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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 4917/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4917/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025 nella causa n. 4917/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 168/2021, pubblicata in data 11.05.2021 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F./P.IVA: ), col Parte_2 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. CECCARELLI GIUSEPPE
- appellanti - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. STRAZZULLO EDOARDO
- appellata - nonché
(C.F./P.IVA: , Controparte_2 C.F._3
- appellato contumace - Conclusioni All'udienza del 16/10/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
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Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato le domande proposte con diversi atti di citazione esitati in distinti giudizi, successivamente riuniti, dalle odierne appellanti, e , al fine di Parte_1 Parte_2 ottenere il risarcimento dei danni (al veicolo per la e alla persona per la Pt_1
) subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il giorno 25.01.2016, Pt_2 verso le ore 6,40 circa, in Rotondi sulla S.S. Appia al km 239 incrocio con via Caudina, ove il sig. alla guida della sua autocarro AT AD, Controparte_2 targata BF573RL, […] attingeva con il lato anteriore alla fiancata anteriore destra dell'autovettura AT Grande TO, targata EJ190KT […] di proprietà di
[...]
e condotta da […] la quale procedeva regolarmente e Parte_1 Parte_2 giunta all'incrocio si fermava allo STOP e poiché non sopraggiungeva nessun veicolo iniziava l'attraversamento dell'incrocio e quando aveva quasi completato la manovra veniva attinta al lato anteriore destro dell'autocarro AT AD […]. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] fondamentale ai fini della ricerca della responsabilità sono gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Cervinara i quali hanno assistito all'incidente ed hanno altresì effettuato i rilievi del caso ed a seguito di accurata disanima, hanno offerto una ricostruzione della dinamica dell'incidente contenente individuazione di elementi di responsabilità a carico del conducente l'auto attorea. Al riguardo occorre preventivamente precisare che i risultati dei rilievi, in questa sede, vengono acquisiti e considerati essenzialmente nei loro riscontri oggettivi, e positivamente valutati solo nel momento in cui possiedono un fondamento fattuale e tecnico, tralasciando dunque in questa sede le mere valutazioni di indagine che non abbiano trovato supporto in verifiche obbiettive, ciò in ossequio al principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 38 del 3.1.2014 […]. Devono quindi condividersi le conclusioni cui sono giunti gli Agenti in ordine all'evolversi degli eventi che hanno riguardato il sinistro, evidenzianti una responsabilità che ricade sulla conducente l'auto AT Grande TO, secondo la ricostruzione operata nella relazione di servizio prot. n. 19/03- 1/2016, elaborata altresì per avere direttamente assistito al sinistro ed ancora all'esito dei rilievi compiuti sui luoghi.
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Su tale falsariga devono confermarsi le conclusioni fornite dai Verbalizzanti, nel momento in cui implicitamente hanno ascritto alla sig.ra la responsabilità Pt_2 dell'accaduto, prendendo in considerazione elementi obiettivi quali la posizione statica dei veicoli a seguito dell'urto, la loro provenienza, lo stato dei luoghi al momento dell'intervento. Condivisibile perciò è quanto illustrato dagli Agenti che hanno accertato che … il conducente del veicolo AT Grande TO non si è attenuto a quanto disposto dell'art. 145 comma 5 del Codice della AD e impegnava l'intersezione omettendo di osservare l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente segnalato. Nei confronti della veniva altresì Pt_2 contestata la violazione dell'art. 145 comma 5 e 10 in quanto, secondo la motivazione riportata nel verbale n. 0063826, nell'immettersi nell'intersezione, in presenza del segnale di fermarsi e dare precedenza/Stop, si fermava brevemente per poi riprendere subito la marcia senza dare la precedenza al veicolo proveniente da Via Nazionale Appia. Detta ricostruzione del fatto scaturisce altresì dal fatto che i Carabinieri hanno assistito direttamente all'incidente per essersi trovati sul luogo del sinistro al momento dell'impatto. Il Carabinieri Tes_1
escusso all'udienza del 22 maggio 2018, ha confermato quanto la
[...] circostanza anzidetta e cioè che la conducente AT Grande TO aveva impegnato l'incrocio esistente tra via Caudina e via Appia senza fermarsi allo STOP. Ha altresì negato che l'autocarro viaggiasse a velocità sostenuta come affermato dall'attrice.
