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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 141 R.G.L. del 2019, promossa
D A
nato il [...] a [...] (codice fiscale Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Guida per procura su C.F._1
foglio separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Borremans n. 54, Caltanissetta;
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Alessi per procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n. CP_1
47;
- resistente-
A seguito dell'udienza del 12.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, per la quale si dà atto che la parte convenuta ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.,
completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.02.2019, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Gela l' per sentirlo condannare alla costituzione in suo favore CP_1
della rendita o in subordine dell'indennizzo in capitale da inabilità permanente nella misura dell'8%
(o in altra accertanda in corso di causa) residuata a seguito dell'infortunio in itinere occorso in data
12.11.2017 (nel quale aveva riportato “Frattura dell'apofisi spinosa di L3 e dell'ala sacrale di destra;
”), già riscontrato dall'ente previdenziale a seguito di visita medica, con riconoscimento di un'invalidità pari al solo 4%.
Con memoria del 17.04.2020, si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda, CP_1
deducendo che gli esiti dell'infortunio non erano superiori alla soglia, già riconosciuta, del 4%, chiedendone dunque il rigetto.
La causa, istruita tramite l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di C.T.U. medica sulla persona del ricorrente, veniva decisa a seguito dell'udienza del 12.02.2025, tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e non può dunque trovare accoglimento.
Sebbene sia pacifica la riconducibilità eziologica dell'infortunio occorso al il 12.11.2017 Pt_1 all'attività lavorativa dallo stesso svolta, risulta infatti assorbente la circostanza (accertata dal consulente nominato in corso di causa) per cui i postumi permanenti residuati siano pari al 4%, dunque inferiori alla soglia minima di indennizzabilità (pari al 6%) di cui all'art. 13 del D. Lgs.
38/2000.
In particolare, il c.t.u., dopo esame condotto sulla persona del periziando, e richiamati gli esiti degli accertamenti clinici cui il ricorrente si era sottoposto a far data dal giorno dell'infortunio, ha osservato che “Il periziando ha subito due diversi traumi, nel 2016 al rachide cervicale e nel 2017 al bacino. Nel caso del 2° trauma ritengo la dinamica sia compatibile con le lesioni accertate: una caduta all'indietro può di certo determinare una lesione diretta sia alla zona lombare che sacro- ileale. Più in particolare il periziando ha accusato in quest'ultimo un “trauma al bacino con infrazione di L3 e dell'ala sacrale”. Ritengo che nessuna condizione preesistente in grado di influenzare il risultato del trauma fosse presente al momento dello stesso”.
Ha quindi concluso riconoscendo che “Sulla base delle suddette valutazioni e sulla base della tabella di riferimento, ritengo adeguate le seguenti voci tabellari: -207 (per analogia) “Esiti CP_1
di frattura apofisaria lombare con disfunzionalità residua”, che riconosce fino ad un massimo di 6 punti. -210 (per analogia) “Esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico disfunzionale”, che riconosce fino ad un massimo di 5 punti. Considerate le lesioni sopra descritte, considerata l'analogia (le voci tabellate non rispondono del tutto alle lesioni in oggetto) ritengo congruo un punteggio globale di 4”.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. – cui non sono peraltro state formulate osservazioni da parte dei c.t.p. - non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e da errori di metodo.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso va pertanto rigettato.
Avuto riguardo all'oggetto della controversia e alla posizione delle parti processuali, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stanti peraltro le deduzioni dell'ente convenuto rese sul punto in seno alla comparsa di costituzione e alle successive note di trattazione.
Vengono poste definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Gela il 25.02.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi