Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 15.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 334 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Franco Giampà e Antonella Bartucca Parte_1
appellante
E
, con l'Avv. Fabrizio Controparte_1
Allegrini
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Malattia professionale.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 31.3.16 chiedeva accertarsi la natura professionale delle Parte_1 seguenti patologie contratte nello svolgimento dell'attività di fabbro dal 1968 al 2010: ipoacusia bilaterale sensoriale, osteoartrosi alle spalle e ai gomiti e gonartrosi alle ginocchia.
2) Nella resistenza dell'IL, con la sentenza impugnata il tribunale di Lamezia Terme ha respinto il ricorso ritenendo estinto per intervenuta prescrizione il diritto alla rendita azionato in giudizio. Ciò in quanto dalla documentazione sanitaria in atti risultava che le patologie denunciate erano state diagnosticate già nell'anno 2007 e che da tale anno il ricorrente era a conoscenza delle patologie lamentate, né vi è prova evidente che non sia stato possibile conoscere che l'effetto delle stessa sia legato all'attività svolta. Orbene, risulta evidente che vi è stato diniego da parte dell'INAIL, ma
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3) Avverso tale sentenza il ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver Pt_1 fatto decorrere il termine triennale di prescrizione dalla mera presenza di certificati medici risalenti al 2007, in assenza di elementi da cui desumere che già in tale data il ricorrente era a conoscenza o, comunque, avesse la oggettiva conoscibilità della origine professionale della malattia e del suo grado di indennizzabilità. L'appellante ha quindi concluso, previo espletamento della Ctu medico-legale richiesta nel primo grado di giudizio, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
4) IL si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello in quanto il diritto alla rendita era già prescritto alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'aprile 2011. Ha inoltre ribadito l'eccezione di improponibilità della domanda per la parte riferita alla gonartrosi alle ginocchia e alla osteroartrosi ai gomiti in quanto non segnalate in sede di amministrativa. Ha infine sostenuto l'infondatezza nel merito della domanda per assenza di nesso causale tra le lavorazioni svolte e le patologie denunciate.
5) All'udienza del 19.4.24 il Collegio ha ritenuto indispensabile lo svolgimento di consulenza medico-legale volta ad accertare l'esistenza delle patologie di cui alla domanda amministrativa del
5.4.11 e al certificato medico allo stesso allegato e la loro eventuale riconducibilità alle mansioni di fabbro svolte dal ricorrente.
6) Depositato l'elaborato peritale, l'appellante ha depositato note scritte di trattazione con cui ha insistito per l'accoglimento dell'appello e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere accolto nei limiti di seguito chiariti.
8) Non può condividersi l'assunto del tribunale che ha fatto coincidere il termine iniziale della prescrizione triennale con la mera diagnosi delle patologie avvenuta nell'anno 2007, in assenza di qualsivoglia elemento, sia pure di natura indiziaria, da cui desumere che già in quell'anno il ricorrente avesse conoscenza o, comunque, oggettiva conoscibilità della natura professionale delle patologie riscontrate. Una tale conoscenza o conoscibilità non emerge dagli atti di causa e, premesso che la prova dell'eccezione di prescrizione deve essere fornita da chi la solleva, non è certo condivisibile l'affermazione del tribunale secondo cui nel caso di specie non vi è prova evidente che non sia stato possibile conoscere che l'effetto delle stessa sia legato all'attività svolta. Si tratta di argomentazione del tutto insufficiente a dar conto di oggettivi elementi da cui trarre che il ricorrente avesse conoscenza della natura professionale delle patologie prima dell'aprile 2011 in cui venne presentata la domanda amministrativa all'IL.
9) Quanto alla eccezione di improponibilità della domanda, che IL ha reiterato quanto alle patologie ai gomiti e alle ginocchia, in primo luogo si rileva che nella domanda amministrativa e relativo certificato erano chiaramente evidenziati, oltre che le patologie alle spalle e la ipoacusia bilaterale sensoriale, anche la gonartrosi bilaterale e la osteoartrosi intrarticolare.
10) Ad ogni modo, l'eccezione di improponibilità è superata dal fatto che, come si vedrà, il consulente tecnico non ha riconosciuto le patologie alle ginocchia e ai gomiti, su cui l'eccezione si appunta, come di natura professionale.
2 11) Pertanto, si è rivelato indispensabile l'espletamento della consulenza medico-legale, tenuto conto che IL non ha in alcun modo contestato le mansioni di fabbro allegate in ricorso, comunque CP_ documentate dall'estratto conto previdenziale in atti.
12) Il consulente di ufficio, previa visita sulla persona del ricorrente, esame della documentazione sanitaria in atti e con esaustive ed approfondite motivazioni argomentazioni medico-legali, ha concluso nel senso che l'appellante è affetto da Periartrite delle spalle con tendinosi e tendinite del tratto iuxtainserzionale del sovraspinoso e Tendinosi del sottoscapolare quale tendinopatia della cuffia dei rotatori con deficit funzionale e l'Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata sulle alte frequenze”, aggiungendo che tali patologie “sono in nesso causale con l'attività lavorativa svolta e determinano globalmente un'invalidità permanente del 8(otto)%, con decorrenza dalla data dell'invio della denuncia di malattia professionale del 05/04/2011”.