Così riassunta la dinamica, deve ritenersi che la AT Grande TO non abbia effettivamente rispettato il segnale di STOP posto all'incrocio tra Via Caudina e Via
Appia, ripartendo dalla fermata senza avvedersi del sopraggiungere dell'autocarro.
Tale assunto trova conferma nei punti di impatto tra due auto ed in particolare, i danni riportati dalla AT Grande TO rivelano un danno presente nella zona anteriore destra incompatibile con la versione del fatto fornita dall'attrice. Il danno infatti evidenzia che l'auto attorea non aveva affatto completato la manovra di immissione in carreggiata palesando un urto nella parte anteriore del veicolo e non in zona laterale o posteriore. La versione del fatto fornita dai testi indicati da parte attrice è del tutto inattendibile. Quindi, la condotta dell'attrice deve ritenersi come la causa principale del sinistro che esclude la sussistenza dell'ipotesi concorsuale stabilita dall'art. 2054 c.c., ciò in quanto l'allegazione secondo cui l'autocarro procedeva a velocità elevata è rimasta in primo luogo priva di riscontro probatorio
(il Carabiniere escusso all'udienza del 22 maggio 2018 nega l'eccesso di velocità) ed in secondo punto, l'andatura dell'autocarro, moderata o meno, non ha inciso sulla causazione dell'evento dal momento che il mancato rispetto del segnale di
STOP da parte della AT Grande TO deve qualificarsi come condotta del tutto imprevedibile ed inaspettata. Al contrario, il conducente dell'autocarro doveva poter contare sull'obbligo dell'autista antagonista che avrebbe dovuto arrestare completamente la sua marcia una volta giunta all'incrocio ed attendere il
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passaggio delle auto aventi diritto di precedenza. Tale è infatti l'obbligo ascrivibile a chi è gravato del segnale di STOP: in tali casi l'utente non solo deve rallentare la sua marcia ma deve arrestare l'auto, verificare che l'incrocio non sia impegnato da altri veicoli e solo all'esito di tale accertamento immettersi sulla strada. L'art. 145, che disciplina le regole da rispettare relativamente alla “precedenza”, al comma 1, prescrive, in via generale che: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Per quanto detto, sussiste la responsabilità nella causazione del sinistro, nel comportamento del conducente che ha omesso di concedere la dovuta precedenza pur essendone onerato per la collocazione nel suo senso di marcia del segnale di STOP. Sul punto il testuale insegnamento della Suprema Corte espresso con la sentenza n. 4055/09:
Osserva questa Corte che la presunzione di colpa posta ex art. 2054 c.c., comma 2,
a carico dei conducenti di veicoli in ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11/06/1997, n. 5250). La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo-liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo – può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in qui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di “stop” (Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975 n. 3804). A tal fine va osservato che il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (cfr. Cass. Pen. 24/02/1984). Deve quindi dichiararsi che l'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente la AT Grande TO che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risultando per tale ragione superata la presunzione
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sussidiaria di concorso di colpa, di cui all'art. 2054 c.c.. Tanto si è verificato nella fattispecie, una volta appurato che l'incidente è da ascriversi alla colpa esclusiva dell'attrice che ha impegnato l'incrocio, senza dare la precedenza, imposta dal segnale di stop, all'auto della convenuta, che viaggiava su tale strada preferita. Le domande devono quindi essere rigettate. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri vigenti e della riunione dei procedimenti disposti all'udienza di prima comparizione. […]. Avverso tale decisione formulavano appello
[...]
e , ritenendo erronea la valutazione della Parte_1 Parte_2 prova per testi effettuata dal Giudice di Prime Cure, dalla quale invece emergeva
[…] in maniera inequivocabile almeno una ipotesi di responsabilità concorsuale nella produzione del sinistro del sig. , conducente dell'autocarro Controparte_2
AT AD […]. Chiedevano, dunque, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: […] a) dichiarare la responsabilità concorsuale del sig. , proprietario e conducente dell'autocarro AT Controparte_2
AD, targato BF 573RL, nella produzione del sinistro per cui è causa, nella misura del 60%; b) voglia di conseguenza condannare in virtù della normativa “indennizzo diretto” la ed il sig. in solido, al risarcimento di tutti i CP_1 Controparte_2 danni sia a cose che fisici subiti dagli appellanti, danni ammontanti complessivamente, già decurtati della percentuale di responsabilità, per l'appellante a Euro 3.076,00 (sia per riparazioni e sia per sosta Parte_1 tecnica) mentre per l'appellante alla somma complessiva di Euro Parte_2
2.112,00 (somma così distinta: Euro 1.650,00 per danno biologico del 2% -età
26anni; Euro 240,00 per 5 gg di ITT al 100%; Euro 960,00 per 40gg di ITP al 50%;
Euro 570,00 per danno morale e/o personalizzazione del danno, equitativamente liquidato e Euro 100,00 per rimborso spese forfetario. Totale 3.520, decurtata del
40% = 2.112,00). Per entrambi gli appellanti danneggiati le dette somme rispettivamente liquidate dovranno essere gravate degli interessi e della rivalutazione, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. In via subordinata, si chiede disporsi CTU medica per la quantificazione del danno da lesioni subito dall'appellante ; c) in via subordinata, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito Parte_2 dichiarare il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro al 50% e/o nella percentuale che sarà stabilita dal Tribunale, con la conseguente condanna degli appellati al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti, così come quantificati e specificati nella premesse del presente atto, ridotti nella misura che sarà stabilita dal Tribunale adito;
d) voglia, infine, l'Ecc.mo
Tribunale adito, condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di causa del doppio grado, con attribuzione […].
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Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. e infondatezza nel merito dell'appello proposto, insisteva per converso la unica appellata costituitasi. Controparte_1
Tanto premesso e passando al merito, attesa la preclusione di ogni ulteriore valutazione ai sensi del pur richiamato art. 348bis c.p.c. a seguito della ritenuta maturità della causa (v. ordinanza del 06/03/2023 ad opera del precedente Istruttore), del tutto condivisibili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, ritenendosi prive di pregio le censure in questa sede mosse alla decisione adottata. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Orbene, nella fattispecie in esame non ci si può esimere dal valorizzare, al netto di ogni altra questione, l'inattendibilità ed incongruenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, anche alla luce delle ulteriori risultanze acquisite e, soprattutto, della descrizione della dinamica del sinistro riportata negli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, citata in sentenza e debitamente prodotta in atti (v. relazione incidente stradale- Legione Carabinieri Campania, Stazione di Cervinara). Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo alla insanabile discrasia esistente tra le relative dichiarazioni e quanto nel citato verbale
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riportato, atteso che, mentre i testi escussi – dichiaratisi presenti al momento del sinistro, ma della cui presenza non viene in alcun modo dato atto nella verbalizzazione dei Carabinieri intervenuti sul posto (v. relazione incidente di cui in atti) - parlano dell'auto AT TO ferma allo STOP posto sulla SS Appia, la quale […] dopo aver verificato la provenienza di altri veicoli, iniziava l'attraversamento della S.S. Appia e quando era giunta quasi all'imbocco della strada che doveva prendere […] veniva urtata da una AT AD tipo fuoristrada che procedeva a grande velocità […] impattando […] il lato anteriore sinistro del AT AD con il lato anteriore destro della AT TO […] (v. dichiarazioni in atti), i Carabinieri presenti sul posto al momento del sinistro riferiscono una dinamica completamente diversa. Infatti, dal rapporto redatto dall'appuntato si legge: Testimone_1
[…] da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 25/01/2016 è emerso che il conducente del veicolo A non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145/5 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.
