristica rende la fideiussione vulnerabile a potenziali violazioni delle normative antitrust.
3. Data di stipulazione della fideiussione: La fideiussione deve essere stata stipulata in un periodo compreso nell'arco temporale a cui si riferisce il provvedimento della Banca d'Italia, dimodoché l'accertamento della sua illegittimità risulti pertinente.
4. Corrispondenza tra le clausole contestate e quelle dichiarate nulle: le clausole invocate come abusive devono essere perfettamente corrispondenti a quelle effettivamente dichiarate nulle dal provvedimento della Banca d'Italia.
5. Impatto concreto della nullità sulle pretese della banca: La nullità deve avere un effetto concreto sulla pretesa vantata dalla banca, ovvero deve incidere direttamente sulla legittimità della richiesta di pagamento.
In tal modo si è inteso limitare la rilevazione d'ufficio della nullità ai soli casi in cui tale rilevazione risulti chiara e documentata., non potendo il Giudce ampliare il proprio potere di rilevazione officiosa della nullità per colmare eventuali carenze probatorie delle parti, potendo rilevare la nullità solo sulla base dei fatti e delle prove già allegati e provati dalle parti.
Passando al caso di specie, parte attrice non ha prodotto il provvedimento della Banca
d'Italia, né lo schema ABI a cui si riferisce, né ha dimostrato che la fideiussione fosse stata stipulata nel periodo rilevante per l'applicazione del provvedimento della Banca
d'Italia.Si aggiunga che l'eventuale nullità di una o più clausole non implica automaticamente la nullità dell'intero contratto. Se una parte invoca la nullità totale del contratto, essa ha l'onere di provare che senza le clausole nulle il contratto non sarebbe stato stipulato. In altre parole, la nullità parziale di una clausola non comporta la nullità di tutto il contratto, a meno che non emerga una volontà inequivocabile delle parti di non concludere l'accordo senza le clausole in questione.
Anche detta prova non è stata fornita nel caso di specie.
L'ulteriore eccezione di prescrizione del credito e della garanzia è infondata avendo la convenuta versato in atti documentazione interruttiva della prescrizione. CP_2
Si ritiene, infine che le spese legali da liquidare in favore del terzo chiamato in causa debbano gravare su , atteso che Controparte_14 [...]
cessionaria di MPS, sia da considersi carente di legittimazione passiva CP_3 atteso che la richiesta di manleva doveva essere rivolta della cedente BMPS, la quale aveva rilasciato la suddetta garanzia ed incassato le somme erogate a titolo di liquidazione della perdita dal gestore del Fondo di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna a pagare in Parte_1 favore di , in persona del Controparte_15 legale rapp.te p.t., e di per , in persona del Controparte_7 legale rapp.te p.t., la somma di € 7.052,00 cadauno, oltre accessori di legge;
- Condanna , in persona del Controparte_15 legale rapp.te p.t., a pagare in favore di la somma di € Controparte_3
7.052,00, oltre accessori come per legge.
20.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi