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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 501/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti (anche disgiuntamente) dagli Avv.ti Michele
RA e FA ZZ (del Foro di Caltanissetta) presso i cui indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Cirvilleri (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 24.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 31.3.2022 adiva il Parte_2
Tribunale di Catania onde sentir pronunziare la condanna di al Parte_1
pagamento della somma “di euro 15.000,00 o di quella minore o maggiore che il
Giudice Vorrà liquidare, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento per i danni derivanti dal reato di diffamazione”.
All'uopo esponeva:
- che con sentenza n. 172 del 1° febbraio 2018 il Tribunale Penale di Ragusa condannava il – già chiamato a rispondere dei delitti p. e p. dagli artt. Pt_1
494 c.p., 615ter c.p. e 595, terzo comma, c.p. (commessi in Vittoria il 6 giugno
2012) - alla pena (previa unificazione delle fattispecie di reato sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.) di mesi quattro di reclusione ed €
400,00 di multa, avendo riconosciuto l'imputato responsabile di essersi abusivamente introdotto nell'account Facebook di e di Parte_3
aver inserito nella relativa bacheca un post - in guisa tale da fornire l'apparenza che autrice ne fosse la predetta - di portata diffamatoria anche per esso essendovi, infatti, altresì significato che “[…] l'altra coppia gay Parte_2
e invece ha ben altri problemi, Parte_4 Parte_2
tradisce , e a Cuba si è fatto di tutto … Lo so, lo so, da Pt_4 Parte_2
Cuba non doveva uscire nulla ma credimi, sto male […]”,
- che il giudice penale condannava altresì il “al risarcimento dei danni Pt_1
cagionati alle costituite parti civili , , Parte_3 Controparte_1
e , da Controparte_2 Parte_4 Parte_2
liquidarsi in separata sede civile;
condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale pari ad € 1.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili costituite”,
- che detta sentenza era confermata in appello, giusta sentenza della Prima
Sezione Penale di questa Corte n. 1920/2019; nonché dalla Suprema Corte di
Cassazione giusta sentenza della sua Quinta Sezione Penale n. 9124/2020.
§§§ Costituitosi in contraddittorio eccepiva, preliminarmente, la parziale Parte_1
prescrizione della pretesa risarcitoria del avuto riguardo, segnatamente, ai Parte_2
danni fatti derivare dalla violazione del diritto alla riservatezza ed alla privacy altresì posta in controversia ma rimasta estranea, in realtà, a quanto era stato in sede penale fatto oggetto di imputazione: stante, infatti, l'ontologica diversità del diritto anzidetto da quello alla reputazione esclusivamente tutelato dalla fattispecie del delitto di diffamazione. E dunque deduceva, nel merito, che l'importo già liquidato dal giudice penale fosse più che sufficiente a ristorare l'attore del danno patito in conseguenza dell'offesa arrecata, nell'occorso, alla reputazione di esso Parte_2
Rassegnava, conseguentemente, le seguenti conclusioni:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale
Civile di Catania: 1) In via principale, dichiarare la prescrizione delle domande per reati o ipotesi diverse dal reato di diffamazione, e in particolare per i danni per lesioni della privacy o della riservatezza derivanti dall'utilizzo del termine gay o omosessuale;
2) Riconoscere il pagamento della provvisionale effettuato dal Pt_1
di euro 1.000,00 come integrale risarcimento del danno da diffamazione”.
[...]
§§§
Venuti in udienza, e fallito l'esperito tentativo di conciliazione, il primo giudice, disattese le istanze istruttorie delle parti, le invitava pertanto a precisare prontamente le rispettive conclusioni.
Raccolte le quali, e posta la causa in decisione, considerava (previo richiamo del disposto dell'art. 651 c.p.p.):
- che è stato vittima di un'attività delittuosa perpetrata Parte_2
dall'odierno convenuto sostanziatasi nella lesione dell'onore e della reputazione di quest'ultimo, atteso che le rivelazioni contenute nel messaggio pubblicato (l'orientamento sessuale del ricorrente ed i suoi rapporti interpersonali) afferivano alla sfera intima e privata della persona. Ebbene, il diritto alla reputazione personale trova fondamento negli artt. 2 e 3 Cost.: esso va pertanto inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana. Nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione: trattasi, quindi, di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto (C. Cost.
479/1987; C. Cost. 184/1986)”,
- che “Il danno all'immagine ed alla reputazione non sussiste in re ipsa, ma deve essere inteso come danno conseguenza e, come tale, va allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. È pertanto doveroso accertare il concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. 4005/2020). Nella specie, quanto alla diffusione dello scritto è necessario rilevare la potenzialità offensiva della propalazione di dichiarazioni a mezzo social e, in particolare, a mezzo Facebook, dal momento che, una volta pubblicate su un profilo (anche ad accesso non pubblico), tali dichiarazioni possono sfuggire al controllo dell'autore per essere veicolate da altri utenti e dirette, quindi, ad un numero indeterminato di destinatari in un lasso di tempo estremamente ridotto. Quanto alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima, osserva la corte che il messaggio pubblicato (ed il tenore delle espressioni utilizzate) ha inciso sulla stima di cui l'odierno ricorrente godeva nella comunità, nonché dell'immagine che lo stesso ebbe, nel tempo, a costruire della sua persona e ciò perché (a) il messaggio rivelava l'orientamento sessuale del ricorrente
(peraltro, specificamente riconoscibile, essendone indicati il nome e il cognome) e diffondeva informazioni riguardanti la sua vita ed annessi rapporti interpersonali;
(b) l'utilizzo della parola “gay” ha assunto, in concreto, una portata offensiva alla luce dello specifico contesto in cui essa è stata utilizzata, ben oltre il limite della continenza espressiva e con il chiaro intento di “[…] offendere il […] proprio in considerazione del proprio Parte_2
orientamento sessuale […]” (cfr. pag. 8 del ricorso in atti) - il tutto, avuto altresì riguardo al fatto che, per quanto riferito dallo stesso nelle Parte_2
proprie difese, tale orientamento era rimasto sino ad allora un fatto assolutamente privato. Infine, può dirsi sussistente l'elemento soggettivo quanto meno della colpa in capo al convenuto, atteso che è sufficiente, a tal fine, la consapevolezza, in capo al diffamatore, di scrivere un contenuto lesivo dell'altrui reputazione e che lo stesso sia capace di essere letto da un numero apprezzabile di persone”,
- che, in punto di quantum debeatur, potesse farsi utile riferimento “ai parametri indicati nelle Tabelle di Milano in uso presso questa corte secondo i criteri ivi elaborati per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione di modesta gravità: 1) limitata/modesta notorietà del diffamante;
2) limitata diffusione del mezzo diffamatorio (n. 1 episodio diffamatorio a diffusione limitata, atteso che il profilo utilizzato non era pubblico); 3) modesto spazio della notizia diffamatoria, attesa la breve durata di visibilità del post sulla pagina
Facebook dell'utente interposto;
4) assente risonanza mediatica;
5) modesta intensità dell'elemento soggettivo”: e, ciò posto, che nella specie congruo fosse dunque quantificare equitativamente “il danno non patrimoniale subito da avuto riguardo alla documentazione depositata in atti Parte_2
ed alle modalità di estrinsecazione del fatto illecito, nella somma di €
12.000,00”; somma – quest'ultima – da assoggettare a rivalutazione monetaria e da incrementare, a ristoro dell'ulteriore danno da ritardo nell'erogazione del dovuto risarcimento, degli interessi cc.dd. compensativi.