285 (Codice della AD)- impegnata l'intersezione omettendo di osservare l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente segnalato (STOP)- alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione […]. Il medesimo Ufficiale, escusso come teste in corso di causa, ha altresì avuto modo di precisare, rispondendo alla seguente domanda sulla condotta dell'altro conducente (non a caso non attinta da alcuna contravvenzione): Vero è che in data 25-01-2016 alle ore 06,40 circa, in Rotondi (AV), il conducente l'autocarro AT AD tg. BF573RL percorreva la SS Appia ad andatura moderata e tenendo regolarmente la destra, che: sì è vero, confermo che il veicolo AT AD procedeva ad andatura moderata;
non posso stabilire la velocità (v. testualmente deposizione in atti), ponendosi ancora una volta in contrasto con quanto sul punto riferito dai testi attorei. I predetti elementi, dunque, appaiono alquanto dirimenti ai fini della verifica in ordine all'attendibilità dei suddetti testi, intesa come veridicità della deposizione dagli stessi resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva presenza e/o sufficiente attenzione al dipanarsi del sinistro riferito. Del resto, costituisce principio condiviso in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col
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comportamento dell'altro conducente (cfr., ad esempio, Cass., 21/05/2019, n. 13672, richiamata anche da Cass., 13/05/2021, n. 12884, e Cass., 11/03/2021, n. 6941). Più nel dettaglio, si è inteso precisare che se è vero che l'infrazione, anche grave, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 477/2003 e Cass. n. 343/1996), è altrettanto vero che, come da ultimo accennato, la relativa prova liberatoria può ritenersi raggiunta anche in via indiretta, in base alle circostanze di fatto comunque accertate, tra cui quella, inerente direttamente alla condotta della controparte, non attinta, proprio nell'immediatezza del sinistro, da alcuna contestazione di infrazione al codice della strada (Cass. n. 13672/19). In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, appaiono correttamente ritenuti inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure addivenire, alla luce della richiamata insufficienza e/o inadeguatezza degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova in concreto pronunciato. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421), con l'aggiuntiva specificazione che in tema di responsabilità civile da circolazione stradale incombe al danneggiato la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate, non potendo egli giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 02/08/2001, Rv. 548735). Pienamente condivisibile appare quindi la decisione del Giudice appellato in punto di rigetto nel merito della domanda proposta in prime cure, con il conseguente assorbimento, per il ritenuto difetto di prova in ordine all'an della pretesa, di ogni altra doglianza e deduzione in punto di quantum debeatur,
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nonché di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, anche di rito, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. Da ultimo, le singolarità rilevate, anche in punto di contrasto tra quanto riferito dai testi e e quanto verbalizzato sui luoghi e Tes_2 Testimone_3 poi riferito in corso di causa dai carabinieri presenti al momento del fatto, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate – in applicazione delle tabelle vigenti – tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 168/2021, pubblicata in data 11.05.2021 e non notificata nei confronti di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di CP_1
, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così Controparte_2 provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna
e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre CNAP e
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IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 16/10/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 4917/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025 nella causa n. 4917/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 168/2021, pubblicata in data 11.05.2021 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F./P.IVA: ), col Parte_2 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. CECCARELLI GIUSEPPE
- appellanti - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. STRAZZULLO EDOARDO
- appellata - nonché
(C.F./P.IVA: , Controparte_2 C.F._3
- appellato contumace - Conclusioni All'udienza del 16/10/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
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Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato le domande proposte con diversi atti di citazione esitati in distinti giudizi, successivamente riuniti, dalle odierne appellanti, e , al fine di Parte_1 Parte_2 ottenere il risarcimento dei danni (al veicolo per la e alla persona per la Pt_1
) subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il giorno 25.01.2016, Pt_2 verso le ore 6,40 circa, in Rotondi sulla S.S. Appia al km 239 incrocio con via Caudina, ove il sig. alla guida della sua autocarro AT AD, Controparte_2 targata BF573RL, […] attingeva con il lato anteriore alla fiancata anteriore destra dell'autovettura AT Grande TO, targata EJ190KT […] di proprietà di
[...]
e condotta da […] la quale procedeva regolarmente e Parte_1 Parte_2 giunta all'incrocio si fermava allo STOP e poiché non sopraggiungeva nessun veicolo iniziava l'attraversamento dell'incrocio e quando aveva quasi completato la manovra veniva attinta al lato anteriore destro dell'autocarro AT AD […]. A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] fondamentale ai fini della ricerca della responsabilità sono gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Cervinara i quali hanno assistito all'incidente ed hanno altresì effettuato i rilievi del caso ed a seguito di accurata disanima, hanno offerto una ricostruzione della dinamica dell'incidente contenente individuazione di elementi di responsabilità a carico del conducente l'auto attorea. Al riguardo occorre preventivamente precisare che i risultati dei rilievi, in questa sede, vengono acquisiti e considerati essenzialmente nei loro riscontri oggettivi, e positivamente valutati solo nel momento in cui possiedono un fondamento fattuale e tecnico, tralasciando dunque in questa sede le mere valutazioni di indagine che non abbiano trovato supporto in verifiche obbiettive, ciò in ossequio al principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 38 del 3.1.2014 […]. Devono quindi condividersi le conclusioni cui sono giunti gli Agenti in ordine all'evolversi degli eventi che hanno riguardato il sinistro, evidenzianti una responsabilità che ricade sulla conducente l'auto AT Grande TO, secondo la ricostruzione operata nella relazione di servizio prot. n. 19/03- 1/2016, elaborata altresì per avere direttamente assistito al sinistro ed ancora all'esito dei rilievi compiuti sui luoghi.
