CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
Il Presidente delegato dr Massimo Escher
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1735/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, da esso avv. C.F._1 Parte_1
presso lo studio del quale in MONSIGNOR VENTIMIGLIA 145 09129 CATANIA è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del Procuratore generale
Posta in decisione all'udienza del 03/04/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
In fatto ed in diritto
1 Con ricorso depositato in data 8/11/2024, ha proposto Parte_1
opposizione (chiedendo la liquidazione negata) ex art. 170 DPR 115/2022 avverso il
Decreto N°1482/2021 SIAMM della 1^ Sezione Penale della Corte di Appello di Catania, depositato in Cancelleria il 21 Ottobre 2024 e notificato il 24 Ottobre 2024 di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso professionale, relativo al procedimento
N°10839/2012 R.G.N.R. e N°139/2017 R.G..
Ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in qualità di difensore d'ufficio di ai sensi dell'art.97 presenziando alle udienze Controparte_2
dinanzi alla 1^ Sezione Penale della Corte di Appello di Catania., e di aver inutilmente esperito la procedura di recupero del credito, tramite pignoramento mobiliare negativo.
Ha allegato di aver prodotto un verbale di verbale di pignoramento negativo per il recupero dell'onorario maturato, e di aver quindi presentato la relativa istanza di pagamento delle spese di giustizia ai sensi dei parametri stabiliti dal DM 55/2014.
Ha quindi dedotto che, provvedendo sulla richiesta, la 1^ sez. penale della Corte di
Appello di Catania negava la liquidazione, assumendo il mancato ricorso alla procedura di accesso alle banche dati prevista dall'art. 492 bis cpc
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto al Presidente della Corte di provvedere alla liquidazione nel rispetto dei parametri tabellari di cui al D.M.55/2014
Depositato il ricorso il Presidente della Corte ha delegato lo scrivente.
All' udienza del 5/06/205 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
-------
Tanto premesso, la domanda è infondata atteso che – come esattamente rilevato dal giudice che ha emesso il provvedimento opposto - l'avv. non ha Parte_1 dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti imputato inadempiente come imposto dall'art. 116 DPR
115/2002. Ed invero in tema di liquidazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., la previsione contenuta
2 nell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale dimostri di aver tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito.
Ciò posto, fermo restando che il difensore non avrebbe dovuto anche provare l'impossidenza dell'assistito (questo sì un onere eccessivo), è invece corretto ritenere, come esattamente evidenziato dal giudice penale nel provvedimento oggi opposto, che il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad effettuare un tentativo di pignoramento mobiliare (pignoramento negativo per mancata presenza del debitore), ma avrebbe ben dovuto e potuto esperire la procedura prevista dall'art. 19, comma 1, l. d), d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con mod., dalla l. 10 novembre 2014 n. 162, che ha introdotto l'art. 492-bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare); procedura che consente di ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare, accedendo alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (quindi all'anagrafe tributaria e alle banche dati degli enti previdenziali) per l'acquisizione delle informazioni utili per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione. Una norma, il citato 492 bis, che all'evidenza, disciplina, in modo agile ed innovativo rispetto all'assetto previgente
(non richiedendosi più come prima dell'introduzione della norma l'effettuazione di un pignoramento almeno parzialmente infruttuoso), la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, nell'obiettivo di consentire al creditore, reso edotto della consistenza dei beni e crediti del debitore, di scegliere la procedura esecutiva più efficiente e satisfattiva.
Né può dirsi che l'attivazione di una tale procedura sia particolarmente gravosa e come tale inesigibile, e ciò tanto più alla luce della novella introdotta, a decorrere del 28 febbraio 2023, dal d.lgs. n. 149/2022. Ed infatti, se prima della novella la ricerca doveva sempre essere oggetto di un'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, concessa a seguito di un vaglio positivo in ordine ai presupposti formali per la concessione di detto provvedimento, oggi, dopo la detta modifica, l'autorizzazione del presidente non è più necessaria quando il creditore si rivolge all'ufficiale giudiziario richiedendo allo stesso la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche dopo la notifica dell'atto di precetto.
Così stando le cose, l'onere per il difensore di esperire la procedura in oggetto 3 appare senz'altro esigibile bilanciando il suo interesse con quello dell'Erario, e ciò sol che si consideri come l'accesso alle banche delle pubbliche amministrazioni, tra cui l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari, le banche dati degli enti previdenziali, rende oltremodo agevole individuare beni e crediti del proprio debitore da pignorare, se esistenti. E ciò anche tenuto conto che laddove l'ufficiale giudiziario, effettuata l'interrogazione delle banche dati telematiche, rinvenga soltanto un bene o un credito del debitore da aggredire in sede esecutiva, procederà direttamente ad effettuare il pignoramento, eventualmente anche nei confronti del terzo debitore, laddove invece l'ufficiale non rinvenga in concreto una cosa che invece risulta individuata mediante l'accesso nelle banche egli dovrà intimare al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Alla luce di quanto precede l'opposizione va, come detto, rigettata.
Irripetibili le spese del soccombente stante la contumacia del convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Presidente delegato della Corte d'appello, definitivamente decidendo rigetta l'opposizione dell'avv. proposta avverso il Decreto di rigetto della Parte_1
richiesta liquidazione per il compenso professionale forense N°1482/2021 SIAMM della
1^ Sezione Penale della Corte di Appello di Catania, depositato in Cancelleria il 21
Ottobre 2024 e notificato il 24 Ottobre 2024, relativo al procedimento N°10839/2012
R.G.N.R. e N°139/2017 R.G.
Dichiara irripetibili le spese processuali
Così deciso in Catania, il 3/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
f.to Massimo Escher
4