Pertanto, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. dell'11.3.2024 (cron. 1597), così statuiva infine, definitivamente pronunziando, l'adito Tribunale:”
P Q M
… 1. condanna al risarcimento, in favore di del danno che si Parte_1 Parte_2
liquida in € 12.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo i criteri e le decorrenze meglio descritte in parte motiva;
2. condanna Pt_1 al rimborso, in favore di delle spese di lite e di
[...] Parte_2
mediazione che si liquidano in € 213,10 per anticipazioni ed in € 7.238,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”.
§§§
Avverso la decisione così resa interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata l'11.4.2024, appello articolato su cinque motivi.
Con il primo – nel reiterare detta eccezione di prescrizione – censurava che il primo giudice avesse erroneamente “ritenuto di poter trattare indistintamente il danno da diffamazione e quello derivante dalla violazione del diritto alla riservatezza e alla privacy, incorrendo in un errore di comprensione dell'eccezione di prescrizione formulata dal resistente che - ovviamente - non riguardava il danno da diffamazione”. Venendo, quindi, a ribadire che “Con il suo ricorso ex art. 702bis cpc il ricorrente ha lamentato di aver patito un danno non solo all'onore e alla reputazione per il quale può rivendicare un giudicato penale, ma anche una lesione della propria sfera intima e della sua riservatezza per la quale non è mai intervenuto un giudizio. Parte ricorrente, dopo essersi costituito parte civile nel processo penale che vedeva il Sig. responsabile del reato di diffamazione, ha proposto ricorso Pt_1
ai sensi dell'art. 702 bis cpc per ulteriori danni derivanti dall'attribuzione della omosessualità che avrebbe comportato la lesione della propria sfera intima e della sua riservatezza, ma che non costituisce diffamazione”; conseguendone che “I danni ulteriori rispetto alla diffamazione non hanno beneficiato dell'interruzione della prescrizione avvenuta con la costituzione di parte civile nel processo penale, perché tale processo ha riguardato il Sig. solo ed esclusivamente per il reato di Parte_2
diffamazione”.
Indi, con il secondo motivo di impugnazione, lamentava esso che il primo Pt_1
giudice, giungendo a ritenere che la causa potesse essere decisa per tabulas sulla base di valide presunzioni, non avesse adeguatamente considerato che “La parte sfavorita dalla presunzione, che costituisce il mezzo di prova del fatto, ha il diritto di fornire prova contraria, ma non può esercitarlo quando, in mancanza di contraddittorio, il Giudice perviene alla decisione senza avere concesso alla parte svantaggiata dalla presunzione la possibilità di contrastarla. In questo caso, la parte su cui non grava l'onere della prova, e che risulta sfavorita dalla costruzione della presunzione, non può tentare di dimostrare che l'effettivo svolgimento dei fatti è diverso da quello ipotizzato dal giudice per “trarre” la presunzione, con evidente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. Cornice ermeneutica – questa – in seno alla quale doveva censurarsi che il primo giudice, in mancanza di ulteriori elementi di giudizio quali quelli che avrebbero potuto acquisirsi grazie ai mezzi istruttori che esso appellante aveva articolato, avesse tenuto esclusivamente conto
“della diffusione (limitata a 3 persone) e della rilevanza dell'offesa (modesta fino ad essere inesistente), ed anche del grado di notorietà della vittima (valutata dallo stesso Giudice minima)” senza, però, tener pure debito conto “della durata di pubblicazione del post e del numero dei destinatari che il messaggio aveva infine raggiunto: rispetto a tali contestazioni, le presunzioni invocate dal Giudice non sono state in grado di aggiungere nulla e, per tale ragione, avrebbero dovuto deporre per l'eccezionale tenuità della condotta e, quindi, per il riconoscimento della provvisionale quale integrale risarcimento del danno da diffamazione”.
Ancora, con il suo terzo motivo di impugnazione, deduceva l'appellante che, nel quantificare l'indennizzo risarcitorio reclamato dal il primo giudice Parte_2
avesse erroneamente finito per ascrivere all'ambito del danno da diffamazione anche
“le dichiarazioni del relative all'orientamento sessuale del che non Pt_1 Parte_2
costituiscono danno da diffamazione. In particolare, è la stessa sentenza della Corte di Cassazione, emessa in relazione al procedimento di cui è causa, che esclude a chiare lettere la compatibilità dell'utilizzo del termine gay con il reato di diffamazione (“Il riferimento del ricorrente alla mancanza di offensività del termine
"omosessuale" o di altri analoghi è invero inconferente nel momento in cui, come precisato nella sentenza impugnata, la condotta diffamatoria consisteva nell'attribuzione alle persone offese non di tali appellativi, ma di comportamenti infedeli e disordinati;
tanto rendendo il ricorso generico ove nessuna specifica deduzione è proposta in ordine a tale profilo”, cfr. pag. 5 Cass. Pen., Sez. V, sent. n.
9124/2020 del 05.12.2019). Ne discende che, nel quantificare i danni subiti dal per il reato di diffamazione, bisogna escludere l'incidenza del messaggio Parte_2
rivelatore dell'orientamento sessuale, l'utilizzo nel post della parola gay e “il chiaro intento di …. ” (cfr. pag. 4 ordinanza impugnata), dal momento che la rilevanza di tali elementi è stata esclusa dalla Suprema Corte nel procedimento penale da cui trae origine il presente procedimento”.
