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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 2 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di reclamo iscritto al n. 82 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso di Parte_1
secondo grado, dagli Avv.ti Flavio Mesto e Giuseppe Fortunato (uno dei due non ha firmato la procura ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via O.
Mazzitelli, n. 270;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. Francesca Nappi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma in Piazza San Saturnino, n. 5
APPELLATA
1 OGGETTO: Impugnativa di licenziamento per giusta causa - Appello avverso la sentenza n. 157/2025 pubblicata in data 17 marzo 2025 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “A)IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO RIFORMARE integralmente per i motivi dedotti in narrativa, la sentenza di primo grado n. 157/2025 resa dal
Tribunale di Matera in persona dell'Onorevole G.L. Dott. Sabino Di Gregorio, depositata in data 17.03.2025, nella causa iscritta a ruolo con R.G. n. 456/2024, tra il IG.
[...]
e le in p.l.r.p.t. e conseguentemente accogliere tutte le Parte_1 Controparte_1
conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) In Via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia del licenziamento irrogato con lettera racc. A.R. del 17/10/2023 da in p.l.r.p.t. nei confronti del IG. CP_1 [...]
, perché in violazione dell'art. 18, comma 4, della L. 300/1970, come novellato Parte_1
dalla L. 92/2012, in quanto privo della giusta causa addotta dal datore di lavoro essendo il fatto contestato materialmente insussistente in quanto non imputabile al ricorrente e comunque in quanto in violazione dell'art. 2106 c.c. perché del tutto sproporzionato rispetto al fatto contestato, ovvero per la totale ed assoluta genericità della contestazione da considerarsi tamquam non esset, ordinando per l'effetto alla resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, co. 4, della L.
300/1970 così come modificato dall'art. l, co. 42, della legge 92/2012, e condannando la resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo attraverso la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento per il medesimo periodo — dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 18, co. 4, L. 300/1970, come modificato e novellato dalla riforma Fornero.
2) In via subordinata accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del licenziamento
2 irrogato con racc.ta A/R del 17.10/2023 nei confronti del IG. , perché Parte_1
in violazione dell'art. 18, comma 5, della L. 300/1970, come novellato dalla L. 92/2012,
e per l'effetto condannare la resistente a corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970 pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica del comportamento e delle condizioni delle parti e dell'anzianità di servizio del lavoratore o a quella anche inferiore ritenuta di giustizia;
B)
Conseguentemente DISATTENDERE TUTTE LE ECCEZIONI E LE ISTANZE sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Matera per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
C) Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da in favore dei sottoscritti procuratori quali antistatari” CP_2
Per la società appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita: a. rigettare
l'appello perché infondato in fatto e diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata b. condannare per l'effetto la parte ricorrente alla refusione delle spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 414 e 441 bis, c.p.c. depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Matera in data 23 aprile 2024, , con qualifica, prima, di porta lettere con Parte_1
decorrenza dal dicembre del 1999 al 2020 e, successivamente, di coordinatore e capo squadra dei porta lettere dal 2020 al 2023, inquadrato nel 2° livello del CCNL
[...]
, impugnava il licenziamento per giusta causa, intimato con atto del 17 ottobre CP_1
2023, preceduto da contestazione disciplinare del 15 settembre 2023 e notificata in data
18.09.2023, deducendo l'insussistenza e comunque la non imputabilità del fatto contestato, la genericità della contestazione e la sproporzione tra il fatto e la sanzione comminata.
Chiedeva, pertanto, al giudice adito accertarsi l'illegittimità del licenziamento intimato e condannarsi la società datrice di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro in
3 precedenza occupato con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello di effettiva ripresa del lavoro e al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
In subordine, chiedeva condannarsi la società al pagamento di un'indennità pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, depositava memoria Controparte_1
difensiva in cui concludeva per l'infondatezza del ricorso con condanna alle spese di lite.