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Su tale falsariga devono confermarsi le conclusioni fornite dai Verbalizzanti, nel momento in cui implicitamente hanno ascritto alla sig.ra la responsabilità Pt_2 dell'accaduto, prendendo in considerazione elementi obiettivi quali la posizione statica dei veicoli a seguito dell'urto, la loro provenienza, lo stato dei luoghi al momento dell'intervento. Condivisibile perciò è quanto illustrato dagli Agenti che hanno accertato che … il conducente del veicolo AT Grande TO non si è attenuto a quanto disposto dell'art. 145 comma 5 del Codice della AD e impegnava l'intersezione omettendo di osservare l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente segnalato. Nei confronti della veniva altresì Pt_2 contestata la violazione dell'art. 145 comma 5 e 10 in quanto, secondo la motivazione riportata nel verbale n. 0063826, nell'immettersi nell'intersezione, in presenza del segnale di fermarsi e dare precedenza/Stop, si fermava brevemente per poi riprendere subito la marcia senza dare la precedenza al veicolo proveniente da Via Nazionale Appia. Detta ricostruzione del fatto scaturisce altresì dal fatto che i Carabinieri hanno assistito direttamente all'incidente per essersi trovati sul luogo del sinistro al momento dell'impatto. Il Carabinieri Tes_1
escusso all'udienza del 22 maggio 2018, ha confermato quanto la
[...] circostanza anzidetta e cioè che la conducente AT Grande TO aveva impegnato l'incrocio esistente tra via Caudina e via Appia senza fermarsi allo STOP. Ha altresì negato che l'autocarro viaggiasse a velocità sostenuta come affermato dall'attrice.
Così riassunta la dinamica, deve ritenersi che la AT Grande TO non abbia effettivamente rispettato il segnale di STOP posto all'incrocio tra Via Caudina e Via
Appia, ripartendo dalla fermata senza avvedersi del sopraggiungere dell'autocarro.
Tale assunto trova conferma nei punti di impatto tra due auto ed in particolare, i danni riportati dalla AT Grande TO rivelano un danno presente nella zona anteriore destra incompatibile con la versione del fatto fornita dall'attrice. Il danno infatti evidenzia che l'auto attorea non aveva affatto completato la manovra di immissione in carreggiata palesando un urto nella parte anteriore del veicolo e non in zona laterale o posteriore. La versione del fatto fornita dai testi indicati da parte attrice è del tutto inattendibile. Quindi, la condotta dell'attrice deve ritenersi come la causa principale del sinistro che esclude la sussistenza dell'ipotesi concorsuale stabilita dall'art. 2054 c.c., ciò in quanto l'allegazione secondo cui l'autocarro procedeva a velocità elevata è rimasta in primo luogo priva di riscontro probatorio
(il Carabiniere escusso all'udienza del 22 maggio 2018 nega l'eccesso di velocità) ed in secondo punto, l'andatura dell'autocarro, moderata o meno, non ha inciso sulla causazione dell'evento dal momento che il mancato rispetto del segnale di
STOP da parte della AT Grande TO deve qualificarsi come condotta del tutto imprevedibile ed inaspettata. Al contrario, il conducente dell'autocarro doveva poter contare sull'obbligo dell'autista antagonista che avrebbe dovuto arrestare completamente la sua marcia una volta giunta all'incrocio ed attendere il
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passaggio delle auto aventi diritto di precedenza. Tale è infatti l'obbligo ascrivibile a chi è gravato del segnale di STOP: in tali casi l'utente non solo deve rallentare la sua marcia ma deve arrestare l'auto, verificare che l'incrocio non sia impegnato da altri veicoli e solo all'esito di tale accertamento immettersi sulla strada. L'art. 145, che disciplina le regole da rispettare relativamente alla “precedenza”, al comma 1, prescrive, in via generale che: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”. Per quanto detto, sussiste la responsabilità nella causazione del sinistro, nel comportamento del conducente che ha omesso di concedere la dovuta precedenza pur essendone onerato per la collocazione nel suo senso di marcia del segnale di STOP. Sul punto il testuale insegnamento della Suprema Corte espresso con la sentenza n. 4055/09:
Osserva questa Corte che la presunzione di colpa posta ex art. 2054 c.c., comma 2,
a carico dei conducenti di veicoli in ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11/06/1997, n. 5250). La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo-liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo – può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in qui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di “stop” (Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975 n. 3804). A tal fine va osservato che il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (cfr. Cass. Pen. 24/02/1984). Deve quindi dichiararsi che l'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente la AT Grande TO che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risultando per tale ragione superata la presunzione
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sussidiaria di concorso di colpa, di cui all'art. 2054 c.c.. Tanto si è verificato nella fattispecie, una volta appurato che l'incidente è da ascriversi alla colpa esclusiva dell'attrice che ha impegnato l'incrocio, senza dare la precedenza, imposta dal segnale di stop, all'auto della convenuta, che viaggiava su tale strada preferita. Le domande devono quindi essere rigettate. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri vigenti e della riunione dei procedimenti disposti all'udienza di prima comparizione. […]. Avverso tale decisione formulavano appello
[...]