E sempre in vista di invalidare la quantificazione – eccessiva – dell'indennizzo risarcitorio reclamato dal deduceva esso con il suo quarto motivo Parte_2 Pt_1
di impugnazione che “L'ordinanza impugnata riconosce, paradossalmente, una serie di indici di eccezionale tenuità per poi discostarsi con un aumento del 1.200,00% dal minimo riconosciuto dalla sentenza penale su cui si fonda l'odierno procedimento, non facendo buon uso dei meccanismi presuntivi adottati. Tale quantificazione, qualificata come di “modesta gravità” (cfr. pag. 4 ordinanza impugnata) nonostante tutti gli elementi di causa deponevano a favore di una gravità tenue, è avvenuta attraverso l'utilizzo dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano;
in particolare, il
Giudice ha riconosciuto “1) limitata/modesta notorietà del diffamante;
2) limitata diffusione del mezzo diffamatorio (n. 1 episodio diffamatorio e diffusione limitata, atteso che il profilo utilizzato non era pubblico); 3) modesto spazio della notizia diffamatoria, attesa la breve durata di visibilità del post sulla pagina Facebook dell'utente interposto;
4) assente risonanza mediatica;
5) modesta intensità dell'elemento soggettivo” (cfr. pag. 4 ordinanza impugnata). In realtà, però: a)
non ha alcuna notorietà così come la controparte (nessuna circostanza è stata Pt_1
allegata in senso contrario, né poteva esserlo); b) il post è rimasto visibile sulla bacheca della solo per dieci minuti ed è stato subito eliminato, non è stato Parte_3
oggetto di alcun commento o like, non risulta essere stato effettuato alcuno screenshot a causa della immediata rimozione (nel processo penale è stato utilizzato un messaggio di posta in arrivo di Facebook stampato da e, pertanto, nessun CP_1
altro soggetto, oltre le persone taggate, ha avuto verosimilmente il tempo di visionare il post (salvo averne notizia aliunde); c) all'epoca dei fatti (2012) l'utilizzo degli smartphone era estremamente contenuto e limitato (l'utilizzo della piattaforma avveniva per lo più tramite pc) e, quindi, la probabilità che il post fosse immediatamente visibile agli utenti (a seguito, ad esempio, di notifica) era estremamente bassa;
d) anche controparte, come si anticipava, non è un personaggio noto e la notizia non ha avuto alcuna risonanza mediatica né vi è stata alcuna ripercussione a livello professionale per il ricorrente;
e) la tenuità dell'offesa è confermata anche dalla stessa sentenza penale (richiamata nel ricorso introduttivo quale presupposto per la domanda risarcitoria) con la quale è stata irrogata per il reato di diffamazione la pena in continuazione (nella misura eccezionalmente contenuta) di € 400,00 di multa, con sospensione condizionale, sintomatica della scarsa offensività della condotta. Tali elementi, in alcun modo presi in considerazione dal Giudice di prime cure, avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda di parte attrice e a ritenere - in assenza di elementi nuovi introdotti nel giudizio civile - il danno da diffamazione lamentato già interamente risarcito nella misura di € 1.000,00 corrisposta dal a titolo di provvisionale. La Pt_1
provvisionale, infatti, rappresenta un “anticipo” di risarcimento del danno disposto dal giudice nel corso del processo penale a favore della vittima costituitasi parte civile “nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova” (v. art. 539, c. 2,
c.p.p.); la quantificazione di un danno da diffamazione per l'importo di € 12.000,00, dunque, avrebbe dovuto trovare fondamento nella valutazione di elementi diversi e nuovi, di cui il giudice penale non disponeva, circostanza del tutto assente nella presente vicenda”.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo di appello, subordinatamente lamentava esso che le spese di lite fossero state dal primo giudice liquidate in misura Pt_1
eccessiva: infatti, “il Tribunale è pervenuto ad un importo di spese legali di fatto pari al valore della controversia, liquidando “tutte le fasi” nei valori medi nonostante il rito sommario, l'esclusione di tutte le prove e il ricorso autonomo del Giudice alle presunzioni (come si può agevolmente evincere dal verbale di udienza del 14.04.2023 ove il Giudice rigetta tutte le istanze istruttorie proposte dalle parti); inoltre, un ulteriore refuso si rinviene nel calcolo dell'importo atteso che la somma di tutte le fasi, tenendo conto dei valori medi della tariffa professionale e del valore della causa dichiarato dalla stessa parte ricorrente rientrante nello scaglione 5.200 - 26.000, avrebbe dovuto condurre alla liquidazione di un compenso dell'importo di €
6.400,00, non di € 7.238,00”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo, infine, alla Corte adita di Pt_1
così statuire, “in riforma della sentenza [rectius ordinanza, n.d.r.] impugnata:
1. In accoglimento del motivo n. 1, accertare e dichiarare la prescrizione delle domande per reati o ipotesi diverse dal reato di diffamazione, e in particolare i danni per lesioni della privacy o della riservatezza derivanti dall'utilizzo del termine gay o omosessuale;
2. In accoglimento dei motivi nn. 2, 3 e 4 accertare e riconoscere il pagamento della provvisionale effettuato dal di euro 1.000,00 come Parte_1
integrale risarcimento del danno da diffamazione, o, in subordine, contenere il risarcimento in misura prossima ai 1.000,00 € oggetto di pagamento di provvisionale.
3. In subordine, in accoglimento del motivo n. 5, ridurre le spese di lite in misura minima o in quella ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, con compenso aumentato del 30 per cento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 per redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio contestava in ogni sua parte Parte_2
l'appello del che, pertanto, chiedeva infine che fosse rigettato. Pt_1
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale, tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§ Il primo ed il terzo motivo dell'appello del – che, da diverse e concorrenti Pt_1
visuali prospettiche, pongono il medesimo problema – sono fondati.
Ove si consideri:
- che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie delittuosa della diffamazione – p.
e p. dall'art. 595 c.p. – è esclusivamente quello della reputazione, ovvero della stima e del buon nome di cui gode l'individuo nella collettività di appartenenza
(ex ceteris Cass. Pen. 43184/2012): altra cosa è, invece, il diritto alla riservatezza ed alla privacy a presidio del quale sono poste le norme dettate dal
D.Lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy), come oggi integrate ed in parte sostituite dal c.d. GDPR (recepito con D.Lgs. 101/2018),
- che in sede penale il Pubblico Ministero – nella evidente consapevolezza che il fatto in sé di aver rivelato, con il post incriminato, l'omosessualità del costituisse bensì rivelazione di dato sensibile (secondo l'art. 4, lett. Parte_2
d), del T.U. 196/2003 – disposizione cui far riferimento ratione temporis – costituivano dati sensibili “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”) ma non integrasse altresì asserzione diffamatoria - non contestava al anche il delitto p. e p. Pt_1
dall'art. 167 di detto codice della privacy (che, nel testo cui fare ratione temporis riferimento, prevedeva che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”): imperocchè al danno da reato refluito nell'odierno giudizio a seguito della condanna riportata dal in sede penale rimane, affatto, estraneo il danno Pt_1
alla privacy pur nei fatti altresì emergente.
Dal che è derivato che la contraddizione in termini che, pertanto, si coglie nell'affermazione del primo giudice secondo cui (come si ripete) “ Parte_2
è stato vittima di un'attività delittuosa perpetrata dall'odierno convenuto
[...]
sostanziatasi nella lesione dell'onore e della reputazione di quest'ultimo, atteso che
[?] le rivelazioni contenute nel messaggio pubblicato (l'orientamento sessuale del ricorrente ed i suoi rapporti interpersonali) afferivano alla sfera intima e privata della persona” induceva quel decidente a non circoscrivere il danno da diffamazione nella specie esclusivamente da risarcirsi nell'ambito – fatto previo richiamo dei suddetti parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano “per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” – delle “diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da € 1.750,00 ad € 11.750,00”; ed a sussumerlo, per converso ma erroneamente, alla diversa categoria delle diffamazioni di modesta gravità
(implicante l'applicazione di più cospicui parametri risarcitori).