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 157/2025 resa in data 17.03.2025, dal
Tribunale di Materia in funzione di Giudice del Lavoro, si concludeva per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza, riteneva il Giudicante come, all'esito del quadro probatorio raccolto, fosse risultata provata la condotta contestata al lavoratore e, che la stessa fosse sussumibile nelle fattispecie astratte tipizzate all'articolo 54, comma VI, lettere a), c) e k) del CCNL di , tutte connotate da dolo. CP_1
Avverso tale sentenza interponeva appello, con ricorso depositato il 20 maggio 2025,
, insistendo su tutte le domande azionate e respinte dal primo giudice e Parte_1
concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato unitamente al ricorso di secondo grado, alla parte appellata, questa si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva, a sua volta concludendo come in atti.
All'udienza odierna, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la Corte d'Appello adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate
4 con la nota recante la data del 15.09.2023 e notificata in data Controparte_1
18.09.2023, contestava al lavoratore la condotta qui di seguito riportata:” è emerso che
Lei, nelle giornate del 21/08/2023, alle ore 13:56, e del 23/08/2023, alle ore 14:16, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, alla guida dell'autovettura aziendale Fiat
Fiorino tg. GG623ZB, accedeva all'interno del piazzale della suddetta azienda, ivi sostando per qualche minuto, allo scopo di sottrarre e caricare nel mezzo di
[...]
, rispettivamente quattro e nove pedane di tipo “epal” 80*120 di proprietà della CP_1
Ditta Il Fornaio Dei Sassi, ivi accatastate” ed ancora adduceva “comportamenti che integrano la violazione del dovere di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa, nonché la lesione dell'obbligo di fedeltà, compromettendo in tal modo il rapporto fiduciario[…] Tale sua condotta si pone in altresì palese contrasto con le diposizioni previste sia dalla procedura “Regolamento di Utilizzo e Manutenzione Dei
Veicoli Aziendali […]”, quest'ultimo, facente riferimento ad “un utilizzo improprio dei beni mobili od immobili” messi a disposizione dall'azienda. Concludeva la parte datoriale nel senso di contestare il licenziamento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 7 della L. 300/1970 e 52, 53, 54 (quest'ultimo genericamente richiamato) e
55 del CCNL di . CP_1
Con lettera recante la data del 17.10.2023, rilevato che il non avesse fornito Parte_1
giustificazioni adeguate, intimava il licenziamento senza preavviso Controparte_1
ai sensi dell'articolo 54, comma VI, lettere a), c) e k), con decorrenza dal 18.09.2023, data di notifica della contestazione.
La menzionata disposizione del contratto collettivo fa riferimento a condotte tutte ugualmente connotate dal dolo dell'agente.
Il primo Giudice ha ritenuto sussistente il fatto e, quindi, la piena legittimità del licenziamento impugnato, affermando che “dalla lettera di contestazione non solo emerge chiaramente la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante ma la stessa è supportata da
5 particolari inerenti a date, orari e luoghi della stessa, non essendo, conseguentemente, affatto minato il diritto di difesa del ricorrente”.
Tale assunto non è condiviso dal Collegio.
La nozione di dolo fatta propria dall'articolo 54 del CCNL di deve CP_1
desumersi dalla disposizione di cui all'articolo 43 c.p. In particolare, “il dolo richiesto ai fini della configurabilità della giusta causa rimanda, invece, a una nozione più generale
(dolo diretto), coincidente con la rappresentazione e volizione del fatto costituente
l'addebito disciplinare, nel senso che l'evento è preveduto e voluto quale conseguenza della propria azione (Cass. N. 24367 del 30.11.2015).
La sussistenza o meno del dolo - ossia della coscienza e volontà della condotta in tutti i suoi elementi da parte del soggetto che l'ha attuata, nel presente licenziamento, è dirimente ai fini dell'integrazione della fattispecie concreta dedotta quale giusta causa di licenziamento, incidendo sulla tipizzazione dell'illecito disciplinare ed ovviamente sulle sanzioni ad esso associate.
In particolare, dalla semplice lettura dell'articolo 54 del CCNL di Poste Italiane emerge infatti che la diversa connotazione dell'elemento psicologico porta lo stesso fatto materiale ad essere sia causa di sanzioni conservative che causa di sanzioni espulsive. A titolo esemplificativo, si riporta l'articolo 54, comma IV, lettera n) che pone
“l'inosservanza (non ulteriormente specificata) di leggi e regolamenti deliberatamente commessa” quale causa non già del licenziamento senza preavviso ma della sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione per un massimo di dieci giorni.