13) Il perito ha ampiamente argomentato, con riferimenti alle mansioni svolte e alla letteratura scientifica rilevante nel caso di specie, perché le patologie alle spalle e la ipoacusia bilaterale neuro sensoriale devono essere considerate di natura professionale ed ha puntualmente replicato alle critiche mosse dall'IL con riferimento all'affermato nesso di causa.
14) Il consulente ha infatti replicato nei seguenti termini, da ritenere ampiamente esaustivi e sufficienti a superare le obiezioni mosse dall'ente previdenziale: Ebbene al CT di parte INAIL è certamente sfuggito che la diagnosi effettuata è stata di “Periartrite delle spalle con tendinosi e tendinite del tratto iuxtainserzionale del sovraspinoso e Tendinosi del sottoscapolare quale tendinopatia della cuffia dei rotatori con deficit funzionale” documentata quale diagnosi con la documentazione del 07/11/2013, RX spalle del 04/11/2013, Visita specialistica del 13/11/2013 con diagnosi di : Periartrite scapomerale Bilaterale con segni clinici di flogosi della cuffia dei rotatori;
ultimo accertamento RM del 8/04/2014. E' semplicemente palese che una periartrite con tendinosi e tendinite non insorge improvvisamente ma in un arco temporale più ampio e indicare solo la RM del 8/4/1014 è fuorviante e tendenzioso al solo fine di affermare lo sforamento del periodo d'indennizzabilità e la prescrizione del diritto alle prestazioni. La dottrina medico legale e di medicina del lavoro insegna una rigorosa metodologia e infatti la Periartrite è già descritta nell'esame radiografico del 04/11/2013 e certamente già in essere negli anni precedenti a tale data così come la tendinosi e la tendinopatia che viene descritta alla RM effettuata in data 08/4/2014 a distanza di 5 mesi dall'esame radiologico del 04/11/2013. Laddove il Certificato medico del 04/04/2011 descrive Osteoartrosi spalle bil. da “Vacum effect”. Esiti di trauma distorsivo. CP_3 neuro sensoriale. Gonartrosi bil” e denuncia del 05/04/2011, quindi a distanza di un anno dal
[...] pensionamento, quindi entro i due anni del periodo d'indennizzabilità dalla cessazione dell'attività lavorativa. Nel fascicolo dell'INAIL di primo grado è presente quale documentazione medica soltanto l'esame audiometrico e un esame impedenziometrico del 13/02/2012 e quindi non è stato effettuato alcun esame ecografico o radiografico o richiesto RM a carico delle spalle da parte INAIL.
Di contro a distanza di un anno in data 04/11/2013 il Referto Rx spalle descrive. Sclerosi dei trochei per note di periartrite bilateralmente e in data 13/11/2013- Certificato ASP CZ Presidio Lamezia
Terme: PSO Bilaterale con segni clinici di flogosi della cuffia dei rotatori Così come in data 8/04/2014 a distanza di solo 5 mesi alla RM si evidenzia Tendinosi con tendinite del tratto iuxtainserzionale del sovraspinoso. Tendinosi del sottoscapolare delle spalle. Tali patologie non insorgono improvvisamente ma in un arco temporale e con altissima probabilità medico legale, stante l'evoluzione delle infermità in diagnosi, erano già presenti alla data della denuncia del 2011. La metodologia medica parte da un sospetto diagnostico e a tal fine l'esecuzione di accertamenti strumentali onde definire la diagnosi e successivamente stabilire il nesso causale con l'eventuale esposizione a rischi lavorativi, con accurata anamnesi lavorativa. Infine si segnala che in atti l'INAIL non riporta il tracciato audiometrico ma solo i valori della via ossea e via area e non è presente la relativa diagnosi, così come nella comunicazione 26/01/2012 dove viene solo comunicato
3 l'esclusione del nesso causale e non deposita la certificazione relativa alla diagnosi effettuata ma
“indica un quadro obiettivo tipico di ototubarite catarrale cronica bilaterale”. Infine ricordo che la diagnosi di “Ipoacusia neurosensoriale “è effettuata in data 06/04/2012 con Visita otorino ed Esame audiometrico c/o l'ASP Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con Controparte_4 conclusioni: La morfologia della perdita uditiva è compatibile con trauma sonoro” e conferma con l'esame audiometrico del 13/11/2013, in base agli esami audiometrici allegati in atti.
15) Per quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, al ricorrente deve essere riconosciuto l'indennizzo in capitale nella misura dell'8% delle tabelle IL, oltre interessi legali a decorrere dal
121° giorno dalla domanda amministrativa.
16) Quanto alle spese dei due gradi di lite, tenuto conto del riconoscimento del solo indennizzo in capitale rispetto alla rendita richiesta e della insussistenza della origine professionale delle patologie alle ginocchia e ai gomiti, pure denunciate e dedotte in giudizio, le stesse devono essere compensate per metà, mentre la restante metà, liquidata come da dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia, deve essere posta a carico dell'IL, unitamente a quelle della espletata Ctu liquidata come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n° 530/21, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, condanna l'ente appellato al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura dell'8% delle tabelle IL, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 5.4.11 all'effettivo soddisfo;
2) compensa per metà le spese di lite e pone a carico dell'IL la restante metà, liquidata in euro 1.350,00, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'IL.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 4.12.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
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