E, a questo punto, non deve omettersi di aggiungere – a petto dell'ulteriore deduzione del primo giudice secondo cui valenza propriamente diffamatoria dovesse riconoscersi (oltre che – ma erroneamente, come si ripete - alla circostanza che il post per cui è insorta controversia rivelasse “l'orientamento sessuale del ricorrente
(peraltro, specificamente riconoscibile, essendone indicati il nome e il cognome) e diffondeva informazioni riguardanti la sua vita ed annessi rapporti interpersonali”) – anche “all'utilizzo della parola “gay” [che] ha assunto, in concreto, una portata offensiva alla luce dello specifico contesto in cui essa è stata utilizzata, ben oltre il limite della continenza espressiva e con il chiaro intento di “[…] offendere il […] proprio in considerazione del proprio orientamento sessuale […]”” Parte_2
– che nell'odierno contesto socio-politico oltremisura secolarizzato il termine “gay” - così per come non a torto eccepito dall'appellante - “ha un valore neutro sul piano dell'onore della persona, a meno che non si voglia proporre una interpretazione antidemocratica e incompatibile con la Carta costituzionale per cui un orientamento sessuale possa essere migliore o peggiore di un altro. La quinta sezione penale della
Suprema Corte (con sentenza del 18/10/2016, n. 50659) ha efficacemente sintetizzato l'incompatibilità tra l'attribuzione di “omosessuale” e il reato di diffamazione nei seguenti termini: “È da escludersi che il termine abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in passato, essendo entrato nell'uso comune. A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente, il termine in questione assume infatti un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato””.
Esegesi della Suprema Corte – quella testè ripresa – che induce a stigmatizzare ulteriormente quanto sia stato inconducente discettare nell'ordinanza impugnata di una portata offensiva “in concreto” dell'uso del termine “gay” “alla luce dello specifico contesto in cui la parola è stata utilizzata, ben oltre il limite della continenza espressiva e con il chiaro intento di “[…] offendere il […] Parte_2
proprio in considerazione del proprio orientamento sessuale […]”: affermazione del genere – una volta ribadito che, in seguito alla secolarizzazione dei costumi, il sentimento sociale della omosessualità più non la considera inclinazione disonorevole
- risultando, invero, in contrasto già con il generale disposto in materia penale secondo cui, ex art. 49 c.p., “Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa,
è impossibile l'evento dannoso o pericoloso”. Ed è per questo che – come non si è mancato di porre in evidenza - la portata diffamatoria del post del veniva Pt_1
circoscritta nei suoi esatti confini dai giudici penali, ed in particolare dalla Suprema Corte che, nel testo della sullodata sentenza n. 9124/2020, in termini inequivocabili affermava che “[…] Il riferimento del ricorrente alla mancanza di offensività del termine "omosessuale" o di altri analoghi è invero inconferente nel momento in cui, come precisato nella sentenza impugnata, la condotta diffamatoria consisteva nell'attribuzione alle persone offese non di tali appellativi, ma di comportamenti infedeli e disordinati”.
§§§
Non par dubbio, allora, che il quantum debeatur infine fissato dal primo giudice debba essere adeguatamente ridimensionato.
Senza che, tuttavia, possa a tal fine passarsi dalla previa assunzione della prova per interpello e per testimoni nella quale il ha insistito con il suo secondo motivo Pt_1
di impugnazione: prova da dirsi oggi inammissibile dacchè detto appellante, pur venendo a lamentare la mancata assunzione delle prove anzidette ad opera del primo giudice, nel formulare in calce al suo atto di appello il petitum si astiene tuttavia dal riproporre l'istanza di loro assunzione già avanzata in calce alla sua comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
istanza del genere – si noti - non riproponendo (anche a largheggiare nell'applicazione di quella pur consolidata esegesi della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. In particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica, dovendo la parte riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado”, così Cass. 14135/2000; conf. Cass.
17904/03 e Cass. 5812/2016; v. anche Cass. 1691/06 e Cass. 12036/11) neanche per relationem. Vuol poi provare troppo – si passa a considerare – il quarto motivo dell'appello del
: non foss'altro perché costituisce jus receptum nella giurisprudenza della Pt_1
Suprema Corte l'arresto secondo cui “Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (ex ceteris Cass. III 20786/2018). Ciò che vale quanto dire che nulla esclude né può escludere – proprio perché il giudice civile è chiamato ad un riesame, agli effetti civili, della volontà dolosa o colposa del reo/danneggiante, nonchè ad una esatta considerazione delle conseguenze dannose che la consumazione del fatto di reato per il quale il danneggiante abbia riportato condanna abbia avuto – che lo stesso giudice, sovrapponendo il suo più esatto giudizio (in punto sia di colpevolezza che di danni-conseguenza) a quello, soltanto sommario, che il giudice penale è chiamato a compiere di fronte ad una richiesta di provvisionale delle costituite parti civili, giunga a liquidare infine un indennizzo risarcitorio anche di entità considerevolmente superiore - rispetto all'importo della provvisionale già liquidata dal giudice penale - pur basandosi esclusivamente sulle attività istruttorie già poste in essere in sede penale.
§§§
Ciò nondimeno, per tutto quanto precedentemente considerato il quantum già individuato dal primo giudice merita – come deve dunque ribadirsi – di essere sensibilmente ridotto. Fatto persistente riferimento ai “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, non par dubbio che l'offesa alla reputazione del di cui il si rendeva, Parte_2 Pt_1 nell'occorso dei fatti di causa, responsabile vada infine ricollocata nell'ambito delle diffamazioni di tenue gravità. Risarcibili con indennizzo la cui “forbice” va da un minimo di € 1.175,00 ad un massimo di € 11.750,00. Congruo allora appare - specie in considerazione della “tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento”, a maggior ragione da predicarsi ove si consideri che i summenzionati
“comportamenti infedeli e disordinati” venivano nel post attribuiti non al Parte_2
ma al di lui partner, tale (ed anche - oltre che della “assente Parte_4
risonanza mediatica” del fatto lesivo - della, in definitiva, “tenue intensità dell'elemento soggettivo” quale, invero, desumibile dallo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui versando nel quale l'odierno appellante si rendeva autore della condotta delittuosa contestatagli dopo avere, secondo quanto pure emergente in atti, appreso dei ripetuti tradimenti patiti ad opera della ) – ridurre l'importo di Parte_3
€ 12.000,00 - già accordato a titolo risarcitorio dal primo giudice al - alla Parte_2
minor somma di € 3.000,00 (sempre al lordo della provvisionale): minor somma su cui sono egualmente dovuti rivalutazione monetaria ed interessi - compensativi e corrispettivi - nei termini già esattamente specificati dal Tribunale.
§§§
Stante il finale esito del doppio grado di giudizio congruo si ritiene – a mente dell'insegnamento secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente;
ma può giustificare tuttavia la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cass.SS.UU. 32061/2022) – che le spese del doppio grado medesimo rimangano tra le parti interamente compensate.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Ragusa dell'11.3.2024, cron. 1597, proposto con citazione dell'11.4.2024 da nei confronti di - così Parte_1 Controparte_3
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello condanna, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_3
minor somma, in riforma dell'ordinanza impugnata, di € 3.000,00 (al lordo della provvisionale già liquidata in sede penale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini già specificati nell'ordinanza anzidetta,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 501/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti (anche disgiuntamente) dagli Avv.ti Michele
RA e FA ZZ (del Foro di Caltanissetta) presso i cui indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Cirvilleri (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 24.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 31.3.2022 adiva il Parte_2
Tribunale di Catania onde sentir pronunziare la condanna di al Parte_1
pagamento della somma “di euro 15.000,00 o di quella minore o maggiore che il
Giudice Vorrà liquidare, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento per i danni derivanti dal reato di diffamazione”.
All'uopo esponeva:
- che con sentenza n. 172 del 1° febbraio 2018 il Tribunale Penale di Ragusa condannava il – già chiamato a rispondere dei delitti p. e p. dagli artt. Pt_1
494 c.p., 615ter c.p. e 595, terzo comma, c.p. (commessi in Vittoria il 6 giugno
2012) - alla pena (previa unificazione delle fattispecie di reato sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.) di mesi quattro di reclusione ed €
400,00 di multa, avendo riconosciuto l'imputato responsabile di essersi abusivamente introdotto nell'account Facebook di e di Parte_3
aver inserito nella relativa bacheca un post - in guisa tale da fornire l'apparenza che autrice ne fosse la predetta - di portata diffamatoria anche per esso essendovi, infatti, altresì significato che “[…] l'altra coppia gay Parte_2
e invece ha ben altri problemi, Parte_4 Parte_2
tradisce , e a Cuba si è fatto di tutto … Lo so, lo so, da Pt_4 Parte_2
Cuba non doveva uscire nulla ma credimi, sto male […]”,
- che il giudice penale condannava altresì il “al risarcimento dei danni Pt_1
cagionati alle costituite parti civili , , Parte_3 Controparte_1
e , da Controparte_2 Parte_4 Parte_2
liquidarsi in separata sede civile;
condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale pari ad € 1.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili costituite”,
- che detta sentenza era confermata in appello, giusta sentenza della Prima
Sezione Penale di questa Corte n. 1920/2019; nonché dalla Suprema Corte di
Cassazione giusta sentenza della sua Quinta Sezione Penale n. 9124/2020.
§§§ Costituitosi in contraddittorio eccepiva, preliminarmente, la parziale Parte_1
prescrizione della pretesa risarcitoria del avuto riguardo, segnatamente, ai Parte_2
danni fatti derivare dalla violazione del diritto alla riservatezza ed alla privacy altresì posta in controversia ma rimasta estranea, in realtà, a quanto era stato in sede penale fatto oggetto di imputazione: stante, infatti, l'ontologica diversità del diritto anzidetto da quello alla reputazione esclusivamente tutelato dalla fattispecie del delitto di diffamazione. E dunque deduceva, nel merito, che l'importo già liquidato dal giudice penale fosse più che sufficiente a ristorare l'attore del danno patito in conseguenza dell'offesa arrecata, nell'occorso, alla reputazione di esso Parte_2
Rassegnava, conseguentemente, le seguenti conclusioni:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale
Civile di Catania: 1) In via principale, dichiarare la prescrizione delle domande per reati o ipotesi diverse dal reato di diffamazione, e in particolare per i danni per lesioni della privacy o della riservatezza derivanti dall'utilizzo del termine gay o omosessuale;
2) Riconoscere il pagamento della provvisionale effettuato dal Pt_1
di euro 1.000,00 come integrale risarcimento del danno da diffamazione”.
[...]
§§§
Venuti in udienza, e fallito l'esperito tentativo di conciliazione, il primo giudice, disattese le istanze istruttorie delle parti, le invitava pertanto a precisare prontamente le rispettive conclusioni.
Raccolte le quali, e posta la causa in decisione, considerava (previo richiamo del disposto dell'art. 651 c.p.p.):
- che è stato vittima di un'attività delittuosa perpetrata Parte_2
dall'odierno convenuto sostanziatasi nella lesione dell'onore e della reputazione di quest'ultimo, atteso che le rivelazioni contenute nel messaggio pubblicato (l'orientamento sessuale del ricorrente ed i suoi rapporti interpersonali) afferivano alla sfera intima e privata della persona. Ebbene, il diritto alla reputazione personale trova fondamento negli artt. 2 e 3 Cost.: esso va pertanto inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana. Nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione: trattasi, quindi, di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto (C. Cost.
479/1987; C. Cost. 184/1986)”,
- che “Il danno all'immagine ed alla reputazione non sussiste in re ipsa, ma deve essere inteso come danno conseguenza e, come tale, va allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. È pertanto doveroso accertare il concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. 4005/2020). Nella specie, quanto alla diffusione dello scritto è necessario rilevare la potenzialità offensiva della propalazione di dichiarazioni a mezzo social e, in particolare, a mezzo Facebook, dal momento che, una volta pubblicate su un profilo (anche ad accesso non pubblico), tali dichiarazioni possono sfuggire al controllo dell'autore per essere veicolate da altri utenti e dirette, quindi, ad un numero indeterminato di destinatari in un lasso di tempo estremamente ridotto. Quanto alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima, osserva la corte che il messaggio pubblicato (ed il tenore delle espressioni utilizzate) ha inciso sulla stima di cui l'odierno ricorrente godeva nella comunità, nonché dell'immagine che lo stesso ebbe, nel tempo, a costruire della sua persona e ciò perché (a) il messaggio rivelava l'orientamento sessuale del ricorrente
(peraltro, specificamente riconoscibile, essendone indicati il nome e il cognome) e diffondeva informazioni riguardanti la sua vita ed annessi rapporti interpersonali;
(b) l'utilizzo della parola “gay” ha assunto, in concreto, una portata offensiva alla luce dello specifico contesto in cui essa è stata utilizzata, ben oltre il limite della continenza espressiva e con il chiaro intento di “[…] offendere il […] proprio in considerazione del proprio Parte_2
orientamento sessuale […]” (cfr. pag. 8 del ricorso in atti) - il tutto, avuto altresì riguardo al fatto che, per quanto riferito dallo stesso nelle Parte_2
proprie difese, tale orientamento era rimasto sino ad allora un fatto assolutamente privato. Infine, può dirsi sussistente l'elemento soggettivo quanto meno della colpa in capo al convenuto, atteso che è sufficiente, a tal fine, la consapevolezza, in capo al diffamatore, di scrivere un contenuto lesivo dell'altrui reputazione e che lo stesso sia capace di essere letto da un numero apprezzabile di persone”,
- che, in punto di quantum debeatur, potesse farsi utile riferimento “ai parametri indicati nelle Tabelle di Milano in uso presso questa corte secondo i criteri ivi elaborati per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione di modesta gravità: 1) limitata/modesta notorietà del diffamante;
2) limitata diffusione del mezzo diffamatorio (n. 1 episodio diffamatorio a diffusione limitata, atteso che il profilo utilizzato non era pubblico); 3) modesto spazio della notizia diffamatoria, attesa la breve durata di visibilità del post sulla pagina
Facebook dell'utente interposto;
4) assente risonanza mediatica;
5) modesta intensità dell'elemento soggettivo”: e, ciò posto, che nella specie congruo fosse dunque quantificare equitativamente “il danno non patrimoniale subito da avuto riguardo alla documentazione depositata in atti Parte_2
ed alle modalità di estrinsecazione del fatto illecito, nella somma di €
12.000,00”; somma – quest'ultima – da assoggettare a rivalutazione monetaria e da incrementare, a ristoro dell'ulteriore danno da ritardo nell'erogazione del dovuto risarcimento, degli interessi cc.dd. compensativi.