Può, dunque, ritenersi che gli elementi soggettivi della condotta, ogniqualvolta concorrono a connotare il disvalore della stessa ed incidono sulla configurazione di un tipo di illecito disciplinare piuttosto che di un altro, devono essere presi in debita considerazione non solo ai fini della valutazione della violazione del principio di immutabilità della contestazione di licenziamento, ma anche ai fini dell'accertamento della condotta ascritta.
6 Pertanto, alla luce di quanto esposto, la violazione del predetto principio è rinvenibile nelle seguenti circostanze: a) nella contestazione si fa riferimento ad una mera negligenza del lavoratore (violazione dei doveri di diligenza che hanno leso il rapporto di fiducia, nonché violazione del regolamento aziendale); nell'intimazione si fa, invece, riferimento non ad una diversa qualificazione di uno stesso fatto storico ma proprio ad un fatto diverso e/o ulteriore, connotato dal dolo dell'agente; b) ancora, nella contestazione, inoltre, si fa menzione di un uso improprio del veicolo e non ad un uso illecito dello stesso, mentre, nell'intimazione di licenziamento si fa riferimento all'uso illecito di beni di pertinenza della società; c) da ultimo, nella contestazione non si fa minimamente menzione a fatti ed atti dolosi commessi nei confronti dei terzi, poi richiamate nell'intimazione.
Pur a voler ritenere che non sia stato minimamente intaccato il principio di immutabilità della contestazione e che, quindi, la condotta del lavoratore sia sussumibile nelle fattispecie di cui all'articolo 54, comma VI, lettere a), c) e k), è di tutta evidenza che non può considerarsi - diversamente rispetto a quanto argomentato dal Tribunale - incontestata la sussistenza dell'elemento doloso - che è poi l'elemento su cui viene fondata la legittimità della giusta causa di licenziamento – in quanto la parte datrice di lavoro non ne ha fornito la prova certa.
Tuttavia, nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la condotta concretamente posta in essere fosse sussumibile nelle fattispecie astrattamente dedotte dall'articolo 54, comma VI, lettere a), c) e k), tutte, peraltro, caratterizzate dall'elemento psicologico del dolo, sebbene parte resistente non avesse fornito la relativa prova, poichè, riprendendo un precedente di merito del Tribunale di Treviso del 2017, ha ritenuto che il dolo si potesse presumere dagli atti di causa.
Anche tale motivazione non è condivisa dal Collegio, in quanto l'articolo 5 della Legge
604 del 1966 unitamente all'articolo 2697 c.c. impongono in capo al datore di lavoro l'onere di fornire le prove certe delle proprie allegazioni, ovverosia degli elementi
7 integranti le fattispecie di giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento di licenziamento.
Pertanto, parte appellante avrebbe dovuto fornire la prova certa non solo del fatto materiale (asportazione a distanza di due giorni di 9 e 4 pedane collocate in un piazzale adiacente il Forno), ma, altresì, dell'elemento soggettivo (dolo) e, dunque, della volontarietà e consapevolezza della condotta illecita posta in essere che, dunque, non può desumersi in via presuntiva, trattandosi di un meccanismo logico – giuridico che per definizione esclude la certezza, consentendo di desumere un fatto ignoto (dolo) risalendo da un fatto noto.
Il Tribunale, invece, per sua stessa ammissione, ha desunto la sussistenza del dolo in via presuntiva, invertendo così l'onere probatorio e rimettendo l'onere di provare l'assenza dello stesso al lavoratore.
Peraltro, è stata desunta l'esistenza dell'intenzionalità prendendo in considerazione soltanto il fatto addebitato senza valutare adeguatamente un'altra serie di circostanze che pure dovevano essere valorizzate, quali le modalità antecedenti di condotta e svolgimento del lavoro, l'assenza di precedenti procedimenti disciplinari, la durata del rapporto di lavoro e la concreta idoneità di tale rapporto di incidere sulla capacità del lavoratore di proseguire nello svolgimento delle attività di sua competenza in relazione alle mansioni assegnategli.
