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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 898/2025 r.g. e vertente tra
p.i. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Corrado Martelli che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Controparte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Pietro Scibilia che lo rappresenta e difende con l'avv. Flavia Fornaciari per procura in atti,
opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 gennaio 2025 adiva questo giudice e, Controparte_1 premesso che, a seguito di impugnativa di licenziamento, con ordinanza ex art. 1, comma 49,
Legge n. 92/2012 emessa dal Tribunale di Messina il 21 settembre 2023 la Parte_1 era stata condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato ma tale
[...] ordine di reintegra era rimasto inadempiuto, chiedeva ingiungersi nei confronti della società il pagamento in proprio favore della somma complessiva lorda di 1.711,51 euro a titolo di retribuzione maturata nel mese di dicembre 2024 e rateo di tredicesima, oltre interessi legali e rivalutazione.
La domanda veniva accolta con decreto n. 45/2025 (proc. n. 90/2025 r.g.), avverso il quale l'ingiunta ha proposto opposizione con ricorso del 20 febbraio 2025. Nella resistenza dell'opposto, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sostituita l'udienza del 21 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Per dato pacifico nel corso del giudizio è venuto meno il presupposto – l'ordine di reintegra, provvisoriamente esecutivo, rimasta inadempiuto – su cui si fondava l'ingiunzione emessa nei confronti dell'opponente.
Infatti con sentenza n. 540/2025 del 21 settembre 2025 la Corte d'appello di Messina ha respinto il reclamo proposto dal lavoratore avverso la sentenza n. 1556/2025 dell'11 giugno 2025 con la quale questo ufficio, all'esito della fase di opposizione, ne ha rigettato in via definitiva la domanda, sostituendo l'ordinanza favorevole della fase sommaria.
Tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, può dichiararsi cessata la materia del contendere con la revoca dell'atto opposto e la condanna del alla restituzione di quanto nelle more ricevuto (2.395,43 euro), giusto bonifico dell'11 CP_1 aprile 2025 allegato.
3.- Ai fini della regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale va rilevato come l'opposizione fosse fondata.
Come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n.
927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
Ciò posto, l'art. 18, comma 4, della legge 300/1970, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 e poi dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012 - applicato nell'ordinanza menzionata - prevede che, in caso di accertata illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, il giudice condanna quest'ultimo alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro antecedentemente ricoperto, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra. Tale indennità non può superare, in ogni caso,
2 le dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore in costanza di rapporto.
Tale disciplina configura un regime peculiare e derogatorio rispetto alle regole applicabili in materia di diritto delle obbligazioni, riconducendo i compensi dal datore di lavoro, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, nell'ambito del risarcimento del danno da illegittima risoluzione unilaterale del rapporto (v. Cass. S.U. n. 2990/2018).
Resta fermo, in ogni caso, il diritto del lavoratore di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno subito per effetto della inattività forzosa derivante dalla mancata ottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'ordine del giudice di ripristino del rapporto di lavoro. Infatti, nel regime di tutela reale di cui all'art. 18, la predeterminazione legale del danno risarcibile non esclude che il lavoratore possa chiede il risarcimento del danno ulteriore derivatogli dalla mancata tempestiva attuazione dell'ordine di reintegra (v. Cass. n. 29335/2023, n. 9073/2013). Tale ulteriore pregiudizio, che ben può risolversi anche nella mancata percezione delle retribuzioni (lucro cessante), dedotto l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, non ha carattere retributivo ma partecipa della stessa natura risarcitoria dell'indennità stabilita dal giudice nel provvedimento di reintegra, e deve essere oggetto di accertamento in un autonomo giudizio con onere della prova incombente sul lavoratore, dovendosi escludere qualsiasi automatismo derivante dall'ordinanza di reintegrazione.
Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 86/2018, ha affermato che la mancata attuazione dell'ordine di reintegra del lavoratore configura un illecito istantaneo ad effetti permanenti, che perpetua “le conseguenze dannose del licenziamento intimato contra ius, da cui propriamente deriva una obbligazione risarcitoria del danno stesso da parte del datore nei confronti del dipendente non reintegrato”.
Pertanto, qualora il datore di lavoro non consenta la ripresa dell'attività da parte del lavoratore, quest'ultimo ha diritto di chiedere il risarcimento del danno ma non anche l'automatica corresponsione delle retribuzioni medio tempore maturate, che presuppongono l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Nel caso in esame, il Tribunale di Messina, con l'ordinanza del 21 settembre 2023 aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla condannandola Parte_1
a reintegrare e a risarcirgli il danno quantificato in dodici mensilità della Controparte_1 retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi.
L'ulteriore somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto non è contemplata nell'ordinanza sopra richiamata, né può costituire un effetto automatico direttamente derivante da tale provvedimento. Piuttosto, avendo natura risarcitoria in applicazione dei principi sopra
3 richiamati, essa doveva costituire oggetto di autonomo accertamento giurisdizionale con onere della prova a carico del lavoratore.
Sul punto si evidenzia che l'opposto – che nel giudizio di opposizione assume la veste di attore in senso sostanziale – si è limitato a ribadire la spettanza della somma sopra indicata a titolo di retribuzioni maturate in assenza di prestazione, senza proporre alcuna domanda volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio sofferto a causa della mancata reintegrazione nella posizione lavorativa antecedentemente ricoperta.
Ma, come sopra chiarito, il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate da lavoratore non tempestivamente reintegrato non si configura quale effetto automatico discendente dall'ordine del giudice di ripristino della posizione lavorativa, costituendo solo il parametro al quale ancorare la quantificazione dell'eventuale obbligazione risarcitoria gravante sul datore, che deve costituire oggetto di apposita domanda giudiziale da parte del lavoratore, che, nel caso in esame, non è stata in alcun modo avanzata.
In definitiva, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, con assorbimento di ogni altro motivo.
La fondatezza dell'opposizione ne escludeva in radice la temerarietà.
Dunque, considerata la controvertibilità della questione esaminata, le spese del presente giudizio vanno compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e dell'attività svolta, applicando i minimi per la proposizione di svariati procedimenti analoghi, in 681 euro, di cui 24,5 per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto dichiarando cessata la materia del contendere;
2) condanna a restituire alla la somma Controparte_1 Parte_1 percepita in esecuzione dello stesso;
3) condanna, altresì, l'opposto a rimborsare all'opponente metà delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidata in 681 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
LE TO
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