Pertanto, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. dell'11.3.2024 (cron. 1597), così statuiva infine, definitivamente pronunziando, l'adito Tribunale:”
P Q M
… 1. condanna al risarcimento, in favore di del danno che si Parte_1 Parte_2
liquida in € 12.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo i criteri e le decorrenze meglio descritte in parte motiva;
2. condanna Pt_1 al rimborso, in favore di delle spese di lite e di
[...] Parte_2
mediazione che si liquidano in € 213,10 per anticipazioni ed in € 7.238,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”.
§§§
Avverso la decisione così resa interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata l'11.4.2024, appello articolato su cinque motivi.
Con il primo – nel reiterare detta eccezione di prescrizione – censurava che il primo giudice avesse erroneamente “ritenuto di poter trattare indistintamente il danno da diffamazione e quello derivante dalla violazione del diritto alla riservatezza e alla privacy, incorrendo in un errore di comprensione dell'eccezione di prescrizione formulata dal resistente che - ovviamente - non riguardava il danno da diffamazione”. Venendo, quindi, a ribadire che “Con il suo ricorso ex art. 702bis cpc il ricorrente ha lamentato di aver patito un danno non solo all'onore e alla reputazione per il quale può rivendicare un giudicato penale, ma anche una lesione della propria sfera intima e della sua riservatezza per la quale non è mai intervenuto un giudizio. Parte ricorrente, dopo essersi costituito parte civile nel processo penale che vedeva il Sig. responsabile del reato di diffamazione, ha proposto ricorso Pt_1
ai sensi dell'art. 702 bis cpc per ulteriori danni derivanti dall'attribuzione della omosessualità che avrebbe comportato la lesione della propria sfera intima e della sua riservatezza, ma che non costituisce diffamazione”; conseguendone che “I danni ulteriori rispetto alla diffamazione non hanno beneficiato dell'interruzione della prescrizione avvenuta con la costituzione di parte civile nel processo penale, perché tale processo ha riguardato il Sig. solo ed esclusivamente per il reato di Parte_2
diffamazione”.
Indi, con il secondo motivo di impugnazione, lamentava esso che il primo Pt_1
giudice, giungendo a ritenere che la causa potesse essere decisa per tabulas sulla base di valide presunzioni, non avesse adeguatamente considerato che “La parte sfavorita dalla presunzione, che costituisce il mezzo di prova del fatto, ha il diritto di fornire prova contraria, ma non può esercitarlo quando, in mancanza di contraddittorio, il Giudice perviene alla decisione senza avere concesso alla parte svantaggiata dalla presunzione la possibilità di contrastarla. In questo caso, la parte su cui non grava l'onere della prova, e che risulta sfavorita dalla costruzione della presunzione, non può tentare di dimostrare che l'effettivo svolgimento dei fatti è diverso da quello ipotizzato dal giudice per “trarre” la presunzione, con evidente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. Cornice ermeneutica – questa – in seno alla quale doveva censurarsi che il primo giudice, in mancanza di ulteriori elementi di giudizio quali quelli che avrebbero potuto acquisirsi grazie ai mezzi istruttori che esso appellante aveva articolato, avesse tenuto esclusivamente conto
“della diffusione (limitata a 3 persone) e della rilevanza dell'offesa (modesta fino ad essere inesistente), ed anche del grado di notorietà della vittima (valutata dallo stesso Giudice minima)” senza, però, tener pure debito conto “della durata di pubblicazione del post e del numero dei destinatari che il messaggio aveva infine raggiunto: rispetto a tali contestazioni, le presunzioni invocate dal Giudice non sono state in grado di aggiungere nulla e, per tale ragione, avrebbero dovuto deporre per l'eccezionale tenuità della condotta e, quindi, per il riconoscimento della provvisionale quale integrale risarcimento del danno da diffamazione”.
Ancora, con il suo terzo motivo di impugnazione, deduceva l'appellante che, nel quantificare l'indennizzo risarcitorio reclamato dal il primo giudice Parte_2
avesse erroneamente finito per ascrivere all'ambito del danno da diffamazione anche
“le dichiarazioni del relative all'orientamento sessuale del che non Pt_1 Parte_2
costituiscono danno da diffamazione. In particolare, è la stessa sentenza della Corte di Cassazione, emessa in relazione al procedimento di cui è causa, che esclude a chiare lettere la compatibilità dell'utilizzo del termine gay con il reato di diffamazione (“Il riferimento del ricorrente alla mancanza di offensività del termine
"omosessuale" o di altri analoghi è invero inconferente nel momento in cui, come precisato nella sentenza impugnata, la condotta diffamatoria consisteva nell'attribuzione alle persone offese non di tali appellativi, ma di comportamenti infedeli e disordinati;
tanto rendendo il ricorso generico ove nessuna specifica deduzione è proposta in ordine a tale profilo”, cfr. pag. 5 Cass. Pen., Sez. V, sent. n.
9124/2020 del 05.12.2019). Ne discende che, nel quantificare i danni subiti dal per il reato di diffamazione, bisogna escludere l'incidenza del messaggio Parte_2
rivelatore dell'orientamento sessuale, l'utilizzo nel post della parola gay e “il chiaro intento di …. ” (cfr. pag. 4 ordinanza impugnata), dal momento che la rilevanza di tali elementi è stata esclusa dalla Suprema Corte nel procedimento penale da cui trae origine il presente procedimento”.