e , ritenendo erronea la valutazione della Parte_1 Parte_2 prova per testi effettuata dal Giudice di Prime Cure, dalla quale invece emergeva
[…] in maniera inequivocabile almeno una ipotesi di responsabilità concorsuale nella produzione del sinistro del sig. , conducente dell'autocarro Controparte_2
AT AD […]. Chiedevano, dunque, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: […] a) dichiarare la responsabilità concorsuale del sig. , proprietario e conducente dell'autocarro AT Controparte_2
AD, targato BF 573RL, nella produzione del sinistro per cui è causa, nella misura del 60%; b) voglia di conseguenza condannare in virtù della normativa “indennizzo diretto” la ed il sig. in solido, al risarcimento di tutti i CP_1 Controparte_2 danni sia a cose che fisici subiti dagli appellanti, danni ammontanti complessivamente, già decurtati della percentuale di responsabilità, per l'appellante a Euro 3.076,00 (sia per riparazioni e sia per sosta Parte_1 tecnica) mentre per l'appellante alla somma complessiva di Euro Parte_2
2.112,00 (somma così distinta: Euro 1.650,00 per danno biologico del 2% -età
26anni; Euro 240,00 per 5 gg di ITT al 100%; Euro 960,00 per 40gg di ITP al 50%;
Euro 570,00 per danno morale e/o personalizzazione del danno, equitativamente liquidato e Euro 100,00 per rimborso spese forfetario. Totale 3.520, decurtata del
40% = 2.112,00). Per entrambi gli appellanti danneggiati le dette somme rispettivamente liquidate dovranno essere gravate degli interessi e della rivalutazione, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. In via subordinata, si chiede disporsi CTU medica per la quantificazione del danno da lesioni subito dall'appellante ; c) in via subordinata, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito Parte_2 dichiarare il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro al 50% e/o nella percentuale che sarà stabilita dal Tribunale, con la conseguente condanna degli appellati al risarcimento di tutti i danni subiti dagli appellanti, così come quantificati e specificati nella premesse del presente atto, ridotti nella misura che sarà stabilita dal Tribunale adito;
d) voglia, infine, l'Ecc.mo
Tribunale adito, condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di causa del doppio grado, con attribuzione […].
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Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. e infondatezza nel merito dell'appello proposto, insisteva per converso la unica appellata costituitasi. Controparte_1
Tanto premesso e passando al merito, attesa la preclusione di ogni ulteriore valutazione ai sensi del pur richiamato art. 348bis c.p.c. a seguito della ritenuta maturità della causa (v. ordinanza del 06/03/2023 ad opera del precedente Istruttore), del tutto condivisibili appaiono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, ritenendosi prive di pregio le censure in questa sede mosse alla decisione adottata. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Orbene, nella fattispecie in esame non ci si può esimere dal valorizzare, al netto di ogni altra questione, l'inattendibilità ed incongruenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, anche alla luce delle ulteriori risultanze acquisite e, soprattutto, della descrizione della dinamica del sinistro riportata negli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, citata in sentenza e debitamente prodotta in atti (v. relazione incidente stradale- Legione Carabinieri Campania, Stazione di Cervinara). Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo alla insanabile discrasia esistente tra le relative dichiarazioni e quanto nel citato verbale
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riportato, atteso che, mentre i testi escussi – dichiaratisi presenti al momento del sinistro, ma della cui presenza non viene in alcun modo dato atto nella verbalizzazione dei Carabinieri intervenuti sul posto (v. relazione incidente di cui in atti) - parlano dell'auto AT TO ferma allo STOP posto sulla SS Appia, la quale […] dopo aver verificato la provenienza di altri veicoli, iniziava l'attraversamento della S.S. Appia e quando era giunta quasi all'imbocco della strada che doveva prendere […] veniva urtata da una AT AD tipo fuoristrada che procedeva a grande velocità […] impattando […] il lato anteriore sinistro del AT AD con il lato anteriore destro della AT TO […] (v. dichiarazioni in atti), i Carabinieri presenti sul posto al momento del sinistro riferiscono una dinamica completamente diversa. Infatti, dal rapporto redatto dall'appuntato si legge: Testimone_1
[…] da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 25/01/2016 è emerso che il conducente del veicolo A non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145/5 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.
285 (Codice della AD)- impegnata l'intersezione omettendo di osservare l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza regolarmente segnalato (STOP)- alla parte verrà notificata d'ufficio la relativa infrazione […]. Il medesimo Ufficiale, escusso come teste in corso di causa, ha altresì avuto modo di precisare, rispondendo alla seguente domanda sulla condotta dell'altro conducente (non a caso non attinta da alcuna contravvenzione): Vero è che in data 25-01-2016 alle ore 06,40 circa, in Rotondi (AV), il conducente l'autocarro AT AD tg. BF573RL percorreva la SS Appia ad andatura moderata e tenendo regolarmente la destra, che: sì è vero, confermo che il veicolo AT AD procedeva ad andatura moderata;
non posso stabilire la velocità (v. testualmente deposizione in atti), ponendosi ancora una volta in contrasto con quanto sul punto riferito dai testi attorei. I predetti elementi, dunque, appaiono alquanto dirimenti ai fini della verifica in ordine all'attendibilità dei suddetti testi, intesa come veridicità della deposizione dagli stessi resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva presenza e/o sufficiente attenzione al dipanarsi del sinistro riferito. Del resto, costituisce principio condiviso in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col
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comportamento dell'altro conducente (cfr., ad esempio, Cass., 21/05/2019, n. 13672, richiamata anche da Cass., 13/05/2021, n. 12884, e Cass., 11/03/2021, n. 6941). Più nel dettaglio, si è inteso precisare che se è vero che l'infrazione, anche grave, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 477/2003 e Cass. n. 343/1996), è altrettanto vero che, come da ultimo accennato, la relativa prova liberatoria può ritenersi raggiunta anche in via indiretta, in base alle circostanze di fatto comunque accertate, tra cui quella, inerente direttamente alla condotta della controparte, non attinta, proprio nell'immediatezza del sinistro, da alcuna contestazione di infrazione al codice della strada (Cass. n. 13672/19). In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, appaiono correttamente ritenuti inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure addivenire, alla luce della richiamata insufficienza e/o inadeguatezza degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova in concreto pronunciato. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421), con l'aggiuntiva specificazione che in tema di responsabilità civile da circolazione stradale incombe al danneggiato la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate, non potendo egli giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 02/08/2001, Rv. 548735). Pienamente condivisibile appare quindi la decisione del Giudice appellato in punto di rigetto nel merito della domanda proposta in prime cure, con il conseguente assorbimento, per il ritenuto difetto di prova in ordine all'an della pretesa, di ogni altra doglianza e deduzione in punto di quantum debeatur,
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nonché di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, anche di rito, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. Da ultimo, le singolarità rilevate, anche in punto di contrasto tra quanto riferito dai testi e e quanto verbalizzato sui luoghi e Tes_2 Testimone_3 poi riferito in corso di causa dai carabinieri presenti al momento del fatto, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate – in applicazione delle tabelle vigenti – tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 168/2021, pubblicata in data 11.05.2021 e non notificata nei confronti di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di CP_1
, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così Controparte_2 provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna
e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre CNAP e
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IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 16/10/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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