Anche la testimonianza di è stata ritenuta non decisiva in primo grado, sebbene Tes_1
la stessa non si ponesse in contrasto con quanto asserito dal e non conferma Parte_1
affatto la natura dolosa dell'illecito, ma al contrario pare confermare l'assenza di rappresentazione del fatto e delle conseguenze ad esso ascrivibili.
In particolare, conferma che lo stesso abbia agito convinto di essere autorizzato a farlo e di star asportando materiale di scarto.
Infatti, a conferma di quanto asserito dal lavoratore, anche confermava che Tes_1
l'autorizzazione sarebbe stata rilasciata a febbraio 2023, sicché, quando sono state
8 asportate ad agosto 2023 non era del tutto impensabile ritenere che fossero vecchie e non più utilizzabili, alla luce del considerevole lasso di tempo di abbandono.
Inoltre, sempre riferiva che le pedane fossero tutte annerite e tale dichiarazione Tes_1
è confermata anche dalla documentazione fotografica da cui emerge effettivamente che le pedane non erano nuove ma usate in quanto usurate ed annerite.
Da tali circostanze, unitamente al fatto che il ha agito durante le ore diurne Parte_1
senza il timore di essere visto o ripreso da videocamere di sorveglianza, cosa che realmente è accaduta, si può concludere che lo stesso abbia agito in assenza di dolo.
A ciò si aggiunga, valorizzando le circostanze sopra richiamate, che alla luce Parte_1
della documentazione in atti, non risulta aver riportato precedenti provvedimenti disciplinari da parte di presso cui lavora sin dal 16.12.1999, dapprima Controparte_1
con mansioni di portalettere e successivamente, dal 2020 con la mansione di coordinatore- capo squadra. Si evidenzia, quindi, anche l'attribuzione di un ruolo superiore rispetto a quello originariamente assegnato.
Trattasi di una serie di elementi che, ove adeguatamente valorizzati, avrebbero fatto concludere in senso difforme, ossia nel senso che quella ascritta al fosse una Parte_1
condotta, probabilmente impropria e negligente ma priva del carattere dell'intenzionalità ed anche inidonea, rispetto alle mansioni attribuite, ad incidere gravemente sul rapporto fiduciario tra le parti.
Quindi, alla luce di tutte le considerazioni espresse, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, deve annullarsi il licenziamento intimato con nota del
17 ottobre 2023.
La società appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo suindicato.
9 Quanto all'aliunde perceptum, deve premettersi, in termini generali, che in tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.
Ebbene, facendo corretta applicazione del principio enunciato nessun elemento è stato acqusito agli atti relativo alla percezione da parte del di reddito da lavoro Parte_1
dipendente o autonomo nel periodo successivo al licenziamento.
Quanto all'aliunde percipiendum, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nell'ipotesi di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela reintegratoria cd. "piena", di cui all'art. 18, comma 1, st. lav. riformulato - che opera quale regime speciale concernente la materia dei licenziamenti individuali - non trova applicazione la detrazione dell'"aliunde percipiendum" in quanto il comma 2 dell'articolo citato dispone che nella predetta ipotesi dal risarcimento vada dedotto esclusivamente quanto dal lavoratore percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e non anche quanto il lavoratore "avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione", come previsto, invece, dal successivo comma 4 in materia di tutela reintegratoria cd. "attenuata". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il datore di lavoro aveva lamentato, avuto riguardo alla dedotta mancata iscrizione della lavoratrice al centro per l'impiego, la omessa applicazione, in sede di gravame, del principio della detraibilità dell'"aliunde percipiendum" sulla base dell'art. 1227 c.c.) (Cass. n.1602/2023).
10 Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022, valore indeterminabile – complessità bassa – parametro medio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 82 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2025, promosso da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 157/2025 del 17 marzo 2025 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il licenziamento intimato con nota del 20 ottobre 2023 e condanna la società datrice di lavoro a reintegrare l'appellante nel posto di lavoro in precedenza occupato;
2) Condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge, ed inoltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi;
3) Condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellato e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 9.257,00, oltre IVA, CPA e
RF, come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 6.946,00, oltre
IVA, CPA e RF, come per legge.
Potenza, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
11 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr. Francesca Silla M.O.T. nominata con D.M. 3/09/2025 in tirocino ordinario civile.
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