E sempre in vista di invalidare la quantificazione – eccessiva – dell'indennizzo risarcitorio reclamato dal deduceva esso con il suo quarto motivo Parte_2 Pt_1
di impugnazione che “L'ordinanza impugnata riconosce, paradossalmente, una serie di indici di eccezionale tenuità per poi discostarsi con un aumento del 1.200,00% dal minimo riconosciuto dalla sentenza penale su cui si fonda l'odierno procedimento, non facendo buon uso dei meccanismi presuntivi adottati. Tale quantificazione, qualificata come di “modesta gravità” (cfr. pag. 4 ordinanza impugnata) nonostante tutti gli elementi di causa deponevano a favore di una gravità tenue, è avvenuta attraverso l'utilizzo dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano;
in particolare, il
Giudice ha riconosciuto “1) limitata/modesta notorietà del diffamante;
2) limitata diffusione del mezzo diffamatorio (n. 1 episodio diffamatorio e diffusione limitata, atteso che il profilo utilizzato non era pubblico); 3) modesto spazio della notizia diffamatoria, attesa la breve durata di visibilità del post sulla pagina Facebook dell'utente interposto;
4) assente risonanza mediatica;
5) modesta intensità dell'elemento soggettivo” (cfr. pag. 4 ordinanza impugnata). In realtà, però: a)
non ha alcuna notorietà così come la controparte (nessuna circostanza è stata Pt_1
allegata in senso contrario, né poteva esserlo); b) il post è rimasto visibile sulla bacheca della solo per dieci minuti ed è stato subito eliminato, non è stato Parte_3
oggetto di alcun commento o like, non risulta essere stato effettuato alcuno screenshot a causa della immediata rimozione (nel processo penale è stato utilizzato un messaggio di posta in arrivo di Facebook stampato da e, pertanto, nessun CP_1
altro soggetto, oltre le persone taggate, ha avuto verosimilmente il tempo di visionare il post (salvo averne notizia aliunde); c) all'epoca dei fatti (2012) l'utilizzo degli smartphone era estremamente contenuto e limitato (l'utilizzo della piattaforma avveniva per lo più tramite pc) e, quindi, la probabilità che il post fosse immediatamente visibile agli utenti (a seguito, ad esempio, di notifica) era estremamente bassa;
d) anche controparte, come si anticipava, non è un personaggio noto e la notizia non ha avuto alcuna risonanza mediatica né vi è stata alcuna ripercussione a livello professionale per il ricorrente;
e) la tenuità dell'offesa è confermata anche dalla stessa sentenza penale (richiamata nel ricorso introduttivo quale presupposto per la domanda risarcitoria) con la quale è stata irrogata per il reato di diffamazione la pena in continuazione (nella misura eccezionalmente contenuta) di € 400,00 di multa, con sospensione condizionale, sintomatica della scarsa offensività della condotta. Tali elementi, in alcun modo presi in considerazione dal Giudice di prime cure, avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda di parte attrice e a ritenere - in assenza di elementi nuovi introdotti nel giudizio civile - il danno da diffamazione lamentato già interamente risarcito nella misura di € 1.000,00 corrisposta dal a titolo di provvisionale. La Pt_1
provvisionale, infatti, rappresenta un “anticipo” di risarcimento del danno disposto dal giudice nel corso del processo penale a favore della vittima costituitasi parte civile “nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova” (v. art. 539, c. 2,
c.p.p.); la quantificazione di un danno da diffamazione per l'importo di € 12.000,00, dunque, avrebbe dovuto trovare fondamento nella valutazione di elementi diversi e nuovi, di cui il giudice penale non disponeva, circostanza del tutto assente nella presente vicenda”.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo di appello, subordinatamente lamentava esso che le spese di lite fossero state dal primo giudice liquidate in misura Pt_1
eccessiva: infatti, “il Tribunale è pervenuto ad un importo di spese legali di fatto pari al valore della controversia, liquidando “tutte le fasi” nei valori medi nonostante il rito sommario, l'esclusione di tutte le prove e il ricorso autonomo del Giudice alle presunzioni (come si può agevolmente evincere dal verbale di udienza del 14.04.2023 ove il Giudice rigetta tutte le istanze istruttorie proposte dalle parti); inoltre, un ulteriore refuso si rinviene nel calcolo dell'importo atteso che la somma di tutte le fasi, tenendo conto dei valori medi della tariffa professionale e del valore della causa dichiarato dalla stessa parte ricorrente rientrante nello scaglione 5.200 - 26.000, avrebbe dovuto condurre alla liquidazione di un compenso dell'importo di €
6.400,00, non di € 7.238,00”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo, infine, alla Corte adita di Pt_1
così statuire, “in riforma della sentenza [rectius ordinanza, n.d.r.] impugnata:
1. In accoglimento del motivo n. 1, accertare e dichiarare la prescrizione delle domande per reati o ipotesi diverse dal reato di diffamazione, e in particolare i danni per lesioni della privacy o della riservatezza derivanti dall'utilizzo del termine gay o omosessuale;
2. In accoglimento dei motivi nn. 2, 3 e 4 accertare e riconoscere il pagamento della provvisionale effettuato dal di euro 1.000,00 come Parte_1
integrale risarcimento del danno da diffamazione, o, in subordine, contenere il risarcimento in misura prossima ai 1.000,00 € oggetto di pagamento di provvisionale.
3. In subordine, in accoglimento del motivo n. 5, ridurre le spese di lite in misura minima o in quella ritenuta di giustizia.
4. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, con compenso aumentato del 30 per cento ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 per redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio contestava in ogni sua parte Parte_2
l'appello del che, pertanto, chiedeva infine che fosse rigettato. Pt_1
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale, tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§ Il primo ed il terzo motivo dell'appello del – che, da diverse e concorrenti Pt_1
visuali prospettiche, pongono il medesimo problema – sono fondati.
Ove si consideri:
- che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie delittuosa della diffamazione – p.
e p. dall'art. 595 c.p. – è esclusivamente quello della reputazione, ovvero della stima e del buon nome di cui gode l'individuo nella collettività di appartenenza
(ex ceteris Cass. Pen. 43184/2012): altra cosa è, invece, il diritto alla riservatezza ed alla privacy a presidio del quale sono poste le norme dettate dal
D.Lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy), come oggi integrate ed in parte sostituite dal c.d. GDPR (recepito con D.Lgs. 101/2018),
- che in sede penale il Pubblico Ministero – nella evidente consapevolezza che il fatto in sé di aver rivelato, con il post incriminato, l'omosessualità del costituisse bensì rivelazione di dato sensibile (secondo l'art. 4, lett. Parte_2
d), del T.U. 196/2003 – disposizione cui far riferimento ratione temporis – costituivano dati sensibili “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”) ma non integrasse altresì asserzione diffamatoria - non contestava al anche il delitto p. e p. Pt_1
dall'art. 167 di detto codice della privacy (che, nel testo cui fare ratione temporis riferimento, prevedeva che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”): imperocchè al danno da reato refluito nell'odierno giudizio a seguito della condanna riportata dal in sede penale rimane, affatto, estraneo il danno Pt_1
alla privacy pur nei fatti altresì emergente.
Dal che è derivato che la contraddizione in termini che, pertanto, si coglie nell'affermazione del primo giudice secondo cui (come si ripete) “ Parte_2
è stato vittima di un'attività delittuosa perpetrata dall'odierno convenuto
[...]
sostanziatasi nella lesione dell'onore e della reputazione di quest'ultimo, atteso che
[?] le rivelazioni contenute nel messaggio pubblicato (l'orientamento sessuale del ricorrente ed i suoi rapporti interpersonali) afferivano alla sfera intima e privata della persona” induceva quel decidente a non circoscrivere il danno da diffamazione nella specie esclusivamente da risarcirsi nell'ambito – fatto previo richiamo dei suddetti parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano “per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” – delle “diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da € 1.750,00 ad € 11.750,00”; ed a sussumerlo, per converso ma erroneamente, alla diversa categoria delle diffamazioni di modesta gravità
(implicante l'applicazione di più cospicui parametri risarcitori).
E, a questo punto, non deve omettersi di aggiungere – a petto dell'ulteriore deduzione del primo giudice secondo cui valenza propriamente diffamatoria dovesse riconoscersi (oltre che – ma erroneamente, come si ripete - alla circostanza che il post per cui è insorta controversia rivelasse “l'orientamento sessuale del ricorrente
(peraltro, specificamente riconoscibile, essendone indicati il nome e il cognome) e diffondeva informazioni riguardanti la sua vita ed annessi rapporti interpersonali”) – anche “all'utilizzo della parola “gay” [che] ha assunto, in concreto, una portata offensiva alla luce dello specifico contesto in cui essa è stata utilizzata, ben oltre il limite della continenza espressiva e con il chiaro intento di “[…] offendere il […] proprio in considerazione del proprio orientamento sessuale […]”” Parte_2
– che nell'odierno contesto socio-politico oltremisura secolarizzato il termine “gay” - così per come non a torto eccepito dall'appellante - “ha un valore neutro sul piano dell'onore della persona, a meno che non si voglia proporre una interpretazione antidemocratica e incompatibile con la Carta costituzionale per cui un orientamento sessuale possa essere migliore o peggiore di un altro. La quinta sezione penale della
Suprema Corte (con sentenza del 18/10/2016, n. 50659) ha efficacemente sintetizzato l'incompatibilità tra l'attribuzione di “omosessuale” e il reato di diffamazione nei seguenti termini: “È da escludersi che il termine abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in passato, essendo entrato nell'uso comune. A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente, il termine in questione assume infatti un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato””.
Esegesi della Suprema Corte – quella testè ripresa – che induce a stigmatizzare ulteriormente quanto sia stato inconducente discettare nell'ordinanza impugnata di una portata offensiva “in concreto” dell'uso del termine “gay” “alla luce dello specifico contesto in cui la parola è stata utilizzata, ben oltre il limite della continenza espressiva e con il chiaro intento di “[…] offendere il […] Parte_2
proprio in considerazione del proprio orientamento sessuale […]”: affermazione del genere – una volta ribadito che, in seguito alla secolarizzazione dei costumi, il sentimento sociale della omosessualità più non la considera inclinazione disonorevole
- risultando, invero, in contrasto già con il generale disposto in materia penale secondo cui, ex art. 49 c.p., “Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa,
è impossibile l'evento dannoso o pericoloso”. Ed è per questo che – come non si è mancato di porre in evidenza - la portata diffamatoria del post del veniva Pt_1
circoscritta nei suoi esatti confini dai giudici penali, ed in particolare dalla Suprema Corte che, nel testo della sullodata sentenza n. 9124/2020, in termini inequivocabili affermava che “[…] Il riferimento del ricorrente alla mancanza di offensività del termine "omosessuale" o di altri analoghi è invero inconferente nel momento in cui, come precisato nella sentenza impugnata, la condotta diffamatoria consisteva nell'attribuzione alle persone offese non di tali appellativi, ma di comportamenti infedeli e disordinati”.
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Non par dubbio, allora, che il quantum debeatur infine fissato dal primo giudice debba essere adeguatamente ridimensionato.
Senza che, tuttavia, possa a tal fine passarsi dalla previa assunzione della prova per interpello e per testimoni nella quale il ha insistito con il suo secondo motivo Pt_1
di impugnazione: prova da dirsi oggi inammissibile dacchè detto appellante, pur venendo a lamentare la mancata assunzione delle prove anzidette ad opera del primo giudice, nel formulare in calce al suo atto di appello il petitum si astiene tuttavia dal riproporre l'istanza di loro assunzione già avanzata in calce alla sua comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
istanza del genere – si noti - non riproponendo (anche a largheggiare nell'applicazione di quella pur consolidata esegesi della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. In particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica, dovendo la parte riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado”, così Cass. 14135/2000; conf. Cass.
17904/03 e Cass. 5812/2016; v. anche Cass. 1691/06 e Cass. 12036/11) neanche per relationem. Vuol poi provare troppo – si passa a considerare – il quarto motivo dell'appello del
: non foss'altro perché costituisce jus receptum nella giurisprudenza della Pt_1
Suprema Corte l'arresto secondo cui “Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (ex ceteris Cass. III 20786/2018). Ciò che vale quanto dire che nulla esclude né può escludere – proprio perché il giudice civile è chiamato ad un riesame, agli effetti civili, della volontà dolosa o colposa del reo/danneggiante, nonchè ad una esatta considerazione delle conseguenze dannose che la consumazione del fatto di reato per il quale il danneggiante abbia riportato condanna abbia avuto – che lo stesso giudice, sovrapponendo il suo più esatto giudizio (in punto sia di colpevolezza che di danni-conseguenza) a quello, soltanto sommario, che il giudice penale è chiamato a compiere di fronte ad una richiesta di provvisionale delle costituite parti civili, giunga a liquidare infine un indennizzo risarcitorio anche di entità considerevolmente superiore - rispetto all'importo della provvisionale già liquidata dal giudice penale - pur basandosi esclusivamente sulle attività istruttorie già poste in essere in sede penale.
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Ciò nondimeno, per tutto quanto precedentemente considerato il quantum già individuato dal primo giudice merita – come deve dunque ribadirsi – di essere sensibilmente ridotto. Fatto persistente riferimento ai “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, non par dubbio che l'offesa alla reputazione del di cui il si rendeva, Parte_2 Pt_1 nell'occorso dei fatti di causa, responsabile vada infine ricollocata nell'ambito delle diffamazioni di tenue gravità. Risarcibili con indennizzo la cui “forbice” va da un minimo di € 1.175,00 ad un massimo di € 11.750,00. Congruo allora appare - specie in considerazione della “tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento”, a maggior ragione da predicarsi ove si consideri che i summenzionati
“comportamenti infedeli e disordinati” venivano nel post attribuiti non al Parte_2
ma al di lui partner, tale (ed anche - oltre che della “assente Parte_4
risonanza mediatica” del fatto lesivo - della, in definitiva, “tenue intensità dell'elemento soggettivo” quale, invero, desumibile dallo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui versando nel quale l'odierno appellante si rendeva autore della condotta delittuosa contestatagli dopo avere, secondo quanto pure emergente in atti, appreso dei ripetuti tradimenti patiti ad opera della ) – ridurre l'importo di Parte_3
€ 12.000,00 - già accordato a titolo risarcitorio dal primo giudice al - alla Parte_2
minor somma di € 3.000,00 (sempre al lordo della provvisionale): minor somma su cui sono egualmente dovuti rivalutazione monetaria ed interessi - compensativi e corrispettivi - nei termini già esattamente specificati dal Tribunale.
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Stante il finale esito del doppio grado di giudizio congruo si ritiene – a mente dell'insegnamento secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente;
ma può giustificare tuttavia la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cass.SS.UU. 32061/2022) – che le spese del doppio grado medesimo rimangano tra le parti interamente compensate.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Ragusa dell'11.3.2024, cron. 1597, proposto con citazione dell'11.4.2024 da nei confronti di - così Parte_1 Controparte_3
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello condanna, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_3
minor somma, in riforma dell'ordinanza impugnata, di € 3.000,00 (al lordo della provvisionale già liquidata in sede penale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini già specificati nell'ordinanza anzidetta,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)